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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/03/2024, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE DI UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 21 del mese di marzo dell'anno 2024, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
1306/2013 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. CATENA MASTRANTONIO in sostituzione dell'avv. GIUSEPPE CURRAO, la quale insiste nella nomina di C.T.U.
e in subordine precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. LUCIA DI SANTO anche in sostituzione dell'avv. ANDREA FRANCHIN la quale si riporta alle eccezioni preliminari e precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice monocratico del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso questo
Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1306/2013 R.G.
TRA in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. e p.i. Parte_1
Pa
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giuseppe C.F._1
Currao
ATTRICE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore (c.f. e p.i. CP_1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Andrea P.IVA_2
Franchin
CONVENUTA
E
, nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_2 individuale con sede in Tortorici, c. da S. Venera n. 16 (c.f. e p.i. ) P.IVA_3
TERZO CHIAMATO CONTUMACE
OGGETTO: compravendita – vizi – risarcimento del danno
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 23 settembre 2013 La conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale la e ne chiedeva il risarcimento dei danni CP_1 sofferti a causa dei vizi dell'impianto di riscaldamento installato presso l'attività
2 ricettiva da essa gestita, giacché “le macchine apparentemente funzionanti, erogavano aria calda per non più di un'ora per poi elargire solo aria fredda”.
Nella resistenza della convenuta (costituitasi con comparsa del 24 dicembre 2013) e autorizzata la chiamata in causa di – in seguito dichiarato Controparte_2 contumace – erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e il giudizio veniva istruito a mezzo di interrogatorio formale e di prova per testi.
Pervenuta per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre
2022 – all'udienza del 15 dicembre 2022 la causa è oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'eccezione di prescrizione sollevata da è fondata. CP_1
Premesso che l'attore non ha agito per scopi estranei alla propria attività professionale e, pertanto, non può considerarsi consumatore e giovarsi della relativa disciplina di favore, è ius receptum che “il compratore, che abbia subito un danno a causa dei vizi della cosa, può rinunciare a proporre l'azione per la risoluzione del contratto o per la riduzione del prezzo ed esercitare la sola azione di risarcimento del danno dipendente dall'inadempimento del venditore, sempre che in tal caso ricorrano tutti i presupposti dell'azione di garanzia e, quindi, siano dimostrate la sussistenza e la rilevanza dei vizi ed osservati i termini di decadenza e di prescrizione ed, in genere, tutte le condizioni stabilite per l'esercizio di tale azione” (v., per tutte,
Cass., n. 1218/2022 ovvero Cass., n. 10728/2001, alla cui stregua “[i] termini di decadenza e di prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per i vizi o la mancanza di qualità della cosa pattuita, e, pertanto, anche quella di risarcimento dei danni relativi”).
Ai sensi dell'art. 1495 c.c. l'acquirente decade dal diritto alla garanzia se non denunzia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta e, in ogni caso, la sua azione si prescrive in un anno dalla consegna anche se “non abbia scoperto il vizio o per il riconoscimento del vizio da parte del venditore sia esclusa la decadenza” (così Cass., n.
27076/2023).
Risulta (e non è neppure contestato) che il 4 agosto 2010 il compratore ha spedito al venditore una raccomandata di denuncia dei vizi.
Invero, anche ammettendo che la scoperta dei difetti ovvero la consegna dei beni siano avvenuti un anno prima e che una siffatta comunicazione abbia interrotto il termine di prescrizione del diritto al ristoro del danno, prima dell'introduzione di questo giudizio (lo si ripete, 23 settembre 2013) si rinvengono in atti solo due note,
3 l'una del 16 gennaio 2012 e l'altra del 25 luglio 2012, entrambe tuttavia spedite oltre il termine annuale.
A fronte dell'eccezione e delle contestazioni di parte convenuta era precipuo onere dell'attore dimostrare rigorosamente l'intervento medio tempore di atti interruttivi ovvero provare che controparte avesse già riconosciuto l'esistenza del diritto alla garanzia (tali non potendosi certo intendere i sopralluoghi del 26 gennaio 2012 intervenuti, peraltro, dopo lo spirare del termine di prescrizione).
Alla luce delle superiori considerazioni, neppure la circostanza di cui al capitolato k) della memoria istruttoria (“vero o no che la società ha prontamente denunziato Parte_1
l'inadeguatezza dei prodotti forniti dalla , richiedendo l'immediato intervento del centro CP_1 assistenza”) si rivelava utile a tal fine e, infatti, a fronte della sua genericità non è stata ammessa.
Beninteso, la medesima disciplina trova applicazione anche nel caso di mancanza delle qualità promesse della cosa venduta “perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie” (v., per tutte, Cass., n. 14895/2023).
Infatti, quando chiede di dichiarare che ha fornito “prodotti inadeguati CP_1 errando nell'effettuare il calcolo del carico termico e del dimensionamento termico”, l'attore si duole implicitamente che l'impianto di riscaldamento dovesse avere caratteristiche diverse da quelle pattuite.
In altre parole, nella specie non si lamenta la consegna di beni assolutamente estranei al genus compravenduto né difetti che impediscano agli stessi di assolvere alla funzione economico-sociale, bensì – a parità di genere (cioè impianto di riscaldamento) – si sostiene che la tipologia di bene avrebbe dovuto avere altre specifiche tecniche.
Del resto, ai fini di una qualificazione in termini di aliud pro alio (pure possibile in via officiosa a parità di fatti dedotti e svincolata dal termine di prescrizione annuale),
l'istruttoria non lascia emergere che l'obbligazione dedotta in contratto non è stata adempiuta, ma piuttosto che il risultato traslativo non è stato compiutamente attuato
(elemento questo che, secondo Cass., S.U., n. 11748/2019, è espressione di un vizio lato sensu redibitorio): risulta infatti che “le macchine stavano accese per un po' e poi si bloccavano restando ferme per parecchie ore” (v., e.g., teste ) e che “i Testimone_1 condizionatori erano funzionanti con dei valori nei parametri stabiliti dalla casa (...) ricordo che
4 La lamentava che la temperatura non fosse ottimale e ciò effettivamente era vero. Parte_1
Infatti, nonostante i condizionatori fossero accesi e le macchine funzionanti la temperatura non era ottimale” (v., e.g., teste . Testimone_2
Peraltro, se anche l'eccezione di prescrizione fosse stata respinta, l'attore ha affermato che il responsabile della scelta dei macchinari di riscaldamento era tale alla cui volontà l'appaltatore si sarebbe integralmente Persona_1 rimesso.
Ora, se è vero che il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi dei terzi quando si avvale di costoro nell'adempimento dell'obbligazione, nelle fatture versate al fascicolo e non contestate (n. 0001829052 del 26 giugno 2009 e n. 0001833351 del
17 luglio 2009) ha indicato quale agente tale . CP_1 Persona_2
Non potendosi ex se predicare alcuna coincidenza tra i due soggetti è evidente che non risulta provato neppure in astratto alcun rapporto di controllo e direzione tra l'individuo indicato dal compratore come suo interlocutore primario e quello riconosciuto in fattura dal venditore come proprio ausiliario.
Per tutte queste ragioni la richiesta di C.T.U. è superflua e la domanda va rigettata anche nei confronti dell'appaltatore che, tanto nelle prospettazioni argomentative dell'attore quanto in base alle prove orali raccolte nel suo interesse, è stato configurato quale nudus minister.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di e liquidate, come in Parte_1 dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al
D.M. n. 144/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 26.000 (calcolato in base al petitum) ridotti del 20 % avuto riguardo alla semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate e della concreta attività svolta dalla parte vittoriosa.
Nulla va disposto a titolo di rifusione spese nei confronti di Controparte_2
stante la sua contumacia.
[...]
P.Q.M.
5 Il Tribunale monocratico, definitivamente pronunciando nella causa n. 1306/2013
R.G. promossa da ei confronti di e nella Parte_1 CP_1 contumacia di quale titolare dell'omonima ditta Controparte_2 individuale, rigetta la domanda avanzata dalla prima e la condanna a rifondere alla seconda le spese di lite, liquidate in € 4.094,30 (di cui € 32,70 per esborsi ed €
4.061,60 per compensi) oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, nulla disponendo in favore di stante la sua contumacia. Controparte_2
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 21 marzo 2024.
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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