CA
Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/06/2024, n. 2397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2397 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 14/06/2024 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3032 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente tra
, in proprio e quale erede di con l'avv. Parte_1 Persona_1
NAPPI GIOVANNI appellante e
Controparte_1
appellato contumace ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, con sentenza n. 857 del 18.5.2021 Conclusioni : come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso al Tribunale di Velletri esponeva che: il dante causa Parte_1
in qualità di ufficiale dell' , aveva prestato Persona_2 Organizzazione_1 servizio presso il .O.C.) di Monte Venda dall'l . Organizzazione_2
1.1965 al 7.12.1969 nell'ambito di una missione caratterizzata da particolari e straordinarie condizioni ambientali ed operative durante il periodo di permanenza presso detta base militare, aveva prestato servizio all'interno di un'area ubicata nel c.d. “sito incavernato” in cui vi era un'atmosfera contaminata da una concentrazione di gas radon superiore anche di 20 volte rispetto allo soglia fissata dalla legge;
era stato esposto quindi per ragioni di servizio a notevoli quantità di sostanze tossicocancerogene, tra cui -
1 soprattutto - il gas radioattivo radon;
tale esposizione aveva causato una “neoplasia polmonare destro” da cui è conseguita la morte dello in data 8.7.1993; la PT presenza di radon e l'esposizione professionale dei militari trovava conferma negli atti dell'Autorità amministrativa e del giudizio penale n. 277/2016 R.G. incardinato davanti al Tribunale di OV (dichiarazioni testimoniali e consulenze tecniche acquisite in detto processo); lo stesso aveva riconosciuto, in favore di altri militari Controparte_1 che avevano operato all'interno della base 1° ROC di Monte Venda, lo status di
“equiparati a vittime del dovere. Tanto esposto agiva in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_3 coniuge dello deceduta il 21.4.2012, al fine di sentire dichiarare il PT [...]
tenuto al riconoscimento quale “equiparato a vittima del dovere” di P_
, deceduto in data 18.7.1993, in seguito a “neoplasia polmonare Persona_2 destra”; conseguentemente dichiarare il obbligato al Controparte_1 riconoscimento dei benefici ex DPR 07.07.2006 n 243 e condannato al pagamento di tutte le somme dovute anche per ratei medio tempore maturati per assegno vitalizio per l'importo di € 500,00 ovvero, in subordine, di € 258,23, a decorrere dall'1.1.2006 e lo speciale assegno vitalizio per l'importo di € 1.033,00 oltre perequazioni ex lege, e su tutte le somme dovute riconoscere gli interessi legali;
la speciale elargizione per l'importo di € 200.000,00 oltre perequazioni e interessi legali dall'1.1.2007. Il si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione. Controparte_1
Affermava che il dies a quo da cui computare la prescrizione è da individuarsi nella data del 1° gennaio 2006 (giorno di entrata in vigore della L. n. 266/2005), in quanto il decesso del de cuius è avvenuto in data 18.07.1993, e sosteneva che il termine prescrizionale è definitivamente spirato, considerato che la ricorrente, per il tramite del fratello , ha presentato l'istanza di riconoscimento della causa di servizio Parte_2
e della correlata condizione di vittima del dovere del proprio genitore in data 24.05.2019. In ogni caso il eccepiva che la domanda iure proprio è da rigettarsi perchè la P_ non era a carico del de cuius al momento del decesso di quest'ultimo. PT
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 857 del 18.5.2021 accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dal e rigettava il ricorso. P_
Proponeva appello chiedendo l'accoglimento delle domande già Parte_1 formulate in primo grado. Il , sebbene regolarmente citato in appello, non si è Controparte_1 costituito. All'udienza del 14.6.2024 la causa veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato. E' preliminare al merito della pretesa dell'appellante la risoluzione della questione relativa all'eccepita prescrizione “totale” del diritto connesso alla condizione soggettiva di equiparato alle vittime del dovere, questione peraltro distinta dalla prescrizione maturata con riferimento ai diritti patrimoniali consequenziali in relazione ai ratei precedenti il decennio dalla domanda. A risolvere i contrasti interpretativi presenti nella giurisprudenza di merito è recentemente intervenuta la giurisprudenza di legittimità per cui “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento,
2 ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. n. 17440/2022). La pronuncia, avente una chiara finalità nomofilattica, è pienamente condivisa da questa Corte di merito che non intravede argomenti che possano condurre ad una sentenza di contrario avviso. Giova al riguardo richiamare testualmente quanto già considerato da questa Corte con sentenza n. 2702/2021, che qui si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. « |…| Come è noto la legge n. 266/2005, all'art. 1, commi 562-565, che hanno esteso i benefici assistenziali previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite "vittime del dovere", al comma 564, ha introdotto, ai fini della concessione dei suddetti benefici, la nozione di soggetto equiparato alle vittime del dovere ( di cui si discute nel presente giudizio). Infatti, mentre il precedente comma 563 descrive la nozione di “vittime del dovere” in senso stretto ovvero " i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.", il successivo comma 564 prevede invece i soggetti "equiparati" alle vittime del dovere. La norma stabilisce: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". A sua volta, l'art. 1, D.P.R. n. 243 del 2006, cit. («Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»), precisa che: “1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
|…| Tale essendo il quadro normativo di riferimento, la Corte di legittimità, con plurime pronunce, si è preoccupata di precisare, in punto di riparto di giurisdizione, che in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica
3 soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione 'è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” ( Cass. SU 8982/2018; cfr Cass. SU n. 15484/2017, Cass. SU n. 7761/2017; Cass. SU 23396/2016).
|…| Poiché, dunque, la posizione giuridica soggettiva inerente allo status (usato a volte dalla Cassazione sia pure, ad avviso di molti commentatori, in senso atecnico: cfr Cass. S.U. 8982/2018) di soggetto equiparato a vittima del dovere è inquadrabile a pieno titolo nella categoria dei diritti di natura assistenziale, non può che richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento di legittimità posto a presidio del principio, di diretta derivazione costituzionale, di imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost.. Tale principio è stato espresso con forza da Cass. S.U. 10955/2002 che ha ribadito appunto l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. «in quanto connesso ad uno status del cittadino, mentre si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o da scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati "ratei"».
|…| La configurazione di tali diritti come imprescrittibili non è incisa dalla successiva giurisprudenza maturata in altri ambiti di applicazione di misure previdenziali soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, anzi rafforza il convincimento che l'accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale ( o previdenziale) non sia suscettibile di estinzione per prescrizione.
|…| Invero, nel diverso caso esaminato dalla giurisprudenza del riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione qualificata all'amianto, il giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico ( così a partire da Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass. 04/04/2014 n. 7934; Cass. 30/06/2015 ; n. 17433 del 2017).
…Tale precisazione avvalora il convincimento che nella specie l'accertamento dello status di “equiparato alle vittime del dovere” attiene alla qualificazione di una posizione giuridica soggettiva – a cui viene correlata una serie di benefici di natura prevalentemente assistenziale – che deriva da una condizione personale che ha valenza
4 oggettiva e immanente e prescinde dalla previsione di termini prescrizionali e decadenziali.
|…| In tale ottica, dunque, l'introduzione ex lege di una nuova categoria di soggetti come le “vittime del dovere e soggetti equiparati”, riconoscendo in via espansiva tutela assistenziale prima inesistente, in una prospettiva assistenziale solidaristica, porta a ritenere, per conseguenza, che lo status di colui che si trovi nelle condizioni di poter vedere riconosciuta suddetta tutela è espressione tipica di diritti imprescrittibili e indisponibili a matrice assistenziale nei termini innanzi precisati. La suddetta normativa, dato il carattere innovativo, avrebbe ben potuto, in ragione di un legittimo bilanciamento di interessi in gioco, applicare un regime speciale di decadenza o prescrizione, ai fini dell'utile esperimento della procedura diretta al riconoscimento dei correlati benefici assistenziali, ma non lo ha fatto sicché, secondo i principi affermati costantemente dalla Corte di legittimità, la prescrizione ( decennale) non può che riguardare non il diritto all'azione bensì i singoli diritti patrimoniali cioè i singoli ratei dei benefici destinati alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati. …» (si veda CdA Roma n. 2702/2021 cit.). Per completezza, va solo aggiunto che la Suprema Corte, con sentenza n. 17440/2022, ha confermato i principi testé richiamati, ribadendo infine che «se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006» ( Cass. 30 maggio 2022, n. 17440 cit.) Il Collegio non ravvisa ragioni tali da doversi discostare da tali precedenti, ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)”(Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019). La gravata sentenza non è quindi conforme al richiamato principio di diritto laddove ha ritenuto non prescrittibile il diritto all'accertamento dello status di vittima del dovere e di terrorismo, a differenza del diritto al pagamento delle prestazioni economiche e dei singoli ratei.
5 Cio' posto, occorre preliminarmente osservare che la domanda proposta dalla iure proprio, ai sensi dell'art.6 della legge n.466/1980 non puo' essere accolta in PT quanto all'atto del decesso del padre nel 1993 la stessa non era a carico di _2
. Il in sede di tempestiva costituzione nel giudizio di primo grado
[...] P_ aveva specificamente eccepito la mancanza di tale requisito e la nulla aveva PT dedotto al riguardo nel corso dell'intero giudizio di primo grado né ha, unitamente al ricorso in appello, dedotto di essere stata a carico del padre al momento del decesso di quest'ultimo. Come ha recentemente ribadito la S.C. (si veda Cass n. 11181 del 2022) “i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo - in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita” . si legge nelle motivazioni della sentenza: “la ragione dell'esclusione risiede nella circostanza che all'epoca del decesso, i figli del erano maggiorenni e non più a carico fiscale del de cuius. La Corte CP_2 territoriale ha escluso che la normativa che estende le provvidenze ai superstiti (fino ai fratelli e sorelle) non conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (I.n.302 del 1990 e I. n. 407 del 1998) possa applicarsi nei confronti dei superstiti delle vittime del dovere, essendo, i rispettivi benefici di legge, posti a presidio di valori differenti, con condizioni di attribuzione soggette a discipline solo tendenzialmente (e progressivamente) unificabili e assimilabili. Mentre nel caso delle vittime del terrorismo e della criminalità il soggetto offeso è lo Stato nella sua integrità, il che giustifica l'ampliamento della platea dei beneficiari delle elargizioni, nel caso delle vittime del dovere l'evento imprevedibile deriva da un servizio prestato in favore di una pubblica amministrazione, e, pertanto, il ristoro, concesso in funzione assistenziale, va riconosciuto soltanto a quei superstiti i quali confidavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento; di tal che, diversamente da quanto previsto in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nel caso delle vittime del dovere si giustifica (e non contrasta col principio di eguaglianza) il riconoscimento dei benefici ai soli superstiti che all'atto dell'evento erano a carico fiscale del dante causa”. Tanto premesso, dovendo passare al merito della controversia e quindi valutare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dei benefici in esame, si rileva che la prima delle condizioni cui la legge subordina la sussistenza del diritto ai suddetti benefici è la ricorrenza delle particolari condizioni ambientali od operative.
Sul punto l'ormai consolidata giurisprudenza (si veda Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13367 del 01/07/2020) ha sottolineato che “in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, la nozione di particolari condizioni ambientali od operative, alla cui ricorrenza l'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, condiziona l'estensione dei benefici in favore di coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, comprende ogni forma di esposizione a rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto e include pertanto le missioni in territori di guerra svolte dai militari normalmente addestrati per lo svolgimento di esercitazioni per la difesa dello Stato, 6 atteso che la partecipazione concreta ed effettiva a siffatte missioni costituisce evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili con quelli propri delle esercitazioni”. Si è ritenuto quindi che tale requisito è integrato nel caso in cui i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si fossero complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. In particolare, si è sostenuto che le condizioni ambientali ed operative possano consistere “anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”, causata da “un grave errore organizzativo” e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare (cfr. Cass., S.U., n. 23396 del 2016 cit.; S.U. n, 759 del 2017; S.U. n. 15055 del 2017). Nel caso di specie le circostanze dettagliatamente allegate dalla in merito al servizio prestato dal padre presso il 1° ROC di Monte PT
Venda nel periodo dall'1.1.1965 al 7.12.1969 nonché alle particolari condizioni in cui egli ha operato (caratterizzate dall'esposizione al gas Radon) non sono state specificatamente contestate dalla difesa del . Sono stati altresì prodotti numerosi P_ provvedimenti coi quali l'Amministrazione ha riconosciuto lo status di vittime del dovere a favore di altri militari che hanno operato nello stesso contesto lavorativo in cui lo ha prestato servizio e riguardanti il periodo oggetto di causa. PT
In relazione poi all'accertamento del nesso causale tra il decesso di _2
e la malattia “neoplasia polmonare destro” da questi contratta e che ha condotto
[...] al decesso e l'attività lavorativa svolta dal medesimo presso il 1° ROC di Monte Venda nel periodo dall'1.1.1965 al 7.12.1969 (in particolare, all'esposizione al gas Org_3 questo Collegio ha disposto, su istanza di parte appellante, l'acquisizione dell'elaborato peritale depositato dal CTU Dott. nell'ambito del giudizio di primo grado dinanzi Pt_3 al Tribunale di Roma RG 2696/20, all'esito del quale è stata emessa la sentenza n. 1296/2022 del 2 dicembre 2022, tra il e gli altri eredi di P_ PT Per_3
vedova di
[...] Persona_2
Ebbene, il perito evidenzia quanto segue: “Tanto premesso, in termini di causalità generale la letteratura scientifica in materia ha incontrovertibilmente segnalato l'aumentata incidenza di carcinomi polmonari tra le persone esposte al radon. Per quanto attiene alla oncogenicità del Radon, tale osservazione è stata più volte evideniztata dalla Contro IARC (International Agency for the Reserch on Cancer) dell' che ha raccolto in accurate schede monografiche le evidenze epidemiologiche, biologiche e sperimentali emerse a livello mondiale, con giudizio di sintesi fondato sulla “consistenza”, sulla
“forza”, sulla “specificità” e sulla “coerenza” dell'associazione…. A causa dell'importanza del fumo di sigaretta come fattore di rischio per il cancro ai polmoni, è importante considerare gli effetti combinati del fumo e dei prodotti di decadimento del radon. Nel valutare le conseguenze dell'esposizione combinata al fumo di sigaretta e al Radon e ai prodotti di decadimento, è necessario tenere in considerazione i diversi effetti del fumo, poiché possono modificare il rapporto tra esposizione e dose, nonché l'interazione tra i due agenti nel processo di cancerogenesi. Rispetto ai non fumatori, i fumatori hanno una maggiore deposizione centrale di particelle, una maggiore permeabilità delle vie aeree, un trasporto mucociliare rallentato, un maggiore edema della mucosa delle vie aeree, un aumento dello spessore dello strato di muco secondario all'aumentata produzione di muco dei fumatori e metaplasia e displasia più estese dell'epitelio delle vie aeree. … Quanto alla valutazione conclusiva, secondo la IARC
7 “There is sufficient evidence for the carcinogenicity of radon and its decay products in experimental animaIs. - There is sufficient evidence for the carcinogenicity of radon and its decay products in humans. - Overall evaluation: Radon and its decay products are carcinogenic ta humans (Group 1)”. Giova, infine segnalare che ogni aumento di 100 Bq/m3 sul lungo periodo (quello tra inizio dell'esposizione e fine del periodo di induzione, quando successive esposizioni sono irrilevanti) comporta un maggior rischio relativo dello 10-16% di contrarre un carcinoma polmonare rispetto ai non esposti. Anche ipotizzando un rapporto tra ore di lavoro e ore passate all'esterno di 1 : 3, si realizzava un maggior rischio comunque di gran lunga maggiore di quello della popolazione in generale. Si ricorda che nella sala operativa – locale n. 19, le concentrazioni di radon rilevate dai contatori a erano comprese tra 5.350 e 10.360 Bq/m3 e che il CP_4 ebbe a trascorrere in tale locale poco meno di cinque anni di attività lavorativa. Pertanto, conforme alla teoria condizionalistica, tenuto anche conto dell'istotipo della neoplasia, agli antecedenti lavorativi non può essere negato un concreto ruolo causale necessario alla verificazione dell'affezione in parola, nel senso che, con ragionamento controfattuale e secondo un criterio di probabilità qualificata, è ammissibile affermare con seria probabilità logica che l'antecedente in esame ha concorso alla verificazione dell'evento, conforme ad un criterio induttivo di probabilità. Quanto ai fattori causali alternativi evocati dalla Parte convenuta, le relative eccezioni non inficiano il ruolo etiologico dell'esposizione al Radon. Sul punto, la pregressa abitudine tabagica è un antecedente che avvalora, più che elidere, il ruolo causale dell'esposizione al gas radioattivo. Difatti, proprio in virtù dell'effetto di moltiplicazione del potere oncogeno attribuibile al fumo di sigaretta e al Radon, l'esposizione lavorativa a quest'ultimo ha in concreto svolto un ruolo causale ancor più efficace di quello che si sarebbe realizzato in un soggetto non fumatore. Deve inoltre essere valutato che il fumo di sigaretta è più tipicamente legato allo sviluppo di microcitomi”. Ha quindi concluso in tal senso: “in riferimento ai quesiti posti dall'Ill.mo Magistrato, l'esame della documentazione sanitaria e i risultati degli accertamenti svolti conducono alle seguenti conclusioni:
1. il Col. , Persona_2 nel suo ultimo periodo di vita, era affetto da uno Small Cell Lung Cancer – SCLC - a tipo microcitoma polmonare, localmente avanzato, infiltrante la vena cava superiore e il mediastino.; 2. si ritiene sussistente un rapporto etiologico tra l'esposizione lavorativa al realizzatasi tra l'1.1.1965 e il 7.12.1969 e lo sviluppo del carcinoma polmonare Org_3 diagnosticato nel 1992, a distanza di poco più di 27 anni dalla prima esposizione;
per quanto la prognosi di tale neoplasia fosse sicuramente sfavorevole quoad vitam, tale da far ipotizzare che l'exitus fosse imminente poco dopo la dimissione dall'ultimo ricovero - e in effetti il decesso si verificò il giorno dopo - occorre doverosamente segnalare che non vi sono documenti sanitari indicativi della causa ultima dell'exitus;
3. la pregressa abitudine tabagica è un antecedente concausale che non elimina il ruolo causale dell'esposizione al gas radioattivo”. Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati dalle parti.
In particolare quanto all'accertamento del nesso causale, il perito ha correttamente applicato il criterio della cd. causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano ad una valutazione ex ante del tutto inverosimili, selezionati sulla base di un criterio di cd. probabilità logica (si veda Cass. 3 gennaio 2017, n. 47; Cass. 27 settembre 2018, n.
8 23197). Nel caso poi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella di cui trattasi nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (Cass. 12 maggio 2004, n. 9057; Cass. 21 giugno 2006, n. 14308; 26 maggio 2006, n. 12559; 11 giugno 2004, n. 11128).
Con particolare riferimento al ruolo causale svolto da fattori extralavorativi quali, nel caso di specie, il tabagismo, la Corte ha altresì ribadito quanto già precedentemente espresso (si veda Cass. 9 settembre 2005, n. 17959; Cass. 12 maggio 2004, n. 9057; Cass. 19 gennaio 2011, n. 1135) ossia che tali fattori, una volta accertata l' esposizione al rischio ambientale, dovendosi far applicazione del principio di causalità materiale di cui all'art. 41 c.p.c. - secondo cui il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni - di regola non hanno, di per sè, rilievo al fine di interrompere il nesso causale proprio perché di per sé non assurgono a fattori causali esclusivi bensì solo concorrenti.
Deve quindi ritenersi dimostrato che il decesso di sia avvenuto Persona_2 per causa di servizio (per particolari condizioni ambientali od operative, ex art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005) e che, quindi, egli avrebbe avuto diritto in vita ad essere riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere, dovendo peraltro aver riguardo al solo diritto azionato iure hederitatis da merita accoglimento la Parte_1 domanda originariamente proposta dalla stessa, quale erede della madre Per_3
vedova del defunto in quanto la vedova del militare vittima
[...] Persona_2 del dovere, quale superstite di quest'ultimo, aveva diritto a vedersi riconoscere i benefici di legge con decorrenza dalle rispettive date di entrata in vigore dei medesimi e sino al suo decesso (24.2.2012). I benefici conseguenti a detto riconoscimento sono i seguenti: la speciale elargizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 302/1990; lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica, ex art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 con decorrenza 1.1.2008 ; l'assegno vitalizio sempre non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, adeguato a € 500,00 mensili con decorrenza 1.1.2006 (sulla misura di quest'ultimo assegno, cfr. Cass. sez. un. 27.3.2017, n. 7761, secondo cui “In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria” principio confermato dalle successive pronunce Cass. n. 19036/2019 e Cass. n. 24956/2021). Per quanto riguarda la speciale elargizione di € 200.000,00, questa è soggetta a rivalutazione automatica con decorrenza da 1.1.2003 sulla base del condivisibile
9 precedente della Corte di appello di Milano, Sez. Lav., 14 giugno 2021, n. 904, e del recente pronunciamento di questa stessa Corte (si veda sent. Corte appello Roma sez. lav., 29/09/2023, n.3306) che appare opportuno richiamare per la chiarezza espositiva del precedente: “l'art.1 L.302-90, nel testo vigente ratione temporis, ha previsto, ai fini che qui interessano, che, a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. Il successivo art.8 ha disposto che le elargizioni ivi previste sono soggette ad una automatica rivalutazione annuale fino alla data della corresponsione in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali , e sono esenti dall'IRPEF.…In questa cornice, l'art.34 del DL n.159-07, Org_4 come convertito, sotto la rubrica “Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo” ha previsto che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti ed alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art.5 commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
Ne consegue, anzitutto, che l'art.34 ha realizzato, in coerenza con la testuale indicazione della rubrica ed in linea di continuità con la precedente previsione dell'art.1 comma 562 della L.266-05, un'estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 e quindi una totale equiparazione delle due categorie ai fini della quantificazione degli importi dovuti. Nell'ambito di tale estensione, a quest'ultima categoria è dovuto, quindi, il medesimo importo che sarebbe spettato alla prima in relazione alla stessa decorrenza comprensivo sia della componente in capitale che di quella rivalutativa e quindi nel suo valore attuale, pari al capitale rivalutato dal 1-1- 2003 alla data della effettiva corresponsione.
Il che è pienamente in linea con l'intento univoco del legislatore, già menzionato, di totale equiparazione tra vittime della criminalità e del terrorismo e vittime del dovere, ferma per entrambe la tutela della conservazione del potere di acquisto mediante la corresponsione del beneficio nel suo valore attuale.
Né la legge ha disposto per il passato;
al contrario, nell'estendere il beneficio nel senso sopra delineato, ha semplicemente attualizzato l'importo della speciale elargizione al momento della sua estensione”.
L'appello merita pertanto integrale accoglimento.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in integrale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado:
10 DICHIARA che (deceduto in data 18.7.1993) aveva diritto al Persona_2 riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle “vittime del dovere” ai sensi dell'art. 1, commi 563 564, legge n. 266/2005 in quanto il suo decesso ha avuto come concausa una patologia contratta a seguito dell'esposizione al gas per motivi di Org_3 servizio dall'1.1.1965 al 7.12.1969; DICHIARA che quale vedova superstite del de cuius Persona_3
aveva diritto in vita a vedersi liquidate le seguenti prestazioni: Persona_2
- la speciale elargizione pari ad € 200.000,00 soggetta a rivalutazione automatica con decorrenza da 1.1.2003;
- l'assegno vitalizio (rateo mensile di € 500,00) ex art. 2 legge n. 407 del 1998 con decorrenza 1.1.2006 sino alla data del decesso della medesima (avvenuto in data 24.4.2012);
- lo speciale assegno vitalizio (rateo mensile di €1.033,00) soggetto alla perequazione automatica, ex art. 5, comma 3, legge n. 206 del 2004, con decorrenza
1.1.2008 sino alla data del decesso della medesima (avvenuto in data 24.4.2012);
e per l'effetto CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1
quale erede di dei suddetti benefici e relativi Parte_1 Persona_3 arretrati da erogarsi, nei limiti della quota ereditaria, con le decorrenze di cui sopra, oltre accessori di legge;
RIGETTA l'originaria domanda di volta ottenere il Parte_1 riconoscimento dei predetti benefici iure proprio; condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del giudizio P_ liquidate quanto al primo grado in complessivi € 4.000,00 e quanto all'appello in € 4.500,00 oltre Iva e CAP nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte appellante. Roma, 14/06/2024 Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Alessandra Trementozzi Consigliere dott.ssa Beatrice Marrani Consigliere relatore
All'udienza del 14/06/2024 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3032 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 vertente tra
, in proprio e quale erede di con l'avv. Parte_1 Persona_1
NAPPI GIOVANNI appellante e
Controparte_1
appellato contumace ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, con sentenza n. 857 del 18.5.2021 Conclusioni : come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con ricorso al Tribunale di Velletri esponeva che: il dante causa Parte_1
in qualità di ufficiale dell' , aveva prestato Persona_2 Organizzazione_1 servizio presso il .O.C.) di Monte Venda dall'l . Organizzazione_2
1.1965 al 7.12.1969 nell'ambito di una missione caratterizzata da particolari e straordinarie condizioni ambientali ed operative durante il periodo di permanenza presso detta base militare, aveva prestato servizio all'interno di un'area ubicata nel c.d. “sito incavernato” in cui vi era un'atmosfera contaminata da una concentrazione di gas radon superiore anche di 20 volte rispetto allo soglia fissata dalla legge;
era stato esposto quindi per ragioni di servizio a notevoli quantità di sostanze tossicocancerogene, tra cui -
1 soprattutto - il gas radioattivo radon;
tale esposizione aveva causato una “neoplasia polmonare destro” da cui è conseguita la morte dello in data 8.7.1993; la PT presenza di radon e l'esposizione professionale dei militari trovava conferma negli atti dell'Autorità amministrativa e del giudizio penale n. 277/2016 R.G. incardinato davanti al Tribunale di OV (dichiarazioni testimoniali e consulenze tecniche acquisite in detto processo); lo stesso aveva riconosciuto, in favore di altri militari Controparte_1 che avevano operato all'interno della base 1° ROC di Monte Venda, lo status di
“equiparati a vittime del dovere. Tanto esposto agiva in proprio e quale erede di Parte_1 Persona_3 coniuge dello deceduta il 21.4.2012, al fine di sentire dichiarare il PT [...]
tenuto al riconoscimento quale “equiparato a vittima del dovere” di P_
, deceduto in data 18.7.1993, in seguito a “neoplasia polmonare Persona_2 destra”; conseguentemente dichiarare il obbligato al Controparte_1 riconoscimento dei benefici ex DPR 07.07.2006 n 243 e condannato al pagamento di tutte le somme dovute anche per ratei medio tempore maturati per assegno vitalizio per l'importo di € 500,00 ovvero, in subordine, di € 258,23, a decorrere dall'1.1.2006 e lo speciale assegno vitalizio per l'importo di € 1.033,00 oltre perequazioni ex lege, e su tutte le somme dovute riconoscere gli interessi legali;
la speciale elargizione per l'importo di € 200.000,00 oltre perequazioni e interessi legali dall'1.1.2007. Il si costituiva in giudizio eccependo la prescrizione. Controparte_1
Affermava che il dies a quo da cui computare la prescrizione è da individuarsi nella data del 1° gennaio 2006 (giorno di entrata in vigore della L. n. 266/2005), in quanto il decesso del de cuius è avvenuto in data 18.07.1993, e sosteneva che il termine prescrizionale è definitivamente spirato, considerato che la ricorrente, per il tramite del fratello , ha presentato l'istanza di riconoscimento della causa di servizio Parte_2
e della correlata condizione di vittima del dovere del proprio genitore in data 24.05.2019. In ogni caso il eccepiva che la domanda iure proprio è da rigettarsi perchè la P_ non era a carico del de cuius al momento del decesso di quest'ultimo. PT
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 857 del 18.5.2021 accoglieva l'eccezione di prescrizione sollevata dal e rigettava il ricorso. P_
Proponeva appello chiedendo l'accoglimento delle domande già Parte_1 formulate in primo grado. Il , sebbene regolarmente citato in appello, non si è Controparte_1 costituito. All'udienza del 14.6.2024 la causa veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è fondato. E' preliminare al merito della pretesa dell'appellante la risoluzione della questione relativa all'eccepita prescrizione “totale” del diritto connesso alla condizione soggettiva di equiparato alle vittime del dovere, questione peraltro distinta dalla prescrizione maturata con riferimento ai diritti patrimoniali consequenziali in relazione ai ratei precedenti il decennio dalla domanda. A risolvere i contrasti interpretativi presenti nella giurisprudenza di merito è recentemente intervenuta la giurisprudenza di legittimità per cui “La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di "status", cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento,
2 ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge” (Cass. n. 17440/2022). La pronuncia, avente una chiara finalità nomofilattica, è pienamente condivisa da questa Corte di merito che non intravede argomenti che possano condurre ad una sentenza di contrario avviso. Giova al riguardo richiamare testualmente quanto già considerato da questa Corte con sentenza n. 2702/2021, che qui si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. « |…| Come è noto la legge n. 266/2005, all'art. 1, commi 562-565, che hanno esteso i benefici assistenziali previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono definite "vittime del dovere", al comma 564, ha introdotto, ai fini della concessione dei suddetti benefici, la nozione di soggetto equiparato alle vittime del dovere ( di cui si discute nel presente giudizio). Infatti, mentre il precedente comma 563 descrive la nozione di “vittime del dovere” in senso stretto ovvero " i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalita'; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumita'; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilita'.", il successivo comma 564 prevede invece i soggetti "equiparati" alle vittime del dovere. La norma stabilisce: "Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative". A sua volta, l'art. 1, D.P.R. n. 243 del 2006, cit. («Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266»), precisa che: “1. Ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
|…| Tale essendo il quadro normativo di riferimento, la Corte di legittimità, con plurime pronunce, si è preoccupata di precisare, in punto di riparto di giurisdizione, che in relazione ai benefici di cui all'art. 1, comma 565, della I. n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo, e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui al comma 563 dell'art. 1 di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica
3 soggettiva nei confronti di una P.A. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse. Tale diritto non rientra nell'ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l'amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall'art. 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione 'è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell'assistenza sociale” ( Cass. SU 8982/2018; cfr Cass. SU n. 15484/2017, Cass. SU n. 7761/2017; Cass. SU 23396/2016).
|…| Poiché, dunque, la posizione giuridica soggettiva inerente allo status (usato a volte dalla Cassazione sia pure, ad avviso di molti commentatori, in senso atecnico: cfr Cass. S.U. 8982/2018) di soggetto equiparato a vittima del dovere è inquadrabile a pieno titolo nella categoria dei diritti di natura assistenziale, non può che richiamarsi al riguardo il consolidato orientamento di legittimità posto a presidio del principio, di diretta derivazione costituzionale, di imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost.. Tale principio è stato espresso con forza da Cass. S.U. 10955/2002 che ha ribadito appunto l'imprescrittibilità del diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale garantita dall'art. 38 Cost. «in quanto connesso ad uno status del cittadino, mentre si prescrivono (oppure da essi si può decadere), invece, i diritti esclusivamente patrimoniali, cioè i singoli crediti periodicamente risorgenti (che maturano per ciascun mese o da scadenza di un periodo più lungo), in quanto sono espressione del diritto alla prestazione e vengono denominati "ratei"».
|…| La configurazione di tali diritti come imprescrittibili non è incisa dalla successiva giurisprudenza maturata in altri ambiti di applicazione di misure previdenziali soggette all'ordinario termine di prescrizione decennale, anzi rafforza il convincimento che l'accertamento del diritto ad una prestazione assistenziale ( o previdenziale) non sia suscettibile di estinzione per prescrizione.
|…| Invero, nel diverso caso esaminato dalla giurisprudenza del riconoscimento dei benefici previdenziali per esposizione qualificata all'amianto, il giudice di legittimità ha avuto modo di chiarire che con la domanda intesa all'accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva non si fa valere il diritto al ricalcolo della prestazione pensionistica, ovvero alla rivalutazione dell'ammontare dei singoli ratei, in quanto erroneamente (o ingiustamente) liquidati in sede di determinazione amministrativa, bensì il diritto a un beneficio che, seppure previsto dalla legge ai fini pensionistici e, dunque, intimamente collegato alla pensione, in quanto strumentale ad agevolarne l'accesso (ovvero, nel caso dei già pensionati, ad ottenerne un arricchimento, ove la contribuzione posseduta sia inferiore al tetto massimo dei quarant'anni), è dotato di una sua specifica individualità e autonomia, operando sulla contribuzione ed essendo ancorato a presupposti propri e distinti da quelli pertinenti al diritto al trattamento pensionistico ( così a partire da Cass. sent. n. 12685 del 2008 e nn. 3605, 4695 e 6382 del 2012; ord. nn. 7138, 8926, 12052 del 2011, n. 1629 del 2012 Cass. 04/04/2014 n. 7934; Cass. 30/06/2015 ; n. 17433 del 2017).
…Tale precisazione avvalora il convincimento che nella specie l'accertamento dello status di “equiparato alle vittime del dovere” attiene alla qualificazione di una posizione giuridica soggettiva – a cui viene correlata una serie di benefici di natura prevalentemente assistenziale – che deriva da una condizione personale che ha valenza
4 oggettiva e immanente e prescinde dalla previsione di termini prescrizionali e decadenziali.
|…| In tale ottica, dunque, l'introduzione ex lege di una nuova categoria di soggetti come le “vittime del dovere e soggetti equiparati”, riconoscendo in via espansiva tutela assistenziale prima inesistente, in una prospettiva assistenziale solidaristica, porta a ritenere, per conseguenza, che lo status di colui che si trovi nelle condizioni di poter vedere riconosciuta suddetta tutela è espressione tipica di diritti imprescrittibili e indisponibili a matrice assistenziale nei termini innanzi precisati. La suddetta normativa, dato il carattere innovativo, avrebbe ben potuto, in ragione di un legittimo bilanciamento di interessi in gioco, applicare un regime speciale di decadenza o prescrizione, ai fini dell'utile esperimento della procedura diretta al riconoscimento dei correlati benefici assistenziali, ma non lo ha fatto sicché, secondo i principi affermati costantemente dalla Corte di legittimità, la prescrizione ( decennale) non può che riguardare non il diritto all'azione bensì i singoli diritti patrimoniali cioè i singoli ratei dei benefici destinati alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati. …» (si veda CdA Roma n. 2702/2021 cit.). Per completezza, va solo aggiunto che la Suprema Corte, con sentenza n. 17440/2022, ha confermato i principi testé richiamati, ribadendo infine che «se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n. 29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di "vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006» ( Cass. 30 maggio 2022, n. 17440 cit.) Il Collegio non ravvisa ragioni tali da doversi discostare da tali precedenti, ai quali si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., atteso che, una volta che l'interpretazione della regula iuris è stata enunciata con l'intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)”(Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l'esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019). La gravata sentenza non è quindi conforme al richiamato principio di diritto laddove ha ritenuto non prescrittibile il diritto all'accertamento dello status di vittima del dovere e di terrorismo, a differenza del diritto al pagamento delle prestazioni economiche e dei singoli ratei.
5 Cio' posto, occorre preliminarmente osservare che la domanda proposta dalla iure proprio, ai sensi dell'art.6 della legge n.466/1980 non puo' essere accolta in PT quanto all'atto del decesso del padre nel 1993 la stessa non era a carico di _2
. Il in sede di tempestiva costituzione nel giudizio di primo grado
[...] P_ aveva specificamente eccepito la mancanza di tale requisito e la nulla aveva PT dedotto al riguardo nel corso dell'intero giudizio di primo grado né ha, unitamente al ricorso in appello, dedotto di essere stata a carico del padre al momento del decesso di quest'ultimo. Come ha recentemente ribadito la S.C. (si veda Cass n. 11181 del 2022) “i superstiti delle vittime del dovere, aventi titolo - in virtù di quanto disposto dall'art. 2, comma 105, della l. n. 244 del 2007 - al beneficio di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della l. n. 206 del 2004, come modificato dal comma 106 del citato art. 2, sono quelli individuati dall'art. 6 della l. n. 466 del 1980, ai sensi del quale il beneficio non compete ai figli non a carico fiscale della vittima all'epoca del decesso ove il coniuge avente diritto sia vivente, in coerenza con la finalità assistenziale delle provvidenze, dirette ad indennizzare i familiari colpiti, in ragione del pregiudizio subito in conseguenza del traumatico mutamento delle proprie condizioni di vita” . si legge nelle motivazioni della sentenza: “la ragione dell'esclusione risiede nella circostanza che all'epoca del decesso, i figli del erano maggiorenni e non più a carico fiscale del de cuius. La Corte CP_2 territoriale ha escluso che la normativa che estende le provvidenze ai superstiti (fino ai fratelli e sorelle) non conviventi delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (I.n.302 del 1990 e I. n. 407 del 1998) possa applicarsi nei confronti dei superstiti delle vittime del dovere, essendo, i rispettivi benefici di legge, posti a presidio di valori differenti, con condizioni di attribuzione soggette a discipline solo tendenzialmente (e progressivamente) unificabili e assimilabili. Mentre nel caso delle vittime del terrorismo e della criminalità il soggetto offeso è lo Stato nella sua integrità, il che giustifica l'ampliamento della platea dei beneficiari delle elargizioni, nel caso delle vittime del dovere l'evento imprevedibile deriva da un servizio prestato in favore di una pubblica amministrazione, e, pertanto, il ristoro, concesso in funzione assistenziale, va riconosciuto soltanto a quei superstiti i quali confidavano sul reddito del soggetto colpito dall'evento; di tal che, diversamente da quanto previsto in favore dei superstiti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nel caso delle vittime del dovere si giustifica (e non contrasta col principio di eguaglianza) il riconoscimento dei benefici ai soli superstiti che all'atto dell'evento erano a carico fiscale del dante causa”. Tanto premesso, dovendo passare al merito della controversia e quindi valutare la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento dei benefici in esame, si rileva che la prima delle condizioni cui la legge subordina la sussistenza del diritto ai suddetti benefici è la ricorrenza delle particolari condizioni ambientali od operative.
Sul punto l'ormai consolidata giurisprudenza (si veda Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 13367 del 01/07/2020) ha sottolineato che “in tema di benefici in favore delle vittime del dovere, la nozione di particolari condizioni ambientali od operative, alla cui ricorrenza l'art. 1, comma 564, della l. n. 266 del 2005, condiziona l'estensione dei benefici in favore di coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali, comprende ogni forma di esposizione a rischio eccedente quello che caratterizza le ordinarie modalità di svolgimento dei compiti di istituto e include pertanto le missioni in territori di guerra svolte dai militari normalmente addestrati per lo svolgimento di esercitazioni per la difesa dello Stato, 6 atteso che la partecipazione concreta ed effettiva a siffatte missioni costituisce evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili con quelli propri delle esercitazioni”. Si è ritenuto quindi che tale requisito è integrato nel caso in cui i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si fossero complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso a dette attività. In particolare, si è sostenuto che le condizioni ambientali ed operative possano consistere “anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata”, causata da “un grave errore organizzativo” e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare (cfr. Cass., S.U., n. 23396 del 2016 cit.; S.U. n, 759 del 2017; S.U. n. 15055 del 2017). Nel caso di specie le circostanze dettagliatamente allegate dalla in merito al servizio prestato dal padre presso il 1° ROC di Monte PT
Venda nel periodo dall'1.1.1965 al 7.12.1969 nonché alle particolari condizioni in cui egli ha operato (caratterizzate dall'esposizione al gas Radon) non sono state specificatamente contestate dalla difesa del . Sono stati altresì prodotti numerosi P_ provvedimenti coi quali l'Amministrazione ha riconosciuto lo status di vittime del dovere a favore di altri militari che hanno operato nello stesso contesto lavorativo in cui lo ha prestato servizio e riguardanti il periodo oggetto di causa. PT
In relazione poi all'accertamento del nesso causale tra il decesso di _2
e la malattia “neoplasia polmonare destro” da questi contratta e che ha condotto
[...] al decesso e l'attività lavorativa svolta dal medesimo presso il 1° ROC di Monte Venda nel periodo dall'1.1.1965 al 7.12.1969 (in particolare, all'esposizione al gas Org_3 questo Collegio ha disposto, su istanza di parte appellante, l'acquisizione dell'elaborato peritale depositato dal CTU Dott. nell'ambito del giudizio di primo grado dinanzi Pt_3 al Tribunale di Roma RG 2696/20, all'esito del quale è stata emessa la sentenza n. 1296/2022 del 2 dicembre 2022, tra il e gli altri eredi di P_ PT Per_3
vedova di
[...] Persona_2
Ebbene, il perito evidenzia quanto segue: “Tanto premesso, in termini di causalità generale la letteratura scientifica in materia ha incontrovertibilmente segnalato l'aumentata incidenza di carcinomi polmonari tra le persone esposte al radon. Per quanto attiene alla oncogenicità del Radon, tale osservazione è stata più volte evideniztata dalla Contro IARC (International Agency for the Reserch on Cancer) dell' che ha raccolto in accurate schede monografiche le evidenze epidemiologiche, biologiche e sperimentali emerse a livello mondiale, con giudizio di sintesi fondato sulla “consistenza”, sulla
“forza”, sulla “specificità” e sulla “coerenza” dell'associazione…. A causa dell'importanza del fumo di sigaretta come fattore di rischio per il cancro ai polmoni, è importante considerare gli effetti combinati del fumo e dei prodotti di decadimento del radon. Nel valutare le conseguenze dell'esposizione combinata al fumo di sigaretta e al Radon e ai prodotti di decadimento, è necessario tenere in considerazione i diversi effetti del fumo, poiché possono modificare il rapporto tra esposizione e dose, nonché l'interazione tra i due agenti nel processo di cancerogenesi. Rispetto ai non fumatori, i fumatori hanno una maggiore deposizione centrale di particelle, una maggiore permeabilità delle vie aeree, un trasporto mucociliare rallentato, un maggiore edema della mucosa delle vie aeree, un aumento dello spessore dello strato di muco secondario all'aumentata produzione di muco dei fumatori e metaplasia e displasia più estese dell'epitelio delle vie aeree. … Quanto alla valutazione conclusiva, secondo la IARC
7 “There is sufficient evidence for the carcinogenicity of radon and its decay products in experimental animaIs. - There is sufficient evidence for the carcinogenicity of radon and its decay products in humans. - Overall evaluation: Radon and its decay products are carcinogenic ta humans (Group 1)”. Giova, infine segnalare che ogni aumento di 100 Bq/m3 sul lungo periodo (quello tra inizio dell'esposizione e fine del periodo di induzione, quando successive esposizioni sono irrilevanti) comporta un maggior rischio relativo dello 10-16% di contrarre un carcinoma polmonare rispetto ai non esposti. Anche ipotizzando un rapporto tra ore di lavoro e ore passate all'esterno di 1 : 3, si realizzava un maggior rischio comunque di gran lunga maggiore di quello della popolazione in generale. Si ricorda che nella sala operativa – locale n. 19, le concentrazioni di radon rilevate dai contatori a erano comprese tra 5.350 e 10.360 Bq/m3 e che il CP_4 ebbe a trascorrere in tale locale poco meno di cinque anni di attività lavorativa. Pertanto, conforme alla teoria condizionalistica, tenuto anche conto dell'istotipo della neoplasia, agli antecedenti lavorativi non può essere negato un concreto ruolo causale necessario alla verificazione dell'affezione in parola, nel senso che, con ragionamento controfattuale e secondo un criterio di probabilità qualificata, è ammissibile affermare con seria probabilità logica che l'antecedente in esame ha concorso alla verificazione dell'evento, conforme ad un criterio induttivo di probabilità. Quanto ai fattori causali alternativi evocati dalla Parte convenuta, le relative eccezioni non inficiano il ruolo etiologico dell'esposizione al Radon. Sul punto, la pregressa abitudine tabagica è un antecedente che avvalora, più che elidere, il ruolo causale dell'esposizione al gas radioattivo. Difatti, proprio in virtù dell'effetto di moltiplicazione del potere oncogeno attribuibile al fumo di sigaretta e al Radon, l'esposizione lavorativa a quest'ultimo ha in concreto svolto un ruolo causale ancor più efficace di quello che si sarebbe realizzato in un soggetto non fumatore. Deve inoltre essere valutato che il fumo di sigaretta è più tipicamente legato allo sviluppo di microcitomi”. Ha quindi concluso in tal senso: “in riferimento ai quesiti posti dall'Ill.mo Magistrato, l'esame della documentazione sanitaria e i risultati degli accertamenti svolti conducono alle seguenti conclusioni:
1. il Col. , Persona_2 nel suo ultimo periodo di vita, era affetto da uno Small Cell Lung Cancer – SCLC - a tipo microcitoma polmonare, localmente avanzato, infiltrante la vena cava superiore e il mediastino.; 2. si ritiene sussistente un rapporto etiologico tra l'esposizione lavorativa al realizzatasi tra l'1.1.1965 e il 7.12.1969 e lo sviluppo del carcinoma polmonare Org_3 diagnosticato nel 1992, a distanza di poco più di 27 anni dalla prima esposizione;
per quanto la prognosi di tale neoplasia fosse sicuramente sfavorevole quoad vitam, tale da far ipotizzare che l'exitus fosse imminente poco dopo la dimissione dall'ultimo ricovero - e in effetti il decesso si verificò il giorno dopo - occorre doverosamente segnalare che non vi sono documenti sanitari indicativi della causa ultima dell'exitus;
3. la pregressa abitudine tabagica è un antecedente concausale che non elimina il ruolo causale dell'esposizione al gas radioattivo”. Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità peraltro non specificamente evidenziati dalle parti.
In particolare quanto all'accertamento del nesso causale, il perito ha correttamente applicato il criterio della cd. causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano ad una valutazione ex ante del tutto inverosimili, selezionati sulla base di un criterio di cd. probabilità logica (si veda Cass. 3 gennaio 2017, n. 47; Cass. 27 settembre 2018, n.
8 23197). Nel caso poi di malattia ad eziologia multifattoriale, come quella di cui trattasi nel caso di specie, il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie (essendo impossibile, nella maggior parte dei casi, ottenere la certezza dell'eziologia), è necessario pur sempre che si tratti di "probabilità qualificata", da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici), idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (Cass. 12 maggio 2004, n. 9057; Cass. 21 giugno 2006, n. 14308; 26 maggio 2006, n. 12559; 11 giugno 2004, n. 11128).
Con particolare riferimento al ruolo causale svolto da fattori extralavorativi quali, nel caso di specie, il tabagismo, la Corte ha altresì ribadito quanto già precedentemente espresso (si veda Cass. 9 settembre 2005, n. 17959; Cass. 12 maggio 2004, n. 9057; Cass. 19 gennaio 2011, n. 1135) ossia che tali fattori, una volta accertata l' esposizione al rischio ambientale, dovendosi far applicazione del principio di causalità materiale di cui all'art. 41 c.p.c. - secondo cui il nesso eziologico è interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l'evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni - di regola non hanno, di per sè, rilievo al fine di interrompere il nesso causale proprio perché di per sé non assurgono a fattori causali esclusivi bensì solo concorrenti.
Deve quindi ritenersi dimostrato che il decesso di sia avvenuto Persona_2 per causa di servizio (per particolari condizioni ambientali od operative, ex art. 1, comma 564, della legge n. 266/2005) e che, quindi, egli avrebbe avuto diritto in vita ad essere riconosciuto soggetto equiparato alle vittime del dovere, dovendo peraltro aver riguardo al solo diritto azionato iure hederitatis da merita accoglimento la Parte_1 domanda originariamente proposta dalla stessa, quale erede della madre Per_3
vedova del defunto in quanto la vedova del militare vittima
[...] Persona_2 del dovere, quale superstite di quest'ultimo, aveva diritto a vedersi riconoscere i benefici di legge con decorrenza dalle rispettive date di entrata in vigore dei medesimi e sino al suo decesso (24.2.2012). I benefici conseguenti a detto riconoscimento sono i seguenti: la speciale elargizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 302/1990; lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili, soggetto alla perequazione automatica, ex art. 5, comma 3, della legge n. 206 del 2004 con decorrenza 1.1.2008 ; l'assegno vitalizio sempre non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, adeguato a € 500,00 mensili con decorrenza 1.1.2006 (sulla misura di quest'ultimo assegno, cfr. Cass. sez. un. 27.3.2017, n. 7761, secondo cui “In tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. Cost., come risulta dal “diritto vivente” rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria” principio confermato dalle successive pronunce Cass. n. 19036/2019 e Cass. n. 24956/2021). Per quanto riguarda la speciale elargizione di € 200.000,00, questa è soggetta a rivalutazione automatica con decorrenza da 1.1.2003 sulla base del condivisibile
9 precedente della Corte di appello di Milano, Sez. Lav., 14 giugno 2021, n. 904, e del recente pronunciamento di questa stessa Corte (si veda sent. Corte appello Roma sez. lav., 29/09/2023, n.3306) che appare opportuno richiamare per la chiarezza espositiva del precedente: “l'art.1 L.302-90, nel testo vigente ratione temporis, ha previsto, ai fini che qui interessano, che, a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, e' corrisposta una elargizione fino a lire 150 milioni, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacita' lavorativa, in ragione di 1,5 milioni per ogni punto percentuale. Il successivo art.8 ha disposto che le elargizioni ivi previste sono soggette ad una automatica rivalutazione annuale fino alla data della corresponsione in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali , e sono esenti dall'IRPEF.…In questa cornice, l'art.34 del DL n.159-07, Org_4 come convertito, sotto la rubrica “Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo” ha previsto che alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti ed alle vittime della criminalità organizzata ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui all'art.5 commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
Ne consegue, anzitutto, che l'art.34 ha realizzato, in coerenza con la testuale indicazione della rubrica ed in linea di continuità con la precedente previsione dell'art.1 comma 562 della L.266-05, un'estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564 e quindi una totale equiparazione delle due categorie ai fini della quantificazione degli importi dovuti. Nell'ambito di tale estensione, a quest'ultima categoria è dovuto, quindi, il medesimo importo che sarebbe spettato alla prima in relazione alla stessa decorrenza comprensivo sia della componente in capitale che di quella rivalutativa e quindi nel suo valore attuale, pari al capitale rivalutato dal 1-1- 2003 alla data della effettiva corresponsione.
Il che è pienamente in linea con l'intento univoco del legislatore, già menzionato, di totale equiparazione tra vittime della criminalità e del terrorismo e vittime del dovere, ferma per entrambe la tutela della conservazione del potere di acquisto mediante la corresponsione del beneficio nel suo valore attuale.
Né la legge ha disposto per il passato;
al contrario, nell'estendere il beneficio nel senso sopra delineato, ha semplicemente attualizzato l'importo della speciale elargizione al momento della sua estensione”.
L'appello merita pertanto integrale accoglimento.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in integrale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado:
10 DICHIARA che (deceduto in data 18.7.1993) aveva diritto al Persona_2 riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle “vittime del dovere” ai sensi dell'art. 1, commi 563 564, legge n. 266/2005 in quanto il suo decesso ha avuto come concausa una patologia contratta a seguito dell'esposizione al gas per motivi di Org_3 servizio dall'1.1.1965 al 7.12.1969; DICHIARA che quale vedova superstite del de cuius Persona_3
aveva diritto in vita a vedersi liquidate le seguenti prestazioni: Persona_2
- la speciale elargizione pari ad € 200.000,00 soggetta a rivalutazione automatica con decorrenza da 1.1.2003;
- l'assegno vitalizio (rateo mensile di € 500,00) ex art. 2 legge n. 407 del 1998 con decorrenza 1.1.2006 sino alla data del decesso della medesima (avvenuto in data 24.4.2012);
- lo speciale assegno vitalizio (rateo mensile di €1.033,00) soggetto alla perequazione automatica, ex art. 5, comma 3, legge n. 206 del 2004, con decorrenza
1.1.2008 sino alla data del decesso della medesima (avvenuto in data 24.4.2012);
e per l'effetto CONDANNA il al pagamento, in favore di Controparte_1
quale erede di dei suddetti benefici e relativi Parte_1 Persona_3 arretrati da erogarsi, nei limiti della quota ereditaria, con le decorrenze di cui sopra, oltre accessori di legge;
RIGETTA l'originaria domanda di volta ottenere il Parte_1 riconoscimento dei predetti benefici iure proprio; condanna l'appellato a rifondere all'appellante le spese del giudizio P_ liquidate quanto al primo grado in complessivi € 4.000,00 e quanto all'appello in € 4.500,00 oltre Iva e CAP nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte appellante. Roma, 14/06/2024 Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Beatrice Marrani Dott.ssa Maria Antonia Garzia
11