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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/09/2025, n. 4586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4586 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al verbale del 30/09/2025
Ruolo Generale n. 1700/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1700/2022 R.G.A.C., vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa dall'avv. FRANCESCO CERVO Parte_1 C.F._1
( ) - - presso il cui studio elettivamente C.F._2 Email_1 domicilia in Sant'Anastasia (NA) alla Via G. Castiello n. 12
APPELLANTE
E
( ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'avv. EMILIA BATTIGAGLIA ) - C.F._3
- presso la quale elettivamente domicilia in l Viale Mazzini n. 31 Email_2 CP_1
1 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 186/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data
28/01/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.06.2019 conveniva il Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata al fine di conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsole il 14.09.2015, alle ore 16:30 circa, allorquando, nel percorrere a piedi la Via Colle San Bartolomeo, angolo Piazza B. Longo, rovinava al suolo a causa di un rialzo del manto stradale di circa tre centimetri, non segnalato e non visibile perché occultato da cartacce.
Assumeva l'attrice che, in conseguenza della caduta, aveva riportato fratture multiple (rotula, metatarso, capitello radiale, etc) che ne avevano imposto il ricovero e diversi interventi chirurgici, con necessità di successive terapie riabilitative, come da documentazione sanitaria che allegava.
Deduceva l'esclusiva responsabilità dell'ente comunale, in qualità di custode ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., rispetto alla causazione del sinistro, e ne chiedeva la condanna al pagamento, in suo favore, del complessivo importo di euro 52.000,00, o della maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Radicatasi la lite, si costituiva il esistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Espletata l'attività istruttoria a mezzo di prova testimoniale e CTU, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale il primo giudice rigettava la domanda, sul presupposto che l'attrice non avesse usato l'ordinaria diligenza, che le avrebbe sicuramente consentito di notare ed evitare il dislivello (che, contrariamente a quanto asserito, si protraeva per un ragguardevole tratto stradale), e compensava le spese di lite.
In altre parole, il Tribunale accertava l'uso non diligente del bene demaniale, costituendo tale fatto un'ipotesi di caso fortuito idonea ad escludere il nesso di causalità riferito all'ente proprietario della res sia ai sensi dell'art. 2051 che del 2043 c.c.
Avverso la citata pronuncia, con atto di citazione notificato il 19.04.2022, ha proposto tempestivo appello deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma per i seguenti motivi: 1) Parte_1 manifesta erroneità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti; 2) violazione ed erronea applicazione
2 dell'art. 2051 c.c.; 3) In via subordinata, Omessa motivazione in merito ad un possibile concorso di colpa. Ha concluso, pertanto, nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa del 27.06.2022 (per l'udienza del 19 luglio 2022, differita di ufficio al 27 settembre 2022) si è costituito il resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Controparte_1
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna del 30.9.2025 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, l'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
Col primo motivo deduce l'appellante la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto “non provata” la domanda, ed evitabile l'insidia con l'uso dell'ordinaria diligenza.
L'appellante insiste, in questa sede, nel prospettare che l'insidia fosse occulta, non visibile e non prevedibile.
Il giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato alcune circostanze di fatto emerse dall'istruttoria.
La parte di strada in oggetto (e, quindi, il punto in cui si era creato il rialzo di circa 3 cm) non era danneggiata, bensì incompleta, non essendo stata asfaltata interamente, ma per i soli 2/3. Tale circostanza, unitamente al fatto che l'area era pitturata con le indicazioni stradali (alla stregua di un manto regolarmente ultimato), avrebbe reso ancora più difficile per il pedone riconoscere il dislivello, traendolo in inganno, trattandosi di una pubblica via, dunque presuntivamente priva di ostacoli.
Considerata, inoltre, la necessità di controllare il sopraggiungere delle auto in transito, e la presenza di un volantino che occultava il dislivello, la danneggiata non avrebbe potuto evitare l'insidia con la dovuta
3 diligenza, dovendo il danno interamente imputarsi al per omessa manutenzione e/o CP_1 segnalazione.
Il motivo è infondato.
Giova premettersi che non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un “pericolo occulto”, vale a dire “non visibile” e “non prevedibile”, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza (Cass. Ordinanza n. 10096 del 26/04/2013).
Ora, in questo senso - del tutto correttamente a parere della Corte - il giudice di prime cure riteneva non provata la domanda, non avendo il danneggiato provato le predette caratteristiche essenziali della
“non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, tali da poterla qualificare “occulta”.
Il Tribunale valorizzava le dichiarazioni testimoniali, in particolare quella del secondo teste escusso,
, testimone oculare della caduta, il quale ha precisato che “il manto stradale era stato Testimone_1 rifatto per 2/3, mentre per 1/3 era rimasto incompleto e per questo si era creato il dislivello dove è caduta la signora”, nonché il rilevo fotografico prodotto dall'attrice ed allegato al verbale della Polizia Municipale, affermando, a pag. 6, che “se l'attrice avesse usato l'ordinaria diligenza avrebbe notato il dislivello che non era limitato soltanto sul volantino pubblicitario, ma che si protraeva per un ragguardevole tratto stradale. Peraltro, la circostanza che la fosse intenta a verificare se sopraggiungessero veicoli in transito, non esimeva la stessa, a Parte_1 verificare la idoneità del manto stradale, e quindi tali condizioni della strada evidenziate, avrebbero dovuto indurre
l'attrice ad una maggiore prudenza”.
Le esposte argomentazioni vanno esenti da censure.
In primis, non è dato individuare, né dalla descrizione della dinamica dell'evento né dal rilievo fotografico allegato, l'esatto punto in cui la danneggiata “scendeva” dal marciapiede ed inciampava, riportando le lesioni descritte.
Ad ogni modo, emerge chiaramente dalle allegate foto che, in pieno giorno, ovvero nella condizione di luce in cui avveniva il sinistro (ore 16:30), il rialzo era perfettamente visibile, anche qualora una parte di esso fosse stata coperta momentaneamente da isolate cartacce o detriti, in quanto, come correttamente precisato dal Tribunale, esteso senza soluzione di continuità, per un lungo tratto di strada.
Dalla foto emerge, poi, che le linee pitturate, di delimitazione dell'area di parcheggio, non avrebbero, di certo, potuto confondere il pedone, ma, semmai, agevolarlo, in quanto evidenziavano vistosamente la lieve disconnessione.
4 Tutto quanto sopra considerato, non può non rilevarsi l'esigua pericolosità intrinseca della prospettata insidia, trattandosi di un dislivello di non più tre centimetri, cioè di una lievissima profondità del manto.
Devono, per l'effetto, escludersi sia l'imprevedibilità della situazione di pericolo, considerata la perfetta visibilità della disconnessione delle ore diurne, che il carattere occulto dell'insidia.
Lo stato dei luoghi è coerente con una generica condizione di corretta manutenzione di una strada, tra l'altro, non specificamente adibita al transito di pedoni, bensì al transito e parcheggio delle autovetture.
Scendendo dal marciapiede l'attrice avrebbe, dunque, potuto e dovuto prestare maggiore attenzione, oltre che alle auto in transito, come descritto, anche alla conformazione del manto stradale, che, come prevedibile, presentava un manto lievemente disconnesso e potenzialmente meno sicuro del marciapiede, proprio in quanto carrabile.
Preme infine osservarsi che nulla è stato dedotto dalla circa la conoscenza o meno dei Parte_1 luoghi descritti. Non è dato sapere, in altre parole, se la stessa era solita percorrere la via del sinistro o parcheggiarvi l'autovettura, non potendosi escludere in radice un ulteriore elemento di potenziale prevedibilità dell'insidia.
Conclusivamente, deve escludersi che il danno subito sia eziologicamente riconducibile allo stato di pericolo della cosa in custodia, intesa nel suo complesso, ovvero a una mancata segnalazione, dovendo piuttosto essere ricondotto al comportamento disattento ed imprudente del danneggiato, che ha percorso trasversalmente a piedi tratto carrabile, assumendosene il rischio.
La condotta colposa del danneggiato ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Ciò posto, resta assorbito il secondo motivo (violazione o erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.), restando irrilevante la circostanza della mancata allegazione, da parte del della prova CP_1 liberatoria.
Considerato il lieve grado di diligenza richiesto per evitare il sinistro, deve ritenersi assorbito anche il terzo motivo (omessa motivazione sul concorso di colpa), in quanto, lungi dall'omettere la motivazione sul punto, il giudice riteneva con tutta probabilità non sussistenti i presupposti per ravvisare un concorso di colpa dell'ente ex art. 1227 c.c.
Si impone, pertanto, il rigetto dell'appello, con la conseguente integrale conferma della gravata sentenza.
La verità storica del sinistro e l'obiettiva lesività del fatto consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal
5 Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti anche delle spese di lite del presente grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese di lite del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 30.9.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
6
Ruolo Generale n. 1700/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1700/2022 R.G.A.C., vertente
TRA
( ), rapp.ta e difesa dall'avv. FRANCESCO CERVO Parte_1 C.F._1
( ) - - presso il cui studio elettivamente C.F._2 Email_1 domicilia in Sant'Anastasia (NA) alla Via G. Castiello n. 12
APPELLANTE
E
( ), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rapp.to e difeso dall'avv. EMILIA BATTIGAGLIA ) - C.F._3
- presso la quale elettivamente domicilia in l Viale Mazzini n. 31 Email_2 CP_1
1 APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 186/2022 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata in data
28/01/2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.06.2019 conveniva il Parte_1 Controparte_1 dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata al fine di conseguirne la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro occorsole il 14.09.2015, alle ore 16:30 circa, allorquando, nel percorrere a piedi la Via Colle San Bartolomeo, angolo Piazza B. Longo, rovinava al suolo a causa di un rialzo del manto stradale di circa tre centimetri, non segnalato e non visibile perché occultato da cartacce.
Assumeva l'attrice che, in conseguenza della caduta, aveva riportato fratture multiple (rotula, metatarso, capitello radiale, etc) che ne avevano imposto il ricovero e diversi interventi chirurgici, con necessità di successive terapie riabilitative, come da documentazione sanitaria che allegava.
Deduceva l'esclusiva responsabilità dell'ente comunale, in qualità di custode ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., rispetto alla causazione del sinistro, e ne chiedeva la condanna al pagamento, in suo favore, del complessivo importo di euro 52.000,00, o della maggiore o minore ritenuta di giustizia.
Radicatasi la lite, si costituiva il esistendo alla domanda e chiedendone il rigetto. Controparte_1
Espletata l'attività istruttoria a mezzo di prova testimoniale e CTU, la causa veniva decisa con la sentenza oggi appellata, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., con la quale il primo giudice rigettava la domanda, sul presupposto che l'attrice non avesse usato l'ordinaria diligenza, che le avrebbe sicuramente consentito di notare ed evitare il dislivello (che, contrariamente a quanto asserito, si protraeva per un ragguardevole tratto stradale), e compensava le spese di lite.
In altre parole, il Tribunale accertava l'uso non diligente del bene demaniale, costituendo tale fatto un'ipotesi di caso fortuito idonea ad escludere il nesso di causalità riferito all'ente proprietario della res sia ai sensi dell'art. 2051 che del 2043 c.c.
Avverso la citata pronuncia, con atto di citazione notificato il 19.04.2022, ha proposto tempestivo appello deducendone l'erroneità e chiedendone la riforma per i seguenti motivi: 1) Parte_1 manifesta erroneità, contraddittorietà della motivazione e travisamento dei fatti; 2) violazione ed erronea applicazione
2 dell'art. 2051 c.c.; 3) In via subordinata, Omessa motivazione in merito ad un possibile concorso di colpa. Ha concluso, pertanto, nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa del 27.06.2022 (per l'udienza del 19 luglio 2022, differita di ufficio al 27 settembre 2022) si è costituito il resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Controparte_1
Mutati la Sezione e il relatore, la causa è stata rinviata all'odierna del 30.9.2025 per la discussione orale e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con concessione di termine per note conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017).
Nel merito, l'appello è infondato per i motivi di seguito esposti.
Col primo motivo deduce l'appellante la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto “non provata” la domanda, ed evitabile l'insidia con l'uso dell'ordinaria diligenza.
L'appellante insiste, in questa sede, nel prospettare che l'insidia fosse occulta, non visibile e non prevedibile.
Il giudice non avrebbe adeguatamente valorizzato alcune circostanze di fatto emerse dall'istruttoria.
La parte di strada in oggetto (e, quindi, il punto in cui si era creato il rialzo di circa 3 cm) non era danneggiata, bensì incompleta, non essendo stata asfaltata interamente, ma per i soli 2/3. Tale circostanza, unitamente al fatto che l'area era pitturata con le indicazioni stradali (alla stregua di un manto regolarmente ultimato), avrebbe reso ancora più difficile per il pedone riconoscere il dislivello, traendolo in inganno, trattandosi di una pubblica via, dunque presuntivamente priva di ostacoli.
Considerata, inoltre, la necessità di controllare il sopraggiungere delle auto in transito, e la presenza di un volantino che occultava il dislivello, la danneggiata non avrebbe potuto evitare l'insidia con la dovuta
3 diligenza, dovendo il danno interamente imputarsi al per omessa manutenzione e/o CP_1 segnalazione.
Il motivo è infondato.
Giova premettersi che non ogni situazione di pericolo stradale integra l'insidia, ma solo quella che concretizza un “pericolo occulto”, vale a dire “non visibile” e “non prevedibile”, e la prova della non visibilità ed imprevedibilità di detto pericolo, costituendo elemento essenziale dell'insidia, grava su chi ne sostiene l'esistenza (Cass. Ordinanza n. 10096 del 26/04/2013).
Ora, in questo senso - del tutto correttamente a parere della Corte - il giudice di prime cure riteneva non provata la domanda, non avendo il danneggiato provato le predette caratteristiche essenziali della
“non visibilità” e “non prevedibilità” dell'insidia, tali da poterla qualificare “occulta”.
Il Tribunale valorizzava le dichiarazioni testimoniali, in particolare quella del secondo teste escusso,
, testimone oculare della caduta, il quale ha precisato che “il manto stradale era stato Testimone_1 rifatto per 2/3, mentre per 1/3 era rimasto incompleto e per questo si era creato il dislivello dove è caduta la signora”, nonché il rilevo fotografico prodotto dall'attrice ed allegato al verbale della Polizia Municipale, affermando, a pag. 6, che “se l'attrice avesse usato l'ordinaria diligenza avrebbe notato il dislivello che non era limitato soltanto sul volantino pubblicitario, ma che si protraeva per un ragguardevole tratto stradale. Peraltro, la circostanza che la fosse intenta a verificare se sopraggiungessero veicoli in transito, non esimeva la stessa, a Parte_1 verificare la idoneità del manto stradale, e quindi tali condizioni della strada evidenziate, avrebbero dovuto indurre
l'attrice ad una maggiore prudenza”.
Le esposte argomentazioni vanno esenti da censure.
In primis, non è dato individuare, né dalla descrizione della dinamica dell'evento né dal rilievo fotografico allegato, l'esatto punto in cui la danneggiata “scendeva” dal marciapiede ed inciampava, riportando le lesioni descritte.
Ad ogni modo, emerge chiaramente dalle allegate foto che, in pieno giorno, ovvero nella condizione di luce in cui avveniva il sinistro (ore 16:30), il rialzo era perfettamente visibile, anche qualora una parte di esso fosse stata coperta momentaneamente da isolate cartacce o detriti, in quanto, come correttamente precisato dal Tribunale, esteso senza soluzione di continuità, per un lungo tratto di strada.
Dalla foto emerge, poi, che le linee pitturate, di delimitazione dell'area di parcheggio, non avrebbero, di certo, potuto confondere il pedone, ma, semmai, agevolarlo, in quanto evidenziavano vistosamente la lieve disconnessione.
4 Tutto quanto sopra considerato, non può non rilevarsi l'esigua pericolosità intrinseca della prospettata insidia, trattandosi di un dislivello di non più tre centimetri, cioè di una lievissima profondità del manto.
Devono, per l'effetto, escludersi sia l'imprevedibilità della situazione di pericolo, considerata la perfetta visibilità della disconnessione delle ore diurne, che il carattere occulto dell'insidia.
Lo stato dei luoghi è coerente con una generica condizione di corretta manutenzione di una strada, tra l'altro, non specificamente adibita al transito di pedoni, bensì al transito e parcheggio delle autovetture.
Scendendo dal marciapiede l'attrice avrebbe, dunque, potuto e dovuto prestare maggiore attenzione, oltre che alle auto in transito, come descritto, anche alla conformazione del manto stradale, che, come prevedibile, presentava un manto lievemente disconnesso e potenzialmente meno sicuro del marciapiede, proprio in quanto carrabile.
Preme infine osservarsi che nulla è stato dedotto dalla circa la conoscenza o meno dei Parte_1 luoghi descritti. Non è dato sapere, in altre parole, se la stessa era solita percorrere la via del sinistro o parcheggiarvi l'autovettura, non potendosi escludere in radice un ulteriore elemento di potenziale prevedibilità dell'insidia.
Conclusivamente, deve escludersi che il danno subito sia eziologicamente riconducibile allo stato di pericolo della cosa in custodia, intesa nel suo complesso, ovvero a una mancata segnalazione, dovendo piuttosto essere ricondotto al comportamento disattento ed imprudente del danneggiato, che ha percorso trasversalmente a piedi tratto carrabile, assumendosene il rischio.
La condotta colposa del danneggiato ha interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso.
Ciò posto, resta assorbito il secondo motivo (violazione o erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.), restando irrilevante la circostanza della mancata allegazione, da parte del della prova CP_1 liberatoria.
Considerato il lieve grado di diligenza richiesto per evitare il sinistro, deve ritenersi assorbito anche il terzo motivo (omessa motivazione sul concorso di colpa), in quanto, lungi dall'omettere la motivazione sul punto, il giudice riteneva con tutta probabilità non sussistenti i presupposti per ravvisare un concorso di colpa dell'ente ex art. 1227 c.c.
Si impone, pertanto, il rigetto dell'appello, con la conseguente integrale conferma della gravata sentenza.
La verità storica del sinistro e l'obiettiva lesività del fatto consentono di affermare la sussistenza, nella specie, delle gravi ed eccezionali ragioni legittimanti, a tenore dell'art. 92 c.p.c., come interpretato dal
5 Corte Cost. n. 77/2018, l'integrale compensazione tra le parti anche delle spese di lite del presente grado.
Sussistono, invece, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese di lite del grado;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso il 30.9.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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