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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/12/2025, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 2553 / 2024 avente ad oggetto oggetto obbligo contributivo alla Gestione Commercianti.
promosso da: , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. LOGGIA SERENA, con domicilio C.F._1 eletto presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
: Controparte_1
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. GALEANO MANLIO , con domicilio eletto presso la sede di Ragusa ,come da procura come in atti ,
in persona del legale Controparte_2 rappresentante, con sede in Roma , Largo Ghigi n.5.
Opposti
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso depositato in data 01/10/2024, il sig. ha proposto Parte_1 opposizione, previa sospensiva, avverso l' avviso di addebito n. 597 2024 0000789858 , notificato a mezzo pec in data 22-08-2024 per il pagamento di € 12.627,215 periodo 01/2019 al 12/2019.
L'opponente contesta l'illegittimità dell'avviso di addebito e non dovuta la somma richiesta per doppia decadenza dell' sia di procedere ai controlli ex art. 36 bis dpr 600/1973 che di CP_1 iscrivere a ruolo ex art.25 D.Lgs 46/1999; contesta anche non dovuto il credito perché non provato.
Si è costituito l' rilevando infondata l'opposizione e dovuti i contributi sulla base del CP_1 controllo automatizzato effettuato dall'Agenzia . Contesta come tardiva l'eccezione CP_3 di decadenza.
Non si è costituita la nonostante sia stata ritualmente evocata in giudizio Controparte_2 mediante notifica in data 6-11-2024 del ricorso e del decreto di fissazione udienza cartolare e quindi va dichiarata contumace.
La causa è istruita documentalmente , e previa udienza del 1 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta (art.127 ter c.p.c.) sulla base nelle note scritte dei difensori delle parti costituite, decisa da Codesto Giudice con la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata .
1)L'eccezione di doppia decadenza è inammissibile .
-L'eccezione di decadenza di procedere all'accertamento ex art. 36 bis dpr 600/1973 (cd accertamento automatizzato) è inammissibile perché l'eccepita decadenza riguarda un procedimento di competenza dell'Agenzia delle Entrate (ente competente per legge all'accertamento automatizzato) rispetto al quale l' è del tutto estraneo , fino a quando CP_1 sulla base dei dati forniti dall'Agenzia dell'Entrate l'ente di previdenza procede all'iscrizione a ruolo dei contributi accertati come dovuti ma non pagati.
L'eccezione è quindi inammissibile perché formulata nei confronti dell' anziché nei CP_1 confronti dell'amministrazione finanziaria.
-L'eccezione di decadenza dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art.25 D.Lgs 46/1999 è inammissibile perché tardiva essa si qualifica come opposizione agli atti esecutivi perché con essa si denuncia un vizio formale del titolo esecutivo sotto il profilo della formazione come
2 titolo esecutivo mediante l'iscrizione a ruolo: da proporsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica della cartella di pagamento (art.617 c.p.c. a cui rinvia l'art.29 D.Lgs
46/1999). Nella fattispecie tale termine è inutilmente decorso per essere stato l'avviso di addebito notificato il 22-08-2024 e per essere il ricorso depositato il 01 -10-2024.
L'eccezione di decadenza è quindi inammissibile perché tardiva.
2)L'eccezione che contesta non dovuto il credito richiesto perché non provato è infondata.
Detta eccezione attiene al merito della pretesa e alla sua esigibilità e si qualifica come opposizione al debito contributivo iscritto a ruolo e da proporsi entro il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (art.24 comma 5 D.Lgs 46/1999). Nella fattispecie detto termine risulta rispettato e l'opposizione sul punto è rituale.
Risulta in atti che l'opponente ha presentato il 02-12-2020 il modello Unico 2020/redditi anno d'imposta 2019 e lo stesso ha dichiarato per il 2019 un reddito di impresa di €. 51.740,00
e quindi autoliquidato il contributo a percentuale eccedente il minimale in €. 8.685,00 -quadro
RR-contributi previdenziali (doc.2 memoria di costituzione . CP_1
Dichiarazione rimasta invariata anche nella successiva integrazione dei redditi per il medesimo periodo (doc.3 memoria).
Trattasi di dichiarazione dei redditi che l'Agenzia delle Entrate ha comunicato all' CP_1 all'esito del procedimento di accertamento automatizzato ex art.36 bis DPR 600/1973, esito notificato/comunicato il 23-09-2022 .
E quindi l' sulla base di detta comunicazione ha proceduto alla formazione dell'avviso CP_1 di addebito in oggetto per recuperare i contributi come accertati pari ad €.8.685,00 e non versati , richiedendo anche il pagamento delle sanzioni civili pari ad €.3.474,03 per omesso versamento.
Ritenuto
-che l'avviso di addebito è un «atto multiforme» cioè un atto che è sia atto di accertamento del credito sia ,contestualmente, titolo esecutivo e precetto.
- il principio giurisprudenziale in materia di contributi previdenziali (art.24 e ss ld.lgs n.46/1999) in base al quale la notifica dell'atto di accertamento al contribuente non costituisce atto presupposto necessario per emissione dell'avviso di addebito (così in motivazione Cass.
S.U. n.7514/2022).
Nella fattispecie ,pertanto, l' , sul quale grava l'onere di provare i fatti costitutivi della CP_1 pretesa contributiva, attraverso la narrazione dei fatti e l'allegazione dei documenti ha dato piena prova dei contributi previdenziali richiesti : l'avviso di addebito è legittimo e l'importo 3 complessivo richiesto è dovuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a €. 26.000,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo, in contradditorio tra le parti costituite, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
Rigetta l'opposizione.
Condanna a rifondere all le spese del giudizio che si liquidano in Parte_1 CP_1
€.2.500,00 per compenso professionale oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Ragusa, 18 dicembre 2025.
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
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