Ordinanza cautelare 26 maggio 2011
Decreto decisorio 10 gennaio 2017
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, decreto decisorio 10/01/2017, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2017 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/01/2017
N. 00005/2017 REG.PROV.PRES.
N. 00471/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2011, proposto da: Edil Mamurra S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Cristian Soscia, da intendersi domiciliata agli effetti del presente giudizio presso la Segreteria di questa Sezione in Latina, via A. Doria, 4;
contro
Comune di Itri, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 1935/2011 datato 15/02/2011 del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Itri riguardante l’annullamento del titolo abilitativo edilizio in sanatoria prot. 741 del 18/01/2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 10 maggio 2011;
Rilevato che, nel termine di centottanta giorni successivi alla comunicazione, avvenuta il 19 maggio 2016 a mezzo fax, di apposito avviso della Segreteria ai sensi del predetto art. 82, non è stata presentata dalla parte ricorrente nuova istanza di fissazione di udienza sottoscritta con le modalità di cui allo stesso art. 82, per cui il ricorso è da considerarsi perento.
Visti gli articoli 35 e 85 del cennato codice, sulla competenza a dichiarare la perenzione.
Ritenuto nulla disporre quanto alle spese di giudizio, dato che, ai sensi dell’art. 83 del codice medesimo, in caso di perenzione ciascuna delle parti sopporta le proprie.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti.
Così deciso in Latina il giorno 4 gennaio 2017.
| Il Presidente |
| Carlo Taglienti |
IL SEGRETARIO