Art. 2.
All'onere di lire 90 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni 1979 e 1980 si fara' fronte, quanto a lire 60 milioni, a carico e con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi e, quanto a lire 120 milioni, con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 90 milioni derivante dall'attuazione della presente legge in ciascuno degli anni 1979 e 1980 si fara' fronte, quanto a lire 60 milioni, a carico e con riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi e, quanto a lire 120 milioni, con corrispondente riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "ripiano dello squilibrio patrimoniale al 31 dicembre 1979, della gestione speciale per l'assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.