CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1379/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ON GE MA, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6817/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110075277937000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110075277937000 IVA-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente.
Resistente (A.E.): Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Catania si riporta ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Resistente (ADER): E' presente per Ag.entrate-Riscossione l'avv. Difensore_3 - in collegamento da remoto
- la quale si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29 Luglio 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso intimazione di pagamento n. 29320239019595674, notificata in data 30.04.2024 relativamente alla cartella di pagamento n. 29320110075277937000, asseritamente notificata in data 26.04.2012, relativa a
IRPEF e IVA anno 2008 recante la somma di euro 13.985,02 e
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione
e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento n. 293 2023 9019595674.
Il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna valida notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento, sicché quest'ultima costituisce il primo atto con il quale l'odierno ricorrente è stato messo a conoscenza del debito summenzionato.
2) Nullità per difetto di motivazione
Posto quanto sopra, si rileva altresì che dall'atto impugnato è derivata la indubbia compressione del diritto di difesa del ricorrente il quale, non avendo ricevuto prima alcun atto presupposto, non è mai stato messo nelle condizioni di poter prendere contezza delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Finanziaria
a procedere alla iscrizione a ruolo, tanto più in assenza della notifica dell'atto presupposto. In altri termini si lamenta che l'odierna ricorrente non ha mai ricevuto informazioni in merito alle ragioni per cui viene richiesto il pagamento della somma complessivamente indicata né tantomeno del calcolo operato che ha condotto alla determinazione della somma oggi asseritamente vantata.
3) Decadenza dal termine per la notifica delle cartelle di pagamento.
4) Prescrizione decennale del credito asseritamente vantato.
Posto quanto sopra nella fattispecie si eccepisce la prescrizione decennale del credito esposto nelle cartelle impugnate poiché sono decorsi oltre 10 anni senza che la società ricorrente abbia ricevuto alcuna notifica di atti interruttivi della prescrizione. Si osserva inoltra che la prescrizione è certamente maturata anche laddove si ritenesse corretta la notifica indicata in seno all'avviso di intimazione atteso che tra la stessa asseritamente avvenuta in data 21/02/2014 e la notifica della intimazione di pagamento medesima avvenuta il 30/04/2024 è decorso oltre un decennio. 5) Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
In ultimo, si eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito avente ad oggetto interessi e sanzioni riferite all'anno 2008. Come noto, gli interessi di mora e le sanzioni, anche iscritte unitamente al tributo, si prescrivono in cinque anni.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
L'Agente della Riscossione ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all' atto impugnato (cfr. allegato), mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie.
Tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di preclusione, entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che il relativo credito deve essere considerato divenuto definitivo e, quindi, non più contestabile. Parte Ricorrente eccepisce la mancata notifica della cartella di pagamento n. 29320110075277937. La cartella di pagamento sottesa all'impugnata intimazione
è stata regolarmente notificata, come da documentazione che si produce, in data 26/04/2012, nelle mani del destinatario.
Sulla lamentata carenza di motivazione dell'avviso di intimazione, si evidenzia, anzitutto, che l'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Nessuna disposizione normativa prevede che l'avviso di intimazione debba essere motivato, dal momento che si ritiene sufficiente che lo stesso richiami l'atto prodromico (per l'appunto la cartella di pagamento), ed indichi la data in cui è stato notificato, nonché l'importo da corrispondere.
Parte Ricorrente eccepisce il decorrere dei termini di decadenza per la riscossione dei tributi. In merito,
l'Ufficio ribadisce che la cartella di pagamento, ritualmente notificata, è divenuta definitiva per mancata impugnazione e che quindi ogni eccezione che avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione della stessa è inammissibile. Per mero tuziorismo definitivo, si rappresenta che il termine triennale di decadenza, che inizia a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello di presentazione della dichiarazione, previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/73, citato dalla Controparte, è stato rispettato. L'anno d'imposta che è oggetto di causa è il 2008 mentre la dichiarazione è stata presentata nel 2009. Solo per mero scrupolo difensivo, senza recesso alcuno dalle precedenti eccezioni, si evidenzia che in ogni caso le eccezioni di prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dalla cartella di pagamento, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella emessa e regolarmente notificata. Si reputa inoltre opportuno sottolineare che, come è noto, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L. 34/2020 “Rilancio”, D.L. n.
104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021
“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021. Sospensione di cui si deve tenere conto ai fini della tempestività della notifica delle cartelle di pagamento ed eventuali atti interruttivi.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato. In via del tutto preliminare si eccepisce la inammissibilità per tardività del presente ricorso. L'Agenzia delle
Entrate Riscossione S.p.A. rileva in via del tutto preliminare come il ricorrente abbia promosso il ricorso per contestare esclusivamente la cartella di pagamento a suo dire mai notificata e non anche l'intimazione e per far valere l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto a riscuotere le somme iscritte da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Invero, parte ricorrente, nella fattispecie che ci occupa, eccependo l'eccezione di decadenza dal potere di emettere la cartella di pagamento e di prescrizione del credito tributario anteriori alla notifica dell'intimazione, peraltro, non impugnata in questa sede, intende recuperare il termine di impugnazione della prodromica cartella di pagamento. Preliminarmente si eccepisce sin d'ora, la assoluta estraneità agli eccepiti vizi relativi all'atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti della quale è anche stato promosso e notificato il ricorso, che è legittimata a contraddire esclusivamente in ordine alle censure mosse sui vizi della attività di riscossione e non in materia di atti presupposti o di rapporti intercorsi fra le parti per i quali non può che ritenersi, quale unico soggetto legittimato a poter interloquire e replicare alla stessa, l'Ente
Impositore, Agenzia delle Entrate di Catania.
A seguito della consegna del Ruolo, ha provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento impugnata e più precisamente:
- cartella di pagamento n. 29320110075277937000 regolarmente notificata in data 26/04/2012 mediante consegna a mani del destinatario.
- avviso di intimazione n. 29320239019595674000 (doc.4) regolarmente notificato in data 30/04/2024 mediante consegna a mani del destinatario.
Senza recesso da quanto appena eccepito e soltanto per completezza difensiva, comunque, alcuna prescrizione si sarebbe maturata stante la regolare notifica della cartella di pagamento tardivamente impugnata nonché, dell'intervenuta legislazione di emergenza Covid19.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 6 Febbraio 2026 il ricorrente deposita memorie difensiva.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso parzialmente fondato.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto la cartella di pagamento non è mai stata notificata alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata. Infatti, la contesta notifica è avvenuta in modo rituale e regolare, in data 26 Aprile 2012 (cfr. documentazione versata in atti). Inoltre, dopo la notifica della cartella di pagamento, in assenza di pagamenti, è stata altresì notificata in data 30 Aprile 2024
l'intimazione di pagamento per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata. In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica della cartella di pagamento sottesa, il decorso del periodo prescrizionale
è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 30 Aprile 2024, dell'intimazione per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n.
18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che:
Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Il termine prescrizionale, per quanto concerne i tributi citati nella cartella di pagamento n. 29320110075277937000 è senz'altro decennale trattandosi di tributi erariali (V. Cassazione Ordinaria n. 22409/2024). Il termine di prescrizione è certamente rispettato con riguardo ai tributi erariali anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID. E' però decorso, tra la notifica della cartella di pagamento n. 29320110075277937000 (2012) e quella della intimazione oggi impugnata (2024), il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi (
Corte di Cassazione n.49692024), non essendo stata provata la notifica di ulteriori atti interruttivi.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento e la sottostante cartella di pagamento limitatamente a sanzioni ed interessi;
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
AR ON GE MA, Presidente
CO SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6817/2024 depositato il 29/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110075277937000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320110075277937000 IVA-ALTRO 2008 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nessuno è presente per il ricorrente.
Resistente (A.E.): Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Catania si riporta ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate.
Resistente (ADER): E' presente per Ag.entrate-Riscossione l'avv. Difensore_3 - in collegamento da remoto
- la quale si riporta alle controdeduzioni ed insiste per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 29 Luglio 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso intimazione di pagamento n. 29320239019595674, notificata in data 30.04.2024 relativamente alla cartella di pagamento n. 29320110075277937000, asseritamente notificata in data 26.04.2012, relativa a
IRPEF e IVA anno 2008 recante la somma di euro 13.985,02 e
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione
e Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce:
1) Inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento sottesa alla intimazione di pagamento n. 293 2023 9019595674.
Il ricorrente non ha mai ricevuto alcuna valida notifica della cartella di pagamento richiamata nell'intimazione di pagamento, sicché quest'ultima costituisce il primo atto con il quale l'odierno ricorrente è stato messo a conoscenza del debito summenzionato.
2) Nullità per difetto di motivazione
Posto quanto sopra, si rileva altresì che dall'atto impugnato è derivata la indubbia compressione del diritto di difesa del ricorrente il quale, non avendo ricevuto prima alcun atto presupposto, non è mai stato messo nelle condizioni di poter prendere contezza delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Finanziaria
a procedere alla iscrizione a ruolo, tanto più in assenza della notifica dell'atto presupposto. In altri termini si lamenta che l'odierna ricorrente non ha mai ricevuto informazioni in merito alle ragioni per cui viene richiesto il pagamento della somma complessivamente indicata né tantomeno del calcolo operato che ha condotto alla determinazione della somma oggi asseritamente vantata.
3) Decadenza dal termine per la notifica delle cartelle di pagamento.
4) Prescrizione decennale del credito asseritamente vantato.
Posto quanto sopra nella fattispecie si eccepisce la prescrizione decennale del credito esposto nelle cartelle impugnate poiché sono decorsi oltre 10 anni senza che la società ricorrente abbia ricevuto alcuna notifica di atti interruttivi della prescrizione. Si osserva inoltra che la prescrizione è certamente maturata anche laddove si ritenesse corretta la notifica indicata in seno all'avviso di intimazione atteso che tra la stessa asseritamente avvenuta in data 21/02/2014 e la notifica della intimazione di pagamento medesima avvenuta il 30/04/2024 è decorso oltre un decennio. 5) Prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
In ultimo, si eccepisce, in ogni caso, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito avente ad oggetto interessi e sanzioni riferite all'anno 2008. Come noto, gli interessi di mora e le sanzioni, anche iscritte unitamente al tributo, si prescrivono in cinque anni.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
L'Agente della Riscossione ha correttamente notificato la cartella di pagamento propedeutica all' atto impugnato (cfr. allegato), mettendo il contribuente a legittima conoscenza delle proprie obbligazioni tributarie.
Tale cartella, tuttavia, non è stata impugnata entro il termine di decadenza di sessanta giorni successivi a quello della sua notificazione. Quindi, il contribuente dev'essere ritenuto decaduto dal potere di sollevare censure che, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 546/92, avrebbero dovuto essere proposte, a pena di preclusione, entro il menzionato termine di decadenza;
con la conseguenza che il relativo credito deve essere considerato divenuto definitivo e, quindi, non più contestabile. Parte Ricorrente eccepisce la mancata notifica della cartella di pagamento n. 29320110075277937. La cartella di pagamento sottesa all'impugnata intimazione
è stata regolarmente notificata, come da documentazione che si produce, in data 26/04/2012, nelle mani del destinatario.
Sulla lamentata carenza di motivazione dell'avviso di intimazione, si evidenzia, anzitutto, che l'avviso di intimazione è un atto a natura vincolata, in quanto ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1973, “è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze”. Nessuna disposizione normativa prevede che l'avviso di intimazione debba essere motivato, dal momento che si ritiene sufficiente che lo stesso richiami l'atto prodromico (per l'appunto la cartella di pagamento), ed indichi la data in cui è stato notificato, nonché l'importo da corrispondere.
Parte Ricorrente eccepisce il decorrere dei termini di decadenza per la riscossione dei tributi. In merito,
l'Ufficio ribadisce che la cartella di pagamento, ritualmente notificata, è divenuta definitiva per mancata impugnazione e che quindi ogni eccezione che avrebbe dovuto essere sollevata in sede di impugnazione della stessa è inammissibile. Per mero tuziorismo definitivo, si rappresenta che il termine triennale di decadenza, che inizia a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello di presentazione della dichiarazione, previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/73, citato dalla Controparte, è stato rispettato. L'anno d'imposta che è oggetto di causa è il 2008 mentre la dichiarazione è stata presentata nel 2009. Solo per mero scrupolo difensivo, senza recesso alcuno dalle precedenti eccezioni, si evidenzia che in ogni caso le eccezioni di prescrizione dei termini per la riscossione dei tributi portati dalla cartella di pagamento, peraltro infondate nel merito, avrebbero dovuto essere proposte mediante impugnazione della cartella emessa e regolarmente notificata. Si reputa inoltre opportuno sottolineare che, come è noto, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, lo Stato ha emanato diversi D.L. (D.L. 18/2020 “Cura Italia”, D.L. 34/2020 “Rilancio”, D.L. n.
104/2020 “Agosto”, D.L. n. 125/2020, D.L. 137/2020 “Ristori”, D.L. n. 3/2021, D.L. n. 7/2021 e D.L. n.41/2021
“Sostegno”), per effetto dei quali è stata disposta la Sospensione delle attività di riscossione (notifica e procedurali), a partire da marzo 2020, come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, fino al 31 Agosto 2021. Sospensione di cui si deve tenere conto ai fini della tempestività della notifica delle cartelle di pagamento ed eventuali atti interruttivi.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato. In via del tutto preliminare si eccepisce la inammissibilità per tardività del presente ricorso. L'Agenzia delle
Entrate Riscossione S.p.A. rileva in via del tutto preliminare come il ricorrente abbia promosso il ricorso per contestare esclusivamente la cartella di pagamento a suo dire mai notificata e non anche l'intimazione e per far valere l'intervenuta decadenza e prescrizione del diritto a riscuotere le somme iscritte da parte dell'Amministrazione Finanziaria.
Invero, parte ricorrente, nella fattispecie che ci occupa, eccependo l'eccezione di decadenza dal potere di emettere la cartella di pagamento e di prescrizione del credito tributario anteriori alla notifica dell'intimazione, peraltro, non impugnata in questa sede, intende recuperare il termine di impugnazione della prodromica cartella di pagamento. Preliminarmente si eccepisce sin d'ora, la assoluta estraneità agli eccepiti vizi relativi all'atto impositivo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione nei confronti della quale è anche stato promosso e notificato il ricorso, che è legittimata a contraddire esclusivamente in ordine alle censure mosse sui vizi della attività di riscossione e non in materia di atti presupposti o di rapporti intercorsi fra le parti per i quali non può che ritenersi, quale unico soggetto legittimato a poter interloquire e replicare alla stessa, l'Ente
Impositore, Agenzia delle Entrate di Catania.
A seguito della consegna del Ruolo, ha provveduto alla regolare notifica della cartella di pagamento impugnata e più precisamente:
- cartella di pagamento n. 29320110075277937000 regolarmente notificata in data 26/04/2012 mediante consegna a mani del destinatario.
- avviso di intimazione n. 29320239019595674000 (doc.4) regolarmente notificato in data 30/04/2024 mediante consegna a mani del destinatario.
Senza recesso da quanto appena eccepito e soltanto per completezza difensiva, comunque, alcuna prescrizione si sarebbe maturata stante la regolare notifica della cartella di pagamento tardivamente impugnata nonché, dell'intervenuta legislazione di emergenza Covid19.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 6 Febbraio 2026 il ricorrente deposita memorie difensiva.
All'udienza del 11 Febbraio 2026 la causa viene trattata in pubblica udienza e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso parzialmente fondato.
E' inconferente l'eccezione in ricorso relativa alla nullità dell'avviso di intimazione per mancanza di un valido titolo esecutivo in quanto la cartella di pagamento non è mai stata notificata alla odierna ricorrente la quale ne è venuta a conoscenza solo a seguito dell'intimazione impugnata. Infatti, la contesta notifica è avvenuta in modo rituale e regolare, in data 26 Aprile 2012 (cfr. documentazione versata in atti). Inoltre, dopo la notifica della cartella di pagamento, in assenza di pagamenti, è stata altresì notificata in data 30 Aprile 2024
l'intimazione di pagamento per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti).
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito. Invero, seppure l'imposta risale ad anni d'imposizione passati, nel tempo si sono susseguiti atti “di messa in mora” che hanno interrotto il decorso della prescrizione eccepita da controparte. L'interruzione della prescrizione è infatti regolata dalle norme del codice civile e, pertanto, si verifica a seguito della “notifica” di ogni atto (quali avvisi bonari, preavvisi di fermo amministrativo, avvisi di accertamento, notifica di cartelle o intimazioni di pagamento, etc) che manifesti la volontà del titolare di volere esercitare il diritto di credito (art. 2943 cc). Nel caso che ci occupa detto atto, come si evince, è stato ritualmente ricevuto dall'istante in data antecedente alla scadenza del termine di prescrizione interrompendone pertanto la decorrenza con la conseguenza logica che, ad oggi, la stessa prescrizione non può dirsi maturata. In concreto non è comunque intervenuta la prescrizione del credito in questione, atteso che dopo la notifica della cartella di pagamento sottesa, il decorso del periodo prescrizionale
è stato nuovamente interrotto con la notifica, in data 30 Aprile 2024, dell'intimazione per cui si procede (cfr. documentazione versata in atti). In ogni caso, sulla vicenda in trattazione ha inciso la normativa in materia di covid, la quale, come è noto, ha sospeso i termini – ex art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del D. L. n.
18/2020, (cosiddetto decreto cura Italia, poi modificato nei termini dal d.l. 73/2021), la quale ha previsto che:
Comma 1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. Comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decretolegge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.
639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché … sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma
2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; 2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. La disposizione in commento, che si applica anche alle entrate locali per effetto del richiamo contenuto nel comma 2 a ingiunzioni e avvisi di accertamento degli enti locali, per equilibrare il fermo delle attività, riconosce una proroga sui termini di decadenza e prescrizione ai fini della riscossione delle entrate mediante il richiamo dell'articolo 12 del d lgs
159/2015: Comma 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Comma 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Comma 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1.
Il termine prescrizionale, per quanto concerne i tributi citati nella cartella di pagamento n. 29320110075277937000 è senz'altro decennale trattandosi di tributi erariali (V. Cassazione Ordinaria n. 22409/2024). Il termine di prescrizione è certamente rispettato con riguardo ai tributi erariali anche alla luce della intervenuta normativa in tema di COVID. E' però decorso, tra la notifica della cartella di pagamento n. 29320110075277937000 (2012) e quella della intimazione oggi impugnata (2024), il termine di prescrizione quinquennale per sanzioni ed interessi (
Corte di Cassazione n.49692024), non essendo stata provata la notifica di ulteriori atti interruttivi.
Sulla base di tali considerazioni, la Corte accoglie parzialmente il ricorso e compensa le spese in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione di pagamento e la sottostante cartella di pagamento limitatamente a sanzioni ed interessi;
Rigetta nel resto il ricorso.
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Catania il 11 Febbraio 2026.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)