Sentenza breve 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 22/04/2026, n. 7185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7185 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07185/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03494/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3494 del 2026, proposto da OU IB, rappresentato e difeso dall'avvocato Giorgio Pezzilli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza dell'Unità, n. 13;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
del decreto di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno per studio in lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Roma – Sportello Unico per l’Immigrazione il 30 dicembre 2025 e notificato in pari data;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa IL ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso all’esame, con cui parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del decreto emesso dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione il 30 dicembre 2025 e notificato in pari data, con il quale è stata rigettata l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ex art. 6, comma 1, del d. lgs n. 286/1998;
Vista la memoria depositata in data 18 aprile 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad una decisione nel merito del giudizio, atteso l’intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento oggetto del presente gravame, circostanza confermata dall’Amministrazione resistente con memoria depositata in data 20 aprile 2026;
Considerato che, alla camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che, in ragione di quanto dichiarato da parte ricorrente, ricorrano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia nel merito, e dunque l’improcedibilità del ricorso;
Ritenuto, altresì, di poter disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la definizione in rito della controversia,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per quanto in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
RO RN, Presidente
IL ON, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IL ON | RO RN |
IL SEGRETARIO