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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/02/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1990/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente rel. dott. Rossana Villani Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1990/2024 v.g.
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO DI Parte_1 C.F._1
BL
OT
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
ADOTTANDA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 28.9.2024 ha chiesto di poter adottare la figlia di sua Parte_1
moglie ), , nata il [...] a [...]. Persona_1 Controparte_1
Nel corso dell'udienza del 5.12.2024 hanno espresso il consenso all'adozione, l'adottanda e la madre e coniuge dell'adottante, il quale non ha discendenti.
Nel corso dell'udienza del 5.12.2024 hanno espresso il consenso all'adozione, oltre all'adottante, il quale non ha discendenti, l'adottanda e la madre di quest'ultima e coniuge dell'adottante.
L'adottanda alla nascita è stata riconosciuta solo dalla madre, come risulta dall'atto di nascita prodotto dal ricorrente.
Il ricorso va accolto, ricorrendo i presupposti di cui all'art.291 e seguenti c.c..
Ed invero, come risulta dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, non ha Parte_1
discendenti legittimi o legittimati;
inoltre ha un'età superiore ai 35 anni e di 18 anni superiore a quella dell'adottanda; infine, come già detto, hanno espresso il consenso all'adozione, oltre all'adottante e all'adottanda, anche la madre di quest'ultima, che è anche coniuge dell'adottante.
Va, poi, considerato che non sono emerse ragioni ostative all'adozione, sicuramente conveniente, sia sotto il profilo affettivo che economico, per l'adottanda.
Pertanto, atteso il ricorrere delle condizioni di legge, va disposta la richiesta adozione ordinaria.
Non occorre pronuncia sulle spese, non avendo il procedimento natura contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'adozione ordinaria di , nata il [...] a [...], Controparte_1
da parte di , nato a nato il [...] a [...]. Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pagina 2 di 3 Pescara 3 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine Di Fulvio Presidente rel. dott. Rossana Villani Giudice dott. Luigina Tiziana Marganella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1990/2024 v.g.
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RICCARDO DI Parte_1 C.F._1
BL
OT
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
ADOTTANDA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Adozione di maggiorenni
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato in data 28.9.2024 ha chiesto di poter adottare la figlia di sua Parte_1
moglie ), , nata il [...] a [...]. Persona_1 Controparte_1
Nel corso dell'udienza del 5.12.2024 hanno espresso il consenso all'adozione, l'adottanda e la madre e coniuge dell'adottante, il quale non ha discendenti.
Nel corso dell'udienza del 5.12.2024 hanno espresso il consenso all'adozione, oltre all'adottante, il quale non ha discendenti, l'adottanda e la madre di quest'ultima e coniuge dell'adottante.
L'adottanda alla nascita è stata riconosciuta solo dalla madre, come risulta dall'atto di nascita prodotto dal ricorrente.
Il ricorso va accolto, ricorrendo i presupposti di cui all'art.291 e seguenti c.c..
Ed invero, come risulta dalla documentazione versata in atti dal ricorrente, non ha Parte_1
discendenti legittimi o legittimati;
inoltre ha un'età superiore ai 35 anni e di 18 anni superiore a quella dell'adottanda; infine, come già detto, hanno espresso il consenso all'adozione, oltre all'adottante e all'adottanda, anche la madre di quest'ultima, che è anche coniuge dell'adottante.
Va, poi, considerato che non sono emerse ragioni ostative all'adozione, sicuramente conveniente, sia sotto il profilo affettivo che economico, per l'adottanda.
Pertanto, atteso il ricorrere delle condizioni di legge, va disposta la richiesta adozione ordinaria.
Non occorre pronuncia sulle spese, non avendo il procedimento natura contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dispone l'adozione ordinaria di , nata il [...] a [...], Controparte_1
da parte di , nato a nato il [...] a [...]. Parte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
pagina 2 di 3 Pescara 3 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Carmine Di Fulvio
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,
supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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