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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/07/2025, n. 2743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2743 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 12786/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Carrassi Walter, Parte_1 ricorrente contro
, contumace, CP_1 resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 09.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato ai sensi del disposto di cui all'art. 143 c.p.c.
[...]
- proprietario del locale-deposito sito in Bari alla C.da AN AT (in catasto Parte_1 fg. 46 p.lla 91 sub. 1) con pertinenziale area di parcheggio, concesso a con contratto CP_1
di comodato d'uso gratuito del 20.4.2015, registrato il 6.5.2015 – ha intimato al comodatario sfratto per la intervenuta cessazione del rapporto.
Al riguardo ha rappresentato di aver chiesto, invano, il rilascio del bene con raccomandata del 19.02.2024, restituita per compiuta giacenza il 10.04.2024; ha agito in giudizio per la convalida dello sfratto e la determinazione di una penale ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
Con ordinanza resa il 4.12.2024, da intendersi quivi integralmente richiamata, è stato disposto il mutamento del rito ed è stato assegnato termine perentorio per la integrazione dell'atto introduttivo. non si è costituito in giudizio, motivo per il quale deve esserne dichiarata la CP_1 contumacia.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza di discussione del 09.07.2025, celebrata cartolarmente.
In via preliminare, la causa è matura per la decisione.
Il rapporto contrattuale intercorrente fra e è da Parte_1 CP_1 qualificarsi in termini di comodato c.d. precario, rispetto al quale trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1810 c.c., conformemente riprodotta alla clausola n. 2 del contratto in atti [“La durata del comodato è fissata a tempo indeterminato con restituzione dell'immobile in qualsiasi momento a richiesta del proprietario”].
Con raccomandata A/R del 19.2.2024 l'odierno ricorrente domandava la restituzione del cespite;
detta comunicazione si perfezionava per compiuta giacenza [in atti].
Da quanto premesso consegue che il contratto debba intendersi risolto, con conseguente accoglimento della domanda di rilascio avanzata in questa sede.
Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 614 bis c.p.c. la cui applicazione, nel caso di specie, non risulta proporzionale stante la irreperibilità del comodatario e la possibilità di attuare la condanna al rilascio resa nei confronti di quest'ultimo in sede esecutiva.
Non meritevole di accoglimento è la domanda risarcitoria avanzata, invero, in maniera generica ed in assenza di elementi atti a palesare la ricorrenza e la quantificazione dell'eventuale nocumento patito dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tab. 5 finca n. 4 per le prime due fasi e tab n. 2 finca n. 4 per le restanti due), applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 co. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_1
- dichiara risolto il contratto di comodato stipulato da e il Parte_1 CP_1
20.4.2015 e registrato il 6.5.2015 e, per l'effetto, condanna al rilascio CP_1 dell'immobile sito in Bari alla C.da AN AT (in catasto fg. 46 p.lla 91 sub. 1) con pertinenziale area di parcheggio sgombro da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione, mediante rilascio, la data dell'11.9.2025;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali CP_1 Parte_1 che liquida in euro 3.736,50 per compensi professionali ed euro 328,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 09.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 12786/2024 R.G. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Carrassi Walter, Parte_1 ricorrente contro
, contumace, CP_1 resistente
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 09.07.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 L. 69/2009.Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione notificato ai sensi del disposto di cui all'art. 143 c.p.c.
[...]
- proprietario del locale-deposito sito in Bari alla C.da AN AT (in catasto Parte_1 fg. 46 p.lla 91 sub. 1) con pertinenziale area di parcheggio, concesso a con contratto CP_1
di comodato d'uso gratuito del 20.4.2015, registrato il 6.5.2015 – ha intimato al comodatario sfratto per la intervenuta cessazione del rapporto.
Al riguardo ha rappresentato di aver chiesto, invano, il rilascio del bene con raccomandata del 19.02.2024, restituita per compiuta giacenza il 10.04.2024; ha agito in giudizio per la convalida dello sfratto e la determinazione di una penale ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell'adempimento.
Con ordinanza resa il 4.12.2024, da intendersi quivi integralmente richiamata, è stato disposto il mutamento del rito ed è stato assegnato termine perentorio per la integrazione dell'atto introduttivo. non si è costituito in giudizio, motivo per il quale deve esserne dichiarata la CP_1 contumacia.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza di discussione del 09.07.2025, celebrata cartolarmente.
In via preliminare, la causa è matura per la decisione.
Il rapporto contrattuale intercorrente fra e è da Parte_1 CP_1 qualificarsi in termini di comodato c.d. precario, rispetto al quale trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1810 c.c., conformemente riprodotta alla clausola n. 2 del contratto in atti [“La durata del comodato è fissata a tempo indeterminato con restituzione dell'immobile in qualsiasi momento a richiesta del proprietario”].
Con raccomandata A/R del 19.2.2024 l'odierno ricorrente domandava la restituzione del cespite;
detta comunicazione si perfezionava per compiuta giacenza [in atti].
Da quanto premesso consegue che il contratto debba intendersi risolto, con conseguente accoglimento della domanda di rilascio avanzata in questa sede.
Non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 614 bis c.p.c. la cui applicazione, nel caso di specie, non risulta proporzionale stante la irreperibilità del comodatario e la possibilità di attuare la condanna al rilascio resa nei confronti di quest'ultimo in sede esecutiva.
Non meritevole di accoglimento è la domanda risarcitoria avanzata, invero, in maniera generica ed in assenza di elementi atti a palesare la ricorrenza e la quantificazione dell'eventuale nocumento patito dal ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate, come da dispositivo, sulla base del D.M. 55/2014 ss.mm.ii. (tab. 5 finca n. 4 per le prime due fasi e tab n. 2 finca n. 4 per le restanti due), applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 co. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di CP_1
- dichiara risolto il contratto di comodato stipulato da e il Parte_1 CP_1
20.4.2015 e registrato il 6.5.2015 e, per l'effetto, condanna al rilascio CP_1 dell'immobile sito in Bari alla C.da AN AT (in catasto fg. 46 p.lla 91 sub. 1) con pertinenziale area di parcheggio sgombro da persone e cose;
- fissa per l'esecuzione, mediante rilascio, la data dell'11.9.2025;
- condanna alla rifusione, in favore di , delle spese processuali CP_1 Parte_1 che liquida in euro 3.736,50 per compensi professionali ed euro 328,00 per esborsi documentati, oltre rimborso forfetario delle spese nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 09.07.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco