Articolo 2 della Legge 11 luglio 1877, n. 3940
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11 agosto 1877
Art. 2. In ciascuna delle provincie siciliane e' instituita una Giunta con l'incarico di formare i progetti delle nuove circoscrizioni territoriali e proporli all'approvazione del Governo del Re.

La Giunta provinciale sara' composta:

1° Di un consigliere d'appello designato con decreto Reale, o del presidente del tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia;

2° Dell'intendente di finanza;

3° Dell'ingegnere capo del Genio civile;

4° Di tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale a schede segrete portanti due nomi ciascuna;

5° Di un consigliere di prefettura da designarsi con decreto Reale.

La Giunta sara' presieduta dal consigliere d'appello o dal presidente del tribunale civile e correzionale.

Entrata in vigore il 11 agosto 1877