TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/11/2025, n. 4959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4959 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5159/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice TA ES ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5159/2019 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CREMASCHI STEFANO e dell'avv. LINETTI Parte_1 ANTONELLO ( VIA ROMANINO 3 25122 BRESCIA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA CARLO CUROTTI 20 24060 CASTELLI CALEPIO presso il difensore avv. CREMASCHI STEFANO
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. GRILLI VITTORIO ( ) VIA Controparte_1 C.F._2 SAN DONATO 42 81030 ORTA DI ATELLA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.6.25.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio ed esponeva che era stato coniugato con la Parte_1 Controparte_1 convenuta;
che in costanza di matrimonio aveva acquistato una vettura Porsche modello 356 B, anno di immatricolazione 1962, per il prezzo di euro 50.000,00; che la vettura era stata intestata fiduciariamente alla moglie;
che il marito aveva pagato il prezzo dei successivi lavori di restauro;
che questi ultimi erano costati euro 38.916,00; che l'attore aveva chiesto alla convenuta di trasferirgli la proprietà della vettura;
che la convenuta aveva rifiutato.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva la pronuncia di sentenza ex art 2932 c.c. e, in subordine, la condanna della resistente al pagamento di euro 88.916,00.
Parte convenuta si costituiva in giudizio e sosteneva che il marito le avesse donato la vettura anche tenuto conto dell'attività dalla stessa svolta per la famiglia e per l'impresa del marito.
Durante la fase istruttoria venivano escussi alcuni testi ed espletato l'interrogatorio della convenuta.
All'udienza del 26.6.25, la causa era posta in decisione.
- - - - - - -
dopo aver acquistato una vettura Porsche modello 356 B ed averla intestata alla Parte_1 moglie, ha chiesto la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. che gli trasferisse la proprietà del bene.
L'attore ha negato di avere voluto intestare alla moglie la vettura a titolo di liberalità e ha sostenuto che tra le parti era stato stipulato un negozio fiduciario, in forza del quale la moglie si era obbligata a trasferire al marito la proprietà della Porsche a semplice richiesta dello stesso.
La convenuta ha riconosciuto che l'autovettura era stata acquistata con soldi del marito, ma ha affermato che l'auto le era stata regalata.
La difesa di parte resistente deve intendersi volta al riconoscimento di un'ipotesi di donazione indiretta, atteso che l'eventuale donazione diretta sarebbe stata nulla.
Le prove testimoniali assunte, unitamente ai documenti prodotti, hanno fornito una serie di indizi che dimostrano come l'attore avesse inteso acquistare la vettura per sé e non per arricchire la moglie.
In primo luogo, risulta provato documentalmente (docc. 1 e 2) come tale avesse Persona_1 trasferito la proprietà dell'auto a per la somma di euro 50.000,00. Parte_1
pagina 2 di 4 La Porsche, quindi, non è stata venduta da alla moglie con pagamento del prezzo da parte del Per_1 marito, ma è stata venduta proprio al marito, il quale, dopo averla acquistata, aveva provveduto ad intestarla alla moglie.
L'intestazione dell'auto alla moglie è un atto successivo rispetto all'acquisto della proprietà da parte del marito e costituisce intestazione ad un terzo di bene proprio.
Poiché al negozio non aveva partecipato il venditore, lo schema contrattuale utilizzato va ricondotto all'interposizione reale con obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante.
Del resto, che le parti riconoscessero che l'auto fosse di proprietà del marito emerge anche dal comportamento tenuto dalle stesse successivamente all'acquisto.
In primo luogo, va rammentato che le spese di sistemazione e, soprattutto, di manutenzione (si vedano i documenti prodotti con la citazione) della vettura furono sostenute dall'attore.
Che le spese di manutenzione fossero state richieste all'attore e da questo pagate dimostra come la vettura fosse nella sua disponibilità e come lo stesso disponesse del bene e ne sopportasse i costi come se fosse l'esclusivo proprietario del mezzo.
In secondo luogo, dalle testimonianze è emerso che solamente utilizzava l'auto Parte_1
d'epoca in occasione delle gare e che la stessa venne guidata dalla moglie solamente una volta e alla presenza del marito che si trovava a bordo della vettura con moglie e figlia.
Infine, non si può non evidenziare come i documenti di circolazione della vettura fossero sempre stati nella disponibilità del solo così confermando, dunque, che solamente l'attore aveva la Pt_1 disponibilità del mezzo.
Gli elementi sopra indicati consentono di ritenere provato che l'attore fosse l'effettivo proprietario del bene e che le parti avessero concordato che la Porsche fosse intestata alla moglie solo fiduciariamente, con conseguente obbligo di quest'ultima di stipulare atto di trasferimento a richiesta del fiduciante.
Da quanto esposto consegue l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi, ad eccezione della fase di istruzione in cui i parametri considerati devono essere quelli minimi, di cui al
DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, pagina 3 di 4 ogni altra istanza disattesa e respinta, dispone il trasferimento in favore di della proprietà della vettura d'epoca di marca Parte_1
Porsche modello 356 B, anno di immatricolazione 1962, targata BS292660, con ordine al PRA di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
condanna parte convenuta a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro 518,00 Parte_1 per esborsi, euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 19.11.2025.
Il Giudice
TA ES
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice TA ES ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5159/2019 promossa da: con il patrocinio dell'avv. CREMASCHI STEFANO e dell'avv. LINETTI Parte_1 ANTONELLO ( VIA ROMANINO 3 25122 BRESCIA;
elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA CARLO CUROTTI 20 24060 CASTELLI CALEPIO presso il difensore avv. CREMASCHI STEFANO
ATTORE contro
, con il patrocinio dell'avv. GRILLI VITTORIO ( ) VIA Controparte_1 C.F._2 SAN DONATO 42 81030 ORTA DI ATELLA;
elettivamente domiciliato in presso il difensore
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note d'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.6.25.
pagina 1 di 4 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio ed esponeva che era stato coniugato con la Parte_1 Controparte_1 convenuta;
che in costanza di matrimonio aveva acquistato una vettura Porsche modello 356 B, anno di immatricolazione 1962, per il prezzo di euro 50.000,00; che la vettura era stata intestata fiduciariamente alla moglie;
che il marito aveva pagato il prezzo dei successivi lavori di restauro;
che questi ultimi erano costati euro 38.916,00; che l'attore aveva chiesto alla convenuta di trasferirgli la proprietà della vettura;
che la convenuta aveva rifiutato.
Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva la pronuncia di sentenza ex art 2932 c.c. e, in subordine, la condanna della resistente al pagamento di euro 88.916,00.
Parte convenuta si costituiva in giudizio e sosteneva che il marito le avesse donato la vettura anche tenuto conto dell'attività dalla stessa svolta per la famiglia e per l'impresa del marito.
Durante la fase istruttoria venivano escussi alcuni testi ed espletato l'interrogatorio della convenuta.
All'udienza del 26.6.25, la causa era posta in decisione.
- - - - - - -
dopo aver acquistato una vettura Porsche modello 356 B ed averla intestata alla Parte_1 moglie, ha chiesto la pronuncia di sentenza ex art. 2932 c.c. che gli trasferisse la proprietà del bene.
L'attore ha negato di avere voluto intestare alla moglie la vettura a titolo di liberalità e ha sostenuto che tra le parti era stato stipulato un negozio fiduciario, in forza del quale la moglie si era obbligata a trasferire al marito la proprietà della Porsche a semplice richiesta dello stesso.
La convenuta ha riconosciuto che l'autovettura era stata acquistata con soldi del marito, ma ha affermato che l'auto le era stata regalata.
La difesa di parte resistente deve intendersi volta al riconoscimento di un'ipotesi di donazione indiretta, atteso che l'eventuale donazione diretta sarebbe stata nulla.
Le prove testimoniali assunte, unitamente ai documenti prodotti, hanno fornito una serie di indizi che dimostrano come l'attore avesse inteso acquistare la vettura per sé e non per arricchire la moglie.
In primo luogo, risulta provato documentalmente (docc. 1 e 2) come tale avesse Persona_1 trasferito la proprietà dell'auto a per la somma di euro 50.000,00. Parte_1
pagina 2 di 4 La Porsche, quindi, non è stata venduta da alla moglie con pagamento del prezzo da parte del Per_1 marito, ma è stata venduta proprio al marito, il quale, dopo averla acquistata, aveva provveduto ad intestarla alla moglie.
L'intestazione dell'auto alla moglie è un atto successivo rispetto all'acquisto della proprietà da parte del marito e costituisce intestazione ad un terzo di bene proprio.
Poiché al negozio non aveva partecipato il venditore, lo schema contrattuale utilizzato va ricondotto all'interposizione reale con obbligo del fiduciario di ritrasferire il bene al fiduciante.
Del resto, che le parti riconoscessero che l'auto fosse di proprietà del marito emerge anche dal comportamento tenuto dalle stesse successivamente all'acquisto.
In primo luogo, va rammentato che le spese di sistemazione e, soprattutto, di manutenzione (si vedano i documenti prodotti con la citazione) della vettura furono sostenute dall'attore.
Che le spese di manutenzione fossero state richieste all'attore e da questo pagate dimostra come la vettura fosse nella sua disponibilità e come lo stesso disponesse del bene e ne sopportasse i costi come se fosse l'esclusivo proprietario del mezzo.
In secondo luogo, dalle testimonianze è emerso che solamente utilizzava l'auto Parte_1
d'epoca in occasione delle gare e che la stessa venne guidata dalla moglie solamente una volta e alla presenza del marito che si trovava a bordo della vettura con moglie e figlia.
Infine, non si può non evidenziare come i documenti di circolazione della vettura fossero sempre stati nella disponibilità del solo così confermando, dunque, che solamente l'attore aveva la Pt_1 disponibilità del mezzo.
Gli elementi sopra indicati consentono di ritenere provato che l'attore fosse l'effettivo proprietario del bene e che le parti avessero concordato che la Porsche fosse intestata alla moglie solo fiduciariamente, con conseguente obbligo di quest'ultima di stipulare atto di trasferimento a richiesta del fiduciante.
Da quanto esposto consegue l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi, ad eccezione della fase di istruzione in cui i parametri considerati devono essere quelli minimi, di cui al
DM 55/2014 e successive modifiche.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, pagina 3 di 4 ogni altra istanza disattesa e respinta, dispone il trasferimento in favore di della proprietà della vettura d'epoca di marca Parte_1
Porsche modello 356 B, anno di immatricolazione 1962, targata BS292660, con ordine al PRA di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
condanna parte convenuta a rifondere a le spese di lite, che si liquidano in euro 518,00 Parte_1 per esborsi, euro 11.268,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa come per legge.
Brescia, 19.11.2025.
Il Giudice
TA ES
pagina 4 di 4