TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/11/2025, n. 1831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1831 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino – prima sezione civile, in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa
HE NO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3418/2021, avente ad oggetto: regolamento di confini, vertente
TRA
, rapp. e difeso dall'avv. Francesco Mazzei, dom.to come in atti;
Parte_1
ATTORE
E
, rappresentato e difeso dall' Avv. Massimo Graziosi, dom.to come in atti;
CP_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
LE PARTI hanno concluso come da atti e verbali di causa
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Parte attrice con citazione ritualmente notificata conveniva in giudizio esponendo che, quale CP_1
proprietario del fondo enfiteutico sito in S. Angelo dei Lombardi alla contrada Ruggiano, in catasto al fgl 43, part. 68, affrancato con contratto di affrancazione n. 34 del 22.10.2029, fondo confinante con quello di proprietà del convenuto in catasto al fgl 43 part. 684, a causa dei ripetuti sconfinamenti nel proprio fondo si era determinata una incertezza del confine tra i due fondi;
che era necessario accertare giudizialmente il reale confine con rilascio del convenuto alla porzione di fondo occupata.
Concludeva accertarsi l'esatto confine, conforme alle risultanze della ctu, disporre la apposizione dei termini, ordinandosi il rilascio della parte di terreno occupata;
vinte le spese con attribuzione.
Si costituiva il convenuto, contestava la domanda ed eccepiva: che il confine tra i fondi risulta descritto nell'atto di compravendita con il quale acquistava il fondo (atto n.
1433 del 26.10.1989) ed individuato nel cd. “vallone”, confine indicato anche nell'atto attributivo precedente
(donazione a favore di ), confini invariati sino a quando l'odierno attore, in Persona_1
data 22.10.2019, acquistava il detto fondo;
che l'attore si era reso autore di molteplici sconfinamenti nel fondo di proprietà del convenuto;
di aver esercitato il pieno diritto di proprietà per oltre un trentennio dal 11.10.1989 sino al primo semestre
2019 sulla porzione di terreno come delimitato naturalmente (sponda, scarpata ruscello, vallone) conformemente ai rogiti, in particolare curando coltivazioni agrarie, provvedendo alla manutenzione dell'alveo idrico ed all'abbattimento degli alberi di alto fusto essiccati.
Con la memoria ex art. 183 I termine c.p.c. impugnava estensivamente il contratto di affrancazione, mentre con la comparsa conclusionale contestava la legittimazione attiva dell'attore.
Concludeva chiedendo dichiararsi la inammissibilità per difetto di legittimazione attiva, accertarsi l'esatto confine tra le proprietà, disporre l'apposizione dei termini, conformemente a quanto risultante dall'atto di acquisto reg. al n. 1433 rogato in data 26.10.1989; ordinarsi il rilascio della porzione di fondo illegittimamente occupata con condanna al ripristino dei luoghi;
vinte le spese con attribuzione.
Disposta c.t.u., all'udienza del 9.5.2025 la causa è stata riservata a sentenza con i termini ex art. 190 c.p.c.
____________________________________________________
sul difetto di legittimazione attiva.
L'eccezione è inammissibile in quanto formulata tardivamente.
Ed invero nei termini di preclusione di cui all'art. 183 c.p.c. I termine parte convenuta in maniera del tutto generica (testualmente:”impugna estensivamente il contratto di affrancazione”) contestava non la legittimazione bensì la titolarità del diritto in capo all'attore, l'eccezione veniva poi svolta compiutamente soltanto nella comparsa conclusionale;
in realtà come rilevato non si tratta di una eccezione di difetto di legittimazione attiva, rilevabile ex officio anche al di fuori delle preclusioni, ma ricorre la mera contestazione della mancata prova della titolarità del diritto di proprietà che costituisce una eccezione di merito soggetta alle preclusioni processuali. Sul merito
Il nominato c.t.u., dopo accurata descrizione dello stato dei luoghi, ha esposto la metodologia del rilievo effettuato per la determinazione dei confini;
ha esposto di aver considerato i titoli di provenienza e l'allegato frazionamento, nonché la successione dei frazionamenti catastali (realizzati negli anni 1959 e 1967) e la rilevata coincidenza tra i dati emergenti dagli atti notarili di provenienza e i dati catastali susseguitisi nel tempo.
All'esito di tali operazioni è emerso che il confine tra i terreni in proprietà delle parti in causa, di cui alle particelle 68 e 684, di cui si controverte, risulta compiutamente descritto dall'atto notarile di donazione
13.10.1967 n. rep. 3751 e dal successivo atto di compravendita del 11.10.1979 rep. n- 11397 e non coincide con il vallone esistente, vallone che risulta posizionato all'interno della particella n. 68, atteso che il confine si distacca dall'attuale posizione del vallone per diversi metri, e precisamente il punto più vicino al vallone posto a valle dei fondi dista m.
5.30 mentre il più lontano dista m- 8.10.
Del resto alla medesima conclusione, ovvero che il confine non coincidesse con il vallone, era giunto anche l'originario ctu.
La metodologia seguita del c.t.u. e le conseguenti conclusioni, circa la individuazione del confine, sono del tutto immuni da profili di censurabilità, avendo il consulente determinato la possibile linea di confine tenendo conto dei titoli di provenienza, delle mappe catastali e degli allegati frazionamenti, esaminati congiuntamente.
Va aggiunto che nel giudizio di regolamento dei confini, che ha per oggetto l'accertamento di un confine obiettivamente e soggettivamente incerto tra i due fondi, il giudice ha un ampio potere di scelta e di valutazione dei mezzi probatori acquisiti al processo.
Occorre, dunque, avere riguardo sicuramente ai titoli di provenienza, alle mappe catastali ed agli allegati frazionamenti;
inoltre il ricorso alle indicazioni delle mappe catastali, pur costituendo un sistema di accertamento sussidiario, è consentito non solo nel caso di mancanza assoluta di altri elementi, ma anche quando il giudice per la loro consistenza o per ragioni relative alla loro attendibilità, ravvisi che solo le risultanze emergenti dalle mappe stesse sono idonee alla determinazione certa del confine controverso.
Nel caso in esame il confine come ricostruito sulla base degli atti risulta altresì confermato dai rilievi catastali e dai vari aggiornamenti.
Ex multis, Cass. 1999, n. 7092: “La prova del confine tra fondi, nell'azione di regolamento ai sensi dell'art. 950 c.c., può esser data con qualsiasi mezzo, anche testimoniale, spettando al giudice del merito scegliere le risultanze probatorie decisive”; Cass. 1990, n. 8212: “Mentre nell'azione di rivendicazione l'attore ha l'onere di provare la proprietà risalendo sino ad un acquisto a titolo originario, a meno che non risulti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, nell'azione di regolamento di confini, invece, non sussistendo un conflitto di titoli bensì una situazione di incertezza sulla estensione e confinazione dei fondi
(conflitto di fondi), la prova della proprietà sulla zona contestata può essere data con ogni mezzo di prova. A tal fine, oltre gli atti traslativi della proprietà contenenti indicazioni sull'estensione dei fondi, è utilizzabile ogni mezzo istruttorio, ed anche la prova testimoniale, ammettendosi in ultima ipotesi il ricorso alle risultanze catastali, che hanno mero valore sussidiario”; vedi anche Cass. 2009, n. 15954; vedi ancora Cass. 2005, n.
3101.
Va evidenziato che sono agli atti i titoli di proprietà di entrambe le parti.
L'actio finium regundorum ha la connotazione di un'azione reale recuperatoria, da cui deriva, oltre alla demarcazione del confine, anche il rilascio delle aree occupate dal vicino.
Va pertanto disposto il rilascio a favore dell'attore della porzione di fondo occupata dal convenuto e compresa tra il vallone e la linea di confine come individuata dal ctu.
Le spese seguono la soccombenza, previa compensazione per 1/3, attesa la oggettiva difficoltà di individuazione della linea di confine.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara che i confini tra i fondi meglio descritti in citazione sono quelli indicati nella consulenza d'ufficio redatta dal geom. alla pag. 13 della relazione di ctu, e segnatamente il confine tra le Persona_2 particelle 68 e 684 si distacca dall'attuale posizione del vallone per diversi metri, e precisamente il punto più vicino del confine al vallone, posto a valle dei fondi, si trova a m.
5.30 dal vallone mentre il più lontano dista m. 8.10; pone le spese per l'apposizione dei termini a carico di tutte le parti;
2. condanna , a rilasciare, in favore di parte attrice, la striscia di terreno posta tra il vallone e la CP_1
linea di confine sopra determinata;
3. rigetta ogni altra domanda;
4. pone le spese di lite a carico del soccombente che si liquidano, all'esito della compensazione per 1/3, in €
2500,00 per compensi, oltre accessori di legge ed esborsi documentati, con attribuzione;
4. pone le spese delle ctu, liquidate con separato decreto, per 2/3 a carico del soccombente e per 1/3 a carico dell'attore.
Così deciso in Avellino, 25.11.2025. Il Giudice
Dott.ssa HE NO