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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/11/2025, n. 7049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7049 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 7968/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta da Diego Pinto Presidente Elena Gelato Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore all'udienza del 26.11.2025 ha pubblicato, dandone lettura, la seguente SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c nella causa in grado d'appello, iscritta al n. 7968 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, pendente TR A
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Bertoni e dall'avv. Filippo Bigetti. APPELLANTE E
( ) in persona del p.t. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'avv. Giancarlo Paglietto.
APPELLATO avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 932/2018 pubblicata in data il 19.04.2018, non notificata. CONCLUSIONI: Per l'appellante:
“1) Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_1 ordine alla produzione del sinistro occorso alla Sig.ra in data Parte_1 28.08.2013 in , Piazza Dante Zemini e, per l'effetto, condannarlo, in persona del CP_1 sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 51.994,00, comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute - ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria si chiede ammettersi CTU medico legale sulla persona dell'attrice.” Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, per le causali sopra esposte IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, confermare Parte_1 l'impugnata sentenza n. 932/2018 del Tribunale Civile di Velletri;
1 IN VIA SUBORDINATA SUL QUANTUM Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello e di accertata responsabilità in capo al , respingere le richieste risarcitorie Controparte_1 in quanto eccessive e non provate;
Con vittoria di spese, compensi di lite, oltre oneri di legge. N VIA ISTRUTTORIA ci si oppone all'ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio medico – legale sulla persona della Sig.ra richiesta dalla medesima. In Parte_1 caso di sua ammissione, ci si riserva la nomina di propri Consulenti Tecnici di Parte.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di appello tempestivamente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe che così statuiva:
“rigetta la domanda;
compensa, tra le parti, le spese di lite.” Con la domanda introduttiva, la parte aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri il per sentirne dichiarare l'esclusiva Controparte_1 responsabilità per le lesioni conseguenti al sinistro occorsole in data 28.8.2013 alle ore 10.10 circa, quando nel percorrere in discesa i gradini che dalla Tabaccheria portavano al centro di Piazza Dante Zemini, era caduta a causa di uno scalino dissestato e sconnesso. A causa della caduta, l'attrice, era stata soccorsa e ricoverata presso il locale Pronto Soccorso dove le veniva diagnosticata la frattura della VI costa di destra e una ferita lacerocontusa della gamba destra con prognosi di gg. 20. In relazione a tali fatti, la aveva convenuto in giudizio il Pt_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento del danno (per spese mediche,
[...] incapacità temporanea assoluta, incapacità temporanea parziale e invalidità permanente), quantificabile in un importo non inferiore a € 51.994,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Si è costituito in giudizio il instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1 Disposta ed espletata ctu, all'esito della rimessione in istruttoria, precisate le conclusioni, la causa viene decisa all'odierna udienza dopo la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza. L'appello è parzialmente fondato. La storicità del fatto, l'anomalia della res ed il nesso di causalità della caduta con la rottura del gradino non sono controversi. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda attorea, riconoscendo portata interruttiva alla condotta colposa della attrice, sintetizzabile nella conoscenza dei luoghi ( percorso della gradinata sia in salita che in discesa) che nel carattere evidente della rottura del gradino. Com'è noto, ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessaria la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale. Quanto alla condotta del danneggiato, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo
2 stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cass. Sez. Un. n. 20943/2022). Nel caso in esame, non essendo in contestazione che il sinistro si sia effettivamente verificato con le modalità descritte dall'appellante e che sussista il nesso causale tra la caduta e la presenza del gradino dissestato, occorre valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
se abbia rispettato il
“generale dovere di ragionevole cautela”; se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. 13921/2024). A tal proposito deve osservarsi che: il sinistro avveniva alle ore 10.10 di una giornata di agosto, in condizioni di piena visibilità; dall'esame della documentazione fotografica in atti – ammissibile in quanto già depositata nel giudizio di primo grado – emerge che il dissesto sul margine del gradino fosse marcato e la gradinata ampia;
- la circostanza che la signora avesse già percorso la gradinata in salita e avesse avuto pertanto modo di avvedersi già della presenza del dissesto, oltre che verosimile, atteso che il marito che la aveva accompagnata in auto si trovava al termine della stessa scalinata, è stata solo genericamente contestata dall'appellante;
- la circostanza che il dissesto sarebbe stato posto in ombra dalla siepe è circostanza allegata per la prima volta nel presente giudizio;
Ritiene la Corte che la notevole visibilità nel giorno e nell'ora dell'infortunio ( 28 agosto, 10,10 circa) ed il fatto che l'appellante avrebbe potuto accorgersi della anomalia già durante la salita della gradinata , circostanze che avrebbero imposto certamente una maggiore attenzione della danneggiata non assorbano integralmente il nesso di causalità tra l'anomalia della res, la cui pericolosità, non ridotta, era semmai accentuata dalle modestia della anomalia . La condotta della danneggiata non integra quei requisiti di irragionevolezza o inaccettabilità secondo un criterio probabilistico di regolarità causale tale da escludere la responsabilità del ex art 2051 c.c. CP_1 Si ritiene piuttosto che la condotta della danneggiata integri un concorso di colpa nella misura del 50%. ha pertanto diritto al risarcimento dei danni per le lesioni subite. Parte_1 Dalla ctu espletata, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, tanto che i cc.tt.pp. non hanno formulato osservazioni e che si intende richiamata integralmente per relationem risulta conclusivamente che “ , in occasione dell'infortunio Parte_1 occorsole in data 28/08/2013, ha riportato una frattura di L3, frattura VI costa a destra, ferita l.c. della gamba destra… La frattura di L3 è stata trattata chirurgicamente con intervento di vertebroplastica cui è seguìto un periodo di trattamento con busto ortopedico e successiva fisioterapia. La ferita l.c. alla gamba destra, complicatasi con ematoma, è andata incontro a guarigione clinica con postumi dopo adeguato trattamento (medicazioni). La frattura costale si è avvalsa di riposo… Le diagnosticate lesioni, tenuto conto dell'iter clinico-strumentale, terapeutico e fisioterapico sopra descritto, hanno pertanto comportato un periodo d'invalidità temporanea che, tenuto conto del prognostico di Pronto Soccorso, dell'immediato ricovero ospedaliero (28/08 – 12/09/2013), dei tempi medi di guarigione clinica delle lesioni di questo tipo nonché del periodo resosi necessario per la loro stabilizzazione, deve essere calcolato in 30 (trenta) giorni di assoluta, 30 (trenta) giorni di parziale al 75%; 60 (sessanta) giorni di parziale al 50%... In seguito alle lesioni subìte sono
3 residuate alla medesima postumi invalidanti permanenti, valutabili con una I.P. del 15% (quindicipercento) in termini di danno biologico”
Il danno non patrimoniale va liquidato come segue sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. I.T.A.: € 3.450,00 ( 30 gg X € 115) I.T.R.75% : € 2.587,00 ( 30 gg) I..T.R. 50% € 3.450,00 ( 60 gg ) I.P ( 15%, anni 79) € 29.385,00 Nessun incremento per sofferenza soggettiva, né per personalizzazione del risarcimento è dovuto per difetto di allegazione, prima ancora che di prova, alla stregua dei principi affermati al riguardo dalla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha precisato con l'ordinanza 10912/2018 : “Il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” Con l'ordinanza 5865/2021 la Corte di Cassazione ha ribadito: “ In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.” Parimenti, il danno morale, che costituisce invece nuovamente un'autonoma voce di danno (v. ex pluribus, Cass. 23469/2018), prima ancora che provato non è stato adeguatamente allegato, ma genericamente ed apoditticamente richiesto in via pressochè automatica ( cfr atto di citazione del primo grado) A tale proposito si richiama da ultimo l'ordinanza n. 9006/2022 della Corte di Cassazione “ In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la
4 considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico” Al netto del concorso di colpa sono pertanto dovuti a € Parte_2 19.436,00, oltre interessi compensativi al saggio legale dal fatto alla data attuale calcolati secondo il criterio di cui alla nota sentenza 1712/1995 della Corte di Cassazione ( devalutazione dell'importo attuale e applicazione degli interessi sull'importo annualmente rivalutato. L'appello incidentale condizionato è inammissibile in quanto diretto avverso soggetto che non è parte in causa. Le spese di lite vanno compensate per 1/2, stante la reciproca soccombenza. Le spese di ctu vanno poste integralmente a carico del CP_1
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il responsabile dell'infortunio de quo nella misura Controparte_1 di 1/2; condanna il a pagare a €19.436,00, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi come in parte motiva ed alla rifusione in suo favore del 50% delle spese di lite, quota che liquida come segue: per il primo grado in € 70,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi;
per questo grado in € 100,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.; pone definitivamente le spese di ctu a totale carico del CP_1
.
[...]
Così deciso in Roma, all'udienza del 26.11.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta da Diego Pinto Presidente Elena Gelato Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore all'udienza del 26.11.2025 ha pubblicato, dandone lettura, la seguente SENTENZA EX ART 281 sexies c.p.c nella causa in grado d'appello, iscritta al n. 7968 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, pendente TR A
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Bertoni e dall'avv. Filippo Bigetti. APPELLANTE E
( ) in persona del p.t. rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso dall'avv. Giancarlo Paglietto.
APPELLATO avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri n. 932/2018 pubblicata in data il 19.04.2018, non notificata. CONCLUSIONI: Per l'appellante:
“1) Nel merito, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in Controparte_1 ordine alla produzione del sinistro occorso alla Sig.ra in data Parte_1 28.08.2013 in , Piazza Dante Zemini e, per l'effetto, condannarlo, in persona del CP_1 sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierna attrice per complessivi € 51.994,00, comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese mediche sostenute - ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
2) Condannare il convenuto al pagamento delle spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre spese generali, IVA e CPA. In via istruttoria si chiede ammettersi CTU medico legale sulla persona dell'attrice.” Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, per le causali sopra esposte IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra e, per l'effetto, confermare Parte_1 l'impugnata sentenza n. 932/2018 del Tribunale Civile di Velletri;
1 IN VIA SUBORDINATA SUL QUANTUM Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello e di accertata responsabilità in capo al , respingere le richieste risarcitorie Controparte_1 in quanto eccessive e non provate;
Con vittoria di spese, compensi di lite, oltre oneri di legge. N VIA ISTRUTTORIA ci si oppone all'ammissione della Consulenza Tecnica d'Ufficio medico – legale sulla persona della Sig.ra richiesta dalla medesima. In Parte_1 caso di sua ammissione, ci si riserva la nomina di propri Consulenti Tecnici di Parte.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con atto di appello tempestivamente notificato, ha impugnato la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe che così statuiva:
“rigetta la domanda;
compensa, tra le parti, le spese di lite.” Con la domanda introduttiva, la parte aveva convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri il per sentirne dichiarare l'esclusiva Controparte_1 responsabilità per le lesioni conseguenti al sinistro occorsole in data 28.8.2013 alle ore 10.10 circa, quando nel percorrere in discesa i gradini che dalla Tabaccheria portavano al centro di Piazza Dante Zemini, era caduta a causa di uno scalino dissestato e sconnesso. A causa della caduta, l'attrice, era stata soccorsa e ricoverata presso il locale Pronto Soccorso dove le veniva diagnosticata la frattura della VI costa di destra e una ferita lacerocontusa della gamba destra con prognosi di gg. 20. In relazione a tali fatti, la aveva convenuto in giudizio il Pt_1 CP_1
chiedendone la condanna al risarcimento del danno (per spese mediche,
[...] incapacità temporanea assoluta, incapacità temporanea parziale e invalidità permanente), quantificabile in un importo non inferiore a € 51.994,00 o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia. Si è costituito in giudizio il instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1 Disposta ed espletata ctu, all'esito della rimessione in istruttoria, precisate le conclusioni, la causa viene decisa all'odierna udienza dopo la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. con lettura della sentenza in udienza. L'appello è parzialmente fondato. La storicità del fatto, l'anomalia della res ed il nesso di causalità della caduta con la rottura del gradino non sono controversi. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Velletri ha respinto la domanda attorea, riconoscendo portata interruttiva alla condotta colposa della attrice, sintetizzabile nella conoscenza dei luoghi ( percorso della gradinata sia in salita che in discesa) che nel carattere evidente della rottura del gradino. Com'è noto, ai fini dell'accertamento della responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessaria la dimostrazione da parte del danneggiato del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale. Quanto alla condotta del danneggiato, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo
2 stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (v. Cass. Sez. Un. n. 20943/2022). Nel caso in esame, non essendo in contestazione che il sinistro si sia effettivamente verificato con le modalità descritte dall'appellante e che sussista il nesso causale tra la caduta e la presenza del gradino dissestato, occorre valutare in che misura il danneggiato avrebbe potuto prevedere ed evitare il danno;
se abbia rispettato il
“generale dovere di ragionevole cautela”; se la condotta del danneggiato ha costituito una evenienza “irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. 13921/2024). A tal proposito deve osservarsi che: il sinistro avveniva alle ore 10.10 di una giornata di agosto, in condizioni di piena visibilità; dall'esame della documentazione fotografica in atti – ammissibile in quanto già depositata nel giudizio di primo grado – emerge che il dissesto sul margine del gradino fosse marcato e la gradinata ampia;
- la circostanza che la signora avesse già percorso la gradinata in salita e avesse avuto pertanto modo di avvedersi già della presenza del dissesto, oltre che verosimile, atteso che il marito che la aveva accompagnata in auto si trovava al termine della stessa scalinata, è stata solo genericamente contestata dall'appellante;
- la circostanza che il dissesto sarebbe stato posto in ombra dalla siepe è circostanza allegata per la prima volta nel presente giudizio;
Ritiene la Corte che la notevole visibilità nel giorno e nell'ora dell'infortunio ( 28 agosto, 10,10 circa) ed il fatto che l'appellante avrebbe potuto accorgersi della anomalia già durante la salita della gradinata , circostanze che avrebbero imposto certamente una maggiore attenzione della danneggiata non assorbano integralmente il nesso di causalità tra l'anomalia della res, la cui pericolosità, non ridotta, era semmai accentuata dalle modestia della anomalia . La condotta della danneggiata non integra quei requisiti di irragionevolezza o inaccettabilità secondo un criterio probabilistico di regolarità causale tale da escludere la responsabilità del ex art 2051 c.c. CP_1 Si ritiene piuttosto che la condotta della danneggiata integri un concorso di colpa nella misura del 50%. ha pertanto diritto al risarcimento dei danni per le lesioni subite. Parte_1 Dalla ctu espletata, esente da vizi e meritevole di pieno consenso, tanto che i cc.tt.pp. non hanno formulato osservazioni e che si intende richiamata integralmente per relationem risulta conclusivamente che “ , in occasione dell'infortunio Parte_1 occorsole in data 28/08/2013, ha riportato una frattura di L3, frattura VI costa a destra, ferita l.c. della gamba destra… La frattura di L3 è stata trattata chirurgicamente con intervento di vertebroplastica cui è seguìto un periodo di trattamento con busto ortopedico e successiva fisioterapia. La ferita l.c. alla gamba destra, complicatasi con ematoma, è andata incontro a guarigione clinica con postumi dopo adeguato trattamento (medicazioni). La frattura costale si è avvalsa di riposo… Le diagnosticate lesioni, tenuto conto dell'iter clinico-strumentale, terapeutico e fisioterapico sopra descritto, hanno pertanto comportato un periodo d'invalidità temporanea che, tenuto conto del prognostico di Pronto Soccorso, dell'immediato ricovero ospedaliero (28/08 – 12/09/2013), dei tempi medi di guarigione clinica delle lesioni di questo tipo nonché del periodo resosi necessario per la loro stabilizzazione, deve essere calcolato in 30 (trenta) giorni di assoluta, 30 (trenta) giorni di parziale al 75%; 60 (sessanta) giorni di parziale al 50%... In seguito alle lesioni subìte sono
3 residuate alla medesima postumi invalidanti permanenti, valutabili con una I.P. del 15% (quindicipercento) in termini di danno biologico”
Il danno non patrimoniale va liquidato come segue sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano. I.T.A.: € 3.450,00 ( 30 gg X € 115) I.T.R.75% : € 2.587,00 ( 30 gg) I..T.R. 50% € 3.450,00 ( 60 gg ) I.P ( 15%, anni 79) € 29.385,00 Nessun incremento per sofferenza soggettiva, né per personalizzazione del risarcimento è dovuto per difetto di allegazione, prima ancora che di prova, alla stregua dei principi affermati al riguardo dalla Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione ha precisato con l'ordinanza 10912/2018 : “Il grado di invalidità permanente indicato da un "barème" medico legale esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione si presume riverberi sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona;
in particolare, le conseguenze possono distinguersi in due gruppi: quelle necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare grado di invalidità e quelle peculiari del caso concreto che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili. Tanto le prime quanto le seconde costituiscono forme di manifestazione del danno non patrimoniale aventi identica natura che vanno tutte considerate in ossequio al principio dell'integralità del risarcimento, senza, tuttavia, incorrere in duplicazioni computando lo stesso aspetto due o più volte sulla base di diverse, meramente formali, denominazioni. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” Con l'ordinanza 5865/2021 la Corte di Cassazione ha ribadito: “ In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito (nella specie, le tabelle milanesi) può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna "personalizzazione" in aumento.” Parimenti, il danno morale, che costituisce invece nuovamente un'autonoma voce di danno (v. ex pluribus, Cass. 23469/2018), prima ancora che provato non è stato adeguatamente allegato, ma genericamente ed apoditticamente richiesto in via pressochè automatica ( cfr atto di citazione del primo grado) A tale proposito si richiama da ultimo l'ordinanza n. 9006/2022 della Corte di Cassazione “ In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno morale consiste in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato (che pure può influenzare) ed è insuscettibile di accertamento medico-legale, sicché, ove dedotto e provato, deve formare oggetto di separata valutazione ed autonoma liquidazione rispetto al danno biologico. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel liquidare il danno non patrimoniale subito dalla vittima di un incidente stradale sulla base delle Tabelle di Milano del 2018, aveva negato il riconoscimento del danno morale quale autonoma voce di pregiudizio, ritenendo che la
4 considerazione della sofferenza interiore patita dal danneggiato potesse incidere unicamente sulla personalizzazione del risarcimento del danno biologico” Al netto del concorso di colpa sono pertanto dovuti a € Parte_2 19.436,00, oltre interessi compensativi al saggio legale dal fatto alla data attuale calcolati secondo il criterio di cui alla nota sentenza 1712/1995 della Corte di Cassazione ( devalutazione dell'importo attuale e applicazione degli interessi sull'importo annualmente rivalutato. L'appello incidentale condizionato è inammissibile in quanto diretto avverso soggetto che non è parte in causa. Le spese di lite vanno compensate per 1/2, stante la reciproca soccombenza. Le spese di ctu vanno poste integralmente a carico del CP_1
PQM
In riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il responsabile dell'infortunio de quo nella misura Controparte_1 di 1/2; condanna il a pagare a €19.436,00, oltre Controparte_1 Parte_1 interessi come in parte motiva ed alla rifusione in suo favore del 50% delle spese di lite, quota che liquida come segue: per il primo grado in € 70,00 per spese ed € 2.500,00 per compensi;
per questo grado in € 100,00 per spese ed € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen.; pone definitivamente le spese di ctu a totale carico del CP_1
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Così deciso in Roma, all'udienza del 26.11.2025 Il consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
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