TRIB
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/10/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5120/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC nella causa civile di primo grado RG n. 5120/2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
TU MA e BU CA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in VIA DELLE CONCE, 114 - TERNI attore / opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ORNATI Controparte_1 P.IVA_1
DR e RL AE e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in VIA FONTEVIVO 21/N - LA SPEZIA convenuta / opposto
Successivamente, all'udienza del 23/10/2025 sono comparsi: per l'avv. Marta Rizzato, in sostituzione dell'avv. TU Parte_1
MA, la quale precisa le conclusioni come da atti di citazione, riportandosi agli atti;
per l'avv. Maria Nunzia Cacciapaglia, in sostituzione Controparte_1 dell'avv. ORNATI DR, la quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, riportandosi agli atti.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Pagina 1 di 2 Al termine della camera di consiglio il Giudice, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza ex art. 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
La notifica del decreto ingiuntivo deve considerarsi perfezionata, stante la compiuta giacenza avvenuta in periodo feriale, al più tardi in data 11.9.2024.
Il termine di quaranta giorni per proporre opposizione sarebbe quindi scaduto il 21.10.2024 (lunedì).
L'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo risulta invece essere stato notificato solo il 22.10.2024, quindi al di fuori del termine di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, in ragione della definizione in rito, del mancato svolgimento di attività istruttoria, del tenore estremamente stringato delle memorie ex art. 171-ter CPC depositate dalla convenuta e della ridotta discussione svolta all'udienza odierna.
***
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. dichiara inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1537/2024, che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, liquidata in € 6.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 23/10/2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
Pagina 2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
CON SENTENZA EX ART. 281-SEXIES CPC nella causa civile di primo grado RG n. 5120/2024, promossa da
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
TU MA e BU CA e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in VIA DELLE CONCE, 114 - TERNI attore / opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. ORNATI Controparte_1 P.IVA_1
DR e RL AE e domicilio eletto presso lo studio dei difensori in VIA FONTEVIVO 21/N - LA SPEZIA convenuta / opposto
Successivamente, all'udienza del 23/10/2025 sono comparsi: per l'avv. Marta Rizzato, in sostituzione dell'avv. TU Parte_1
MA, la quale precisa le conclusioni come da atti di citazione, riportandosi agli atti;
per l'avv. Maria Nunzia Cacciapaglia, in sostituzione Controparte_1 dell'avv. ORNATI DR, la quale precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione, riportandosi agli atti.
Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.
Pagina 1 di 2 Al termine della camera di consiglio il Giudice, assenti le parti, allontanatesi dall'aula d'udienza, pronuncia in nome del Popolo Italiano sentenza ex art. 281-sexies CPC, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione al decreto ingiuntivo deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva.
La notifica del decreto ingiuntivo deve considerarsi perfezionata, stante la compiuta giacenza avvenuta in periodo feriale, al più tardi in data 11.9.2024.
Il termine di quaranta giorni per proporre opposizione sarebbe quindi scaduto il 21.10.2024 (lunedì).
L'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo risulta invece essere stato notificato solo il 22.10.2024, quindi al di fuori del termine di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, in ragione della definizione in rito, del mancato svolgimento di attività istruttoria, del tenore estremamente stringato delle memorie ex art. 171-ter CPC depositate dalla convenuta e della ridotta discussione svolta all'udienza odierna.
***
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. dichiara inammissibile, in quanto tardiva, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1537/2024, che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna a rifondere a le spese di lite del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, liquidata in € 6.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 23/10/2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
Pagina 2 di 2