Art. 2. In ciascuna delle provincie siciliane e' instituita una Giunta con l'incarico di formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali e proporli all'approvazione del Governo del Re.
La Giunta provinciale sara' composta:
1° Di un consigliere d'appello designato con decreto Reale, o del presidente del tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia;
2° Dell'intendente di finanza;
3° Dell'ingegnere capo del Genio civile;
4° Di tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale a schede segrete portanti due nomi ciascuna;
5° Di un consigliere di prefettura da designarsi con decreto Reale.
La Giunta sara' presieduta dal consigliere d'appello o dal presidente del tribunale civile e correzionale.
La Giunta provinciale sara' composta:
1° Di un consigliere d'appello designato con decreto Reale, o del presidente del tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia;
2° Dell'intendente di finanza;
3° Dell'ingegnere capo del Genio civile;
4° Di tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale a schede segrete portanti due nomi ciascuna;
5° Di un consigliere di prefettura da designarsi con decreto Reale.
La Giunta sara' presieduta dal consigliere d'appello o dal presidente del tribunale civile e correzionale.