TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 01/10/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1803/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
N. V.G. 1803/2025
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 1803/2025 promossa con ricorso congiunto da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
C.F. Parte_2 C.F._2
Entrambi con gli Avv.ti Simonetta Fornasiero e Fabrizia Ruggio con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Scorzè (VE) in data 22.09.2001 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2001, parte
II^, Serie A, n. 45; che dalla predetta unione è nato il figlio (n. il 10.05.2006) oggi Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 4 che le condizioni della separazione di seguito riportate appaiono conformi alla legge;
“1) i coniugi continueranno a vivere separati e, fermo l'obbligo di reciproco rispetto, potranno ciascuno fissare liberamente la propria residenza ove meglio creda;
il signor si impegna a formalizzare il cambio di residenza entro 3 mesi dal deposito del Pt_2
presente ricorso;
2) la casa familiare (compresi arredi e corredi) e relativi posti auto sita a Scorzè (VE), via
Moglianese Peseggia n. 194 catastalmente censita al Comune di Scorzè (VE) foglio 26, mappale 1825, subalterni 33, 34, 35, 61 viene attualmente assegnata alla madre in ragione della attuale collocazione del figlio ma in ogni caso rimane nella esclusiva e Per_1
gratuita disponibilità della signora anche in ipotesi di cambiamento di residenza da Pt_3
parte del figlio o del venir meno dei presupposti per l'assegnazione;
3) dalla sottoscrizione del ricorso e fino a quando il figlio rimarrà a vivere con la Per_1
madre, il padre verserà a quest'ultima, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 300,00 (trecento) euro mensili quale concorso al mantenimento ordinario del figlio;
tale somma è soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici Istat (prendendo a riferimento la media degli indici – non negativi - dell'anno precedente), e, per accordo delle parti e comodità di calcolo, sarà oggetto di rivalutazione già a decorrere da gennaio
2026; ove lasciasse la casa della mamma per andare a vivere stabilmente altrove, Per_1
del suo mantenimento anche ordinario si farà carico integralmente il padre, in via diretta nell'ipotesi in cui il figlio dovesse andare a vivere stabilmente presso di lui o con versamento diretto al ragazzo in caso di stabile abitazione diversa da quella dei genitori.
4) se a causa del cambio di collocazione del figlio o per il venir meno dei presupposti di legge, venisse meno l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il concorso al mantenimento ordinario per il figlio prima dell'estinzione del mutuo gravante sull'abitazione familiare, in quel caso il signor verserà comunque alla moglie una Pt_2
somma pari alla metà del rateo di mutuo mensile dovuto e ciò fino all'effettiva estinzione del rapporto di mutuo. Tale somma non sarà ovviamente soggetta a rivalutazione. Il pagamento dovrà avvenire sempre in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese onde pagina 2 di 4 consentire alla signora di avere le risorse necessarie alla data di scadenza del Pt_3
pagamento;
5) le spese straordinarie relative al figlio (ovvero quelle sportive, ricreative, Per_1
scolastiche e mediche o comunque quelle che comportino un notevole esborso) per la cui identificazione si fa indicativo riferimento al Protocollo di questo Tribunale, saranno a carico esclusivo del padre. Sono certamente straordinarie le spese collegate all'acquisto ed alla manutenzione tutta dell'auto che fosse data in uso a Per_1
6) le spese di mantenimento del figlio saranno poste in detrazione in pari Persona_1
misura dalle parti nelle rispettive dichiarazioni dei redditi;
PRENDERE ATTO delle ulteriori seguenti pattuizioni
7) le parti si danno reciprocamente atto che fa parte dell'accordo di risoluzione della crisi coniugale il definitivo trasferimento dal signor alla signora della propria Pt_2 Pt_3
quota di comproprietà sull'immobile familiare di Via Moglianese Peseggia, 194 a Scorzè
(VE); pertanto, al fine di rendere definitivo quanto stabilito al precedente punto 2, il signor si impegna fin d'ora a trasferire alla moglie la propria quota Parte_2 Parte_4
di comproprietà sull'abitazione familiare unitamente ad arredi e corredi, assumendosi fin d'ora lo specifico obbligo di riproporre il consenso qui espresso all'atto di stipula di un contratto definitivo di trasferimento, da formalizzarsi avanti a notaio di fiducia della moglie entro e non oltre 4 mesi dal deposito del presente ricorso. Le parti si danno reciprocamente atto che il trasferimento definitivo avverrà senza corresponsione di prezzo e che, quanto ai rapporti interni tra loro, dal trasferimento e fino a quando permarrà in capo al signor l'obbligo di corresponsione alla moglie del contributo al Pt_2
mantenimento del figlio gli oneri di mutuo saranno in capo alla moglie soltanto, Per_1
fermo quanto previsto al punto 4;
8) le parti prevedono che in caso di vendita a terzi della casa familiare la signora Pt_3
destinerà al figlio, a titolo di contributo al mantenimento, il 25% di quanto incassato dalla vendita di tutto l'immobile al netto di quanto dovuto a titolo di mutuo residuo e costi connessi alla vendita;
pagina 3 di 4 9) le parti si danno reciprocamente atto di aver prima d'ora provveduto a suddividere tra loro i beni comuni;
10) le parti si danno reciprocamente atto che fa parte dell'accordo di risoluzione della crisi coniugale – da formalizzarsi avanti a notaio, spese a carico del padre - altresì il trasferimento dal signor al figlio della quota del 50% di Pt_2 Persona_1
proprietà sull'immobile di sua esclusiva proprietà a Eraclea (Ve), via Rose, sviluppato su due livelli (piano T e piano 1), catastalmente censito al Comune di Eraclea, foglio 58, mappale 1534 sub 61 e foglio 58, mappale 1551 sub 3 e ciò a titolo di contributo al mantenimento del figlio medesimo.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato
Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scorzè (VE) (N. 45 Parte II Serie A dell'anno 2001).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 25.9.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 4 di 4