Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
N. 96-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE
Il tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori: dott.ssa Simonetta Bruno - Presidente dott. Gianluigi Canali - giudice dott. Alessandro Pernigotto - giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso su istanza depositata da on l'avv. PARIS GIORGIO Parte_1 nei confronti di con gli avv.ti ROBERTO Controparte_1
NEVOLA e CARMELO FAGONE
*****
Il tribunale esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;
rilevato che il contraddittorio si è regolarmente instaurato con la notifica ex art. 40 CCII;
osserva quanto segue:
sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 CCII dato che il centro degli interessi principali del debitore è situato in Travagliato (BS), Via della tecnica, n.
5/b 5/c;
il debitore è imprenditore che esercita attività commerciale ed è pertanto soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 121 CCII (cfr. visura camerale in atti);
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il debitore non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, primo comma lett. d) CCII anzi dalla documentazione in atti ne emerge il superamento (cfr. il valore dell'attivo patrimoniale emergente dalla dichiarazione fiscale relativa all'anno di imposta 2023, superiore ad € 1.600.000,00=);
ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art. 49, ultimo comma, CCII in quanto i debiti scaduti sono superiori ad € 30.000,00 (cfr. l'ammontare del credito vantato da parte ricorrente, portato da ingiunzione di pagamento passata in giudicato, pari ad € 136.291,00=);
ricorre una situazione d'insolvenza, come definita dall'art. 2, primo comma lett. b) CCII, desumibile dall'inadempimento serbato da parte resistente rispetto al credito di parte ricorrente, dall'esistenza di un ulteriore ingente indebitamento erariale e previdenziale (per oltre €
155.000,00=), dalla pacifica circostanza per cui parte ricorrente non dispone della liquidità necessaria a far fronte al pagamento del propri debiti (tanto che all'udienza del 26.3.2025 quest'ultima ha ipotizzato di saldare il dovuto nei confronti di parte ricorrente mediante una datio in solutum).
Ritiene, pertanto, il collegio che debba disporsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società, la quale produce l'apertura della procedura anche a carico dei soci illimitatamente responsabili.
P.Q.M.
Il tribunale, visto l'art. 49 CCII,
a) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale a carico di
[...]
(c.f. ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Travagliato (BS), Via della tecnica, n. 5/b 5/c nonché personale di Controparte_1
nato a [...] il [...] ) e di C.F._1 [...]
ato a Chiari (BS) il 8.7.1993 ; CP_1 C.F._2
b) NOMINA giudice delegato il dott. Alessandro Pernigotto;
c) NOMINA curatore la dott.ssa soggetto che ha i requisiti di cui Persona_1 all'articolo 358 CCII;
d) ORDINA al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e pagina 2 di 3 SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/02 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86
IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
e) FISSA l'udienza per l'esame dello stato passivo in data 21/10/2025 ore 09:00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Brescia, sezione IV civile;
f) ASSEGNA ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'udienza come sopra fissata per la presentazione delle domande d'insinuazione;
g) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
h) ORDINA che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Brescia, il 22/05/2025.
Il giudice estensore
Alessandro Pernigotto
Il Presidente
Simonetta Bruno
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