Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2026, n. 5754
CASS
Sentenza 13 marzo 2026

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  • Accolto
    Violazione degli artt. 2437, 2494 e degli artt. 2423 e ss. c.c.

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la normativa applicabile stabiliva che i soci recedenti avessero diritto al rimborso delle proprie quote in proporzione al patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio, senza possibilità di liquidare somme maggiori ancorate all'incremento di valore dei terreni.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 9 e 14, legge n. 289/2002

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che la sentenza impugnata ha errato nel ritenere applicabile il condono all'anno d'imposta 2004, poiché gli effetti del condono non potevano riguardare periodi posteriori a quelli coperti dalla misura agevolativa. L'operazione contestata, pur posta in essere nel 2002, ha prodotto effetti fiscalmente rilevanti solo nel 2004, anno in cui è avvenuta la cessione dei terreni.

  • Accolto
    Violazione dell’art 54 Tuir vigente ratione temporis

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, in ragione delle argomentazioni relative alla produzione degli effetti fiscali nel 2004, deve ritenersi corretta l'individuazione da parte dell'Agenzia delle entrate del periodo d'imposta di competenza, così da escludere l'intervenuta decadenza dell'azione accertatrice.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/03/2026, n. 5754
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5754
    Data del deposito : 13 marzo 2026

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