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Sentenza 19 agosto 2025
Sentenza 19 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/08/2025, n. 2770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2770 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott.ssa Silvia Governatori Presidente
dott. Niccolo' Calvani Giudice dott.ssa Laura Maione Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 11660/2023 tra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ALESSIA FURETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Prato in via Giacinto Fabbroni 11, come da procura allegata telematicamente.
ATTRICE
e e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 CP_2
CARLO CORSINOVI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a
Empoli in via R. Sanzio 27, come da procura allegata telematicamente.
, rappresentato e difeso dall'avv. GIULIO Parte_2
GONFIANTINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Empoli in via Jacopo Carrucci 109, come da procura allegata telematicamente.
CONVENUTI
1 OGGETTO: cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo.
CONCLUSIONI
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
• In via istruttoria: ammettere i mezzi di prova richiesti e non ammessi;
• Nel merito:
✓accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il Sig. CP_2
amministratore di fatto della società fallita Pt_1
✓Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 378 CCI e artt. 2476 e 2486 cc, in solido, dell'amministratore di diritto, Sig. e dell'amministratore di Pt_2 fatto, sig. , per aver contravvenuto ai doveri imposti dalla legge e CP_2 dall'atto costitutivo a tutela dell'integrità del patrimonio sociale della società fallita nonché a garanzia dell'affidamento dei creditori, ponendo in essere le condotte analiticamente descritte in parte motiva.
✓Accertare e dichiarare la simulazione relativa per interposizione fittizia di persone relativamente ai contratti di fornitura di lavori con le società committenti di cui in narrativa, e accertare e dichiarare che il reale contraente di detti committenti era la CP_1
✓Condannare i convenuti, in solido tra loro, per i motivi e titoli sopra indicati, alla restituzione e/o risarcimento in favore della attrice della somma Pt_3 di € 150.000,00, pari all'ammontare del passivo fallimentare, incluse le spese di procedura, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'instauranda istruttoria.
✓ in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c., dei convenuti per i danni arrecati alla società e ai creditori sociali per effetto dei comportamenti descritti e delle conseguenti distrazioni di somme di denaro, come indicati in parte motiva;
condannare di conseguenza gli stessi convenuti
2 al risarcimento del danno in favore della Curatela attorea, quantificato nella somma di € 150.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al versamento della diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'instauranda istruttoria.
✓Il tutto con vittoria di spese di lite e competenze professionali, ivi comprese quelle del procedimento di sequestro conservativo”.
Convenuti e CP_2 Controparte_1
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,
Rigettare perché palesemente infondata sia in fatto che in diritto la domanda avversaria.
Accertare comunque e dichiarare con sentenza che la in Controparte_1 quanto società di capitali, deve ritenersi del tutto estranea alla presente vicenda processuale alla luce della causa petendi e del petitum per come formulato da controparte.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Convenuto TA IN GR:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa eventuale ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi, rigettare tutte le domande formulate dalla liquidazione giudiziale in quanto infondate in fatto e in diritto. Con Parte_1 vittoria di compensi ex D.M.147/2022 e di spese”.
FATTO E DIRITTO
La liquidazione giudiziale di ha convenuto in giudizio Parte_1
, quale ex amministratore di diritto della società Parte_2 fallita, e quale ex amministratore di fatto, oltre alla società CP_2
a quest'ultimo riferibile, domandando il risarcimento dei Controparte_1 danni cagionati da atti di mala gestio.
L'attrice ha riferito che (di seguito “ ”) è stata costituita il Parte_1 Pt_1
13.4.2021, con oggetto sociale la posa in opera di infissi, arredi nonché la loro produzione e fornitura, e che la società è stata repentinamente messa in liquidazione solo dopo 10 mesi, ovvero il 25.5.2022, senza indicazione delle
3 ragioni poste a fondamento di tale decisione;
ha aggiunto che AU della società, oltre che socio unico, era , ma che Parte_2 ciononostante il vero amministratore di fatto della società era CP_2 come emerso dalle comunicazioni con la ragioniera che teneva le scritture contabili della fallita, trasmesse alla Curatela ma risultate parziali, incomplete, non aggiornate e di conseguenza non veritiere secondo la prospettazione della parte;
ha poi allegato che è risultato irreperibile Pt_2
e non ha provveduto alla consegna dei libri contabili obbligatori, aggiungendo che la società non ha assolto alcun adempimento di natura amministrativa e fiscale per il 2021, ha omesso sistematicamente il pagamento dei tributi e dei contributi, non ha presentato il bilancio 2021 e nessun'altra dichiarazione fiscale, risultando annotate unicamente le fatture emesse e quelle ricevute;
infine ha affermato che la società fallita non aveva alcun bene strumentale.
L'attrice ha allegato che vi è un procedimento penale a carico della fallita ancora in fase istruttoria e quindi secretata e che in ogni caso è supponibile una fittizia interposizione della stessa come scatola vuota, il Pt_1 cui amministratore di fatto era ha poi evidenziato che la CP_2 società aveva un unico conto corrente bancario i cui ultimi movimenti hanno visto l'esecuzione di due versamenti, rispettivamente di € 1.500 e 7.200, in favore di;
ha aggiunto che su detto conto risultano inoltre numerosi Pt_2 prelievi a nome per un totale di € 62.738 effettuati in soli dieci mesi, Pt_2 importo non corrispondente alle buste paga (di ) che ammontano a € Pt_2
9.200; in particolare nell'anno 2022 sono stati registrati prelievi continuativi
(con dicitura Acc. GR) con cui il conto è stato azzerato e detti versamenti seguivano sempre l'arrivo di accrediti sul conto corrente.
La Curatela ha riferito di aver eseguito accertamenti dai quali sarebbe emerso che i clienti di non avrebbero mai avuto contatti con la suddetta Pt_1 società e neppure con il suo amministratore di diritto, affermando invece che i contatti sarebbero sempre intercorsi con amministratore di CP_2
infatti i clienti avrebbero affermato che i lavori erano Controparte_1
4 effettuati da e che l'unico referente era non avendo gli CP_1 CP_2 stessi mai avuto nessun contatto con . Pt_2
L'attrice ha quindi concluso sostenendo che vi sono molteplici indici che consentirebbero di ritenere che sia stata costituita per una finalità Pt_1 elusiva diretta all'emissione di fatture per lavori dalla stessa mai eseguiti, senza assolvere in modo sistematico e continuativo al pagamento dei tributi;
tutto ciò, secondo la prospettazione della parte, sarebbe stato diretto a celare l'effettivo titolare della società, nonché il soggetto che eseguiva realmente i lavori, individuato in a fronte di lavori fatturati invece a . CP_1 Pt_1
La Curatela, in particolare, ha affermato la sussistenza di una responsabilità di quale amministratore di fatto di , in concorso CP_2 Pt_1 con il suo amministratore di diritto;
nonché la responsabilità di CP_1 trattandosi della società che avrebbe eseguito realmente i lavori e che conseguentemente avrebbe ricevuto illegittimi vantaggi legati alla fatturazione a una società “vuota” che, in quanto tale, avrebbe omesso il versamento di ogni tributo e pagamento dovuto in danno dell'erario e degli altri creditori, con un vantaggio fiscale per che in questo modo CP_1 avrebbe usufruito di un ulteriore vantaggio legato alla deduzione del costo delle fatture emesse da per € 81.350; ha affermato che la società Pt_1 convenuta eseguiva materialmente i pagamenti delle fatture emesse da Pt_1 mediante bonifico e la liquidità che affluiva sul conto di quest'ultima veniva sistematicamente distratta con bonifici riportanti la causale “Acc. GR”; con riferimento a il ha affermato la configurabilità di CP_1 Parte_4 una simulazione per interposizione fittizia.
Il danno di cui la Curatela chiede qui ristoro è rappresentato dai debiti erariali, previdenziali e nei confronti di terzi insinuati al passivo per €
77.433,04, a cui si aggiungono eventuali nuovi crediti insinuandi al passivo e le spese della liquidazione giudiziale per un importo complessivo che la parte ha determinato in € 150.000.
Si sono costituiti in giudizio con unica comparsa e CP_2
i quali hanno contestato le allegazioni della Curatela, rilevando CP_1 in particolare che aveva una propria autonomia gestionale e operativa e Pt_1
5 in alcuni casi è stata solo destinataria, rispetto a di subappalti CP_1 che ha eseguito con propri mezzi e personale e che sono stati pagati in ragione delle lavorazioni effettuate. I convenuti hanno negato la possibilità di qualificare come amministratore di fatto di e hanno contestato CP_2 Pt_1 la sussistenza della affermata simulazione con riferimento a CP_1 evidenziando che non vi è nemmeno prova del fatto che detta società abbia influito sulla gestione di . Pt_1
Infine si è costituito il quale ha affermato che la società fallita è Pt_2 sempre stata da lui amministrata in modo autonomo senza nessuna partecipazione di o evidenziando di aver compiuto tutti CP_2 CP_1 gli adempimenti tipici relativi a una attività di impresa e rilevando che Pt_1 aveva propri beni strumentali per operare nei cantieri;
ha aggiunto che con sono intercorse delle normali relazioni commerciali e in alcuni CP_1 casi vi è stata una attività di collaborazione, in particolare la società fallita è stata subappaltatrice per lavorazioni commissionate a CP_1
Quanto agli allegati atti distrattivi, il convenuto ha negato di aver
“svuotato” i conti sociali e ha rilevato che i versamenti di somme dal conto della fallita a quello personale non sono stati da lui eseguiti al fine di danneggiare i creditori sociali;
infine, ha negato che o CP_2 CP_1 abbiano mai avuto la gestione del conto corrente di , evidenziando Pt_1 comunque che questi non hanno mai percepito somme provenienti dal patrimonio della società fallita.
La causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti.
Depositati gli scritti conclusivi di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del
27.5.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa venisse trattenuta a sentenza, sicché il Tribunale ha riservato la decisione.
*** *** ***
1. Con la prima memoria l'attrice ha eccepito la nullità degli atti processuali a nome del convenuto per difetto di valida sottoscrizione, Pt_2 rilevando che la firma apposta sulla procura alle liti e autenticata dal difensore sarebbe diversa e non corrisponderebbe a quella riportata su tutti i
6 documenti allegati alla comparsa e chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità degli atti ovvero, per il caso in cui l'eccezione dovesse essere disattesa, di espungere dal fascicolo i documenti allegati dalla parte in quanto non riportanti una firma a questa attribuibile.
L'eccezione deve essere rigettata: costituisce, infatti, principio pacifico quello per cui l'autografia attestata dal difensore, esplicitamente o implicitamente, può essere contestata soltanto con la proposizione di querela di falso, in quanto concerne un'attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, comma III, c.p.c..
Quanto, invece, alla richiesta di espunzione degli atti dal fascicolo, occorre rilevare che: la richiesta dell'attrice è generica non contenendo una specificazione dei documenti contestati ed essendo piuttosto riferita a tutti i documenti allegati alla comparsa del convenuto, laddove un loro esame consente di verificare che non tutti contengono la sottoscrizione della parte;
in ogni caso, ogni ulteriore approfondimento sulla riferibilità dei documenti al convenuto sarà svolto oltre. Pt_2
2. La domanda di risarcimento formulata dal nei confronti Parte_4 di si fonda sull'assunto della qualificabilità del convenuto in termini CP_2 di amministratore di fatto di . Pt_1
Al riguardo si ritiene di non poter confermare quanto affermato dal GI nel procedimento di sequestro in corso di causa avviato dall'attrice nei confronti del solo e di e, re melius perpensa, si reputa di CP_2 CP_1 dover riconoscere in l'amministratore di fatto di . CP_2 Pt_1
La giurisprudenza di legittimità riconduce la figura dell'amministratore di fatto in capo a colui che, pur non essendo investito della carica formale, risulta aver esercitato in modo continuativo e sistematico funzioni gestorie, riservate dalla legge agli amministratori di diritto, in una posizione di autonomia decisionale ed in funzione sostitutiva dell'amministratore formale
(cfr. sul tema Cass., sez. I, sentenza n. 21567 del 18/09/2017; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 21730 dell'08/10/2020).
7 Ciò posto il Tribunale ritiene di dover valorizzare gli elementi indiziari di cui alla documentazione ritualmente offerta dall'attrice, che, complessivamente considerati, consentono di affermare che ha CP_2 ricoperto il ruolo di amministratore di fatto di dal momento che: Pt_1
– appare singolare che la consulente contabile, rag. non Per_1 conoscesse l'amministratore di diritto di avendo ricevuto solo Pt_1 incarichi via mail, dovendosi piuttosto evidenziare che la stessa è stata contatta per lo svolgimento di quella mansione dal rag. CP_3 consulente di e di CP_2 CP_1
– le dichiarazioni rilasciate da Parte_5 introducono elementi rilevanti, in quanto certamente permettono di ritenere che, con riferimento alle lavorazioni nei cantieri di
, è stato il soggetto che ha coinvolto nel Parte_5 CP_2 Pt_1 momento della fatturazione delle lavorazioni e nella successiva vicenda di storno delle fatture;
si legge, infatti, nella dichiarazione rilasciata da
(doc. 18 fasc. att., documento non specificamente Parte_5 contestato dal convenuto in relazione alla verità dei fatti narrati da
) che “Con la società non abbiamo mai Parte_5 Pt_1 concluso contratti di lavoro e/o fornitura, né di subappalto e/o prestazione d'opera, in sostanza non abbiamo mai avuto alcun tipo di rapporto commerciale direttamente con la ditta e il suo Legale Pt_1
Rappresentante Sig. . I lavori indicati nelle Parte_2 fatture emesse a ns carico dalla società , non sono mai stati Pt_1 eseguiti dalla società stessa, ma bensì sono stati eseguiti dalla società
unica società con cui avevamo rapporti Controparte_4 commerciali e di lavoro presso i ns cantieri (si allegano i prospetti sal periodicamente inviatici dalla stessa). Referente, nonché amministratore, della società era il Sig. Controparte_4 CP_2 che ne curava gli aspetti organizzativi e commerciali ed i rapporti con la ns stessa società, ed i cui dipendenti, della stessa, svolgevano per la ns società lavori in cartongesso presso nostri cantieri a noi affidati regolarmente. A maggio 2021 a fronte di stato di avanzamento lavori, la
8 ci inviava la contabilità dei cantieri a loro subappaltati: Controparte_4 la ns società ne confermava i conteggi. Stranamente però, riceviamo, fatture del medesimo importo concordato (sulla base dei SAL ricevuti dalla ns subfornitrice , da una certa della Controparte_4 Pt_1 quale non eravamo a conoscenza e ribadisco con la quale non avevamo alcun accordo commerciale. Al che Il Sig. prontamente CP_2 convocato per avere chiarimenti, ci riferisce di aver utilizzato per proprio conto la società per svolgere una piccola parte dei lavori nei ns Pt_1 cantieri (pur senza la ns autorizzazione) e che aveva chiesto a tale società di emettere fatture per l'intero importo dei lavori (ribadisco mai eseguiti dalla società e che ci avrebbe fornito la Pt_1 documentazione di regolarità contributiva (durc). Alchè abbiamo subito intimato al sig.r unico ns referente, affinchè intimasse a CP_2 sua volta la società a provvedere ad emettere Pt_1 immediatamente NOTE DI CREDITO a storno totale della fatture
ERRONEAMENTE per carenza totale di presupposto. (...) Nel Pt_6 frattempo la società sempre per il tramite del sig.r Pt_1 CP_2
dopo ulteriori solleciti e rinvii, ci fornisce un Durc-REGOLARE:
[...]
DURC che da opportune verifiche, richieste dalla ns stessa società, dopo controllo dell'Ispettorato del Lavoro è risultato essere non idoneo (falso)
(...) Diffidiamo pertanto qualsiasi tipo di rapporto con la società Pt_1
ed intimiamo nuovamente al sig. di provvedere allo storno
[...] CP_2 totale delle fatture e alla restituzione dell'indebito pagamento da noi effettuato, e pretendiamo quindi di ricevere fatture regolari dalla società ostro unico, reale ed effettivo prestatore d'opera. La Controparte_4 società si attivava in tal senso, ma, nostro malgrado, Pt_1 provvedeva ad emettere NOTE DI CREDITO per il solo importo residuo, per la parte ancora da saldare, trattenendo le somme ricevute.
Motivazioni connesse con le notevoli difficoltà nelle comunicazioni dirette con la società praticamente irreperibile se non inesistente, Pt_1
l'importo modesto coinvolto, nonché il successivo ulteriore accordo transattivo con la società ns unica prestatrice Controparte_4
d'opera, accordo con il quale la stessa ci avrebbe fatturato per l'importo
9 degli interi lavori eseguiti, e ad origine concordato, il solo importo residuo, a saldo e stralcio, dichiarando di nulla più avere a pretendere,
e quindi rinunciando in pratica alle somme già corrisposte a , Pt_1 bene tutte e tali motivazioni, ci hanno indotto a non presentare azioni legali nei confronti di per ottenere in primis lo storno totale delle Pt_1 fatture ed in subordine la restituzione dell'indebito pagamento. Tale accordo transattivo a chiusura economica della questione, è confermato dal fatto che lo storno parziale delle fatture errate della , pari Pt_1 alle somme ancora da versare (note di credito n. 15-16-17-19 per tot €
15.832,94 società è stato giustamente fatturato da Pt_1 [...] con fattura 106 allegata di € 13.348,47 e con fattura n. 18 di CP_4
€ 2.484,47 della quale ancora aspettiamo giustificativo”. Ai fini che qui interessano risulta dimostrata la circostanza che è stato proprio a dare indicazioni alla committente di fatturare a , anziché CP_2 Pt_1
a e a provvedere dipoi a far ottenere alla committenza lo CP_1 storno delle fatture, chiaro indice che il convenuto, sebbene nel breve lasso di vita di , si è ingerito nella sua gestione;
Pt_1
– pure le dichiarazioni di (doc. 20 fasc. att., Parte_7 anch'esse non contestate nel contenuto, se non sotto il profilo dell'individuazione, secondo il convenuto, di una diversa ricostruzione dei rapporti in termini di subappalto, rimasta però indimostrata) fanno emergere una ingerenza di nella gestione di , dal momento CP_2 Pt_1 che si afferma che “facendo riferimento alla vs mail del 15/05 siamo a comunicare che la ns azienda si è sempre interfacciata sia per accordi verbali, comunicazioni scritte, contrattualizzazioni, richiesta documentazione da presentare al ns cliente in merito alla regolarizzazione degli adempimenti contributivi e retributivi, richiesta della documentazione necessaria ai fini del pagamento delle fatture da parte della Committenza e qualsiasi altra comunicazione in merito alle lavorazione che dovevano essere eseguite, inerenti le aziende Pt_1
Vog srl e Tecnoroom Srl con il Sig ; CP_2
10 – infine, è vero che il fatto che la pendenza di un procedimento penale avente a oggetto l'accertamento di una “supposta fittizia interposizione di come scatola vuota il cui amministratore di fatto Pt_1 era il sig. ha in sé un valore neutro, trattandosi di CP_2 accertamenti in corso, ma in ogni caso lo stesso costituisce un ulteriore indice dell'esistenza quantomeno di sospetti in ordine al reale coinvolgimento di nella gestione di (elemento da sé CP_2 Pt_1 certamente non decisivo, ma che nel contesto degli elementi acquisiti e qui descritti può valere come ulteriore indizio).
E' allora evidente che l'insieme dei singoli elementi valorizzati in questa sede, tenuto conto anche del breve lasso temporale di attività di Pt_1 al quale è necessario parametrare la condotta di consentono di CP_2 affermare che questi è stato amministratore di fatto di e, anzi, il vero Pt_1 deus ex machina delle operazioni di false fatturazioni di cui si dirà a breve.
3. Per quanto attiene alla posizione di si osserva che CP_1
l'attrice ha prospettato l'esistenza di una simulazione per interposizione fittizia, ma in tale ottica occorre rilevare che, più che la fattispecie invocata dalla parte, in relazione alla quale non sussiste la prova della partecipazione del terzo all'accordo simulatorio, ricorre una ipotesi di concorso del terzo nell'illecito degli amministratori di . Pt_1
Invero, poiché gli elementi acquisiti al giudizio consentono di affermare che e hanno usato come scatola vuota a cui far fatturare CP_2 Pt_2 Pt_1 lavori mai eseguiti da detta società e invece realizzati da (sul CP_1 punto cfr. amplius infra), si deve ritenere che lo stesso amministratore di detta ultima società ( fosse ben partecipe dell'operazione architettata CP_2 proprio al fine di non far gravare di debiti erariali e anzi di CP_1 consentirle di ottenere importanti deduzioni fiscali.
In quest'ottica, allora, può essere ravvisata la responsabilità di ai sensi dell'art. 2043 c.c. (riqualificazione giuridica ben CP_1 possibile in quanto fondata sui medesimi fatti costitutivi introdotti dalla parte in citazione con riferimento alla diversa fattispecie giuridica invocata e comunque indicata dalla stessa attrice nelle conclusioni rassegnate in
11 subordine), sì che la stessa risponderà in concorso con gli altri convenuti del danno da aumento delle passività di determinato dal meccanismo di Pt_1 false fatturazioni posto in essere (su cui vedi infra).
4. A questo punto deve essere esaminato l'addebito formulato dall'attrice nei confronti dei convenuti che, come in parte anticipato, questo
Tribunale ritiene fondato.
Invero, proprio la già evidenziata ingerenza di nei rapporti tra CP_2 terzi committenti, e dimostra che il meccanismo di CP_1 Pt_1 fatturazioni da parte di questa ultima società è stato ideato al solo fine di far gravare sulla medesima i debiti erariali a tutto vantaggio di CP_1 reale esecutrice delle lavorazioni nei vari appalti. Difatti, non è stata acquisita al giudizio nessuna prova in ordine al fatto che le opere commissionate -a e non a e dipoi fatturate a siano CP_1 Pt_1 Pt_1 state da questa eseguite e, anzi, gli elementi acquisiti al giudizio e in particolare le dichiarazioni dei committenti consentono di affermare l'esatto contrario. D'altronde tutta la documentazione versata in atti dai convenuti, a fronte della contestazione dell'attrice, è priva di pregio dal momento che non vi è nessun elemento che ne confermi l'autenticità, trattandosi piuttosto di atti interni o comunque formati dallo stesso , in qualità di AU di , Pt_2 Pt_1
e privi di qualsiasi riscontro.
È allora evidente che, mancando qualsiasi prova in ordine all'effettiva giustificazione di una fatturazione di opere a ed essendovi piuttosto Pt_1 elementi che corroborano la conclusione che quelle medesime lavorazioni sono state eseguite da si deve concludere che si è trattato di CP_1 un'illecita attività di emissione di fatture false, di cui rispondono tanto l'amministratore di diritto quanto quello di fatto di , ma anche in Pt_1 concorso la quale era certamente a conoscenza di detta falsità, CP_1 poiché consapevole di ciò era il suo amministratore CP_2
Questo illecito ha determinato un sicuro danno per , che proprio in Pt_1 forza di quelle fatturazioni ha visto insorgere su di sé una esposizione debitoria nei confronti dell'erario che certamente non avrebbe maturato se quelle opere fossero state fatturate alla reale esecutrice CP_1
12 E allora, un primo danno che gli amministratori hanno cagionato a e ai suoi creditori, unitamente alla società convenuta, è costituito Pt_1 proprio dall'aumento delle passività provocato dalle false fatturazioni.
La Curatela quantifica questo danno in citazione in € 77.433,04 secondo quanto emergente dallo stato passivo (e poi in una maggior somma indicata nel corso del giudizio senza tuttavia aver prodotto la relativa documentazione). Ora, esaminando lo stato passivo si evince che solo la minor somma pari ad € (cfr. doc. 22 i erarialiile a debitiferibè r 65.483,91 nte, verso dipendeun l debito verso fasc. att.), essendo il residuo riferibile a icato il rto che deve essere quantifimpoin tale allora è ;Telecomverso Inail e a risarcire i, sono tenutrore convenuti, in solido tra lodanno che i t attrice.'all
Va poi osservato che la Curatela formula un secondo addebito ai danni dei convenuti, anch'esso fondato per quanto riguarda e CP_2 Pt_2 costituito dalla fattispecie distrattiva dell'attivo via via acquisito da in Pt_1 forza delle operazioni di fittizia fatturazione.
È difatti dimostrato, e neppure specificamente contestato, che via via che le somme sono giunte sul conto di sono state immediatamente Pt_1 riversate su altro conto con indicazione “acc. ”; ma si tratta Pt_2 all'evidenza di versamenti assolutamente privi di causa, che non trovano nessuna giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere col e che paiono piuttosto la realizzazione del fine ultimo dell'intera Pt_2 operazione posta in essere dai convenuti, ovvero l'acquisizione di somme
“pulite” in capo ai soggetti della vicenda descritta.
L'illecito distrattivo è certamente imputabile ai due amministratori, di fatto e di diritto, di , mentre il correlato danno pari ad € 62.738,00 non Pt_1 pare imputabile a non essendovi prova della apprensione di CP_1 queste somme da parte di detta società.
L'attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno rappresentato dalle spese della procedura di liquidazione e in generale dal passivo del
. Al riguardo si osserva che le spese della procedura non sono Parte_4 neppure quantificate e non paiono costituire comunque una voce di danno 13 in assenza di uno specifico addebito, ad esempio, in ordine alla mancata tempestiva attivazione di una procedura che avrebbe evitato la liquidazione giudiziale;
quanto all'ulteriore passivo fallimentare, manca qualsiasi tipo di allegazione in ordine alle ragioni per le quali lo stesso dovrebbe essere la conseguenza della mala gestio dell'AU; infatti le allegazioni svolte dal in citazione non attengono a una illecita prosecuzione dell'attività Parte_4 nonostante la perdita del capitale (situazione che avrebbe potuto consentire di affermare la sussistenza di un pregiudizio rapportato all'ulteriore assunzione di rischio di impresa), ma afferiscono ad una illecita attività volta a far emettere fatture a anziché a con la finalità di omettere Pt_1 CP_1 il pagamento degli oneri previdenziali ed erariali facendo ottenere un indebito vantaggio alla società convenuta e sistematicamente apprendendo la liquidità affluita in mediante disposizioni di bonifico a favore di . Pt_1 Pt_2
In conclusione il danno risarcibile all'attrice ammonta a complessivi €
128.221,91 (ovvero € 65.483,91 + € 62.738,00), di cui rispondono in solido e , oltre che ma limitatamente a € 65.483,91. CP_2 Pt_2 CP_1
Trattandosi del riconoscimento di danni determinati nel quantum, va affermata la natura di debito di valuta (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14573 del 22/06/2007 “Per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa. Ne consegue che il debito per il risarcimento del danno conseguente alla mora nell'adempimento di un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ex art. 1224 cod. civ., ha natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla sola misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se debba essere determinato anche in relazione alla maggior misura dimostrata”), per cui non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre gli interessi sono dovuti dalla sentenza al saldo.
14 5. Le spese di lite della presente fase di merito, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri prossimi ai medi per tutte le fasi di giudizio con riferimento allo scaglione determinato dal decisum, tenuto conto delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza e devono essere refuse in favore dell'erario attesa l'ammissione della Curatela al patrocinio a spese dello Stato.
Quanto alle spese del giudizio cautelare, va rilevato che, sebbene lo stesso abbia avuto un esito diverso rispetto al giudizio di merito nel corso del quale è stato incardinato, tuttavia costituisce principio condiviso quello per cui l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (così Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022); sicchè si ritiene di dover condannare i due resistenti evocati in quella fase, e CP_2
alla refusione delle spese in favore dello Stato, spese che si CP_1 liquidano in base al parametro prossimo ai minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, considerato che il ricorso è stato depositato in corso di causa e quindi semplificato dalla fase di studio già svolta, mentre la fase decisoria si è limitata alla sola discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. condanna e CP_2 Parte_2 Controparte_1 in solido tra loro, a pagare alla Curatela della Liquidazione
[...]
€ 65.483,91, oltre agli interessi come in motivazione, a CP_5 titolo di risarcimento del danno,
2. condanna e , in solido tra loro, a CP_2 Parte_2 pagare alla Curatela della Liquidazione Giudiziale di € Parte_1
15 62.738, oltre agli interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno,
3. condanna , in CP_2 Parte_2 Controparte_1 solido tra loro, a rifondere all'Erario le spese di lite della fase di merito, liquidate in € 14.103 per compensi, oltre alle spese anticipate o prenotate a debito, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA,
4. condanna e in solido tra loro, a CP_2 Controparte_1 rifondere all'Erario le spese di lite della fase cautelare, liquidate in €
2.700 per compensi, oltre alle spese anticipate o prenotate a debito, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al
CPA.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 13.8.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Civile di Firenze
Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio nella seguente composizione: dott.ssa Silvia Governatori Presidente
dott. Niccolo' Calvani Giudice dott.ssa Laura Maione Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 11660/2023 tra le parti:
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
ALESSIA FURETTI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Prato in via Giacinto Fabbroni 11, come da procura allegata telematicamente.
ATTRICE
e e , rappresentati e difesi dall'avv. Controparte_1 CP_2
CARLO CORSINOVI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a
Empoli in via R. Sanzio 27, come da procura allegata telematicamente.
, rappresentato e difeso dall'avv. GIULIO Parte_2
GONFIANTINI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Empoli in via Jacopo Carrucci 109, come da procura allegata telematicamente.
CONVENUTI
1 OGGETTO: cause di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo.
CONCLUSIONI
Attrice:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
• In via istruttoria: ammettere i mezzi di prova richiesti e non ammessi;
• Nel merito:
✓accertare e dichiarare, per i motivi di cui in narrativa, il Sig. CP_2
amministratore di fatto della società fallita Pt_1
✓Accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 378 CCI e artt. 2476 e 2486 cc, in solido, dell'amministratore di diritto, Sig. e dell'amministratore di Pt_2 fatto, sig. , per aver contravvenuto ai doveri imposti dalla legge e CP_2 dall'atto costitutivo a tutela dell'integrità del patrimonio sociale della società fallita nonché a garanzia dell'affidamento dei creditori, ponendo in essere le condotte analiticamente descritte in parte motiva.
✓Accertare e dichiarare la simulazione relativa per interposizione fittizia di persone relativamente ai contratti di fornitura di lavori con le società committenti di cui in narrativa, e accertare e dichiarare che il reale contraente di detti committenti era la CP_1
✓Condannare i convenuti, in solido tra loro, per i motivi e titoli sopra indicati, alla restituzione e/o risarcimento in favore della attrice della somma Pt_3 di € 150.000,00, pari all'ammontare del passivo fallimentare, incluse le spese di procedura, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al pagamento della diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'instauranda istruttoria.
✓ in via subordinata, accertare e dichiarare la responsabilità ex art. 2043 c.c., dei convenuti per i danni arrecati alla società e ai creditori sociali per effetto dei comportamenti descritti e delle conseguenti distrazioni di somme di denaro, come indicati in parte motiva;
condannare di conseguenza gli stessi convenuti
2 al risarcimento del danno in favore della Curatela attorea, quantificato nella somma di € 150.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero al versamento della diversa somma che dovesse risultare all'esito dell'instauranda istruttoria.
✓Il tutto con vittoria di spese di lite e competenze professionali, ivi comprese quelle del procedimento di sequestro conservativo”.
Convenuti e CP_2 Controparte_1
“Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis,
Rigettare perché palesemente infondata sia in fatto che in diritto la domanda avversaria.
Accertare comunque e dichiarare con sentenza che la in Controparte_1 quanto società di capitali, deve ritenersi del tutto estranea alla presente vicenda processuale alla luce della causa petendi e del petitum per come formulato da controparte.
Con vittoria di spese ed onorari di causa.”
Convenuto TA IN GR:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa eventuale ammissione dei mezzi istruttori richiesti e non ammessi, rigettare tutte le domande formulate dalla liquidazione giudiziale in quanto infondate in fatto e in diritto. Con Parte_1 vittoria di compensi ex D.M.147/2022 e di spese”.
FATTO E DIRITTO
La liquidazione giudiziale di ha convenuto in giudizio Parte_1
, quale ex amministratore di diritto della società Parte_2 fallita, e quale ex amministratore di fatto, oltre alla società CP_2
a quest'ultimo riferibile, domandando il risarcimento dei Controparte_1 danni cagionati da atti di mala gestio.
L'attrice ha riferito che (di seguito “ ”) è stata costituita il Parte_1 Pt_1
13.4.2021, con oggetto sociale la posa in opera di infissi, arredi nonché la loro produzione e fornitura, e che la società è stata repentinamente messa in liquidazione solo dopo 10 mesi, ovvero il 25.5.2022, senza indicazione delle
3 ragioni poste a fondamento di tale decisione;
ha aggiunto che AU della società, oltre che socio unico, era , ma che Parte_2 ciononostante il vero amministratore di fatto della società era CP_2 come emerso dalle comunicazioni con la ragioniera che teneva le scritture contabili della fallita, trasmesse alla Curatela ma risultate parziali, incomplete, non aggiornate e di conseguenza non veritiere secondo la prospettazione della parte;
ha poi allegato che è risultato irreperibile Pt_2
e non ha provveduto alla consegna dei libri contabili obbligatori, aggiungendo che la società non ha assolto alcun adempimento di natura amministrativa e fiscale per il 2021, ha omesso sistematicamente il pagamento dei tributi e dei contributi, non ha presentato il bilancio 2021 e nessun'altra dichiarazione fiscale, risultando annotate unicamente le fatture emesse e quelle ricevute;
infine ha affermato che la società fallita non aveva alcun bene strumentale.
L'attrice ha allegato che vi è un procedimento penale a carico della fallita ancora in fase istruttoria e quindi secretata e che in ogni caso è supponibile una fittizia interposizione della stessa come scatola vuota, il Pt_1 cui amministratore di fatto era ha poi evidenziato che la CP_2 società aveva un unico conto corrente bancario i cui ultimi movimenti hanno visto l'esecuzione di due versamenti, rispettivamente di € 1.500 e 7.200, in favore di;
ha aggiunto che su detto conto risultano inoltre numerosi Pt_2 prelievi a nome per un totale di € 62.738 effettuati in soli dieci mesi, Pt_2 importo non corrispondente alle buste paga (di ) che ammontano a € Pt_2
9.200; in particolare nell'anno 2022 sono stati registrati prelievi continuativi
(con dicitura Acc. GR) con cui il conto è stato azzerato e detti versamenti seguivano sempre l'arrivo di accrediti sul conto corrente.
La Curatela ha riferito di aver eseguito accertamenti dai quali sarebbe emerso che i clienti di non avrebbero mai avuto contatti con la suddetta Pt_1 società e neppure con il suo amministratore di diritto, affermando invece che i contatti sarebbero sempre intercorsi con amministratore di CP_2
infatti i clienti avrebbero affermato che i lavori erano Controparte_1
4 effettuati da e che l'unico referente era non avendo gli CP_1 CP_2 stessi mai avuto nessun contatto con . Pt_2
L'attrice ha quindi concluso sostenendo che vi sono molteplici indici che consentirebbero di ritenere che sia stata costituita per una finalità Pt_1 elusiva diretta all'emissione di fatture per lavori dalla stessa mai eseguiti, senza assolvere in modo sistematico e continuativo al pagamento dei tributi;
tutto ciò, secondo la prospettazione della parte, sarebbe stato diretto a celare l'effettivo titolare della società, nonché il soggetto che eseguiva realmente i lavori, individuato in a fronte di lavori fatturati invece a . CP_1 Pt_1
La Curatela, in particolare, ha affermato la sussistenza di una responsabilità di quale amministratore di fatto di , in concorso CP_2 Pt_1 con il suo amministratore di diritto;
nonché la responsabilità di CP_1 trattandosi della società che avrebbe eseguito realmente i lavori e che conseguentemente avrebbe ricevuto illegittimi vantaggi legati alla fatturazione a una società “vuota” che, in quanto tale, avrebbe omesso il versamento di ogni tributo e pagamento dovuto in danno dell'erario e degli altri creditori, con un vantaggio fiscale per che in questo modo CP_1 avrebbe usufruito di un ulteriore vantaggio legato alla deduzione del costo delle fatture emesse da per € 81.350; ha affermato che la società Pt_1 convenuta eseguiva materialmente i pagamenti delle fatture emesse da Pt_1 mediante bonifico e la liquidità che affluiva sul conto di quest'ultima veniva sistematicamente distratta con bonifici riportanti la causale “Acc. GR”; con riferimento a il ha affermato la configurabilità di CP_1 Parte_4 una simulazione per interposizione fittizia.
Il danno di cui la Curatela chiede qui ristoro è rappresentato dai debiti erariali, previdenziali e nei confronti di terzi insinuati al passivo per €
77.433,04, a cui si aggiungono eventuali nuovi crediti insinuandi al passivo e le spese della liquidazione giudiziale per un importo complessivo che la parte ha determinato in € 150.000.
Si sono costituiti in giudizio con unica comparsa e CP_2
i quali hanno contestato le allegazioni della Curatela, rilevando CP_1 in particolare che aveva una propria autonomia gestionale e operativa e Pt_1
5 in alcuni casi è stata solo destinataria, rispetto a di subappalti CP_1 che ha eseguito con propri mezzi e personale e che sono stati pagati in ragione delle lavorazioni effettuate. I convenuti hanno negato la possibilità di qualificare come amministratore di fatto di e hanno contestato CP_2 Pt_1 la sussistenza della affermata simulazione con riferimento a CP_1 evidenziando che non vi è nemmeno prova del fatto che detta società abbia influito sulla gestione di . Pt_1
Infine si è costituito il quale ha affermato che la società fallita è Pt_2 sempre stata da lui amministrata in modo autonomo senza nessuna partecipazione di o evidenziando di aver compiuto tutti CP_2 CP_1 gli adempimenti tipici relativi a una attività di impresa e rilevando che Pt_1 aveva propri beni strumentali per operare nei cantieri;
ha aggiunto che con sono intercorse delle normali relazioni commerciali e in alcuni CP_1 casi vi è stata una attività di collaborazione, in particolare la società fallita è stata subappaltatrice per lavorazioni commissionate a CP_1
Quanto agli allegati atti distrattivi, il convenuto ha negato di aver
“svuotato” i conti sociali e ha rilevato che i versamenti di somme dal conto della fallita a quello personale non sono stati da lui eseguiti al fine di danneggiare i creditori sociali;
infine, ha negato che o CP_2 CP_1 abbiano mai avuto la gestione del conto corrente di , evidenziando Pt_1 comunque che questi non hanno mai percepito somme provenienti dal patrimonio della società fallita.
La causa è stata istruita sulle sole produzioni documentali delle parti.
Depositati gli scritti conclusivi di cui all'art. 189 c.p.c., all'udienza del
27.5.2025 i procuratori delle parti hanno chiesto che la causa venisse trattenuta a sentenza, sicché il Tribunale ha riservato la decisione.
*** *** ***
1. Con la prima memoria l'attrice ha eccepito la nullità degli atti processuali a nome del convenuto per difetto di valida sottoscrizione, Pt_2 rilevando che la firma apposta sulla procura alle liti e autenticata dal difensore sarebbe diversa e non corrisponderebbe a quella riportata su tutti i
6 documenti allegati alla comparsa e chiedendo al Tribunale di dichiarare la nullità degli atti ovvero, per il caso in cui l'eccezione dovesse essere disattesa, di espungere dal fascicolo i documenti allegati dalla parte in quanto non riportanti una firma a questa attribuibile.
L'eccezione deve essere rigettata: costituisce, infatti, principio pacifico quello per cui l'autografia attestata dal difensore, esplicitamente o implicitamente, può essere contestata soltanto con la proposizione di querela di falso, in quanto concerne un'attestazione resa dal difensore nell'espletamento della funzione sostanzialmente pubblicistica demandatagli dall'art. 83, comma III, c.p.c..
Quanto, invece, alla richiesta di espunzione degli atti dal fascicolo, occorre rilevare che: la richiesta dell'attrice è generica non contenendo una specificazione dei documenti contestati ed essendo piuttosto riferita a tutti i documenti allegati alla comparsa del convenuto, laddove un loro esame consente di verificare che non tutti contengono la sottoscrizione della parte;
in ogni caso, ogni ulteriore approfondimento sulla riferibilità dei documenti al convenuto sarà svolto oltre. Pt_2
2. La domanda di risarcimento formulata dal nei confronti Parte_4 di si fonda sull'assunto della qualificabilità del convenuto in termini CP_2 di amministratore di fatto di . Pt_1
Al riguardo si ritiene di non poter confermare quanto affermato dal GI nel procedimento di sequestro in corso di causa avviato dall'attrice nei confronti del solo e di e, re melius perpensa, si reputa di CP_2 CP_1 dover riconoscere in l'amministratore di fatto di . CP_2 Pt_1
La giurisprudenza di legittimità riconduce la figura dell'amministratore di fatto in capo a colui che, pur non essendo investito della carica formale, risulta aver esercitato in modo continuativo e sistematico funzioni gestorie, riservate dalla legge agli amministratori di diritto, in una posizione di autonomia decisionale ed in funzione sostitutiva dell'amministratore formale
(cfr. sul tema Cass., sez. I, sentenza n. 21567 del 18/09/2017; Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 21730 dell'08/10/2020).
7 Ciò posto il Tribunale ritiene di dover valorizzare gli elementi indiziari di cui alla documentazione ritualmente offerta dall'attrice, che, complessivamente considerati, consentono di affermare che ha CP_2 ricoperto il ruolo di amministratore di fatto di dal momento che: Pt_1
– appare singolare che la consulente contabile, rag. non Per_1 conoscesse l'amministratore di diritto di avendo ricevuto solo Pt_1 incarichi via mail, dovendosi piuttosto evidenziare che la stessa è stata contatta per lo svolgimento di quella mansione dal rag. CP_3 consulente di e di CP_2 CP_1
– le dichiarazioni rilasciate da Parte_5 introducono elementi rilevanti, in quanto certamente permettono di ritenere che, con riferimento alle lavorazioni nei cantieri di
, è stato il soggetto che ha coinvolto nel Parte_5 CP_2 Pt_1 momento della fatturazione delle lavorazioni e nella successiva vicenda di storno delle fatture;
si legge, infatti, nella dichiarazione rilasciata da
(doc. 18 fasc. att., documento non specificamente Parte_5 contestato dal convenuto in relazione alla verità dei fatti narrati da
) che “Con la società non abbiamo mai Parte_5 Pt_1 concluso contratti di lavoro e/o fornitura, né di subappalto e/o prestazione d'opera, in sostanza non abbiamo mai avuto alcun tipo di rapporto commerciale direttamente con la ditta e il suo Legale Pt_1
Rappresentante Sig. . I lavori indicati nelle Parte_2 fatture emesse a ns carico dalla società , non sono mai stati Pt_1 eseguiti dalla società stessa, ma bensì sono stati eseguiti dalla società
unica società con cui avevamo rapporti Controparte_4 commerciali e di lavoro presso i ns cantieri (si allegano i prospetti sal periodicamente inviatici dalla stessa). Referente, nonché amministratore, della società era il Sig. Controparte_4 CP_2 che ne curava gli aspetti organizzativi e commerciali ed i rapporti con la ns stessa società, ed i cui dipendenti, della stessa, svolgevano per la ns società lavori in cartongesso presso nostri cantieri a noi affidati regolarmente. A maggio 2021 a fronte di stato di avanzamento lavori, la
8 ci inviava la contabilità dei cantieri a loro subappaltati: Controparte_4 la ns società ne confermava i conteggi. Stranamente però, riceviamo, fatture del medesimo importo concordato (sulla base dei SAL ricevuti dalla ns subfornitrice , da una certa della Controparte_4 Pt_1 quale non eravamo a conoscenza e ribadisco con la quale non avevamo alcun accordo commerciale. Al che Il Sig. prontamente CP_2 convocato per avere chiarimenti, ci riferisce di aver utilizzato per proprio conto la società per svolgere una piccola parte dei lavori nei ns Pt_1 cantieri (pur senza la ns autorizzazione) e che aveva chiesto a tale società di emettere fatture per l'intero importo dei lavori (ribadisco mai eseguiti dalla società e che ci avrebbe fornito la Pt_1 documentazione di regolarità contributiva (durc). Alchè abbiamo subito intimato al sig.r unico ns referente, affinchè intimasse a CP_2 sua volta la società a provvedere ad emettere Pt_1 immediatamente NOTE DI CREDITO a storno totale della fatture
ERRONEAMENTE per carenza totale di presupposto. (...) Nel Pt_6 frattempo la società sempre per il tramite del sig.r Pt_1 CP_2
dopo ulteriori solleciti e rinvii, ci fornisce un Durc-REGOLARE:
[...]
DURC che da opportune verifiche, richieste dalla ns stessa società, dopo controllo dell'Ispettorato del Lavoro è risultato essere non idoneo (falso)
(...) Diffidiamo pertanto qualsiasi tipo di rapporto con la società Pt_1
ed intimiamo nuovamente al sig. di provvedere allo storno
[...] CP_2 totale delle fatture e alla restituzione dell'indebito pagamento da noi effettuato, e pretendiamo quindi di ricevere fatture regolari dalla società ostro unico, reale ed effettivo prestatore d'opera. La Controparte_4 società si attivava in tal senso, ma, nostro malgrado, Pt_1 provvedeva ad emettere NOTE DI CREDITO per il solo importo residuo, per la parte ancora da saldare, trattenendo le somme ricevute.
Motivazioni connesse con le notevoli difficoltà nelle comunicazioni dirette con la società praticamente irreperibile se non inesistente, Pt_1
l'importo modesto coinvolto, nonché il successivo ulteriore accordo transattivo con la società ns unica prestatrice Controparte_4
d'opera, accordo con il quale la stessa ci avrebbe fatturato per l'importo
9 degli interi lavori eseguiti, e ad origine concordato, il solo importo residuo, a saldo e stralcio, dichiarando di nulla più avere a pretendere,
e quindi rinunciando in pratica alle somme già corrisposte a , Pt_1 bene tutte e tali motivazioni, ci hanno indotto a non presentare azioni legali nei confronti di per ottenere in primis lo storno totale delle Pt_1 fatture ed in subordine la restituzione dell'indebito pagamento. Tale accordo transattivo a chiusura economica della questione, è confermato dal fatto che lo storno parziale delle fatture errate della , pari Pt_1 alle somme ancora da versare (note di credito n. 15-16-17-19 per tot €
15.832,94 società è stato giustamente fatturato da Pt_1 [...] con fattura 106 allegata di € 13.348,47 e con fattura n. 18 di CP_4
€ 2.484,47 della quale ancora aspettiamo giustificativo”. Ai fini che qui interessano risulta dimostrata la circostanza che è stato proprio a dare indicazioni alla committente di fatturare a , anziché CP_2 Pt_1
a e a provvedere dipoi a far ottenere alla committenza lo CP_1 storno delle fatture, chiaro indice che il convenuto, sebbene nel breve lasso di vita di , si è ingerito nella sua gestione;
Pt_1
– pure le dichiarazioni di (doc. 20 fasc. att., Parte_7 anch'esse non contestate nel contenuto, se non sotto il profilo dell'individuazione, secondo il convenuto, di una diversa ricostruzione dei rapporti in termini di subappalto, rimasta però indimostrata) fanno emergere una ingerenza di nella gestione di , dal momento CP_2 Pt_1 che si afferma che “facendo riferimento alla vs mail del 15/05 siamo a comunicare che la ns azienda si è sempre interfacciata sia per accordi verbali, comunicazioni scritte, contrattualizzazioni, richiesta documentazione da presentare al ns cliente in merito alla regolarizzazione degli adempimenti contributivi e retributivi, richiesta della documentazione necessaria ai fini del pagamento delle fatture da parte della Committenza e qualsiasi altra comunicazione in merito alle lavorazione che dovevano essere eseguite, inerenti le aziende Pt_1
Vog srl e Tecnoroom Srl con il Sig ; CP_2
10 – infine, è vero che il fatto che la pendenza di un procedimento penale avente a oggetto l'accertamento di una “supposta fittizia interposizione di come scatola vuota il cui amministratore di fatto Pt_1 era il sig. ha in sé un valore neutro, trattandosi di CP_2 accertamenti in corso, ma in ogni caso lo stesso costituisce un ulteriore indice dell'esistenza quantomeno di sospetti in ordine al reale coinvolgimento di nella gestione di (elemento da sé CP_2 Pt_1 certamente non decisivo, ma che nel contesto degli elementi acquisiti e qui descritti può valere come ulteriore indizio).
E' allora evidente che l'insieme dei singoli elementi valorizzati in questa sede, tenuto conto anche del breve lasso temporale di attività di Pt_1 al quale è necessario parametrare la condotta di consentono di CP_2 affermare che questi è stato amministratore di fatto di e, anzi, il vero Pt_1 deus ex machina delle operazioni di false fatturazioni di cui si dirà a breve.
3. Per quanto attiene alla posizione di si osserva che CP_1
l'attrice ha prospettato l'esistenza di una simulazione per interposizione fittizia, ma in tale ottica occorre rilevare che, più che la fattispecie invocata dalla parte, in relazione alla quale non sussiste la prova della partecipazione del terzo all'accordo simulatorio, ricorre una ipotesi di concorso del terzo nell'illecito degli amministratori di . Pt_1
Invero, poiché gli elementi acquisiti al giudizio consentono di affermare che e hanno usato come scatola vuota a cui far fatturare CP_2 Pt_2 Pt_1 lavori mai eseguiti da detta società e invece realizzati da (sul CP_1 punto cfr. amplius infra), si deve ritenere che lo stesso amministratore di detta ultima società ( fosse ben partecipe dell'operazione architettata CP_2 proprio al fine di non far gravare di debiti erariali e anzi di CP_1 consentirle di ottenere importanti deduzioni fiscali.
In quest'ottica, allora, può essere ravvisata la responsabilità di ai sensi dell'art. 2043 c.c. (riqualificazione giuridica ben CP_1 possibile in quanto fondata sui medesimi fatti costitutivi introdotti dalla parte in citazione con riferimento alla diversa fattispecie giuridica invocata e comunque indicata dalla stessa attrice nelle conclusioni rassegnate in
11 subordine), sì che la stessa risponderà in concorso con gli altri convenuti del danno da aumento delle passività di determinato dal meccanismo di Pt_1 false fatturazioni posto in essere (su cui vedi infra).
4. A questo punto deve essere esaminato l'addebito formulato dall'attrice nei confronti dei convenuti che, come in parte anticipato, questo
Tribunale ritiene fondato.
Invero, proprio la già evidenziata ingerenza di nei rapporti tra CP_2 terzi committenti, e dimostra che il meccanismo di CP_1 Pt_1 fatturazioni da parte di questa ultima società è stato ideato al solo fine di far gravare sulla medesima i debiti erariali a tutto vantaggio di CP_1 reale esecutrice delle lavorazioni nei vari appalti. Difatti, non è stata acquisita al giudizio nessuna prova in ordine al fatto che le opere commissionate -a e non a e dipoi fatturate a siano CP_1 Pt_1 Pt_1 state da questa eseguite e, anzi, gli elementi acquisiti al giudizio e in particolare le dichiarazioni dei committenti consentono di affermare l'esatto contrario. D'altronde tutta la documentazione versata in atti dai convenuti, a fronte della contestazione dell'attrice, è priva di pregio dal momento che non vi è nessun elemento che ne confermi l'autenticità, trattandosi piuttosto di atti interni o comunque formati dallo stesso , in qualità di AU di , Pt_2 Pt_1
e privi di qualsiasi riscontro.
È allora evidente che, mancando qualsiasi prova in ordine all'effettiva giustificazione di una fatturazione di opere a ed essendovi piuttosto Pt_1 elementi che corroborano la conclusione che quelle medesime lavorazioni sono state eseguite da si deve concludere che si è trattato di CP_1 un'illecita attività di emissione di fatture false, di cui rispondono tanto l'amministratore di diritto quanto quello di fatto di , ma anche in Pt_1 concorso la quale era certamente a conoscenza di detta falsità, CP_1 poiché consapevole di ciò era il suo amministratore CP_2
Questo illecito ha determinato un sicuro danno per , che proprio in Pt_1 forza di quelle fatturazioni ha visto insorgere su di sé una esposizione debitoria nei confronti dell'erario che certamente non avrebbe maturato se quelle opere fossero state fatturate alla reale esecutrice CP_1
12 E allora, un primo danno che gli amministratori hanno cagionato a e ai suoi creditori, unitamente alla società convenuta, è costituito Pt_1 proprio dall'aumento delle passività provocato dalle false fatturazioni.
La Curatela quantifica questo danno in citazione in € 77.433,04 secondo quanto emergente dallo stato passivo (e poi in una maggior somma indicata nel corso del giudizio senza tuttavia aver prodotto la relativa documentazione). Ora, esaminando lo stato passivo si evince che solo la minor somma pari ad € (cfr. doc. 22 i erarialiile a debitiferibè r 65.483,91 nte, verso dipendeun l debito verso fasc. att.), essendo il residuo riferibile a icato il rto che deve essere quantifimpoin tale allora è ;Telecomverso Inail e a risarcire i, sono tenutrore convenuti, in solido tra lodanno che i t attrice.'all
Va poi osservato che la Curatela formula un secondo addebito ai danni dei convenuti, anch'esso fondato per quanto riguarda e CP_2 Pt_2 costituito dalla fattispecie distrattiva dell'attivo via via acquisito da in Pt_1 forza delle operazioni di fittizia fatturazione.
È difatti dimostrato, e neppure specificamente contestato, che via via che le somme sono giunte sul conto di sono state immediatamente Pt_1 riversate su altro conto con indicazione “acc. ”; ma si tratta Pt_2 all'evidenza di versamenti assolutamente privi di causa, che non trovano nessuna giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere col e che paiono piuttosto la realizzazione del fine ultimo dell'intera Pt_2 operazione posta in essere dai convenuti, ovvero l'acquisizione di somme
“pulite” in capo ai soggetti della vicenda descritta.
L'illecito distrattivo è certamente imputabile ai due amministratori, di fatto e di diritto, di , mentre il correlato danno pari ad € 62.738,00 non Pt_1 pare imputabile a non essendovi prova della apprensione di CP_1 queste somme da parte di detta società.
L'attrice ha chiesto anche il risarcimento del danno rappresentato dalle spese della procedura di liquidazione e in generale dal passivo del
. Al riguardo si osserva che le spese della procedura non sono Parte_4 neppure quantificate e non paiono costituire comunque una voce di danno 13 in assenza di uno specifico addebito, ad esempio, in ordine alla mancata tempestiva attivazione di una procedura che avrebbe evitato la liquidazione giudiziale;
quanto all'ulteriore passivo fallimentare, manca qualsiasi tipo di allegazione in ordine alle ragioni per le quali lo stesso dovrebbe essere la conseguenza della mala gestio dell'AU; infatti le allegazioni svolte dal in citazione non attengono a una illecita prosecuzione dell'attività Parte_4 nonostante la perdita del capitale (situazione che avrebbe potuto consentire di affermare la sussistenza di un pregiudizio rapportato all'ulteriore assunzione di rischio di impresa), ma afferiscono ad una illecita attività volta a far emettere fatture a anziché a con la finalità di omettere Pt_1 CP_1 il pagamento degli oneri previdenziali ed erariali facendo ottenere un indebito vantaggio alla società convenuta e sistematicamente apprendendo la liquidità affluita in mediante disposizioni di bonifico a favore di . Pt_1 Pt_2
In conclusione il danno risarcibile all'attrice ammonta a complessivi €
128.221,91 (ovvero € 65.483,91 + € 62.738,00), di cui rispondono in solido e , oltre che ma limitatamente a € 65.483,91. CP_2 Pt_2 CP_1
Trattandosi del riconoscimento di danni determinati nel quantum, va affermata la natura di debito di valuta (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14573 del 22/06/2007 “Per distinguere i debiti di valuta dai debiti di valore occorre avere riguardo non alla natura dell'oggetto nel quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al momento dell'inadempimento o del fatto dannoso, bensì all'oggetto diretto ed originario della prestazione, che nelle obbligazioni di valore, consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre nelle obbligazioni di valuta è proprio una somma di danaro, a nulla rilevando l'originaria indeterminatezza della somma stessa. Ne consegue che il debito per il risarcimento del danno conseguente alla mora nell'adempimento di un'obbligazione sin dall'origine pecuniaria, ex art. 1224 cod. civ., ha natura di debito di valuta tanto se il risarcimento sia pari alla sola misura degli interessi al tasso legale e convenzionale, quanto se debba essere determinato anche in relazione alla maggior misura dimostrata”), per cui non è dovuta la rivalutazione monetaria, mentre gli interessi sono dovuti dalla sentenza al saldo.
14 5. Le spese di lite della presente fase di merito, liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/14 come modificato dal DM 147/22 facendo applicazione dei parametri prossimi ai medi per tutte le fasi di giudizio con riferimento allo scaglione determinato dal decisum, tenuto conto delle attività espletate e delle questioni trattate, seguono la soccombenza e devono essere refuse in favore dell'erario attesa l'ammissione della Curatela al patrocinio a spese dello Stato.
Quanto alle spese del giudizio cautelare, va rilevato che, sebbene lo stesso abbia avuto un esito diverso rispetto al giudizio di merito nel corso del quale è stato incardinato, tuttavia costituisce principio condiviso quello per cui l'esito della fase cautelare endoprocessuale non ha un'autonoma rilevanza ai fini della complessiva regolamentazione delle spese di lite, in quanto il criterio della soccombenza non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un risultato ad essa favorevole (così Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 9785 del 25/03/2022); sicchè si ritiene di dover condannare i due resistenti evocati in quella fase, e CP_2
alla refusione delle spese in favore dello Stato, spese che si CP_1 liquidano in base al parametro prossimo ai minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, considerato che il ricorso è stato depositato in corso di causa e quindi semplificato dalla fase di studio già svolta, mentre la fase decisoria si è limitata alla sola discussione orale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1. condanna e CP_2 Parte_2 Controparte_1 in solido tra loro, a pagare alla Curatela della Liquidazione
[...]
€ 65.483,91, oltre agli interessi come in motivazione, a CP_5 titolo di risarcimento del danno,
2. condanna e , in solido tra loro, a CP_2 Parte_2 pagare alla Curatela della Liquidazione Giudiziale di € Parte_1
15 62.738, oltre agli interessi come in motivazione, a titolo di risarcimento del danno,
3. condanna , in CP_2 Parte_2 Controparte_1 solido tra loro, a rifondere all'Erario le spese di lite della fase di merito, liquidate in € 14.103 per compensi, oltre alle spese anticipate o prenotate a debito, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al CPA,
4. condanna e in solido tra loro, a CP_2 Controparte_1 rifondere all'Erario le spese di lite della fase cautelare, liquidate in €
2.700 per compensi, oltre alle spese anticipate o prenotate a debito, oltre al 15% per rimborso forfetario sul compenso, oltre all'IVA e al
CPA.
Così deciso a Firenze nella Camera di Consiglio del 13.8.2025 su relazione della dott.ssa Laura Maione.
Il giudice estensore dott.ssa Laura Maione
La Presidente
dott.ssa Silvia Governatori
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