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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/04/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare, composto dai magistrati: dott. Silvia Bianchi Presidente dott. Ivana Morandin Giudice dott. Anna Battaglia Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento R.G. N. 87/2025 promosso da Parte_1
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato dal debitore cod. fisc. ); Parte_1 P.IVA_1
esaminata la documentazione allegata;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società ricorrente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
rilevato che il debitore ha depositato solo in parte la documentazione di cui all'art.39 cci;
osservato, tuttavia, che, mentre nel procedimento unitario la stessa si palesa imprescindibile per l'accesso al concordato preventivo e al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale le carenze documentali non sono ostative all'accoglimento della richiesta dell'imprenditore quando, come nella specie, gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l'accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa l'imprenditore;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI
poiché esercita principalmente attività di impresa commerciale e non risultano elementi gravi precisi e
1 concordanti dai quali dedurre l'esistenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII
(cfr. bilanci in atti docc. 2-5);
ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo Parte_1
più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte;
osservato che un tanto è desumibile dal fatto che l'istante ha dichiarato di non essere più nelle condizioni di proseguire la propria attività e di essere stata raggiunta da diffide di pagamento, decreti ingiuntivi e pignoramento presso terzi da parte di (docc. 8-12); Controparte_1 rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI (cfr. docc.
2-5 e doc. 8);
ritenuto, pertanto, che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI,
dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di cod. fisc. Parte_1
), con sede legale in Jesolo (VE) via Ca' Silis n. 9/1, P.IVA_1
nomina la dott.ssa Anna Battaglia giudice delegato;
nomina curatore il dott. con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla Persona_1
comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina
2 al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 24.09.2025 ad ore 12:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone
3 che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Venezia, 9.4.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Battaglia Dott. Silvia Bianchi
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