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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/10/2025, n. 4619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4619 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15449/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 15449/2023 promossa da:
, nata a [...], Repubblica Argentina, il 10 aprile 1974; Parte_1 CP_1
, nato a [...], Provincia di Buenos Aires, Repubblica Argentina, il 09
[...] maggio 2002; , nato a [...], Repubblica Argentina, il 03 Persona_1 dicembre 2004; rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Fortunato del Foro di Palermo – C.F.:
, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, Via Tripoli C.F._1
n.30;p.e.c.: - telefax 0916113570, come da procura in atti Email_1 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i signori , Parte_1 nata in [...], Repubblica Argentina, in data 10 aprile 1974, titolare del documento di identità nazionale argentino n. , titolare del codice unico di identificazione NumeroD_1 argentino n. ; , nato in [...], Provincia di Buenos NumeroDiCa_2 Controparte_1 Aires, Repubblica Argentina, in data 09 maggio 2002, titolare del documento di identità argentino n. , titolare del codice unico di identificazione argentino n. NumeroD_3 [...] ; , nato in [...], Repubblica Argentina, in data 3 NumeroD_4 Persona_1 dicembre 2004, titolare del documento di identità nazionale argentino n. , titolare NumeroD_5
1 del codice unico di identificazione argentino n. , tutti residenti in [...]64 NumeroDiCa_6 blocco 79, Barrio Cabos del Lago Nordelta Tigre, Provincia di Buenos Aires, Repubblica Argentina;
discendono da avo italiano e pertanto, non essendosi mai interrotta la trasmissione iure sanguinis, sono titolari dello status civitatis italiano.
- per l'effetto, ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle parti ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini Controparte_2 italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_2
, cittadino italiano, nato a [...] l'[...], figlio dei cittadini italiani
[...]
e , emigrato in Argentina dove decedeva in data Controparte_3 Persona_3
01.02.1929 (cfr. doc. in atti n. 3), durante la sua permanenza nel territorio argentino non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione –Corte Nazionale Elettorale prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:” ATTESTO, Che presso il Registro Nazionale di elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per opzione maggiori di 16 anni, e gli argentini naturalizzati dai 18 anni, non è stato registrato fino alla data odierna: , Per_2
o o , nato il 01/05/1879, in ITALIA- Vercelli - Persona_2 Per_4 Persona_5
Santhià- Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_4 non comparso.
Il Pubblico Ministero, in data 28.09.2023, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
2 Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
l'avo contraeva matrimonio il 29/01/1906 a San Justo, Provincia Persona_2 di Cordoba, Repubblica Argentina, con (cfr. doc. in atti n.4). Dall'unione Parte_2 coniugale nasceva, in data 10/04/1910, a San Justo, Provincia di Cordoba, Repubblica
Argentina, (cfr. doc. in atti n. 5). Parte_3
In data 12/09/1928, a Calchin, Provincia di Cordoba, Repubblica Argentina, Parte_3
, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 6). Dall'unione
[...] Persona_6 coniugale nasceva, il 15 febbraio 1932 a San Justo, Provincia di Cordoba, Persona_7
, (cfr. doc. in atti n. 7).
[...]
In data 15 gennaio 1969, si univa in matrimonio con Persona_7 Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 8). Dall'unione coniugale nasceva, il 10 aprile 1974, a Cordoba,
[...]
Repubblica Argentina IA LA RE, (cfr. doc. in atti n. 9), odierna ricorrente.
In data 18 giugno 1999, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 10) e dall' unione coniugale nascevano due figli:
[...] Controparte_1 il 09 maggio 2002, a Martinez, Provincia di Buenos Aires, Repubblica Argentina (cfr.
[...] doc. in atti n. 11); il 03 dicembre 2004, a Buenos Aires, Repubblica Persona_1
Argentina (cfr.doc. in atti n.12), odierni ricorrenti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
3 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte
Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della
L. n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n.
555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni
Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
4 Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana è dimostrata dal certificato di nascita nel Persona_2 quale si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 3). In quanto italiano, dunque,
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia Persona_2
, nata il [...] a [...], Provincia di Cordoba, Repubblica Parte_3
Argentina (cfr. doc. in atti n. 5), la quale contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_6 in atti n. 6) e dall'unione coniugale nasceva, il 15 febbraio 1932 a San Justo, Provincia di
Cordoba, , (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_7
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a Persona_2 causa della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure Parte_3 sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché Parte_3 figlia del cittadino italiano trasmetteva, a sua volta, la Persona_2 cittadinanza al proprio figlio e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, ; ; Parte_1 Controparte_1 [...]
, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo Persona_1
5 stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nata a [...], Parte_1
Repubblica Argentina, il 10 aprile 1974; , nato a [...], Controparte_1
Provincia di Buenos Aires, Repubblica Argentina, il 09 maggio 2002; Persona_1
nato a [...], Repubblica Argentina, il 03 dicembre 2004; il diritto alla
[...] cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_4 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato
6 civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 6 ottobre 2025
Il Giudice
BR IA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 15449/2023 promossa da:
, nata a [...], Repubblica Argentina, il 10 aprile 1974; Parte_1 CP_1
, nato a [...], Provincia di Buenos Aires, Repubblica Argentina, il 09
[...] maggio 2002; , nato a [...], Repubblica Argentina, il 03 Persona_1 dicembre 2004; rappresentati e difesi dall'Avv. Claudia Fortunato del Foro di Palermo – C.F.:
, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, Via Tripoli C.F._1
n.30;p.e.c.: - telefax 0916113570, come da procura in atti Email_1 ricorrenti contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_2 resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente:
“- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare che i signori , Parte_1 nata in [...], Repubblica Argentina, in data 10 aprile 1974, titolare del documento di identità nazionale argentino n. , titolare del codice unico di identificazione NumeroD_1 argentino n. ; , nato in [...], Provincia di Buenos NumeroDiCa_2 Controparte_1 Aires, Repubblica Argentina, in data 09 maggio 2002, titolare del documento di identità argentino n. , titolare del codice unico di identificazione argentino n. NumeroD_3 [...] ; , nato in [...], Repubblica Argentina, in data 3 NumeroD_4 Persona_1 dicembre 2004, titolare del documento di identità nazionale argentino n. , titolare NumeroD_5
1 del codice unico di identificazione argentino n. , tutti residenti in [...]64 NumeroDiCa_6 blocco 79, Barrio Cabos del Lago Nordelta Tigre, Provincia di Buenos Aires, Repubblica Argentina;
discendono da avo italiano e pertanto, non essendosi mai interrotta la trasmissione iure sanguinis, sono titolari dello status civitatis italiano.
- per l'effetto, ordinare al e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_2 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle parti ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori, del presente giudizio.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il , chiedendo di accertare e dichiarare lo status di cittadini Controparte_2 italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano Persona_2
, cittadino italiano, nato a [...] l'[...], figlio dei cittadini italiani
[...]
e , emigrato in Argentina dove decedeva in data Controparte_3 Persona_3
01.02.1929 (cfr. doc. in atti n. 3), durante la sua permanenza nel territorio argentino non rinunciava mai alla cittadinanza italiana, come risulta dal Certificato di Non Naturalizzazione, rilasciato dal Potere Giudiziario della Nazione –Corte Nazionale Elettorale prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue:” ATTESTO, Che presso il Registro Nazionale di elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini nativi o per opzione maggiori di 16 anni, e gli argentini naturalizzati dai 18 anni, non è stato registrato fino alla data odierna: , Per_2
o o , nato il 01/05/1879, in ITALIA- Vercelli - Persona_2 Per_4 Persona_5
Santhià- Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 2).
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, Controparte_2 all'ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non costituiva in giudizio. Controparte_2
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e Controparte_4 non comparso.
Il Pubblico Ministero, in data 28.09.2023, nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 23/10/2025 i ricorrenti insistevano per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il
2 Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
l'avo contraeva matrimonio il 29/01/1906 a San Justo, Provincia Persona_2 di Cordoba, Repubblica Argentina, con (cfr. doc. in atti n.4). Dall'unione Parte_2 coniugale nasceva, in data 10/04/1910, a San Justo, Provincia di Cordoba, Repubblica
Argentina, (cfr. doc. in atti n. 5). Parte_3
In data 12/09/1928, a Calchin, Provincia di Cordoba, Repubblica Argentina, Parte_3
, contraeva matrimonio con (cfr. doc. in atti n. 6). Dall'unione
[...] Persona_6 coniugale nasceva, il 15 febbraio 1932 a San Justo, Provincia di Cordoba, Persona_7
, (cfr. doc. in atti n. 7).
[...]
In data 15 gennaio 1969, si univa in matrimonio con Persona_7 Persona_8
(cfr. doc. in atti n. 8). Dall'unione coniugale nasceva, il 10 aprile 1974, a Cordoba,
[...]
Repubblica Argentina IA LA RE, (cfr. doc. in atti n. 9), odierna ricorrente.
In data 18 giugno 1999, contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_9
(cfr. doc. in atti n. 10) e dall' unione coniugale nascevano due figli:
[...] Controparte_1 il 09 maggio 2002, a Martinez, Provincia di Buenos Aires, Repubblica Argentina (cfr.
[...] doc. in atti n. 11); il 03 dicembre 2004, a Buenos Aires, Repubblica Persona_1
Argentina (cfr.doc. in atti n.12), odierni ricorrenti.
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
3 Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
A tal riguardo, è opportuno richiamare: 1) la sentenza n. 87 del 1975 della Corte
Costituzionale con la quale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 comma 3 della
L. n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana della donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero, senza alcuna dichiarazione dalla quale emergesse la volontà di rinunciarvi;
2) la sentenza della Corte
Costituzionale n. 30 del 9 del 1983, che dichiarava incostituzionale l'art. 1 della L. n.
555/1912, per la violazione degli artt. 3 e 29 della Cost., nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino italiano per nascita il figlio di madre cittadina.
Il predetto principio costituzionale di equiparazione tra uomo e donna in materia di cittadinanza, oltre a porre fine ad una profonda discriminazione nei confronti del sesso femminile ed una evidente disuguaglianza morale e giuridica dei coniugi, veniva recepito a livello normativo dapprima con la Legge n. 123 del 1983, art. 5 -"E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o madre cittadina" -, e successivamente dall'art. 1, lettera a) della Legge n. 91 del 1992, il quale recita, più incisivamente, che "è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o di madre cittadini".
Pertanto, possono richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis anche i discendenti di madre italiana, purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, e a condizione che questa fosse in possesso dello status civitatis al momento della nascita dei figli. Tuttavia, la Corte di cassazione, con una sentenza a Sezioni
Unite del 2009, riconosceva il diritto ad ottenere la cittadinanza italiana jure sanguinis in sede giudiziale anche per i discendenti per via materna nati prima del 1948.
Inoltre, le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, stabilivano che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del
1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n.
555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio.
4 Ciò detto, per ottenere la cittadinanza italiana ius sanguinis occorrono due requisiti basilari: la discendenza da soggetto italiano, ovvero il dante causa (l'avo emigrato); l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. Pertanto, fondamentale è che il richiedente dimostri la mancata naturalizzazione straniera non solo dell'avo italiano, prima della nascita del figlio, ma anche dei suoi discendenti in linea retta, prima della nascita della successiva generazione, fino ad arrivare al richiedente medesimo.
La cittadinanza italiana è dimostrata dal certificato di nascita nel Persona_2 quale si legge che fosse cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 3). In quanto italiano, dunque,
trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza italiana alla figlia Persona_2
, nata il [...] a [...], Provincia di Cordoba, Repubblica Parte_3
Argentina (cfr. doc. in atti n. 5), la quale contraeva matrimonio con (cfr. doc. Persona_6 in atti n. 6) e dall'unione coniugale nasceva, il 15 febbraio 1932 a San Justo, Provincia di
Cordoba, , (cfr. doc. in atti n. 7). Persona_7
Tuttavia, va rilevato che la trasmissione della cittadinanza italiana “iure sanguinis” dall'avo italiano sarebbe stata, in virtù delle leggi dell'epoca, preclusa a Persona_2 causa della mancanza di una “successiva” discendenza paterna. Ma l'art. 1 della L.555/1912 veniva dichiarato incostituzionale dalla nota sentenza della Corte Costituzionale del 9 febbraio 1983 n. 30 che ne dichiarava l'illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che venisse riconosciuto cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana. Tale norma deve intendersi, pertanto, non più vigente nel nostro ordinamento nella parte in cui limitava al solo cittadino di sesso maschile il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli.
Detta normativa impediva, infatti, che la signora , cittadina italiana iure Parte_3 sanguinis, potesse trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti. L'illegittima privazione, per effetto di una norma dichiarata incostituzionale, si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli artt. 3 e 29 Cost.
Ciò detto, nel richiamare, sul punto, il costante orientamento giurisprudenziale, oggi, possiamo ritenere che , in quanto cittadina italiana “iure sanguinis” perché Parte_3 figlia del cittadino italiano trasmetteva, a sua volta, la Persona_2 cittadinanza al proprio figlio e anche ai relativi discendenti, compresi gli odierni ricorrenti, ovvero, ; ; Parte_1 Controparte_1 [...]
, determinando i rapporti di filiazione la trasmissione, senza interruzione, lo Persona_1
5 stato di cittadino italiano che sarebbe spettato agli odierni ricorrenti di diritto senza la legge discriminatoria n. 555 del 1912.
È dunque provato che i ricorrenti siano discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica figuri un ascendente di sesso femminile, sposata con cittadino straniero e con cui aveva avuto un figlio prima della promulgazione della vigente Costituzione del 1948.
Sussiste, altresì, l'interesse dei ricorrenti ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana dato il passaggio generazionale per linea femminile in epoca precostituzionale. Infatti, sul punto, si osserva che il problema della sorte di coloro che erano nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, veniva risolto definitivamente dalle sezioni unite con la sent. n. 4466 del 2009, la quale “Pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della
Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale”.
Pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_2
Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
− accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a , nata a [...], Parte_1
Repubblica Argentina, il 10 aprile 1974; , nato a [...], Controparte_1
Provincia di Buenos Aires, Repubblica Argentina, il 09 maggio 2002; Persona_1
nato a [...], Repubblica Argentina, il 03 dicembre 2004; il diritto alla
[...] cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
− ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente Controparte_4 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato
6 civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
− compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 6 ottobre 2025
Il Giudice
BR IA
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