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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Sezione Prima Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in funzione di Giudice Unico e in persona del dott. Francesco Cavone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sul ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine n. 6756 dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Gallipoli alla via Bottai,5 presso lo studio legale dell'avv.
IO BO che lo rappresenta e difende, come da procura in atti;
– ATTORE –
E
avv. (C.F.: ) nato a [...] il CP_1 CP_2 C.F._2
09/03/1968, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio legale in Lecce alla via Sicilia, n. 19;
– CONVENUTO –
(P. IVA ), in persona del procuratore Controparte_3 P.IVA_1
speciale (procura speciale notarile del 28.6.2022), elettivamente Controparte_4 domiciliata in Lecce presso lo studio legale dell'avv. Stefania Bello dalla quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
(P.I.: ), con sede legale in Roma alla Controparte_5 P.IVA_2
via Po n. 20, in persona del procuratore speciale Dott. (procura Controparte_6
speciale notarile del 05.06.2020), elettivamente domiciliata in Brindisi alla via San
Benedetto n. 38-40 presso lo studio legale dell'avv. Francesco Corsa dal quale è rappresentata e difesa come da procura in atti;
- RZ AM -
All'udienza del 21.10.2025, celebrata con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni dalle parti processuali come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c..
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato , premesso in particolare: Parte_1
- che in data 24.11.2004 riceveva la notifica di un atto di citazione dinanzi al
Tribunale di Lecce sez. dist. di Gallipoli da parte di il quale, Parte_2
premesso di essere proprietario per usucapione in Galatone di un terreno agricolo, giusta sentenza emessa dal Tribunale di Lecce sez. dist. di Gallipoli del
5.12.2003, e che a tale fondo, essendo intercluso, si accedeva dal contiguo terreno sino a quando non veniva apposto un cancello di accesso che impediva il libero transito, chiedeva di accertare e dichiarare l'esistenza di una servitù di passaggio in suo favore con conseguente ordine di trascrizione della sentenza nei registri immobiliari;
- che, conferito apposito mandato alle liti per la relativa difesa all'avv. Salvatore
Donadei, quest'ultimo, sebbene informato che non esisteva alcuna servitù di passaggio a carico del proprio fondo, come da documentazione allo stesso consegnata per la successiva esibizione in giudizio, e che nessuno aveva mai esercitato il diritto di passaggio sul proprio fondo, con indicazione anche di una serie di persone quali testimoni in grado di confermare tale circostanza, non solo si costituiva tardivamente in giudizio non osservando i termini perentori prescritti dall'art. 167 c.p.c. per le eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio e per la proposizione di domande riconvenzionali, ma non articolava neppure i capitoli di prova testimoniale secondo le modalità prescritte, a pena di inammissibilità, dall'art.244 c.p.c.;
- che la causa veniva quindi istruita con le sole prove testimoniali ritualmente richieste dalla controparte, che confermavano la tesi sostenuta in giudizio da
; espletata infine una ctu per la verifica dell'interclusione del Parte_2
fondo e della necessità del passaggio attraverso il fondo di proprietà , CP_7
con sentenza del 18.7.2013 n. 197/2013 il Tribunale adito, previa dichiarazione di inammissibilità della tardiva domanda riconvenzionale, accoglieva la domanda attorea con accertamento dell'acquisto della servitù di passaggio carrozzabile per intervenuta usucapione in favore del fondo di proprietà dell'attore;
- che, impugnata la sentenza di primo grado eccependo in particolare l'omessa assunzione delle prove testimoniali ritenute inammissibili in primo grado (nulla potendo l'odierno attore eccepire in ordine alla rilevata tardività della domanda riconvenzionale), la Corte di Appello di Lecce, con sentenza n.99/2018 del
23.1.2018, rigettava l'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite;
- che in tale sentenza la Corte di appello di Lecce confermava l'inammissibilità delle prove testimoniali per omessa articolazione di specifiche circostanze di fatto in autonomi capitoli di prova;
- che nessun esito sortiva il tentativo di ottenere in via stragiudiziale e bonaria il relativo risarcimento del danno, chiedeva quindi di:
a)“dichiarare l'inadempimento contrattuale e professionale del convenuto, per tutte le causali di cui in narrativa, non avendo egli depositato la comparsa di risposta in tempo per ritenere valida la domanda riconvenzionale spiegata, per non aver articolato specificatamente i capitoli di prova e per non aver depositato la documentazione consegnatagli, per non avere chiesto in subordine la corresponsione dell'indennità di costituzione della servitù, causando così l'accoglimento della domanda di Pt_2
e l'imposizione di una servitù di passaggio carrozzabile e pedonale in danno
[...]
degli attori, poiché, se la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado e la domanda riconvenzionale fossero state depositate in tempo utile e le prove testimoniali fossero state articolate regolarmente, non vi sarebbe stata alcuna sentenza favorevole al Pt_2
b) per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danni in favore degli attori in €41.437,67, come specificato in narrativa, o a quella somma che sarà ritenuta congrua dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, maggiorata di interessi legali di mora e rivalutazione monetaria sino al soddisfo”. Vinte le spese.
Si costituiva in giudizio il legale convenuto che, previa chiamata in causa delle compagnie di assicurazione, deduceva da parte sua l'insussistenza di forme di responsabilità professionale in merito, con conseguente rigetto della domanda ex adverso proposta nei suoi confronti in quanto infondata in fatto come in diritto;
in via subordinata chiedeva, in caso di accoglimento anche solo parziale della domanda attorea, di condannare al risarcimento del danno in via esclusiva la società
[...]
ovvero la società in virtù delle Controparte_5 Controparte_3
polizze assicurative all'uopo dallo stesso sottoscritte, con conseguente manleva in suo favore.
Si costituiva altresì la società chiamata in causa , Controparte_3
chiedendo in via principale il rigetto della domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto;
in subordine, in caso di accoglimento anche parziale di tale domanda, chiedeva di rigettare la domanda di garanzia proposta dall'avv. Salvatore Donadei nei suoi confronti in quanto infondata;
in via ulteriormente gradata chiedeva di dichiarare che la domanda di garanzia era da ritenersi infondata relativamente alla pretesa di rimborso dei corrispettivi pagati da allo stesso avv. Donadei, quale Parte_1 suo difensore in primo grado, nella misura di € 6.248,84 e con decurtazione della franchigia prevista in polizza, vinte le spese.
Si costituiva infine la società terza chiamata eccependo Controparte_5
l'inoperatività temporale della polizza assicurativa e la prescrizione della domanda di garanzia spiegata in giudizio dal convenuto;
in via subordinata chiedeva di rigettare la domanda attorea in quanto infondata e, in via ulteriormente gradata, di accogliere la domanda di garanzia tenendo conto dei limiti di polizza e dello scoperto del 10% a carico dell'assicurato, con compensazione in tal caso delle spese di lite.
Istruita la causa con le prove documentali prodotte dalle parti processuali, all'udienza del 21.10.2025, precisate le conclusioni come da note scritte allegate cui ci si riporta, la causa è stata discussa e decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
******
1-In via preliminare occorre rigettare l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dalla società , in quanto, secondo un costante Controparte_5
orientamento giurisprudenziale, sussiste la legittimazione processuale in capo al singolo contitolare per la tutela del diritto nella sua interezza pur in presenza di inerzia da parte degli altri contitolari, sussistendo la presunzione che l'attore abbia agito anche nell'interesse degli altri contitolari rimasti inerti e non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario (Cass., civ., n. 29506/2019).
2-Quanto al merito la domanda attorea è parzialmente fondata e deve quindi essere accolta per quanto di ragione.
Dall'esame della rappresentazione dei fatti di causa e del materiale probatorio costituito dalla complessiva documentazione versata in atti dalle parti processuali, emerge che l'inosservanza del termine perentorio per le domande riconvenzionali previsto dall'art. 167 c.p.c., pur sussistente e provata, non ha potuto produrre alcuna conseguenza sfavorevole sull'esito del giudizio, rispetto alla posizione processuale assunta dall'odierno attore nel giudizio instaurato nei suoi confronti da Pt_2
per l'accertamento di una servitù di passaggio a favore di un fondo finitimo;
[...]
giudizio definito con sentenza di accoglimento n. 197/2013 emessa dal Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Gallipoli, oggetto di successiva conferma in sede di gravame dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n.99/2018 del 23.1.2018 passata in cosa giudicata.
Occorre infatti osservare la sostanziale irrilevanza di detta domanda riconvenzionale in quanto non in grado di ampliare il thema decidendum già delineato con la domanda proposta dal confinante avente ad oggetto l'accertamento positivo della servitù di passaggio sul fondo, in quanto funzionale al medesimo accertamento (in negativo) della medesima servitù.
Quanto alle ulteriori domande riconvenzionali di cessazione delle turbative e delle molestie e di risarcimento del danno, si evidenzia che per la prima si tratta comunque di effetti giuridici conseguenziali rispetto all'eventuale accertamento negativo della servitù oggetto di domanda giudiziale e che, per la seconda, la domanda risarcitoria risulta logicamente contraddetta dall'aver l'odierno attore permesso al vicino il passaggio sul proprio fondo a titolo di cortesia consegnando le chiavi di apertura del cancello.
A diverse conclusioni si deve invece giungere quanto all'omessa rituale articolazione dei capitoli di prova testimoniale nel giudizio di merito;
vizio che comportava il rigetto per inammissibilità di tale mezzo istruttorio nella relativa sede giudiziale.
Tale omissione, infatti, ha certamente inciso sul piano probatorio in termini di perdita di chance su un possibile esito positivo della causa con rigetto della domanda attorea ovvero con riconoscimento giudiziale della necessità di un indennizzo per la costituzione coattiva di una servitù di passaggio sul fondo;
tali testimonianze infatti potevano potenzialmente portare ad una decisione difforme da quella adottata dal
Tribunale di Lecce, in quanto testimonianze astrattamente idonee a negare i fatti costitutivi dell'azione dichiarativa di servitù accolta nella sentenza del tribunale salentino.
Il convenuto deve quindi rispondere sul piano professionale della propria condotta, in quanto non conforme ai canoni dell'ordinaria diligenza professionale, legittimamente e ragionevolmente esigibile dall'odierno attore nell'ambito del relativo rapporto di mandato difensivo.
Ne caso di specie, quindi, accertata la negligenza professionale del convenuto e l'incidenza causale di tale condotta nella definizione del relativo giudizio in senso sfavorevole all'odierno attore, occorre esaminare la questione della quantificazione del danno.
Trattandosi di un danno da perdita di chance, la relativa quantificazione non può che essere operata in termini equitativi, tenuto conto del valore del fondo agricolo e della minima incidenza sullo stesso di una servitù di passaggio che il confinante avrebbe comunque avuto diritto di ottenere coattivamente in via giudiziale, attesa la sussistenza dei relativi presupposti di legge stante l'interclusione del fondo finitimo.
Tanto premesso il Giudicante ritiene equo riconoscere all'attore a titolo di risarcimento la somma di euro 14.000,00 all'attualità, con l'aggiunta dei soli interessi legali meramente compensativi dei tempi processuali decorrenti dalla domanda giudiziale al saldo;
risarcimento equitativamente corrispondente ad un ipotetico indennizzo di cui l'odierno attore avrebbe potuto beneficiare in caso di costituzione di una servitù coattiva sul proprio fondo ex art. 1053 c.c., oltre ad una quota aggiuntiva stabilita in via equitativa per l'aggravio delle relative spese processuali.
3-In ordine alla domanda di garanzia svolta dal convenuto nei confronti delle compagnie di assicurazione chiamate in causa si osserva quanto segue.
Risulta documentalmente provato (oltre che circostanza pacifica tra le parti processuali) che il convenuto sottoscriveva con la società una Parte_3
polizza per la copertura dei rischi derivati dall'esercizio dell'attività professionale
(polizza n. 71 P142921 sottoscritta il 06.06.2003), come specificato all'art.
7.9 delle condizioni generali di polizza;
polizza che veniva rinnovata di anno in anno sino alla scadenza del 06.06.2017.
Il danno accertato nel presente giudizio, derivato da colpa professionale del convenuto, ricade quindi temporalmente nella copertura assicurativa prestata dalla predetta polizza assicurativa, considerato che gli atti processuali contestati in giudizio venivano redatti dal convenuto nell'arco temporale di operatività della polizza.
Quanto alla richiamata norma ex art. 2952 c.c., il relativo termine biennale (non richiamato nelle condizioni generali di polizza) non può che decorrere da quando si cristallizzava il danno oggetto della domanda di risarcimento, ossia con la richiamata sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce in data 23.1.2018.
La garanzia deve comunque tener conto della franchigia, stabilita in contratto nella misura del 10% del danno liquidato (punto 7.14 delle condizioni generali di polizza); ne consegue che la società di assicurazioni dovrà rimborsare al convenuto la somma di euro 12.600,00 (14.000,00 – 1.400,00), con l'aggiunta degli interessi legali compensativi dei tempi processuali.
La domanda di garanzia deve invece essere rigettata nei confronti della società
, la cui polizza veniva sottoscritta in data 7.2.2018 Controparte_3
successivamente alla realizzazione della condotta professionale causativa del danno oggetto di risarcimento in questa sede e della cristallizzazione del danno oggetto della domanda risarcitoria (sentenza della Corte di appello di Lecce del 23.1.2018); inoltre la prima richiesta di risarcimento del danno perveniva all'avv. Donadei da parte dell'odierno attore con nota raccomandata del 16.12.2016, con conseguente inoperatività della polizza in virtù del punto sub 3.8 delle relative condizioni contrattuali.
Quanto alle spese di lite inerenti al rapporto processuale tra l'attore e il convenuto, ritiene il Giudicante non sussistenti ragioni per derogare al principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., da liquidarsi secondo parametri prossimi ai valori medi dello scaglione di riferimento delle tariffe ratione temporis vigenti.
Nell'ambito del rapporto processuale instaurato con la società di assicurazione
[...]
chiamata in causa, sussistono i presupposti per la compensazione Controparte_5
integrale delle spese di lite in ragione della particolare posizione processuale di garanzia assunto. Il convenuto dovrà infine rifondere le spese di lite sostenute dalla società
[...]
in quanto risultata estranea ai fatti dedotti in giudizio. Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice Unico, disattesa, rigettata o assorbita ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da nei confronti dell'avv. DONADEI Salvatore nonché Parte_1
sulla domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti delle società
[...]
e , così provvede: Controparte_5 Controparte_3
1) accoglie la domanda principale e, per l'effetto, condanna il convenuto al risarcimento del danno da responsabilità professionale con il pagamento in favore dell'attore della somma pari ad euro 14.000,00 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
2) accoglie la domanda di garanzia e, per l'effetto, condanna la società
[...]
a rimborsare in favore del convenuto la somma di euro Controparte_5
12.600,00 da quest'ultimo versata in favore dell'attore in esecuzione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo;
3) rigetta la domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della società
; Controparte_8
4) condanna il convenuto alla refusione in favore dell'attore e della società
delle spese di lite che liquida in euro 5.000,00 per Controparte_3
ciascuno per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e
CAP come per legge;
5) compensa le spese di lite nel rapporto processuale con la società
[...]
. Controparte_5
La presente sentenza è parte integrante del verbale di udienza e viene depositata telematicamente in applicazione delle norme sul Processo Civile Telematico.
Così deciso in Lecce il 22.10.2025.
IL GIUDICE
Dott. Francesco CAVONE