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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/03/2024, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 12/02/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4879/2023 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dagli Avv.ti SCARPATO ANTONIO e RAFFAELLA CAVALLARO presso il cui studio elett.te domiciliata alla Via Dante Alighieri n. 102, in Scafati. ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv.to GUARINO DANIELA, con cui elett.te domiciliato alla VIA CESARE BATTISTI 19 in VERONA presso l'Avvocatura I.N.P.S., resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento dello stato di invalidità CP_1 totale e permanente o quantomeno lo stato di invalidità superiore al 73%, ai fini dell'attribuzione , rispettivamente , della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità ex L. 118/71,nonché il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 28/07/2023, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 2128/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 11/04/2022. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha CP_1 chiesto il rigetto.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal CTU (pari al 67%, percentuale di poco superiore al 50% riconosciuto in fase amministrativa), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a
1 superare le rigorose argomentazioni del OR , il quale ha dato Persona_1 conto esaustivamente delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante. In particolare, il CTU ha rilevato le buone condizioni generali del paziente e, più nel dettaglio, che la perizianda appare autonoma nella deambulazione e nei passaggi posturali. Risponde a tono alle domande che le vengono poste ed esegue le consegne impartite. Relativamente all'apparato cardio-vascolare, all'esame obiettivo si apprezzano: toni validi, ritmici. Buon compenso emodinamico. Nulla di significativo ai restanti organi ed apparati (cfr. pag. 7 della consulenza in atti). Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali. Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 67%, così come già accertato dal CTU, senza diritto all'assegno e senza riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità- La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 28/07/2023 nei confronti dell' così provvede: rigetta la CP_1 domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese CP_1 del giudizio. Così deciso in Torre Annunziata il 05/03/2024 Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 12/02/2024, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4879/2023 del Ruolo generale a.c. vertente TRA
, nata il [...] a [...], rapp.ta e difesa Parte_1 dagli Avv.ti SCARPATO ANTONIO e RAFFAELLA CAVALLARO presso il cui studio elett.te domiciliata alla Via Dante Alighieri n. 102, in Scafati. ricorrente E
, in persona del Presidente legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso CP_1 dall'Avv.to GUARINO DANIELA, con cui elett.te domiciliato alla VIA CESARE BATTISTI 19 in VERONA presso l'Avvocatura I.N.P.S., resistente Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione La presente controversia ha ad oggetto la domanda di parte ricorrente volta a ottenere, in contraddittorio con l' , il riconoscimento dello stato di invalidità CP_1 totale e permanente o quantomeno lo stato di invalidità superiore al 73%, ai fini dell'attribuzione , rispettivamente , della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità ex L. 118/71,nonché il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità Il presente giudizio è stato proposto con ricorso di merito depositato, il 28/07/2023, successivamente alla formulazione del dissenso rispetto alle conclusioni cui era giunto il CTU nel procedimento per ATP recante n. R.G. 2128/2022, instaurato dalla parte ricorrente con atto del 11/04/2022. L' si è costituito e ha dedotto l'infondatezza della domanda, di cui ha CP_1 chiesto il rigetto.
Ciò detto, si osserva che la domanda è, innanzitutto, procedibile, atteso l'avvenuto espletamento sia dell'iter amministrativo che del procedimento per ATP. Nel merito, la domanda è infondata e deve essere rigettata. Osserva infatti il Giudicante che la coerenza logica e il rigore dell'indagine clinica svolta dal CTU nominato durante il procedimento per ATP fanno ritenere non necessario il rinnovo della consulenza, richiesto invece dal difensore dell'istante nel ricorso in opposizione. A tale conclusione questo Giudice ritiene di pervenire sia in considerazione della percentuale di invalidità accertata dal CTU (pari al 67%, percentuale di poco superiore al 50% riconosciuto in fase amministrativa), sia in virtù del fatto che le contestazioni formulate nel ricorso in opposizione non appaiono sufficienti a
1 superare le rigorose argomentazioni del OR , il quale ha dato Persona_1 conto esaustivamente delle patologie riscontrate e dei criteri applicati per determinare l'invalidità complessiva dell'istante. In particolare, il CTU ha rilevato le buone condizioni generali del paziente e, più nel dettaglio, che la perizianda appare autonoma nella deambulazione e nei passaggi posturali. Risponde a tono alle domande che le vengono poste ed esegue le consegne impartite. Relativamente all'apparato cardio-vascolare, all'esame obiettivo si apprezzano: toni validi, ritmici. Buon compenso emodinamico. Nulla di significativo ai restanti organi ed apparati (cfr. pag. 7 della consulenza in atti). Si osserva altresì che la Suprema Corte ha costantemente affermato che se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte , senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal CTU , tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (in tal senso cfr. Cass. Sez. Lav. N. 4254 del 20/2/2009). Non è stato, inoltre, adeguatamente dimostrato un significativo aggravamento delle condizioni cliniche dell'istante, tale da rendere effettivamente indispensabile la riapertura delle operazioni peritali. Per le suesposte argomentazioni, la parte ricorrente va ritenuta invalida nella sola misura del 67%, così come già accertato dal CTU, senza diritto all'assegno e senza riconoscimento dell'handicap con connotazione di gravità- La parte ricorrente, benché soccombente, va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali, in quanto la stessa ha presentato, unitamente all'atto introduttivo del giudizio, la dichiarazione relativa alla mancata percezione di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto del Presidente della Repubblica 30/5/2002 n. 113.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso del 28/07/2023 nei confronti dell' così provvede: rigetta la CP_1 domanda e dichiara la parte ricorrente non tenuta a rimborsare all' le spese CP_1 del giudizio. Così deciso in Torre Annunziata il 05/03/2024 Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
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