Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza 30/01/2026, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01829/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13139/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13139 del 2025, proposto da LD La Ferrera, rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Santoro e Francesco Giuseppe Marino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale IP e ME Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AO TA, non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, n. 05829/2024 del 19 dicembre 2024, pronunciata nel giudizio inter partes n. 11377/2024 R.G., notificata ai fini esecutivi alle amministrazioni resistenti l’11 giugno 2025, limitatamente alle spese di lite e dunque nella parte in cui ha condannato “ … al pagamento delle spese della presente fase cautelare le IN resistenti, in solido fra loro, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge … ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale IP e di ME Pa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. UC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha esposto che questa Sezione, con l’ordinanza n. 5829 del 19 dicembre 2024, ha accolto la domanda cautelare dalla stessa proposta nel giudizio instaurato con la proposizione del ricorso iscritto al Reg. ric. n. 11377/2024.
1.1. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, in relazione alle spese di lite della fase cautelare dell’anzidetto giudizio, con la richiamata ordinanza n. 5829/2024 è stato statuito quanto segue “ Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare le IN resistenti, in solido fra loro, che liquida in euro 1000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge ”.
1.2. La parte ricorrente ha poi rappresentato di aver comunicato in via amministrativa e, successivamente, anche notificato in forma esecutiva l’ordinanza n. 5829/2024 alle IN soccombenti (costituite dal Ministero della Giustizia, dalla Commissione interministeriale IP e da ME Pa), le quali non hanno proceduto a darvi esecuzione, come risulta dal mancato pagamento in favore della ricorrente del quantum dovuto a titolo di spese di lite della fase cautelare del giudizio sopra richiamato.
1.3. La ricorrente, inoltre, ha esposto che l’inadempimento delle IN soccombenti è perdurato oltre il termine di 120 giorni dall’avvenuta notifica dell’ordinanza cautelare n. 5829/2024.
2. La parte ricorrente, quindi, con la proposizione del presente ricorso ha agito per l’esecuzione della ordinanza cautelare n. 5829/2024 limitatamente al capo inerente alla condanna delle IN soccombenti alla rifusione delle spese di lite della fase cautelare del giudizio nel quale detto provvedimento giurisdizionale è stato reso, stante la perdurante inerzia delle stesse nel darvi esecuzione.
Con detto gravame, inoltre, sono state anche chieste la nomina di un Commissario ad acta e la condanna delle IN intimate al pagamento di una penalità di mora in caso di eventuale perduranza dell’inadempimento.
2.1. Il Ministero della Giustizia, la Commissione interministeriale IP e ME Pa si sono solo formalmente costituite nel presente giudizio.
2.2. La parte ricorrente, con istanza depositata in data 9 gennaio 2026, ha chiesto il passaggio in decisione della presente controversia sulla base degli atti e degli scritti depositati.
2.3. All’udienza camerale del 12 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di favorevole considerazione e debba, pertanto, essere accolto.
3.1. Sussistono, infatti, tutte le condizioni per il suo accoglimento, atteso che l’ordinanza cautelare n. 5829/2024, di cui la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione, rientra tra i provvedimenti del giudice amministrativo che devono essere eseguiti dalla pubblica amministrazione, giusta quanto disposto dall’articolo 112, comma 2, lett. b) , c.p.a.
Risulta, poi, inutilmente decorso il termine dilatorio sancito dall’articolo 14 del d.-l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
3.2. Vale altresì evidenziare, per quanto di interesse ai fini della presente causa, che il giudizio di ottemperanza deve ritenersi ammissibile anche per l’esecuzione delle statuizioni giurisdizionali riguardanti la condanna al pagamento delle spese di giudizio (cfr., in generale, T.A.R. Lazio, sez. III, sent. n. 18733 del 25 ottobre 2024).
3.3. Il Collegio, dunque, ritiene che dall’accoglimento del presente ricorso discenda l’obbligo, per il Ministero della Giustizia, per la Commissione interministeriale IP e per ME Pa di dare piena e integrale esecuzione alla ordinanza cautelare n. 5829/2024 resa da questa Sezione nella parte in cui dispone la condanna in solido delle IN resistenti al pagamento delle spese di lite della fase cautelare in favore della parte ricorrente, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge.
4. Le IN resistenti, a tal fine, dovranno dare esecuzione alla ottemperanda ordinanza cautelare nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente decisione, ovvero dalla sua comunicazione in via amministrativa, se anteriore.
5. Il Collegio non ritiene che occorra procedere, sin da ora, alla nomina di un Commissario ad acta in quanto, stante la natura dell’adempimento che le IN resistenti sono tenute a porre in essere per dare esecuzione alla ordinanza cautelare n. 5829/2024, nonché la esiguità della somma da corrispondere alla parte ricorrente. La reiezione della istanza all’uopo formulata dalla parte ricorrente, peraltro, non osta a che la stessa, in caso di perdurante inerzia delle IN resistenti, possa successivamente riproporla.
6. Il Collegio neppure ritiene sussistenti le condizioni per l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’articolo 114, comma 4, lett. e) , c.p.a.
Nel caso di specie, infatti, il lasso di tempo non eccessivamente lungo intercorso dalla notifica della ordinanza cautelare n. 5829/2024 rispetto alla proposizione della presente azione giudiziale con la quale è stata accertata l’inerzia delle IN resistenti nei termini dianzi indicati, renderebbe, ad avviso del Collegio, l’invocata concessione di una penalità di mora manifestamente sproporzionata, ponendosi in contrasto con il limite della manifesta iniquità previsto dal predetto articolo 114 c.p.a.
7. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e, in considerazione della natura della controversia e degli interessi coinvolti, sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, con distrazione delle stesse in favore dei difensori della parte ricorrente in quanto dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo, per il Ministero di dare esecuzione nei termini indicati in motivazione alla ordinanza n. 5829/2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quarta Ter, nella parte relativa alla statuizione sulle spese di lite della fase cautelare del giudizio nel quale detta ordinanza è stata resa. Tale esecuzione dovrà avvenire nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della presente decisione, ovvero dalla sua comunicazione in forma amministrativa, se anteriore.
Condanna il Ministero della Giustizia, la Commissione interministeriale IP e ME Pa, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato versato per l’instaurazione del presente giudizio, da distrarsi in favore dei difensori della stessa come risultanti dalla procura speciale alle liti versata in atti, in quanto espressamente dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
UC RO, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC RO | IT RI |
IL SEGRETARIO