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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 19/11/2025, n. 2365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2365 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'udienza del 19.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9830/2023 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Brandi Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'Avvocatura dell' (avv.ti Amodio Marzocchella e Paolo CP_1
Sedda)
RESISTENTE
OGGETTO: errata iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli;
mancato pagamento prestazioni previdenziali connesse all'iscrizione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato il 9.11.2023, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di aver lavorato nell'anno 22, in qualità di bracciante agricola, per 52 giornate (dal 30.9.22 al 22.12.22), alle dipendenze dell'azienda agricola “IS GE” e di essere stata addetta alle attività di
“estirpare l'erba nei RC, nei broccoletti e nei CH”, ha esposto di essere stata erroneamente iscritta negli elenchi TD 22 per sola 1 giornata a fronte delle 52 giornate effettivamente svolte.
Si è, inoltre, doluta del mancato pagamento della indennità di maternità, evidenziando di aver inoltrato la domanda volta all'ottenimento della suddetta prestazione previdenziale, di aver
1 ricevuto, in data 15.5.2023, la comunicazione di reiezione di tale domanda e di aver il ricorso amministrativo all' presentato in data 5.10.2023. CP_2
Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di: “a) Accertare e dichiarare che l'istante nell'anno 22 ha lavorato come operaia agricola a tempo determinato per gg. 52; b) Per tale effetto, condannare
l' a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale dell'istante ai gg. 52 (gg.1 già CP_2 riconosciuti + gg.51) di lavoro effettivamente prestati nel 22; c) Accertare e dichiarare il diritto dell'istante a vedersi computate la prestazione assicurativa (astensione obbligatoria) relativa all'anno 22, sulla base delle retribuzioni riportate nelle buste paga, che devono intendersi parte integrante e sostanziale del presente atto;
d) Per tale effetto condannare l al pagamento, in CP_2 favore della ricorrente, della somma di Euro 6.479,80 o di quella maggiore o minore che risulterà dall'effettuanda istruttoria, oltre agli accessori di legge;
e) Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori perché anticipatario.”
Tardivamente costituitosi in giudizio, l' ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la CP_2 legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato), deducendo - in particolare - che: “(…) 1 gg. agr. dell'anno 22, presente nell'elenco annuale 22, è stata cancellata in seguito al verbale di accertamento ispettivo nei confronti dell'azienda IS
GE. Altre 51 gg. agr. trasmesse dalla medesima azienda, quelle di ottobre, novembre e dicembre 22, non sono state inserite nell'elenco annuale, e - pertanto non sono state oggetto di cancellazione - poiché denunciate tardivamente, in data 21.04.2023 (…), dopo la pubblicazione degli elenchi annuali, avvenuta, come ogni anno, il 31.03 dell'anno successivo, nel caso specifico il 31.03.2023: parimenti tali 51 giornate sono state disconosciute all'esito degli accertamenti ispettivi in atti.”; con specifico riferimento a capo di domanda relativo all'indennità di maternità,
l' convenuto ha sottolineato che “Perché si possa sostenere che la ricorrente Controparte_3 abbia diritto alla detta prestazione è necessario che sia data in giudizio la prova dell'esistenza dei requisiti contemplati dalle vigenti norme, per cui è indispensabile l'iscrizione negli elenchi anagrafici per almeno 51 giornate lavorative nell'anno precedente a quello dell'evento assicurato
o nello stesso anno dell'evento assicurato se lavorate prima dell'inizio del congedo. Senza la dimostrazione in giudizio di tali requisiti che rilevano ai fini della liquidazione, è di tutta evidenza che l'avversa domanda debba considerarsi inammissibile a mente di quanto disposto dall'art. 414
c.p.c., difettando la prova e, comunque mancando il requisito contributivo. Nel caso di specie controparte non possiede i suddetti requisiti di legge, in quanto non risulta essere mai stata iscritta negli elenchi dei lavoratori agricoli (…).”
2 Sulla scorta di tali premesse, parte convenuta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1)- rigettare il ricorso perché inammissibile e/o infondato per i motivi di cui all'espositiva; 2)- condannare il ricorrente alla rifusione in favore dell delle spese di giudizio.” CP_2
Acquisita la documentazione originariamente prodotta dalle parti, all'udienza del 19.11.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127-ter c.p.c., verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione da almeno una delle parti, la causa è stata decisa come da sentenza depositata telematicamente.
2. – Preliminarmente si osserva che la memoria di costituzione tardivamente depositata dall' CP_2
(prima udienza di discussione 9.4.2024, costituzione 18.6.2024) contiene mere difese, con la CP_2 conseguenza che non è ravvisabile alcuna decadenza sul piano assertivo.
Dal punto di vista probatorio, è certamente acquisibile ex art. 421 c.p.c. la documentazione allegata alla memoria di costituzione tardivamente depositata, con particolare riguardo al verbale ispettivo e alle dichiarazioni nominative ed integrali acquisite dagli ispettori stante la indispensabilità di tali documenti ai fini della decisione in rapporto al thema probandum della controversia.
A tal fine deve tenersi conto, in particolare, delle allegazioni contenute nella memoria difensiva dell' , attraverso le quali sono stati introdotti nel giudizio gli elementi essenziali in forza dei quali CP_2
l'Ente Previdenziale convenuto ha disconosciuto il rapporto di lavoro dedotto in lite.
Stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità mate- riale, difatti, anche in grado di appello il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d'ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (cfr. Cass. n. 7694 del 2018; per l'applicazione di tale principio in fattispecie analoga, si veda la sentenza Corte di
Appello di Bari resa in data 1° giugno 2021 nella causa iscritta al n. 1907/2019 R.G.).
Va, altresì, richiamato il principio secondo cui i verbali ispettivi: a) possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 c.p.c., in modo da consentire al giudice, e alle parti, il controllo e la valutazione del loro contenuto;
b) anche in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori (cfr., da ultimo, Cass. n. 31009 del 2019; v. pure Cass. n. 11646 del 2018; Cass. n. 20768 del 2017; Corte di Appello di Bari, sentenza resa in data 11.4.22 nella controversia iscritta al n. 1332/2018 R.G.)
Ed ancora: “L'esercizio del potere istruttorio del giudice ex officio, pur in presenza di già maturate decadenze e preclusioni e pur in assenza di una esplicita richiesta delle parti in causa, non è
3 meramente discrezionale, ma si presenta come un potere dovere, sicché il giudice non può limitarsi
a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova, avendo l'obbligo (ex artt. 134 e 11 Cost sul giusto processo) di esplicitare le ragioni per le quali reputi di far ricorso all'uso dei poteri istruttori o, nonostante, la specifica richiesta di una delle parti, ritenga, invece, di non farvi ricorso;
ne consegue che, nel caso in cui il materiale istruttorio acquisito al processo indichi 'piste probatorie' significative ai fini della ricerca della verità, il giudice è tenuto
a utilizzare i poteri di cui all'art.421 cpc.” (Corte appello Bari sez. lav., 02/12/2021, n.1775).
Sempre in via preliminare, giova precisare che, per effetto del provvedimento individuale di disconoscimento “Protocollo .3100.21/06/2023.0260148” prodotto dall' , la ricorrente CP_2 CP_2 risulta totalmente cancellata dagli elenchi TD 22 (si veda doc. 3 allegato alla memoria di costituzione), con la conseguenza che l'ambito del presente accertamento non resta limitato alle 51 giornate inizialmente non iscritte, ma si estende necessariamente a tutte le 52 giornate rivendicate da tale ricorrente.
3. - Nel merito, la domanda attorea tesa all'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi TD
è infondata e deve essere respinta sulla scorta delle motivazioni di seguito esposte analogamente a quanto ritenuto in fattispecie similare da questo stesso Tribunale (v. sentenza n. 1383/2025 Giud. est. dott.ssa Roberta Lucchetti).
Ed invero, sul tema dell'onere assertivo e probatorio circa l'effettiva prestazione delle giornate di lavoro, cui la legge collega il requisito contributivo necessario agli operai agricoli a tempo determinato per fruire delle prestazioni previdenziali, la giurisprudenza, pure di legittimità, ha sperimentato in passato interpretazioni tra loro difficilmente conciliabili, sino a quando le Sezioni
Unite della Suprema Corte, al fine di comporre il contrasto esistente fra le tesi suddette, sono intervenute nel dibattito e hanno congruamente statuito: 1) che il lavoratore agricolo, il quale agisca in giudizio per ottenere prestazioni previdenziali, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti l'iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo
(ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio (costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate in ciascun anno di riferimento); 2) che soltanto a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, il giudice del merito non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa (v. Cass. sez. un. 26 ottobre 2000, n. 1133).
4 È ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877).
A maggior ragione l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi, ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione.
Come affermato dalla Suprema Corte (si vedano Cass. 11.2.2016, n. 2739 e Cass. 26.7.2017, n.
18605), «L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca CP_2
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n.
375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare
l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione
e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio».
Com'è noto, in ordine alla valenza probatoria dei verbali ispettivi, la giurisprudenza di legittimità ha infatti affermato che “il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale, mentre la fede privilegiata non si estende alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante” (Cass. 9919/2006); e inoltre, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Nella specie, sulla base della diretta consultazione dell'atto costitutivo e dello statuto di una cooperativa, del CUD rilasciato ai soci, nonché in considerazione del fatto che i soci lavoratori erano privi di partita IVA, gli ispettori avevano escluso che tali soci avessero attività in proprio che ne consentisse la qualificazione di artigiani, e la sentenza impugnata, confermata sul punto dalla S.C., aveva fondato la decisione sulle risultanze del verbale ispettivo, condividendo le valutazioni degli ispettori)” (Cass. sez. lav. n. 15073 del 06/06/2008).
Con particolare riferimento all'efficacia probatoria da attribuire alle dichiarazioni contenute nei verbali ispettivi, si è affermato che: “I verbali redatti dagli ispettori del lavoro, o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, fanno fede fino a querela di falso, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ.,
5 solo relativamente alla loro provenienza dal sottoscrittore, alle dichiarazioni a lui rese ed agli altri fatti che egli attesti come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, mentre, per quanto riguarda le altre circostanze di fatto che egli segnali di avere accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese da terzi o in seguito ad altre indagini, i verbali, per la loro natura di atto pubblico, hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria” (Cass. S.U. n. 916 del 03/02/1996), di recente, nello stesso senso, si è ribadito che “In ordine all'efficacia probatoria dei verbali ispettivi, deve rilevarsi che l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano priva di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne
l'attendibilità” (Cass. sez. lav. n. 10427 del 2014).
In tale prospettiva è corretto affermare che se da un lato la fede privilegiata del verbale di ispezione
è limitata soltanto ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti, mentre non si estende alla verità sostanziale di tali dichiarazioni, dall'altro le suddette dichiarazioni non sono totalmente prive di efficacia probatoria.
Le dichiarazioni rese in sede ispettiva forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n.
3527/01, Cass. n. 9384/95).
Inoltre, sempre la Suprema Corte, ha ritenuto immuni da vizi le sentenze di merito che hanno fondato il proprio convincimento ritenendo le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva maggiormente attendibili, rispetto a quelle rilasciate dagli stessi soggetti nel giudizio in sede testimoniale, in quanto cronologicamente più vicine ai fatti cui si riferiscono e scevre da possibili sviamenti dovuti a condizionamenti esterni ovvero a ripensamenti dello stesso dichiarante, volti a un utilizzo a vantaggio proprio o altrui delle stesse (Cass. 2015/2018 cit.; Cass. 26377/2017 cit., Cass. 14181/2017 cit.; Cass.
16640/2009; Cass. 16927/2006 cit.).
Ciò posto, nel caso di specie, si ritiene che l'onere probatorio non sia stato assolto dall'odierna ricorrente, che ne era gravata.
6 CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n. 220078680/DDL del 23.03.2023 relativo alla ditta IS GE e riferito al periodo dal 01.01.2018 al 31.12.22, dal quale emerge quanto segue.
L'azienda agricola IS GE è risultata formalmente costituita il 29/05/1986 e, da tale data, ha denunciato all'Agenzia delle Entrate l'inizio dell'attività di “Coltivazione di ortaggi in piena area”, acquisendo la partita iva n. . P.IVA_1
Dal 04/04/1997, la ditta si è iscritta al registro imprese della C.C.I.A.A. di Foggia, nella sezione
“speciale”, con la qualifica di , dichiarando l'inizio dell'attività principale Controparte_4 agricola di Coltivazione di ortaggi in piena area, a decorrere dal 29/05/1986. CP_ Con due denunce aziendali trasmesse all' nel periodo oggetto di accertamento (in data 13/02/2019
e 02/03/2020), la ditta ha dichiarato di condurre in coltivazione, esclusivamente a “RC”, complessivi Ha 6,03 di fondi agricoli, ubicati in agro di NA e posseduti tutti a titolo di affitto
“stagionale”.
Per lo svolgimento della propria attività agricola, su tali fondi, la ditta ha indicato, su entrambe le ridette denunce, un fabbisogno annuo di manodopera bracciantile pari a 300 giornate complessive, mentre si è rilevato che la quantità di manodopera agricola denunciata all' dalla azienda CP_2
IS GE, nel periodo oggetto dell'accertamento, è stata esageratamente più elevata (ben oltre
20 volte quella preventivata), e precisamente pari a:
Anno N. Lav.(TD) N. gg. denunciate Retribuz. Complessiva denunciata
2018 72 7.113 € 489.510,00
2019 71 6.686 € 460.033,00
2020 72 7.085 € 499.244,00
2021 83 8.108 € 681.654,00
22 80 5.525 € 445.184,00
Alla data 23/03/2023, la ditta IS GE non aveva ancora inviato le previste denunce contributive (UNIEMENS/AGRI - MA) relative al 4°trimestre 22, sebbene, avesse registrato sul L.U.L. di ottobre, novembre e dicembre, ulteriori complessive n.
2.663 giornate di manodopera, in favore di complessivi n. 73 lavoratori (TD).
Riguardo alla contribuzione la ditta è risultata totalmente morosa nei confronti dell' , CP_2 accumulando, per i periodi già scaduti, dal 1° trimestre 2018 al 3° trimestre 22, un debito contributivo complessivo pari a € 511.464,95.
Quanto alle attività svolte in sede di accertamento, gli ispettori hanno precisato di aver escusso
IS GE in data 17/11/22 nonché di aver effettuato, in pari data, dei sopralluoghi sui fondi, in presenza del IS, il quale mostrava n. 7 distinti appezzamenti, in territorio di NA, nei
7 pressi del cimitero (in contrade RI e NT), fornendo, per ciascuno di essi, le informazioni relative alla titolarità dei fondi e all'attività svolta dalla sua azienda, attuale e passata.
Gli ispettori hanno precisato che durante i sopralluoghi non veniva rilevata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ulteriore sopralluogo su tutti i fondi in conduzione dalla ditta è stato effettuato nella mattinata del
23/11/22. Nel corso dello stesso, gli ispettori hanno rilevato la presenza di n. 3 braccianti al lavoro, in attività di raccolta olive, presso i terreni adiacenti l'immobile di famiglia del titolare (già sede legale e operativa aziendale, in c.da RI, ad NA), che si identificavano (due uomini stranieri ed il LI del Titolare, ), risultati regolarmente assunti con acquisizione di libera Per_1 dichiarazione.
Il sopralluogo è poi proseguito, guidati dal titolare IS GE su altri fondi, che lo stesso dichiarava verbalmente di aver condotto in coltivazione in passato, e che non aveva potuto mostrare agli ispettori in occasione del precedente sopralluogo del 17/11/22.
Fatta eccezione per il luogo in cui era in corso la raccolta delle olive, su tutti i fondi visionati non veniva riscontrata alcuna presenza di braccianti al lavoro.
Un ultimo sopralluogo è stato effettuato nella mattinata del 26/01/2023, su tutti i fondi in conduzione, per verificare lo stato delle coltivazioni ed accertare l'eventuale attività svolta dalla ditta. Anche in tale occasione, su nessun fondo si riscontravano braccianti al lavoro.
In data 17/11/22 ed in presenza del suo consulente, il IS dichiarava una serie di notizie e informazioni, rispetto alle quali gli ispettori hanno rilevato una serie di incongruenze.
Ad esempio, in merito alla consistenza aziendale ed alle coltivazioni praticate, il sig. IS ha testualmente dichiarato: … “Attualmente con la mia azienda agricola coltivo circa 20 ettari di terreni agricoli, sparsi nella provincia di Foggia, posseduti tutti a titolo di affitto regolarmente registrati.
Tali terreni sono ubicati in agro di NA, CaRAlle, Foggia o Stornarella. Attualmente tali fondi sono tutti coltivati a vari prodotti, tra cui e . Pt_2 Pt_3 Parte_4 Parte_5
A tal proposito gli ispettori hanno evidenziato che al momento dell'avvio della verifica, l'azienda
IS GE aveva in coltivazione solamente circa 10 ettari complessivi di fondi agricoli (e precisamente, solo due distinti carciofeti, uno di circa 7 ettari e l'altro di circa 3 ettari, entrambi situati in agro di NA) mentre gli ulteriori 10 ettari di fondi condotti e le riferite “presunte” coltivazioni di CH, cime di RA e attualmente in atto nei territori di CaRAlle, Stornarella e Parte_5
Foggia, per quanto si dirà infra, si sono rivelati totalmente inesistenti.
Per quanto concerne la manodopera utilizzata per svolgere la propria attività aziendale, il IS ha riferito “Attualmente con la mia ditta ho in forza, già ingaggiati, circa 40 braccianti” …
“Normalmente, in ciascun anno, assumo circa 30 o al massimo 40 braccianti, per metà uomini e
8 metà donne, ma non so dire assolutamente quante giornate all'anno denuncio;
posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre
2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
A tal proposito, gli ispettori hanno evidenziato una serie di incongruenze: a novembre 22, ad esempio, cioè al momento della verifica, mentre il IS ha asserito di avere in forza circa 40 braccianti, dall'esame della documentazione aziendale, ne risultavano assunti quasi il doppio, ovvero ben 74 braccianti.
Inoltre, considerato che il IS ha riferito che corrispondeva € 40 nette al giorno, sostenendo per la manodopera una spesa complessiva di € 70.000/80.000, gli ispettori hanno rilevato che nel 2021 avrebbe dovuto denunciare (stando ai dati riferiti dal IS stesso) n. 1.750/2.000 giornate di manodopera, laddove le giornate denunciate in tale anno sono state ben 8.108 (cioè oltre il 400% in più).
Con riferimento sempre ai propri dipendenti il IS ha aggiunto: “La squadra che utilizzo può variare in numero, tra i 5 e le 10 persone al giorno. Al momento non so dire le generalità di nessuno dei braccianti agricoli che ho in forza attualmente;
questi sono sia di NA che di altri paesi limitrofi, ma di nessuno di questi so dire il nome”.
Contrariamente a quanto riferito dal IS, gli ispettori, sempre previo esame della documentazione aziendale, hanno appurato che in tantissime giornate risultano contemporaneamente denunciati almeno 50/60 braccianti.
Ed ancora, ulteriore anomalia in ordine alla denuncia della manodopera impiegata è stata evidenziata dagli ispettori in riferimento alla giornata del 17.11.22, laddove sebbene in occasione del sopralluogo non è stata riscontrata la presenza di alcun lavoratore sui terreni, sul L.U.L., risultano denunciati (in quella stessa giornata), ben n. 27 soggetti presenti al lavoro.
Il IS ha altresì riferito “con me tranne mio LI , non lavorano ne hanno mai Per_1 lavorato con la mia ditta altri miei parenti. Solo fino a 3, 4 o 5 anni fa lavorava con me anche mia EL , ma di sicuro ribadisco che, in ciascun anno, da almeno 10 anni, non hanno lavorato Per_2 per la mia azienda agricola altri miei parenti oltre a mio LI e a mia EL”.
Tuttavia, gli ispettori hanno appurato che in favore della EL (che non Parte_6 avrebbe lavorato negli ultimi 4 o 5 anni, sempre a detta del IS) risultano denunciate giornate di lavoro negli anni 2018, 2019 e 2020; parimenti risultano denunce di lavoro in favore della moglie per tutti gli anni dal 2015 al 22, sebbene il IS abbia escluso che avesse Controparte_5 mai lavorato per la sua azienda.
9 Dalla documentazione esaminata (denunce aziendali , contratti d'affitto dei terre-ni, denunce CP_2
AGEA del titolare e dei concedenti, fatture e altra documentazione contabile, ecc.), agli atti del fascicolo ispettivo, considerate le molteplici informazioni acquisite (dal titolare, dai concedenti i fondi, dai venditori e acquirenti di produzioni agricole e dai soggetti assunti in qualità di braccianti), nonché per quanto verificato nel corso dei diversi sopralluoghi effettuati sui fondi (sia di quelli formalmente dichiarati, sia di quelli mai denunciati in coltiva-zione), gli ispettori hanno accertato la
“reale” consistenza aziendale della ditta IS GE e le attività agricole da questa
“concretamente” praticate, nel periodo oggetto di accertamento.
Di seguito, si riepilogano, analiticamente, per ciascun anno, le risultanze delle suddette verifiche.
ANNO 2018
Per quanto accertato, nel 2018, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agri-coli:
1) da gennaio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione dei RC, del fondo, esteso circa Ha 6,00, situato in agro di NA, alla c.da RI, di proprietà dei RM
[...]
e . Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta IS, in virtù Per_3 Persona_4 di due distinti contratti d'affitto, il primo per la durata dal 12/07/2017 al 30/09/2018 e il secondo per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a novembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di ortaggi, del fondo, esteso circa Ha 3,70, situato in agro di NA, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi
[...]
e Il fondo è risultato formalmente detenuto dalla ditta IS, CP_6 Controparte_7 in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 30/06/2018 al 01/12/2018.
Non sono, di contro risultati veritieri altri due contratti di fitto registrati dal IS GE, presso l'Agenzia delle Entrate di Foggia, in quanto espressamente disconosciuti dai legittimi proprietari.
In particolare si intende far riferimento:
- al contratto di affitto “in deroga” di un fondo situato in agro di CaRAlle, alla C.da Spartivento esteso complessivamente circa Ha 4,08, di proprietà di che sarebbe stato concesso Parte_7 in uso alla ditta IS per la durata complessiva di sette mesi (dal 01/07/2018 al 31/01/2019), al prezzo pattuito di € 1.500;
- al contratto di affitto “in deroga” del fondo situato in agro di NA, esteso complessivamente circa
Ha 14,70, di proprietà di , che sarebbe stato concesso in uso alla ditta IS per Parte_8 la durata complessiva di otto mesi (dal 01/07/2018 al 28/02/2019), al prezzo pattuito di € 3.000.
Ebbene, i riscontri effettuati dai verbalizzanti hanno evidenziato che, nessuno di questi due fondi agricoli è stato, in realtà, posseduto e/o condotto dall'azienda agricola di IS GE. Entrambi
i proprietari, infatti, hanno totalmente disconosciuto i citati contratti d'affitto e hanno espressamente
10 dichiarato di non aver mai concesso, ad alcun titolo, i fondi in questione al sig. IS, nei periodi indicati sugli stessi.
All'uopo gli ispettori hanno evidenziato, altresì, che le firme dei proprietari risultate apposte in calce ai suddetti contratti di affitto sono risultate “palesemente” difformi da quelle originali.
Per quanto concerne le produzioni agricole acquistate “alla pianta” relative all'anno 2018, gli ispettori hanno rilevato che la ditta IS non ha acquistato alcuna produzione di tale specie.
Dall'esame dei registri iva gli ispettori hanno appurato che nell'anno 2018, la ditta ha acquistato soltanto limitate quantità di gasolio agricolo (nel mese di giugno) e di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici (nel mese di ottobre). Non risultano acquistate piantine o semi di alcun genere, né produzioni agricole “alla pianta” di alcun genere.
Risulta, poi, solo la vendita di RC (in quantità non rilevabile), esclusivamente nel periodo da gennaio a maggio.
Sulla scorta di quanto innanzi, gli ispettori hanno ritenuto che per l'anno in esame (2018) l'effettiva consistenza aziendale della ditta IS GE, ha riguardato esclusivamente i fondi di circa Ha
6,00, da condurre a RC per tutto il periodo da gennaio a dicembre ed i fondi di circa Ha 3,70, da condurre ad ortaggi per il periodo da giugno a novembre entrambi in agro di NA.
Le normali operazioni colturali previste per tale tipologia di coltivazione, che la ditta avrebbe effettuato, sono quelle di estirpazione delle infestanti, raccolta e trasporto dei RC (effettuate nel periodo da gennaio a maggio, durante la campagna di produzione 2017-2018) e quelle di rottura della carciofaia, di preparazione del terreno, di preparazione e messa a dimora degli ovuli, di irrigazione, concimazione e trattamenti fitosanitari e di estirpazione delle erbe infestanti (effettuate da giugno a dicembre, durante la campagna di produzione 2018-2019).
Stante la totale assenza di fatture di acquisto di sementi e/o piantine e, soprattutto, di fatture di vendita di ortaggi di qualsiasi genere, è, invece, da escludere ogni ipotetica attività di coltivazione operata, nel periodo tra luglio e novembre (cioè nell'arco temporale in cui la ditta IS ne avrebbe mantenuto il possesso) sul fondo di circa Ha 3,70 in agro di NA, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi . Controparte_8
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato l'assoluta sproporzione delle n.
7.113 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre
2018, rispetto all'effettiva attività espletata.
Sul punto, invero, gli ispettori hanno riferito che in considerazione di tutte le fasi colturali necessarie, sarebbe stato sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 500 giornate complessive (pari a circa
80 giornate per ettaro, come stimato, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi
11 lavorative comprese nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di
NC UD - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle etta-ro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2019
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2019, la ditta ha avuto formale titolo ed effettiva disponibilità dei seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di NA, alla c.da RI (dei RM e ), Persona_3 Persona_4 proseguendo la coltivazione già in atto dei RC, relativa alla campagna di produzione 2018-2019.
Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù del contratto d'affitto, per la durata dal 22/10/2018 al 30/09/2019.
2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di RC, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situato in agro di NA, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi CP_6
e
[...] Controparte_7
I fondi, gli stessi già posseduti fino a fine dicembre 2018, sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 27/06/2019 al 30/09/2020.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di RC, dei fondi, estesi circa
Ha 7,00, situati in agro di NA, alla c.da RI, di proprietà dei RM Persona_3
e . Persona_4
I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 10/07/2019 al 30/09/2020.
Nel corso del 2019, sono risultate acquistate dalla ditta IS le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di ovuli di OF, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da AM, acquistata nel mese di agosto dall'azienda agricola soc. coop. Terranova di NA
(vedi ft. di acquisto del 21/08/2019);
• una partita di DO, di circa Ha 1,00, insistente sul fondo situato in agro di Ceri-gnola, alla c.da
Lupara, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda Agricola Nuova Vita Srl di PO (vedi ft. di acquisto del 07/10/2019);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
NT, acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola AM ES di NA
(vedi ft. di acquisto del 02/12/2019).
Dall'esame della documentazione contabile, emerge che la ditta IS nell'anno in esame, oltre alle citate produzioni “alla pianta”, ha acquistato solo gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici.
12 Risultano, poi, venduti i seguenti prodotti agricoli: • RC (circa 215.400 pezzi, tra maggio e giugno e 8.000 pezzi a dicembre); • RA e bietole (circa 33 q.li, tra settembre e ottobre); • cime e broccoli
(circa 8 q.li a settembre e 12 q.li a dicembre); • DO (circa 66 q.li), ad ottobre;
• CH (circa
7 q.li a dicembre).
Sulla scorta dei dati di cui innanzi gli ispettori hanno concluso nel senso che nell'anno 2019 l'effettiva consistenza aziendale della ditta IS GE ha riguardato:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto condotto, da gennaio a settembre, sui fondi in agro di NA (dei RM e ), impiegato fino a giugno per portare a compimento la Persona_3 Persona_4 campagna RCcola 2018-2019 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la successiva campagna RCcola 2019-2020;
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto condotto, da luglio a dicembre, sui fondi in agro di -D (dei coniugi e dei RM ) e attinente alla campagna RCcola 2019-2020. Controparte_8 Per_3
Alle suindicate coltivazioni condotte, vanno sommate le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 1,00 di ovuli di OF, del fondo di NA, espiantati tra agosto e settembre;
➢ circa Ha 1,00 di DO, del fondo di Cerignola, raccolti ad ottobre;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, del fondo di NA, raccolte a dicembre.
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da febbraio a dicembre 2019 ( pari a n6.686 giornate), rispetto all'attività espletata.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 650/660 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di NC RI - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2020
Per quanto accertato, nel corso dell'anno 2020, la ditta ha avuto titolo ed effettiva disponibilità ed ha potuto, quindi, operare diretta attività di coltivazione, esclusivamente sui seguenti fondi agricoli:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 10,70, situati in agro di NA, alla c.da RI (dei coniugi e dei RM ), Controparte_8 Per_3 proseguendo la coltivazione già in atto dei RC, relativa alla campagna produttiva 2019-2020. Tali fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù dei sopra citati contratti d'affitto, con termine durata fino al 30/09/2020.
13 2. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di RC, relativamente alla campagna RCcola 2020-2021, dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situato in agro di NA, alla c.da
RI, di proprietà di proprietà di . I fondi, sono risultati formalmente Persona_3 detenuti dalla ditta IS, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al
30/09/2021.
3. da ottobre a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione stagionale di verdure invernali, dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di NA, alla c.da Cavalle-rizza, di proprietà dei coniugi e (già precedente-mente condotti a RC fino Controparte_6 Controparte_7 al 30/09/2020). I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/10/2020 al 31/12/2020.
La reale disponibilità di fondi agricoli, accertata per l'anno 2020, è esclusivamente quella sopra indicata, sebbene, in tale anno, è risultato registrato dal IS GE, presso l'Agenzia delle
Entrate di Foggia, un ulteriore contratto di affitto di fondi agricoli, che è, invece, risultato totalmente simulato ed espressamente disconosciuto dal legittimo proprietario.
Il riferimento è al contratto di affitto “in deroga” relativo ai fondi situati in agro di NA, alla c.da
RI, estesi complessivamente circa Ha 7,00, di proprietà dei RM e Persona_3
(trattasi gli stessi fondi, già formalmente detenuti e coltivati a RC fino al Persona_4
30/09/2020), che sarebbero stati concessi in uso alla ditta IS, per una durata complessiva di tre mesi, dal 01/10/2020 al 31/12/2020, per la coltivazione di RC e fragole, al prezzo pattuito di €
2.600. In realtà, il fondo in questione non è mai stato nella disponibilità e non è stato affatto condotto dall'azienda agricola di IS GE, nel periodo dal 01/10/2020 al 31/12/2020. I proprietari, infatti, hanno espressamente dichiarato di non aver affatto concesso il fondo in questione al sig.
IS, anche nel periodo citato, disconoscendo “in toto” il predetto contratto d'affitto.
Gli ispettori, sul punto, hanno evidenziato la palese difformità delle firme in contratto, a nome dei proprietari, rispetto a quelle originali.
Per l'anno 2020 sono risultate acquistate dalla ditta IS le seguenti produzioni agricole “alla pianta”:
• una partita di RA, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
RI, acquistata nel mese di ottobre dall'azienda agricola IS NO (vedi ft. di acquisto del 09/10/2020). Tale partita risulta rivenduta da IS, alcuni giorni dopo l'acquisto, sempre “alla pianta”;
• una partita di RC, di circa Ha 3,00, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
RI, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola IS NO (vedi ft. di acquisto del 10/11/2020);
14 • una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
NT, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola AM ES di NA
(vedi ft. di acquisto del 24/11/2020);
• una partita di RA, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di CaRAlle, alla c.da Bosco
(in catasto al fg. 8, p.lla 188), acquistata nel mese di dicembre dall'azienda agricola Colangione
ON (vedi ft. di acquisto del 17/12/2020).
L'esame della documentazione contabile rileva, l' acquisto di gasolio agricolo e prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici;
la vendita dei seguenti prodotti agricoli: • RC (poco più di n. 809.000 pezzi), tra febbraio e giugno;
• piantine di OF (n. 38.500), a settembre;
• RA “alla pianta”, a novembre
(trattasi della stessa produzione di Ha 3,00, che la ditta IS aveva acquistato “alla pianta” nel precedente mese di ottobre); • Verdure varie (circa 27,5 q.li, a dicembre).
Quanto all'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale gli ispettori hanno ritenuto che la stessa concerne:
➢ circa Ha 10,70 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di NA (dei coniugi e dei RM ), utilizzati fino a giugno per por-tare a compimento Controparte_8 Per_3 la campagna RCcola 2019-2020 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna RCcola 2020-2021;
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di -D (dei RM Natale) e attinente alla campagna RCcola 2020-2021;
➢ circa Ha 3,70 di verdure invernali, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di NA (dei coniugi ). Controparte_8
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di RC, sul fondo di NA (la cui produzione è stata, però, raccolta solo nei primi mesi del successivo anno 2021);
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di NA, raccolte tra novembre e dicembre;
➢ circa Ha 2,00 di RA, sul fondo in agro di CaRAlle, raccolte a dicembre.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 3,00 di RA, acquistata “alla pianta” ad ottobre (sul fondo di NA, di IS NO) perché interamente rivenduta, sempre “alla pianta”, dopo alcuni giorni dall'acquisto, all'azienda agricola AR AR.
Anche per tale anno gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione tra le n.
7.085 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2020, e quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizza-re.
15 Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di NC UD - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 2021
La ditta nel corso dell'anno 2021 ha avuto la disponibilità dei seguenti terreni:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,00, situati in agro di NA, alla c.da RI (di ), proseguendo la coltivazione Persona_3 già in atto dei RC, relativa alla campagna produttiva 2020-2021, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2020 al 30/09/2021.
2. da aprile a dicembre, ha avuto la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di
NA, alla c.da NT, di proprietà di proprietà di . I fondi sono risultati Parte_9 formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un contratto d'affitto, per la durata dal
24/04/2021 al 30/09/2026. Si evidenzia, tuttavia, che l'effettivo utilizzo di questo fondo, da parte della ditta IS, è cominciato solo verso la fine di ottobre, quando è stata impiantata sullo stesso una coltivazione di RA.
3. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di RC, dei fondi, estesi circa
Ha 3,70, situati in agro di NA, alla c.da RI, di proprietà dei coniugi CP_6
e (lo stesso condotto anche negli anni precedenti). I fondi sono risultati
[...] Controparte_7 formalmente detenuti, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al
31/10/22.
4. da luglio a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di RC, dei fondi, estesi circa
Ha 6,35, situati in agro di NA, alla c.da RI, di proprietà dei RM Persona_3
e . I fondi in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al Persona_4
30/09/22.
Per il periodo da gennaio a giugno, la ditta IS ha continuato a mantenere la disponibilità di:
- Una partita di RC, di circa Ha 3,00, in agro di NA, acquistata “alla pianta” a novembre 2020 dall'azienda agricola IS NO;
- una partita di RA, di circa Ha 2,00, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
Spartivento, acquistata nel mese di gennaio dall'azienda agricola (vedi ft. di Controparte_9 acquisto del 21/01/2021);
16 - una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
NT, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola AM ES di NA
(vedi ft. di acquisto del 30/11/2021).
Dall'esame della documentazione contabile è emerso che nel corso dell'anno 2021 la ditta ha acquistato solo gasolio agricolo, prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e 1 kg di semi di rapa, a fine ottobre (con tutta probabilità, utilizzati per impiantare la coltivazione delle RA sul fondo di
). Parte_9
Risultano, poi, le vendite di: • RC (poco più di n. 716.500 pezzi), tra febbraio e giugno;
• bulbi di OF (n. 50.000), a settembre;
• circa Ha 1,50 di RA “alla pianta”, a dicembre (cioè metà coltivazione, sui circa Ha 2,90 del fondo di ). Parte_9
L'effettiva consistenza aziendale del 2021, dunque, a detta degli ispettori è consistita:
➢ circa Ha 6,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di NA (di
[...]
), utilizzati fino a giugno per portare a compimento la campagna RCcola 2020-2021 e Per_3 poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna RCcola 2021-22;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da luglio a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei coniugi e dei RM ) e attinente alla campagna RC-cola 2021-22; Controparte_8 Per_3
➢ circa Ha 2,90 di RA, condotte da ottobre a dicembre sui fondi in agro di NA (di Parte_9
). La raccolta delle RA, su tali fondi, non è stata affatto effettuata dalla ditta IS, che
[...] ha venduto l'intera produzione “alla pianta” a AR AR (seppur in due distinti momenti e cioè, circa Ha 1,50 a dicembre 2021 e circa Ha 1,50 a gennaio 22).
Alle coltivazioni condotte, vanno aggiunte le produzioni acquistate “alla pianta”, cioè:
➢ circa Ha 3,00 di RC, sui fondi di NA (acquistati ad ottobre 2020), raccolti tra gennaio e giugno;
➢ circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di NA, raccolte tra novembre e dicembre;
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la coltivazione di circa Ha 2,00 di RA, acquistata “alla pianta” a gennaio (sul fondo di NA, di ) Controparte_9 poiché, di sicuro, le RA in questione non sono state affatto vendute nel 2021. Per quanto accertato e riferito dallo stesso proprietario, la produzione venduta, riguardava un prodotto assolutamente non commerciabile, essendo le piante già in avanzato stato di infiorescenza ed è stata utilizzata da
IS esclusivamente per poterne ricavare sementi (tant'è che il prezzo di vendita dell'intera coltivazione di Ha 2,00 è stato di appena € 200).
17 Considerata la reale attività accertata, ancora una volta, gli ispettori hanno evidenziato la sproporzione delle n.
8.108 giornate di manodopera complessivamente denunciate, nel periodo da gennaio a dicembre 2021, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sempre a detta degli ispettori, sarebbe stato più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 740/750 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di NC
UD - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
ANNO 22
La ditta IS ha avuto la disponibilità, nell'anno 22, dei seguenti fondi agricoli da condurre:
1. da gennaio a settembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 6,35, situati in agro di NA, alla c.da RI (dei RM ), proseguendo la coltivazione già Per_3 in atto dei RC, relativa alla campagna produttiva 2021-22, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 19/07/2021 al 30/09/22.
2. da gennaio ad ottobre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 3,70, situati in agro di NA, alla c.da RI (dei coniugi ), proseguendo la Controparte_8 coltivazione già in atto dei RC, relativa alla campagna produttiva 2021-22. Si rammenta che i fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù del sopra citato contratto d'affitto, per la durata dal 01/07/2021 al 31/10/22.
3. da gennaio a dicembre, ha continuato a mantenere la disponibilità dei fondi, estesi circa Ha 2,90, situati in agro di NA, alla c.da NT (di ), dove ha proseguito, fino al 10 Parte_9 gennaio, la preesistente coltivazione delle RA (già avviata ad ottobre 2021 e venduta “alla pianta” il
10/01/22) e diversi mesi più tardi, da settembre a dicembre, ha coltivato RC. Fondi detenuti, in virtù del citato contratto d'affitto, dal 24/04/2021 al 30/09/2026.
4. da giugno a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di CH, dei fondi, estesi circa Ha 3,15, situati in agro di Foggia, in loc. Borgo Segezia alla c.da Ponte Albaneto, di proprietà di . I fondi sono risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un Parte_10 contratto d'affitto stagionale, per la durata dal 20/06/22 al 31/12/22.
5. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di RC, dei fondi, estesi circa
Ha 2,00, situati in agro di NA, alla c.da RI, di proprietà di . I fondi Persona_3 detenuti dalla ditta IS, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/22 al
30/09/2023.
6. da agosto a dicembre, ha avuto la disponibilità, per la coltivazione di RC, dei fondi, estesi circa
Ha 5,00, situati in agro di NA, alla c.da RI, di proprietà di . I fondi sono Persona_5
18 risultati formalmente detenuti dalla ditta IS, in virtù di un nuovo contratto d'affitto, per la durata dal 20/08/22 al 30/09/2023.
L'esame della documentazione rileva inoltre, per l'anno 22 i seguenti acquisti “alla pianta”:
• una partita di zucca, di circa Ha 1,00, insistente sui fondi in agro di Cerignola, alla c.da Lupara, acquistata a giugno dall'azienda agricola FA OM di PO (vedi ft. di acquisto del
30/06/22);
• una partita di olive da olio, di circa Ha 1,20, insistente sul fondo situato in agro di NA, alla c.da
NT, acquistata nel mese di novembre dall'azienda agricola AM ES di NA
(vedi ft. di acquisto del 09/11/22).
Risultano, inoltre, l'acquisto di gasolio agricolo, di prodotti fertilizzanti e/o anticrittogamici e di 2,5 kg di semi di rapa, a metà settembre (che, tuttavia, non sono risultati affatto piantati, non avendo, da settembre a dicembre, disponibilità di ulteriori fondi agricoli da coltivare, oltre a quelli già sopra evidenziati).
La ditta, poi, ha venduto:
• circa Ha 1,50 di RA “alla pianta”, a inizio gennaio (cioè la rimanente metà, dei totali circa Ha 2,90, della produzione ancora in atto sul fondo di ); Parte_9
• RC (poco più di n. 102.500 pezzi), tra fine marzo e fine maggio.
L'effettiva attività svolta in relazione alla consistenza aziendale, dunque, è la seguente:
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da gennaio a settembre, sui fondi in agro di NA (di e dei coniugi ), utilizzati fino a giugno per portare a compimento Persona_3 Controparte_8 la campagna RCcola 2021-22 e poi, tra luglio e settembre, per l'espianto degli ovuli da reimpiantare sugli altri fondi, per la nuova campagna RCcola 22-2023;
➢ circa Ha 10,00 di carciofeto, condotto da agosto a dicembre, sui fondi in agro di NA (dei RM e e di ) e attinente alla campagna RCcola Persona_3 Per_5 Parte_9
22-2023.
Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, la presunta coltivazione di circa Ha 3,15 di CH che, a detta del titolare, sarebbe stata con-dotta, da luglio ad ottobre, sui fondi in agro di Foggia (di ), stante la totale assenza di documentazione Parte_10 comprovante sia l'acquisto delle piantine che, soprattutto, la vendita dei presunti CH raccolti.
Gli ispettori hanno, inoltre, evidenziato che sebbene il termine della durata dell'affitto, apposto sul contratto, fosse il 31/12/22, in realtà, già dalla fine ottobre il fondo era tornato nel pieno possesso del proprietario, che dal mese di novembre lo stava direttamente coltivando a grano.
Alle coltivazioni condotte, va aggiunta la produzione acquistata “alla pianta”, pari a circa Ha 1,20 di olive da olio, sul fondo di NA di AM ES, raccolte tra novembre e dicembre.
19 Non è, invece, stata compresa, nella determinazione della consistenza aziendale, l'attività di raccolta delle zucche, acquistate “alla pianta” a giugno, sui fondi di Cerignola di circa Ha 1,00 (di FA
OM) poiché, non sono risultato affatto vendute zucche nel 22 e, perciò, nemmeno raccolte
(circostanza confermata, implicitamente, da tutti i braccianti escussi, nessuno dei quali ha dichiarato di aver raccolto tale prodotto agricolo nel 22).
Considerata la reale attività accertata, gli ispettori hanno evidenziato che le n.
5.525 giornate di manodopera complessivamente denunciate nel periodo da febbraio a settembre 22 e le ulteriori n.
2.663 giornate registrate sul L.U.L. da ottobre a dicembre, appaiono assolutamente spropositate, rispetto a quelle che codesta ditta ha potuto effettivamente utilizzare.
Per lo svolgimento dell'attività accertata, infatti, sarebbe più che sufficiente un fabbisogno lavorativo di circa n. 780/790 giornate complessive (come indicativamente stimato dai verbalizzanti, in riferimento ai tempi di lavoro previsti per eseguire le fasi lavorative compre-se nel ciclo biologico delle colture, riportati dal Prontuario di Agricoltura di NC UD - Edizioni Agricole, nonché dalle tabelle ettaro-culturali della regione Puglia).
Tanto chiarito, gli ispettori hanno dato atto delle attività ispettive eseguite in passato nei confronti dell'azienda agricola IS GE.
Hanno, in particolare, evidenziato che in occasione di un accertamento ispettivo effettuato dalla
D.T.L. di Foggia sui fondi dove stava operando la ditta IS, venivano trovati intenti al lavoro solo pochissimi braccianti (massimo n. 6 soggetti), a fronte dei tantissimi soggetti che la ditta, invece, poi ha denunciato.
A luglio 2019, ad esempio, erano stati trovati intenti al lavoro, in attività di estrazione bulbi di OF sul fondo in NA alla c.da AM (cioè quello della soc. Terranova, acquistato da IS
“alla pianta”) solo n. 5 lavoratori, sebbene in tale stesso mese codesta ditta aveva denunciato ben n.
44 di soggetti.
La stessa cosa dicasi per l'ispezione avvenuta nel mese di marzo 2014, quando sono stati trovati intenti al lavoro, in attività di zappettatura erba nei carciofeti, solo n. 2 lavoratori, per quella di marzo
2012 in cui è stato trovato solo n. 1 lavoratore impegnato nella raccolta dei RC e per quella di luglio 2012, dove sono stati trovati al lavoro, per l'estrazione dei bulbi di OF, solo n. 6 lavoratori.
Un altro riscontro significativo, ai fini della verifica della congruità delle giornate de-nunciate rispetto al reale fabbisogno aziendale, desumibile dall'analisi della contabilità aziendale, si ottiene confrontando i ricavi conseguiti dalle vendite dei prodotti con i costi effettivamente sostenuti dalla ditta IS per compiere la propria attività d'impresa, cioè le spese sostenute per l'affitto dei terreni, per l'acquisto dei prodotti “alla pianta”, delle piantine, dell'energia, dei prodotti fitosanitari,
20 per l'uso dei mezzi agricoli, per l'irrigazione e altro e, in particolar modo, quelli per la retribuzione della manodopera utilizzata (oltre che per gli annessi oneri fiscali e contributivi dovuti).
Nella tabella seguente, i verbalizzanti hanno riassunto i dati economici tratti dalla contabilità aziendale (fatture, registri IVA e denunce IVA), relativamente agli anni dal 2018 al 22, dai quali si rileva, inequivocabilmente, l'enorme sproporzione tra i ricavi conseguiti e gli esorbitanti costi globalmente sostenuti (soprattutto quelli, “ipotetici”, a titolo di retribuzione della manodopera denunciata all' ) che, come si può facilmente comprendere, porterebbe, in ciascun anno, la ditta CP_2
IS a pesantissime e incomprensibili perdite di esercizio.
Anno Volume d'affari ricavi costi acquisti costi TD* Disavanzo perdita
2018 € 14.943 € 2.042 € 285.320 € 272.419
2019 € 19.129 € 27.450 € 267.440 € 275.761
2020 € 62.736 € 26.285 € 283.400 € 246.949
2021 € 72.533 € 34.425 € 324.320 € 286.212
22 € 10.295 € 34.930 € 327.520 € 352.155
Gli ispettori hanno evidenziato che le somme indicate a titolo di retribuzione della manodopera sono state determinate considerando l'importo di € 40 nette giornaliere, che il titolare stesso ha dichiarato di aver effettivamente corrisposto a ciascuno dei presunti braccianti denunciati.
Se gli ispettori avessero considerato la retribuzione giornaliera “formalmente” dovuta, cioè quella denunciata sul L.U.L. e sulle denunce contributive MA (ben più alta rispetto a quella che il titolare avrebbe corrisposto), la perdita d'esercizio sarebbe stata addirittura più elevata, quasi raddoppiata.
A tali ingenti perdite, andrebbero sommati gli ulteriori costi sostenuti per il pagamento dei canoni di affitto dei terreni (che non sono già stati registrati), oltreché le altrettanto consistenti somme dovute a titolo di contributi previdenziali e di imposte fiscali, mai pagate.
Come si può ben notare, in ciascun anno lo squilibrio economico rilevato è notevole ed assolutamente ingiustificato e, qualora i costi “vivi” riscontrati fossero reali, attesterebbero, senza alcuna ombra di dubbio, una assoluta antieconomicità dell'impresa, protratta nel tempo (passività che, per gli ultimi cinque anni di attività, sarebbe pari a circa € 1.500.000).
Gli ispettori, quindi, hanno evidenziato che qualora il IS GE avesse effettivamente occupato tutta la manodopera denunciata e avesse realmente retribuito tutti i lavoratori denunciati, avrebbe “teoricamente” dovuto sostenere ogni anno ingenti esborsi di risorse finanziarie e farsi carico di perdite così enormi, tali da indurre un qualsivoglia ragionevole imprenditore a desistere dal proseguire un'attività così totalmente fallimentare.
Sul punto gli ispettori hanno evidenziato che conferma della correttezza della propria tesi si trae proprio dalle dichiarazioni rese da IS GE che, in merito alla redditività della sua azienda
21 agricola, si è dimostrato del tutto inconsapevole delle presunte ingenti perdite di esercizio subite ogni anno (specie, in conseguenza delle presunte retribuzioni corrisposte), tant'è che, a tal proposito, nella dichiarazione rilasciata il 17/11/22, aveva affermato testualmente: … “posso dire che l'anno scorso, 2021, per l'intera retribuzione di tutti i braccianti che ho assunto da gennaio a dicembre
2021, ho speso un totale di complessivi € 70.000 o al massimo € 80.000. Pago i miei braccianti sempre e soltanto in contanti” … “li retribuisco con € 40 nette al giorno, sia agli uomini che alle donne, per circa 6 ore di lavoro al giorno”.
Gli ispettori hanno rilevato che se realmente il IS avesse retribuito, con € 40 netti, ognuna delle n.
8.108 giornate di lavoro denunciate nel 2021, certamente, avrebbe avuto consapevolezza della enorme liquidità di cui avrebbe dovuto disporre, considerato che l'effettivo esborso di denaro “in contanti” che avrebbe dovuto sostenere in tale anno sarebbe stato di oltre € 324.000 (e non già di €
70.000/80.000).
Sempre sul punto, i verbalizzanti hanno rilevato che il IS ignorava evidentemente anche le
“presunte” perdite annuali di esercizio manifestate “sulla carta” dalla sua azienda (come si evince dalla sopra indicata tabella), avendo dichiarato di aver sempre chiuso l'esercizio finanziario, di ciascun anno, in sostanziale attivo o, tutt'al più, in pareggio, escludendo, ogni ipotesi di passività aziendale (passività che “sulla carta” è fortemente determinata dall'esorbitante costo della “presunta” manodopera).
Gli ispettori, inoltre, al fine di individuare e riconoscere i “reali” braccianti da quelli “fittizi”, hanno dato atto di aver provveduto a convocare la quasi totalità dei soggetti assunti e denunciati, nel periodo oggetto di accertamento, al fine di acquisire, da ognuno, circostanziate informazioni in merito alla modalità di esecuzione della propria prestazione lavorativa.
In particolare, gli ispettori hanno escusso 100 soggetti.
Le informazioni acquisite (in merito ai periodi di lavoro, ai luoghi di lavoro e alle attività eseguite, alle modalità di svolgimento di tali attività e ai tempi di lavoro, all'entità della retribuzione percepita e alle modalità di riscossione della stessa, alle modalità di raggiungi-mento del posto di lavoro, alle relazioni con altri compagni di lavoro e soprattutto ai rapporti con il datore di lavoro, ecc.) sono state, quindi, incrociate e confrontate tra loro e, benché tutti i soggetti escussi fossero ampiamente a conoscenza dell'oggetto della convocazione e, quindi, sicuramente ben informati sui fatti da riferire, si sono registrate incongruenze / contraddizioni rispetto alle vicende aziendali accertate, tali da fornire ai verbalizzanti la concreta prova della “falsità” di molti rapporti di lavoro.
In conclusione, sulla scorta di quanto innanzi, i verbalizzanti hanno disconosciuto numerose giornate di lavoro denunciate dalla ditta IS GE, comprese quelle relative all'odierna parte ricorrente.
22 A fronte di tali accurate indagini ispettive, le allegazioni e le prove offerte dall'odierna ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata “IS GE” per il numero di giornate rivendicato.
Segnatamente, sotto il profilo assertivo, si ritiene che il ricorso introduttivo del giudizio non esprima allegazioni sufficienti ed adeguate in ordine all'inserimento nell'organizzazione produttiva del datore di lavoro agricolo, all'assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare dello stesso, alle mansioni concretamente svolte ed al luogo di lavoro e contenga una prospettazione incompatibile con gli accertamenti ispettivi, fondati essenzialmente sull'accurato esame della documentazione aziendale e sulle dichiarazioni del titolare della ditta ispezionata, nonché dei lavoratori denunciati, alcuni dei quali reputati genuini dagli ispettori.
Ed invero, appare del tutto inverosimile che la ricorrente abbia effettivamente espletato le attività dedotte in lite per il numero di giornate rivendicate per la semplice ragione che, nel ricostruire la reale attività espletata dalla ditta individuale “GE IS”, gli ispettori dell' hanno CP_2 motivatamente escluso che tale ditta avesse la disponibilità di campi di broccoletti e CH in territorio di NA nell'anno 22 e che in quell'anno si sia occupata della coltivazione di tali prodotti agricoli (cfr. pagg. 13-15 del verbale ispettivo in atti).
A ben vedere, le allegazioni contenute in ricorso non appaiono sufficientemente circostanziate, ma, al contrario, riferite ad un modello indistinto ed indifferenziato di rapporti di lavoro che non consente, già in astratto, di imputare in maniera specifica al singolo lavoratore e all'azienda agricola l'effettivo svolgersi del rapporto di lavoro.
Si pensi al fatto, di non poco conto, che non vengono precisate le direttive asseritamente impartite da
IS GE e/o dalla persona di fiducia (il cui nominativo non viene neppure indicato), né le concrete modalità di esercizio del potere di controllo della prestazione lavorativa.
Inoltre, la ricorrente ha omesso di indicare i nominativi dei compagni di lavoro insieme ai quali si sarebbe recata sui campi con la sua autovettura o con quella dei predetti compagni.
Trattasi di precisazioni che si rendevano necessarie a fronte dei plurimi segnali di allarme denunciati dagli ispettori e della minuziosa ricostruzione della reale attività aziendale effettuata dagli ispettori medesimi, che peraltro non è stata specificamente contestata dalla ricorrente.
Quest'ultima, invero, si è limitata a censurare l'assenza di elementi dai quali trarre la fittizietà del proprio rapporto di lavoro, doglianza non condivisibile in base a quanto si è detto e si dirà.
L'insufficienza dell'approssimativa rappresentazione attorea della vicenda in contestazione rispetto alla finalità di supportare la pretesa contributiva e di farne apprezzare la fondatezza sembra evidente,
23 sia in generale, sia in considerazione delle caratteristiche di questa controversia e del contenzioso nel quale essa si iscrive.
Vi è, poi, che nessuno dei lavoratori autentici ascoltati dagli ispettori (i nominativi dei quali sono desumibili dalle tabelle di cui all'allegato 2 del verbale ispettivo) ha indicato la ricorrente quale lavoratrice alle dipendenze della ditta individuale “GE IS” nel periodo in contestazione, ovvero la sua presenza sui campi in tale periodo.
Al contrario, dalle dettagliate dichiarazioni di tali soggetti, allegate alla memoria di costituzione, si evince inequivocabilmente che nessuna donna, a parte l'albanese , ha lavorato sui campi Persona_6 nel 22 e che la ricorrente non ha svolto alcuna attività lavorativa.
Trattasi di dichiarazioni di particolare rilievo probatorio, siccome provenienti da soggetti terzi e disinteressati e tra loro convergenti, oltre che coerenti con le ulteriori risultanze ispettive.
È, inoltre, emblematico che la ricorrente non abbia indicato come testi i lavoratori autentici, ma soggetti il cui nominativo o non figura nel verbale ispettivo (Preda Jonut) o il cui rapporto di lavoro
è stato parimenti disconosciuto dall' in relazione all'anno 22 ). CP_2 Persona_7
Passando alle prove offerte dalla parte ricorrente, i documenti prodotti (modelli Unilav, comunicazione di assunzione - cessazione, buste-paga, CU 2023), non appaiono idonei, di per sé,
a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021
Corte di Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
24 Quanto alla prova testimoniale, i capitoli di prova articolati dalla parte ricorrente presentano le medesime criticità che si sono evidenziate con riferimento alle allegazioni contenute in ricorso
(genericità), oltre al fatto che gli stessi tendono a provare lo svolgimento di attività lavorativa su fondi su quali sarebbero stati coltivati anche prodotti in realtà non coltivati dalla ditta IS in territorio di NA, come si è avuto modo di evidenziare.
Ed infatti, il necessario giudizio circa la rilevanza di una prova testimoniale – che: a) deve essere formulato in via officiosa, vale a dire anche senza un'eccezione della controparte (da ultimo, Cass.
19.1.2018, n. 1294); b) è uno dei due presupposti indispensabili per la sua ammissione, insieme con la conformità dell'articolazione e della richiesta alle regole processuali;
c) postula e giustifica il requisito basilare della specificità dei capitoli di prova ex art. 244 c.p.c. – sussiste se sia positivamente valutabile a priori l'idoneità dei fatti, prospettati dalla parte e da chiedere ai testimoni, a costituire il fondamento del diritto azionato.
Con la precisazione che il giudice, nell'avvalersi della facoltà di cui all'art. 253, 1° comma, c.p.c., rivolgendo al teste le domande utili a chiarire i fatti oggetto della sua deposizione, non può, in ogni caso, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio (Cass. 12.6.2015, n. 12192) perché, se bastasse una generica istanza istruttoria della parte onerata della prova, con delega al giudice di cercare il riscontro adeguato, orientando l'assunzione delle testimonianze verso tale obiettivo si verificherebbero un'irregolare inversione dell'iter processuale configurato dal codice di rito e un vulnus nello svolgimento del processo, in pregiudizio dell'altra parte.
Nel caso di specie, il deficit assertivo sopra evidenziato si riflette insanabilmente sui capitoli di prova testimoniale per le ragioni già ampiamente esposte.
Inoltre, rispetto a tale prova è possibile effettuare già ex ante una valutazione di inidoneità della stessa a sovvertire gli esiti degli accertamenti ispettivi.
In particolare, nel caso di specie, si ritiene che l'eventuale conferma delle circostanze capitolate in ricorso da parte dei testi indicati dalla ricorrente non sarebbe comunque idonea ad eliminare le gravi incongruenze che caratterizzano le allegazioni attoree in rapporto alle dettagliate emergenze ispettive
(costituite anche dalle dichiarazioni dei lavoratori autentici) e, quindi, a superare il dubbio circa la effettività del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.
La parte attrice deve fornire prove convincenti di una realtà lavorativa da verificare con attenzione, a seguito e per effetto di una valida attività di vigilanza condotta da organi specializzati della pubblica amministrazione, attestante plurime incongruenze e gravi violazioni a carico dell'azienda apparentemente datrice, come di molte altre pseudo-aziende. CP_ In altri termini, perché uno dei rapporti disconosciuti dall' venga riabilitato in sede giudiziaria è necessario che il processo dissipi ogni perplessità circa la sua effettiva esistenza come fatto storico,
25 mentre si ritiene che nel caso di specie né le allegazioni attoree, né la documentazione prodotta, né le prove testimoniali – così come in concreto articolate - hanno questa attitudine.
Infine, si deve escludere che le lacune assertive e probatorie che si sono evidenziate possano trovare rimedio mediante l'esercizio dei poteri istruttori dell'ufficio giudiziario, in quanto, da un lato,
l'impulso probatorio officioso può svolgere una funzione soltanto complementare e integrativa
(quando in atti vi siano già significativi dati di indagine, precisa la giurisprudenza di legittimità), senza superare il limite del capovolgimento dell'esito della lite derivante dalla libera attuazione del principio dispositivo;
dall'altro, la potestà in parola è discrezionale (ed insindacabile, anche quando manchi un'espressa motivazione).
4.- In virtù delle argomentazioni che si sono svolte, essendo rimasto indimostrato che la abbia Pt_1 effettivamente prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura nel 22, il capo di domanda di condanna dell' al pagamento della prestazione previdenziale connessa all'iscrizione deve essere CP_2 parimenti rigettata.
Infatti, per quanto riguarda il diritto delle operaie agricole a tempo determinato all'indennità di maternità per i periodi di astensione dal lavoro pre e post partum, obbligatoria e facoltativa, disponeva all'epoca l'art. 15, comma 3, l. 1204/71 (oggi la disciplina è contenuta nell'art. 63 del D.L.vo n. 151 del 26.3.2001) che tale indennità è corrisposta a dette lavoratrici con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia e non è subordinata a particolari requisiti contributivi o di anzianità assicurativa;
occorre, cioè, che le interessate, nell'anno precedente l'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, abbiano svolto almeno 51 giornate lavorative, oppure risultino iscritte negli elenchi nominativi dell'anno precedente per almeno 51 giornate.
Nel caso di specie, l'iscrizione negli elenchi TD 22 è venuta meno per effetto della disposta errata iscrizione/cancellazione, impugnata con esito sfavorevole all'odierna ricorrente, come si è avuto modo di evidenziare.
5. - Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, si osserva che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. prodotta dalla ricorrente può considerarsi valida ai fini dell'esenzione poiché il giudizio è diretto ad ottenere “prestazioni previdenziali o assistenziali”, con la conseguenza che tali spese devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- dichiara irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di lite.
Foggia, 19.11.2025 La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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