Art. 10. (Accreditamento al Fondo dei contributi relativi
ai periodi riscattati ai sensi degli
articoli 45 e 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859).
Per l'applicazione dell' articolo 45, secondo comma , e dell' articolo 46, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859 , sono accreditati al Fondo i contributi base ed integrativi, versati dalle aziende per gli interessati, ovvero l'intero importo delle somme versate dagli assicurati, ai sensi dell' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , o dell' articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
ai periodi riscattati ai sensi degli
articoli 45 e 46 della legge 13 luglio 1965, n. 859).
Per l'applicazione dell' articolo 45, secondo comma , e dell' articolo 46, secondo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 859 , sono accreditati al Fondo i contributi base ed integrativi, versati dalle aziende per gli interessati, ovvero l'intero importo delle somme versate dagli assicurati, ai sensi dell' articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 , o dell' articolo 51, primo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 .