Art. 5.
Le provvidenze erogate a favore dei lavoratori dello zolfo licenziati, dal fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono esenti da imposte erariali.
Le provvidenze erogate a favore dei lavoratori dello zolfo licenziati, dal fondo di cui all'articolo 1 della presente legge, sono esenti da imposte erariali.