Articolo 5 della Legge 1 marzo 1968, n. 231
Articolo 4Articolo 6
Versione
29 marzo 1968
Art. 5.
Le provvidenze erogate a favore dei lavoratori dello zolfo licenziati, dal fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono esenti da imposte erariali.
Entrata in vigore il 29 marzo 1968