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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/05/2025, n. 2294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2294 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
- Sezione Lavoro -
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Rita Nicosia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8260/2024 R.G. avente ad oggetto opposizione avverso sanzione amministrativa per omissione contributiva
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo David Roberto Trovato ed C.F._1
elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Catania via Guglielmo Oberdan n. 116/F, giusta procura in atti telematici
-RICORRENTE-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma via Ciro CP_1
il Grande n.21, cod. fisc.: , rappresentato e difeso dall'avv. Marco Luzi ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dell'Istituto di Catania, sita in
Catania piazza della Repubblica n. 26, come da procura in atti telematici
-RESISTENTE-
CONCLUSIONI
Le parti comparse hanno precisato le rispettive conclusioni come da note scritte sostitutive dell'udienza depositate nel fascicolo telematico a norma dell'art. 127 ter c.p.c..
Pagina 1 IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 3.09.2024, ha impugnato Parte_1
l'ordinanza ingiunzione n.OI-000589074, prot. n. .2100.10/07/2024.0526187, con la quale CP_1
l' gli ha ingiunto il pagamento dell'importo di euro 6.945,05 a titolo di sanzione CP_1 amministrativa in riferimento all'annualità 2019, per la presunta violazione dell'art. 2 comma 1 bis del d.l. 12.09.1983 n. 463 convertito con modificazioni dalla l. 11.11.1983 n. 638 e ss.mm.ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali), asseritamente contestata in data 15.12.2021 con atto di accertamento n. .2100.15/12/2021.0859569. CP_1
A sostegno dell'incoata opposizione, in estrema sintesi, parte ricorrente ha eccepito:
- l'illegittimità del titolo opposto per l'omessa notifica dell'atto di accertamento e, comunque, che la procedura sanzionatoria non si è svolta in conformità a quanto disposto dall'art. 14 della l. n.689/1981, per cui l' è decaduto dall'avanzare la pretesa creditoria di CP_1 cui all'ordinanza ingiunzione opposta;
- l'eccessività della sanzione comminata in quanto il legale rappresentante ha già regolarmente versato le ritenute previdenziali e assistenziali dell'importo complessivo di €
3.468,00, operate nell'anno 2019, sulle retribuzioni dei propri dipendenti.
Conseguentemente, parte ricorrente ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del medesimo, di “… annullare l'ordinanza ingiunzione impugnata n. OI-000589074, il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, dei quali, ai sensi dell'art. 93 del c.p.c., se ne richiede la distrazione in favore del … difensore antistatario”.
In data 4.05.2025 si è ritualmente costituito in giudizio l' , depositando nel fascicolo CP_1 telematico memoria difensiva con la quale ha dedotto di aver “annullato l'ordinanza- ingiunzione OI-000589074 opposta, con Provvedimento di annullamento in Autotutela n°
210000-25-0248 del 14/04/2025”.
La presente controversia è stata istruita con l'acquisizione delle prove documentali e, all'udienza del 28.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo il disposto dell'art. 127 ter c.p.c., trattenuta in decisione nel rispetto di quanto stabilito dalla norma codicistica da ultimo richiamata.
______________________
In via assorbente, si prende atto che l'ente resistente “… Considerata l'eccezione di decadenza di cui all'art. 14 legge 689/1981 formulata in ricorso” ha provveduto in autotutela all'annullamento dell'ordinanza ingiunzione oggetto di causa, sì come si legge nel provvedimento di annullamento versato in atti.
Pagina 2 In considerazione della situazione sopravvenuta de qua, è venuta meno la necessità di adottare nel merito la pronuncia in precedenza richiesta dal ricorrente.
Infatti, la Suprema Corte ha chiarito ormai da tempo che “La cessazione della materia del contendere –che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile (trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della legge n. 1034 del 1971, istitutiva dei T.A.R.) - costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio e deve essere dichiarata dal giudice allorquando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento - ovvero della sopravvenuta caducazione - della situazione sostanziale oggetto della controversia” (Cass. 5.12.2005, n. 26351; conf. tra le tante, Cass. 08.07.2010, n.16150), per cui, aderendo a tale principio, nella fattispecie concreta, va adottata in dispositivo tale statuizione.
Questione del tutto diversa è l'accertamento della fondatezza del ricorso ai fini della distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Tale indagine va condotta secondo il criterio della soccombenza virtuale avendo riguardo ai canoni della causalità che ne informano il contenuto (di recente, ad esempio, Cass. 17.01.2020,
n.1005; ex plurimis, Cass. 31.01.2017, n.2570; Cass.16.10.2012, n.17683).
A tal fine, giova osservare che le iniziative assunte dalla pubblica amministrazione in autotutela rappresentano non solo un modo per evitare il ricorso giurisdizionale ma anche un metodo per porre fine allo stesso, preordinato a mantenere invariato il rapporto costi –benefici e ad assicurare la conformità dei comportamenti amministrativi alle regole giuridiche, restando legittimato il ricorso ad esso anche in pendenza di giudizio quale proiezione applicativa del principio di lealtà processuale.
Nella fattispecie concreta, l'esercizio del potere discrezionale in parola appare evidentemente influenzato dai puntuali rilievi difensivi svolti dal procuratore della parte ricorrente avendo posto in luce le criticità delle iniziali valutazioni operate dall'ente previdenziale, che, del resto, non ha prodotto in giudizio elementi utili a supportare la pretesa sanzionatoria avanzata ab origine.
In questa prospettiva, muovendo dall'insegnamento della Corte Costituzionale (v., ad esempio, sent. 23.11.2004, n.199; sent. 12.07.2005, n.274) –che seppure affermatosi con riguardo al settore tributario appare di portata generale- non può ritenersi trascurabile che il ricorrente per affermare il suo diritto ed esercitare una compiuta difesa abbia dovuto sostenere
Pagina 3 degli esborsi causati dall'adozione di un atto non idoneo a fondare la pretesa creditoria al tempo in cui essa è stata esercitata, che, proprio in quanto tale, è stato eliminato dall'Istituto resistente attivando prontamente i propri poteri autoritativi.
Pertanto, ad avviso di questo giudice, valutate le specifiche ragioni poste alla base del dedotto annullamento, appare equo disporre la parziale compensazione delle spese processuali nella misura di un terzo ritenendo meritoria la condotta processuale tenuta dalla parte resistente e sussistente un latente pregiudizio in capo alla parte ricorrente per aver dovuto attingere all'assistenza tecnica di un legale per assicurarsi la dovuta tutela a fronte delle conseguenze previste dalla legge in caso di infruttuoso decorso dei termini decadenziali entro i quali l'ordinamento consente ai privati di far valere le proprie ragioni.
In concreto, i compensi professionali in favore della parte ricorrente restano liquidati avuto riguardo alla natura e al valore della causa, al mancato svolgimento della fase istruttoria né apportati nuovi elementi valutativi in sede di discussione cartolare della presente controversia, oltre agli ulteriori parametri di cui agli artt. 2 e 4 DM 55/2014 per come modificato dal DM
n.147/2022, altresì tenendo conto della domanda di distrazione avanzata dal procuratore costituito in ricorso e ribadita nelle note cartolari del 26.05.2025
P.Q.M.
Il Tribunale adito, definitivamente decidendo la controversia inter partes, respinta ogni contraria istanza, deduzione e difesa,
DICHIARA cessata la materia del contendere relativa alla ordinanza ingiunzione OI-
000589074
COMPENSA per un terzo le spese processuali
CONDANNA l' al pagamento dei restanti due terzi delle spese processuali a favore di CP_1
parte ricorrente che liquida in 43,00 a titolo di spese vive ed in euro 750,00 a titolo di compensi professionali, oltre 15% spese forfettarie, iva e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del relativo procuratore antistatario
MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza
Così deciso in Catania, il 29.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rita Nicosia
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