CASS
Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/04/2024, n. 16995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16995 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: OB GI nato a [...] il [...] CA VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv.to Carfora Elisabetta in sostituzione degli avv.ti Caterino e De Stavola che si riporta ai motivi di ricorso per NO e chiede l'accoglimento del ricorso per NT. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 7 settembre 2023, confermava la pronuncia del 14-12-2022 del G.U.P. del Tribunale di Napoli che aveva condannato NO IU e NT ZO alle pene di legge in quanto, il primo, ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 110, 513 bis e 629 cod.pen., contestati ai capi a) e b) della rubrica, ed, il secondo, responsabile di concorso nel solo delitto di cui al capo a). 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori;
l'avv.to Carlo De Stavola per NT deduceva con distinti motivi qui ,A Penale Sent. Sez. 2 Num. 16995 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 09/04/2024 riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al ritenuto concorso di persone del ricorrente nel delitto di concorrenza illecita;
in particolare si deduceva che la motivazione della sentenza di appello aveva omesso di confrontarsi con le ragioni di doglianza mosse avverso la pronuncia di primo grado e, con le quali, si era sottolineata l'assenza di qualsiasi prova del coinvolgimento del NT nelle attività di ritiro degli oli esausti, poste in essere soltanto da NO LD;
mancava, nella pronuncia impugnata, l'indicazione di conversazioni ovvero di altri elementi che documentassero la cointeressenza economica del NT nell'attività posta in essere dal correo;
- violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis1 codice penale sotto il profilo del metodo mafioso, ricavata esclusivamente dalla caratura criminale del ricorrente e del coimputato NO;
si lamentava al proposito che la sentenza impugnata non aveva indicato da quali precisi elementi potesse ricavarsi il metus dei soggetti intimiditi, senza che potessi assumere rilievo decisivo la precedente condanna per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, stante la natura oggettiva dell'aggravante, per la sussistenza della quale non poteva ritenersi sufficiente il collegamento con contesti di criminalità organizzata o la semplice caratura mafiosa degli autori della condotta. 2.1 L'avv.to Angelo Raucci per NO IU deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - mancanza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova e violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione ed al conseguente assorbimento della condotta di concorso in tentata estorsione contestata al capo b) della rubrica nella fattispecie di reato di cui all'articolo 513 bis cod.pen. contestata al capo a), che doveva ritenersi già contenente la contestazione della condotta qualificata a titolo di tentata estorsione;
ed invero si lamentava l'erronea interpretazione del principio giurisprudenziale sulla qualificazione e sul concorso tra le due condotte illecite in quanto, come già esposto con i motivi di appello, nella condotta del 2 giugno 2021 di aggressione in danno della vittima RN LU, dovevano individuarsi gli elementi costitutivi del delitto di concorrenza illecita con violenza o minaccia, dato che l'azione era stata posta in essere al fine di conseguire il profitto conseguente dall'attività di ritiro degli oli esausti presso gli operatori commerciali;
aveva errato la Corte di appello nell'individuare un'ulteriore danno patrimoniale oggetto della condotta e costituente un ingiusto profitto, non essendo, peraltro, state spiegate le modalità interpretative attraverso le quali si era giunti a tale conclusione, a fronte di una condotta esclusivamente diretta ad ostacolare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza in un determinato ambito territoriale e, pertanto, rientrante già nella fattispecie di cui all'articolo 513 bis codice penale;
la condotta risultava chiaramente diretta ad incidere sul funzionamento dell'impresa concorrente limitandone o azzerandone l'attività in quel territorio e consistendo esclusivamente nella manipolazione violenta dei meccanismi di funzionamento dell'attività concorrente, doveva ricondursi ad un'unica fattispecie di reato;
2 peraltro, la .Corte di appello, avevo.omesso di valutare anche l'aggressione ai diversi beni giuridici tutelati dalle distinte norme nonché le modalità esplicative della condotta materiale che portavano ad identico risultato, trattandosi di circostanze che denotavano un intervento legato allo svolgimento di un'attività di impresa pur con mezzi violenti e intimidatori;
ed essendo anche emerso che gli agenti avevano abbandonato l'intento di impossessarsi dell'olio ritirato dal RN volontariamente, la fattispecie di cui al capo b) doveva ricondursi all'ipotesi della desistenza volontaria;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'articolo 416 bisl codice penale nella parte in cui si era ritenuta la sussistenza del metodo mafioso;
l'attribuzione a NO IU di tale circostanza aggravante era stata affermata benché in relazione al capo a) della rubrica mancasse qualsiasi elemento per affermarne la sussistenza non essendo lo stesso mai menzionato nelle conversazioni intercettate e nei segmenti di condotta narrati dai dichiaranti né risultando in alcun modo la sua presenza fisica;
l'estraneità di NO IU alle condotte poste in essere dal concorrente doveva portare ad escludere l'applicabilità dell'aggravante anche allo stesso, trattandosi di circostanza caratterizzata dal dolo intenzionale, applicabile al concorrente non animato da tale scopo solo se risulta la consapevolezza dell'altrui finalità, nel caso di specie non emergente da alcun elemento specifico;
venivano al proposito riportate le dichiarazioni degli operatori commerciali dalle quali risultava che non vi era stata alcuna imposizione intimidatoria di stampo camorristico così che l'aggravante doveva essere esclusa in radice;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché in relazione all'aumento di pena per il capo b) della rubrica;
al proposito si deduceva che l'ampio ripensamento da parte di NO IU di quanto compiuto in danno del RN e la condotta collaborativa tenuta dallo stesso con l'ammissione di ogni addebito già nel corso dell'interrogatorio di garanzia dovevano giustificare la concessione del beneficio. 2.2 Lavv.to Caterino per lo stesso NO IU deduceva con motivi riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'articolo 606 lettera e) cod.proc.pen. per essere la motivazione della sentenza di primo grado desunta dall'ordinanza di custodia cautelare, come indicato nei motivi di appello senza che i giudici della Corte territoriale avessero adeguatamente risposto sul punto, limitandosi ad affermare l'insussistenza di una causa di nullità e ciò pur in mancanza di un'autonoma valutazione da parte del giudice di primo grado;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata assoluzione del ricorrente in ordine ai capi a) e b) della rubrica per mancanza del contributo concorsuale ed assenza di autonomo interesse;
si deduceva in particolare non essere emerso alcun interesse da parte di NO IU alla consumazione delle condotte, mentre, l'intervento nei fatti del 2 giugno 2021, era esclusivamente dovuto ad avere condotto l'autovettura a bordo della quale accompagnava lo zio NO LD;
su tale doglianza la corte di appello aveva omesso di motivare adeguatamente;
- violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 3 bisl codice penale in relazione al capo b) della, rubrica, e per non ayere ritenuto l'ipotesi di tentata estorsione assorbita nel reato di cui all'articolo 513 bis codice penale contestato al capo a); - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa per il delitto di cui al capo a) della rubrica;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o equivalenza sulle aggravanti, in relazione all'eccessivo aumento per continuazione ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso NT è proposto per motivi reiterativi ed infondati e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, la corte di appello, ha dapprima richiamato le chiare ed attendibili indicazioni provenienti dalla persona offesa RN, circa il coinvolgimento del NT nelle attività di pressione ai danni della sua clientela (pagina 8 sentenza di secondo grado) e, poi, ha sottolineato (pagine 16-17) come la prova del coinvolgimento di detto ricorrente negli episodi contestati al capo a) trovi conferma anche nelle attività di intercettazione dei colloqui tra lo stesso ed il coimputato NO LD, nonché nei servizi di osservazione svolti dalla P.G. che permettevano di confermare la tesi del coinvolgimento diretto del ricorrente in dette attività di sollecitazione della clientela del RN a cambiare fornitore dei servizi in favore della SOLOIL. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Quanto alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, che il ricorso contesta al secondo motivo, le pronunce di merito hanno basato il riconoscimento della predetta circostanza non soltanto sulla ritenuta caratura camorristica dei soggetti coinvolti, alcuni dei quali peraltro già condannati definitivamente proprio per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., bensì sul clima di intimidazione esercitato nei confronti degli operatori commerciali ai quali veniva rappresentato che la scelta della ditta fornitrice dei servizi era imposta dalla locale criminalità nel proprio interesse e quale espressione delle forme di controllo del territorio. 4 2, Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione ai ricorsi NO;
manifestamente infondato si rileva il primo motivo del ricorso avv.to Caterino posto che il principio dell'autonoma valutazione non può essere invocato nel rapporto tra sentenza di primo grado ed ordinanza cautelare, essendo disciplinato esclusivamente nel rapporto tra la richiesta del pubblico ministero di adottare misure cautelari ed il provvedimento del G.I.P. che accoglie detta richiesta e mira ad assicurare l'indipendenza della volontà del giudicante rispetto all'organo del pubblico ministero, senza che tale disposizione possa essere traslata anche nei rapporti tra giudice della cautela e giudice dell'udienza preliminare. Peraltro, la corte di appello, con argomenti ineccepibili in diritto, ha anche spiegato come il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non comporti una causa di nullità prevista dall'articolo 604 codice procedura penale bensì imponga al giudice di appello di integrare la motivazione mancante. Cosicché l'invocata nullità è certamente insussistente sotto entrambi i profili dedotti. 2.1 Quanto al motivo comune ad entrambi i ricorsi proposti nell'interesse del NO, e con il quale si deduce l'impossibilità di configurare il concorso tra le ipotesi di concorrenza illecita con violenza o minaccia aggravata dal metodo e dall'agevolazione mafiosa contestata al capo a) della rubrica e la tentata estorsione contestata a NO IU in concorso con lo zio LD al capo b), la doglianza appare ugualmente infondata avendo la Corte di appello con argomenti ineccepibili spiegato come, nel caso di specie, proprio alla luce degli stessi principi giurisprudenziali invocati dai difensori ricorrenti, appare sussistere il concorso di reati tra le diverse fattispecie delittuose e non anche l'assorbimento della condotta estorsiva nella prima. Al proposito occorre rammentare come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513 - bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019 Ud. (dep. 28/04/2020 ) Rv. 278735 - 01). E' stato altresì chiarito che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513-bis cod.pen. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel delitto di estorsione, né in quello di concussione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, talché, ove ne ricorrano gli elementi costitutivi, si ha concorso formale tra gli stessi. (Sez. F, n. 45132 del 04/09/2014, Rv. 260789 - 01). Il principio della possibilità del concorso tra le due fattispecie di cui agli artt. 513 bis e 629 cod.pen. è stato anche recentemente riaffermato da altra pronuncia secondo cui il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta, posto che integra il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa, mentre si configura il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si 5 traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022, Rv. 283758 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare proprio il concorso punibile tra le diverse condotte contestate ai capi a) e b) della rubrica, in quanto, nei casi in esame, le condotte illecite sono state poste in essere in tempi differenti, nei riguardi di diversi soggetti passivi ed hanno determinato l'aggressione di beni giuridici differenti. Ed invero, le attività degli imputati, hanno arrecato danno al bene giuridico della libertà di concorrenza nel momento in cui gli stessi facendo valere la propria caratura criminale hanno imposto agli operatori commerciali operanti nel territorio il mutamento del gestore del servizio di smaltimento degli oli esausti , mentre, la successiva aggressione compiuta ai danni della vittima RN LU il 2 giugno 2021, quando questi veniva violentemente percosso anche con l'utilizzo di una mazza da baseball da parte di NO IU e dello zio LD, configura la differente fattispecie di tentata estorsione, in quanto gli atti erano diretti in modo non equivoco a costringere il RN a sospendere le proprie attività commerciali nei confronti di quegli operatori che già si erano allo stesso rivolti per lo stesso servizio. Appare, pertanto, evidente come la distinzione tra le due fattispecie possa essere risolta in relazione alla vittima delle condotte cosicché se vi è aggressione alla sola libertà del commercio e al principio della libera concorrenza sussisterà la sola ipotesi di cui all'articolo 513 bis codice penale ma, ove a questa si accompagni anche un'attività violenta o intimidatoria nei confronti di un determinato soggetto mirante a farlo soprassedere da un proprio impegno commerciale, così da arrecargli un danno ingiusto con corrispondente profitto illecito in favore di altri, sussisterà anche la fattispecie di cui all'articolo 629 codice penale. Come già anticipato, il caso di specie costituisce una luminosa esemplificazione della possibilità di concorso delle due fattispecie, a fronte di attività poste in essere da componenti di gruppi criminali operanti nel territorio che, attraverso pressioni esercitate sia nei riguardi dei commercianti del territorio sia nei confronti di un singolo operatore, miravano a sostituire lo stesso, arrecando così un danno al patrimonio della vittima, privato dei contratti ed anche alla libertà di concorrenza, con la conseguenza che, le condotte svolte nel tempo di sviamento della clientela integrano la fattispecie di cui all'articolo 513 bis codice penale, e la singola aggressione ai danni dell'esercente l'attività imprenditoriale costituisce, invece, ipotesi tipica di estorsione, nella fattispecie in esame solo tentata per la reazione posta in essere dal RN il quale denunciava i fatti. 2.2 Sotto il profilo della sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. i ricorsi appaiono reiterare doglianze già esposte in fase di appello posto che, il giudice di secondo grado, ha già spiegato (pagine 18-19) come, per il chiaro obiettivo perseguito attraverso vere e proprie condotte di controllo delle attività commerciali ed imprenditoriali del territorio, l'aggravante dovesse ritenersi correttamente ritenuta anche a carico di NO IU. Del resto, va rammentato come, la stessa pronuncia di appello, stigmatizzi a pagina 19 frasi dello stesso ricorrente ricavate dalle intercettazioni, inequivocabilmente dimostrative della piena 6 Roma, 9 aprile 2024 IL CONSIGLIE EST. IL PR SID NTE SE CA consapevolezza del coinvolgimento in attività di imposizione camorristica ai danni di soggetti operatori commerciali in un determinato territorio. Infine, prive di qualsiasi vizio appaiono le determinazioni in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ricollegate alla gravità dei fatti, ed alla determinazione della pena in aumento ex art. 81 cpv cod.pen. in ragione delle precise circostanze esposte a pagina 24 della motivazione. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi infondate a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avv.to Carfora Elisabetta in sostituzione degli avv.ti Caterino e De Stavola che si riporta ai motivi di ricorso per NO e chiede l'accoglimento del ricorso per NT. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 7 settembre 2023, confermava la pronuncia del 14-12-2022 del G.U.P. del Tribunale di Napoli che aveva condannato NO IU e NT ZO alle pene di legge in quanto, il primo, ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 110, 513 bis e 629 cod.pen., contestati ai capi a) e b) della rubrica, ed, il secondo, responsabile di concorso nel solo delitto di cui al capo a). 2. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati tramite i rispettivi difensori;
l'avv.to Carlo De Stavola per NT deduceva con distinti motivi qui ,A Penale Sent. Sez. 2 Num. 16995 Anno 2024 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 09/04/2024 riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al ritenuto concorso di persone del ricorrente nel delitto di concorrenza illecita;
in particolare si deduceva che la motivazione della sentenza di appello aveva omesso di confrontarsi con le ragioni di doglianza mosse avverso la pronuncia di primo grado e, con le quali, si era sottolineata l'assenza di qualsiasi prova del coinvolgimento del NT nelle attività di ritiro degli oli esausti, poste in essere soltanto da NO LD;
mancava, nella pronuncia impugnata, l'indicazione di conversazioni ovvero di altri elementi che documentassero la cointeressenza economica del NT nell'attività posta in essere dal correo;
- violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 bis1 codice penale sotto il profilo del metodo mafioso, ricavata esclusivamente dalla caratura criminale del ricorrente e del coimputato NO;
si lamentava al proposito che la sentenza impugnata non aveva indicato da quali precisi elementi potesse ricavarsi il metus dei soggetti intimiditi, senza che potessi assumere rilievo decisivo la precedente condanna per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, stante la natura oggettiva dell'aggravante, per la sussistenza della quale non poteva ritenersi sufficiente il collegamento con contesti di criminalità organizzata o la semplice caratura mafiosa degli autori della condotta. 2.1 L'avv.to Angelo Raucci per NO IU deduceva con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - mancanza e manifesta illogicità della motivazione, travisamento della prova e violazione di legge, in relazione alla mancata riqualificazione ed al conseguente assorbimento della condotta di concorso in tentata estorsione contestata al capo b) della rubrica nella fattispecie di reato di cui all'articolo 513 bis cod.pen. contestata al capo a), che doveva ritenersi già contenente la contestazione della condotta qualificata a titolo di tentata estorsione;
ed invero si lamentava l'erronea interpretazione del principio giurisprudenziale sulla qualificazione e sul concorso tra le due condotte illecite in quanto, come già esposto con i motivi di appello, nella condotta del 2 giugno 2021 di aggressione in danno della vittima RN LU, dovevano individuarsi gli elementi costitutivi del delitto di concorrenza illecita con violenza o minaccia, dato che l'azione era stata posta in essere al fine di conseguire il profitto conseguente dall'attività di ritiro degli oli esausti presso gli operatori commerciali;
aveva errato la Corte di appello nell'individuare un'ulteriore danno patrimoniale oggetto della condotta e costituente un ingiusto profitto, non essendo, peraltro, state spiegate le modalità interpretative attraverso le quali si era giunti a tale conclusione, a fronte di una condotta esclusivamente diretta ad ostacolare mediante violenza o minaccia l'altrui concorrenza in un determinato ambito territoriale e, pertanto, rientrante già nella fattispecie di cui all'articolo 513 bis codice penale;
la condotta risultava chiaramente diretta ad incidere sul funzionamento dell'impresa concorrente limitandone o azzerandone l'attività in quel territorio e consistendo esclusivamente nella manipolazione violenta dei meccanismi di funzionamento dell'attività concorrente, doveva ricondursi ad un'unica fattispecie di reato;
2 peraltro, la .Corte di appello, avevo.omesso di valutare anche l'aggressione ai diversi beni giuridici tutelati dalle distinte norme nonché le modalità esplicative della condotta materiale che portavano ad identico risultato, trattandosi di circostanze che denotavano un intervento legato allo svolgimento di un'attività di impresa pur con mezzi violenti e intimidatori;
ed essendo anche emerso che gli agenti avevano abbandonato l'intento di impossessarsi dell'olio ritirato dal RN volontariamente, la fattispecie di cui al capo b) doveva ricondursi all'ipotesi della desistenza volontaria;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui all'articolo 416 bisl codice penale nella parte in cui si era ritenuta la sussistenza del metodo mafioso;
l'attribuzione a NO IU di tale circostanza aggravante era stata affermata benché in relazione al capo a) della rubrica mancasse qualsiasi elemento per affermarne la sussistenza non essendo lo stesso mai menzionato nelle conversazioni intercettate e nei segmenti di condotta narrati dai dichiaranti né risultando in alcun modo la sua presenza fisica;
l'estraneità di NO IU alle condotte poste in essere dal concorrente doveva portare ad escludere l'applicabilità dell'aggravante anche allo stesso, trattandosi di circostanza caratterizzata dal dolo intenzionale, applicabile al concorrente non animato da tale scopo solo se risulta la consapevolezza dell'altrui finalità, nel caso di specie non emergente da alcun elemento specifico;
venivano al proposito riportate le dichiarazioni degli operatori commerciali dalle quali risultava che non vi era stata alcuna imposizione intimidatoria di stampo camorristico così che l'aggravante doveva essere esclusa in radice;
- violazione di legge e difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonché in relazione all'aumento di pena per il capo b) della rubrica;
al proposito si deduceva che l'ampio ripensamento da parte di NO IU di quanto compiuto in danno del RN e la condotta collaborativa tenuta dallo stesso con l'ammissione di ogni addebito già nel corso dell'interrogatorio di garanzia dovevano giustificare la concessione del beneficio. 2.2 Lavv.to Caterino per lo stesso NO IU deduceva con motivi riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione dell'articolo 606 lettera e) cod.proc.pen. per essere la motivazione della sentenza di primo grado desunta dall'ordinanza di custodia cautelare, come indicato nei motivi di appello senza che i giudici della Corte territoriale avessero adeguatamente risposto sul punto, limitandosi ad affermare l'insussistenza di una causa di nullità e ciò pur in mancanza di un'autonoma valutazione da parte del giudice di primo grado;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata assoluzione del ricorrente in ordine ai capi a) e b) della rubrica per mancanza del contributo concorsuale ed assenza di autonomo interesse;
si deduceva in particolare non essere emerso alcun interesse da parte di NO IU alla consumazione delle condotte, mentre, l'intervento nei fatti del 2 giugno 2021, era esclusivamente dovuto ad avere condotto l'autovettura a bordo della quale accompagnava lo zio NO LD;
su tale doglianza la corte di appello aveva omesso di motivare adeguatamente;
- violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416 3 bisl codice penale in relazione al capo b) della, rubrica, e per non ayere ritenuto l'ipotesi di tentata estorsione assorbita nel reato di cui all'articolo 513 bis codice penale contestato al capo a); - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa per il delitto di cui al capo a) della rubrica;
- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o equivalenza sulle aggravanti, in relazione all'eccessivo aumento per continuazione ed alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso NT è proposto per motivi reiterativi ed infondati e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, la corte di appello, ha dapprima richiamato le chiare ed attendibili indicazioni provenienti dalla persona offesa RN, circa il coinvolgimento del NT nelle attività di pressione ai danni della sua clientela (pagina 8 sentenza di secondo grado) e, poi, ha sottolineato (pagine 16-17) come la prova del coinvolgimento di detto ricorrente negli episodi contestati al capo a) trovi conferma anche nelle attività di intercettazione dei colloqui tra lo stesso ed il coimputato NO LD, nonché nei servizi di osservazione svolti dalla P.G. che permettevano di confermare la tesi del coinvolgimento diretto del ricorrente in dette attività di sollecitazione della clientela del RN a cambiare fornitore dei servizi in favore della SOLOIL. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano quindi adeguatamente giustificate dai giudici di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Quanto alla sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, che il ricorso contesta al secondo motivo, le pronunce di merito hanno basato il riconoscimento della predetta circostanza non soltanto sulla ritenuta caratura camorristica dei soggetti coinvolti, alcuni dei quali peraltro già condannati definitivamente proprio per il delitto di cui all'art. 416 bis cod.pen., bensì sul clima di intimidazione esercitato nei confronti degli operatori commerciali ai quali veniva rappresentato che la scelta della ditta fornitrice dei servizi era imposta dalla locale criminalità nel proprio interesse e quale espressione delle forme di controllo del territorio. 4 2, Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche in relazione ai ricorsi NO;
manifestamente infondato si rileva il primo motivo del ricorso avv.to Caterino posto che il principio dell'autonoma valutazione non può essere invocato nel rapporto tra sentenza di primo grado ed ordinanza cautelare, essendo disciplinato esclusivamente nel rapporto tra la richiesta del pubblico ministero di adottare misure cautelari ed il provvedimento del G.I.P. che accoglie detta richiesta e mira ad assicurare l'indipendenza della volontà del giudicante rispetto all'organo del pubblico ministero, senza che tale disposizione possa essere traslata anche nei rapporti tra giudice della cautela e giudice dell'udienza preliminare. Peraltro, la corte di appello, con argomenti ineccepibili in diritto, ha anche spiegato come il difetto di motivazione della sentenza di primo grado non comporti una causa di nullità prevista dall'articolo 604 codice procedura penale bensì imponga al giudice di appello di integrare la motivazione mancante. Cosicché l'invocata nullità è certamente insussistente sotto entrambi i profili dedotti. 2.1 Quanto al motivo comune ad entrambi i ricorsi proposti nell'interesse del NO, e con il quale si deduce l'impossibilità di configurare il concorso tra le ipotesi di concorrenza illecita con violenza o minaccia aggravata dal metodo e dall'agevolazione mafiosa contestata al capo a) della rubrica e la tentata estorsione contestata a NO IU in concorso con lo zio LD al capo b), la doglianza appare ugualmente infondata avendo la Corte di appello con argomenti ineccepibili spiegato come, nel caso di specie, proprio alla luce degli stessi principi giurisprudenziali invocati dai difensori ricorrenti, appare sussistere il concorso di reati tra le diverse fattispecie delittuose e non anche l'assorbimento della condotta estorsiva nella prima. Al proposito occorre rammentare come secondo l'orientamento delle Sezioni Unite ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 513 - bis cod. pen. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell'impresa concorrente (Sez. U, n. 13178 del 28/11/2019 Ud. (dep. 28/04/2020 ) Rv. 278735 - 01). E' stato altresì chiarito che il delitto di illecita concorrenza con violenza o minaccia, previsto dall'art. 513-bis cod.pen. e avente natura di reato complesso, non può essere assorbito nel delitto di estorsione, né in quello di concussione, trattandosi di norme con diversa collocazione sistematica e preordinate alla tutela di beni giuridici diversi, talché, ove ne ricorrano gli elementi costitutivi, si ha concorso formale tra gli stessi. (Sez. F, n. 45132 del 04/09/2014, Rv. 260789 - 01). Il principio della possibilità del concorso tra le due fattispecie di cui agli artt. 513 bis e 629 cod.pen. è stato anche recentemente riaffermato da altra pronuncia secondo cui il delitto di estorsione può concorrere con quello di illecita concorrenza con violenza o minaccia, trattandosi di fattispecie differenti, la cui diversità si misura valutando le modalità con cui si esprime l'azione violenta, posto che integra il delitto di cui all'art. 513-bis cod. pen. la condotta tesa a sovvertire il normale svolgimento delle attività imprenditoriali attraverso comportamenti violenti che incidono direttamente sul funzionamento dell'impresa, mentre si configura il delitto di estorsione nel caso in cui l'azione violenta si risolva in coazione fisica e psichica dell'imprenditore e non si 5 traduca in una manipolazione violenta e diretta dei meccanismi di funzionamento dell'attività economica concorrente (Sez. 5, n. 40803 del 15/07/2022, Rv. 283758 - 01). L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame comporta affermare proprio il concorso punibile tra le diverse condotte contestate ai capi a) e b) della rubrica, in quanto, nei casi in esame, le condotte illecite sono state poste in essere in tempi differenti, nei riguardi di diversi soggetti passivi ed hanno determinato l'aggressione di beni giuridici differenti. Ed invero, le attività degli imputati, hanno arrecato danno al bene giuridico della libertà di concorrenza nel momento in cui gli stessi facendo valere la propria caratura criminale hanno imposto agli operatori commerciali operanti nel territorio il mutamento del gestore del servizio di smaltimento degli oli esausti , mentre, la successiva aggressione compiuta ai danni della vittima RN LU il 2 giugno 2021, quando questi veniva violentemente percosso anche con l'utilizzo di una mazza da baseball da parte di NO IU e dello zio LD, configura la differente fattispecie di tentata estorsione, in quanto gli atti erano diretti in modo non equivoco a costringere il RN a sospendere le proprie attività commerciali nei confronti di quegli operatori che già si erano allo stesso rivolti per lo stesso servizio. Appare, pertanto, evidente come la distinzione tra le due fattispecie possa essere risolta in relazione alla vittima delle condotte cosicché se vi è aggressione alla sola libertà del commercio e al principio della libera concorrenza sussisterà la sola ipotesi di cui all'articolo 513 bis codice penale ma, ove a questa si accompagni anche un'attività violenta o intimidatoria nei confronti di un determinato soggetto mirante a farlo soprassedere da un proprio impegno commerciale, così da arrecargli un danno ingiusto con corrispondente profitto illecito in favore di altri, sussisterà anche la fattispecie di cui all'articolo 629 codice penale. Come già anticipato, il caso di specie costituisce una luminosa esemplificazione della possibilità di concorso delle due fattispecie, a fronte di attività poste in essere da componenti di gruppi criminali operanti nel territorio che, attraverso pressioni esercitate sia nei riguardi dei commercianti del territorio sia nei confronti di un singolo operatore, miravano a sostituire lo stesso, arrecando così un danno al patrimonio della vittima, privato dei contratti ed anche alla libertà di concorrenza, con la conseguenza che, le condotte svolte nel tempo di sviamento della clientela integrano la fattispecie di cui all'articolo 513 bis codice penale, e la singola aggressione ai danni dell'esercente l'attività imprenditoriale costituisce, invece, ipotesi tipica di estorsione, nella fattispecie in esame solo tentata per la reazione posta in essere dal RN il quale denunciava i fatti. 2.2 Sotto il profilo della sussistenza della aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. i ricorsi appaiono reiterare doglianze già esposte in fase di appello posto che, il giudice di secondo grado, ha già spiegato (pagine 18-19) come, per il chiaro obiettivo perseguito attraverso vere e proprie condotte di controllo delle attività commerciali ed imprenditoriali del territorio, l'aggravante dovesse ritenersi correttamente ritenuta anche a carico di NO IU. Del resto, va rammentato come, la stessa pronuncia di appello, stigmatizzi a pagina 19 frasi dello stesso ricorrente ricavate dalle intercettazioni, inequivocabilmente dimostrative della piena 6 Roma, 9 aprile 2024 IL CONSIGLIE EST. IL PR SID NTE SE CA consapevolezza del coinvolgimento in attività di imposizione camorristica ai danni di soggetti operatori commerciali in un determinato territorio. Infine, prive di qualsiasi vizio appaiono le determinazioni in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ricollegate alla gravità dei fatti, ed alla determinazione della pena in aumento ex art. 81 cpv cod.pen. in ragione delle precise circostanze esposte a pagina 24 della motivazione. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi infondate a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.