Ordinanza cautelare 6 giugno 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00036/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01438/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1438 del 2025, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane – INWIT S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli, Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D'Auria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Sardelli e Sara La Valle, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;
Ministero della Cultura – Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non costituita in giudizio;
nei confronti
Invitalia S.p.a., Infratel Italia S.p.a., Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Trasformazione Digitale, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento conclusivo del procedimento unico n. 291 del 21.3.2025, con il quale il Comune di Siena – SUAP ha definitivamente rigettato l’istanza presentata da Inwit e da TIM/Fibercop, ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/03 e s.m., per l’installazione di una nuova infrastruttura di telecomunicazioni sul territorio comunale in Strada da Montecchio a Ginestreto, su un’area distinta al catasto al foglio 101, p.lla 286 (codice sito Inwit I224SI);
della determinazione conclusiva della conferenza di servizi sincrona svoltasi nella riunione del 17.3.2025;
del parere paesaggistico negativo della Soprintendenza PNRR del 17.3.20205 prot. n. MIC|MIC_SS-PNRR_UO6|17/03/2025|0007702-P, nonché, se necessario, della relazione istruttoria della SABAP prot. n. 7244 del 13.3.2025;
della relazione paesaggistica del Servizio Urbanistica e Paesaggio del Comune di Siena del 14.3.2025, nonché del presupposto (non conosciuto) parere negativo della Commissione Comunale Paesaggio;
di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, anche se non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Siena e del Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2025 il dott. AO GR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Infrastrutture Wireless Italiane S.p.a. (di seguito, INWIT) è un primario operatore nel settore della progettazione, realizzazione ed esercizio di infrastrutture tecnologiche per la comunicazione elettronica e le telecomunicazioni (TLC), ivi inclusi torri e tralicci sui quali alloggiare gli apparati di trasmissione dei gestori di telefonia mobile, sulla base delle esigenze di copertura da costoro manifestate.
Essa ha partecipato, in raggruppamento con TIM S.p.a. e Vodafone S.p.a., alla procedura indetta nel maggio del 2022 da Infratel Italia S.p.a. – società pubblica individuata quale soggetto attuatore della Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e finanziata con fondi P.N.R.R. – per la selezione di un progetto di investimento destinatario di contributi pubblici finalizzati alla realizzazione di nuove infrastrutture di rete nelle aree “a fallimento di mercato”, rendendosi aggiudicataria del lotto n. 2 comprendente i territori di Liguria, Sicilia e Toscana e impegnandosi a realizzarvi le infrastrutture previste dal progetto di investimento presentato in gara.
Tra le aree assegnate all’odierna ricorrente vi è anche una porzione del territorio del Comune di Siena, relativamente alla quale INWIT, in data 30 gennaio 2025, ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione unica ex art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per erigere una nuova infrastruttura costituita da un palo porta-antenne di altezza pari a 30 metri, con pennone sommitale di 4 metri. Trattandosi di area sottoposta a vincolo, l’istanza era corredata da relazione volta a dimostrare la compatibilità paesaggistica dell’intervento.
La conferenza di servizi riunitasi il 17 marzo 2025 si è tuttavia pronunciata in senso contrario alla realizzazione dell’impianto, e questo alla luce del parere negativo espresso dal rappresentante della locale Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio anche in rappresentanza della Soprintendenza Speciale per il P.N.R.R., istituita dall’art. 29 del d.l. n. 77/2021 e competente a esercitare la funzione di tutela dei beni culturali e paesaggistici interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
È seguito, da parte del Comune di Siena, il provvedimento conclusivo del 21 marzo 2025 recante il diniego dell’autorizzazione.
1.1. Il diniego è impugnato da INWIT S.p.a., che ne chiede l’annullamento sulla scorta di due ordini di censure, procedurali e sostanziali.
1.2. Si sono costituiti in giudizio per resistere al gravame il Comune di Siena e il Ministero della Cultura con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo.
Non si sono costituiti la Soprintendenza Speciale P.N.R.R., né Invitalia S.p.a., Infratel Italia S.p.a. e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, evocata ai sensi dell’art. 12- bis co. 4 del d.l. n. 68/2022, convertito con modificazioni in legge n. 108/2022.
1.3. Nella camera di consiglio del 5 giugno 2025, il collegio ha respinto la domanda cautelare formulata con il ricorso.
1.4. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica udienza del 23 ottobre 2025, preceduta dallo scambio fra le parti di memorie difensive e repliche.
2. Con un unico, articolato, motivo di impugnazione, INWIT S.p.a. lamenta in primo luogo che gli atti di dissenso paesaggistico da parte della Soprintendenza P.N.R.R. e dello stesso Comune di Siena sarebbero stati adottati e pronunciati prima e al di fuori della conferenza di servizi convocata a norma dell’art. 44 d.lgs. n. 259/2003, in palese violazione del modello procedimentale disciplinato dall’art. 14- ter della legge n. 241/1990, che postulerebbe la formazione simultanea di assensi e dissensi degli enti coinvolti nel contraddittorio con le altre amministrazioni e con gli interessati, e non ammetterebbe la reiterazione di pareri già formulati in precedenza. Il vizio sarebbe ancor più grave avuto riguardo alla disponibilità manifestata da INWIT ad adottare ogni accorgimento occorrente per mitigare l’impatto paesaggistico dell’impianto, nonché al dovere delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesaggistico di esprimere un dissenso “costruttivo” e di collaborare all’individuazione di soluzioni alternative compatibili con il vincolo.
2.1. La censura è infondata.
L’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 stabilisce, al comma 7, che qualora l’installazione di un’infrastruttura di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici sia subordinata all’acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, di competenza di diverse amministrazioni o enti, il responsabile del procedimento è tenuto a convocare una conferenza di servizi, alla quale si applicano, a norma del successivo comma 9, le disposizioni di cui agli artt. 14- bis e ss. della legge n. 241/1990, fatto salvo il dimezzamento dei termini (dal dimezzamento sono peraltro esclusi i termini di cui all’art. 14- quinquies ).
Nella specie, il Comune di Siena ha ritenuto ricorressero le condizioni per procedere mediante conferenza in forma simultanea e sincrona, ed ha all’uopo convocato le amministrazioni e i soggetti privati interessati per il giorno 17 marzo 2025. Alla seduta ha partecipato, per quanto qui interessa, la rappresentante della Soprintendenza locale anche in veste di delegata dalla Soprintendenza Speciale P.N.R.R., la quale ha espresso il proprio parere negativo evidenziando le ragioni del ritenuto contrasto dell’intervento con il vincolo paesaggistico gravante sull’area.
La società ricorrente sostiene che il parere contrario della Soprintendenza P.N.R.R., consistente nell’integrale recepimento del parere istruttorio predisposto dalla Soprintendenza senese, sarebbe stato anticipato per iscritto prima dell’inizio dei lavori della conferenza, affermazione che, per inciso, sembra scontrarsi con l’orario della firma digitale del parere (le ore 15:44 del 17 marzo 2025), successivo al termine dei lavori della conferenza (le ore 11:20 del 17 marzo).
In ogni caso, se anche fosse così, nessuna illegittimità sarebbe ravvisabile a carico delle amministrazioni procedenti, all’anticipazione del parere non potendosi attribuire altra funzione che quella di apporto collaborativo volto, secondo buona fede, a mettere la parte privata in condizione di predisporre a ragion veduta e illustrare alla conferenza le proprie eventuali repliche, fermo restando che la valutazione finale della Soprintendenza è solo quella espressa in seno alla conferenza di servizi, in coerenza con quanto stabilito dal terzo comma dell’art. 14- ter l. n. 241/1990. La norma stabilisce che ciascun ente o amministrazione convocato alla riunione della conferenza di servizi è rappresentato da un unico soggetto abilitato “ ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza ”: previsione che sottintende come fisiologica la possibilità che, prima e fuori dalla conferenza, le amministrazioni coinvolte esprimano posizioni non definitive, proprio perché non ancora passate al vaglio del contraddittorio procedimentale.
Considerazioni del tutto analoghe valgono per il parere paesaggistico negativo che il Comune di Siena ha espresso in seno alla conferenza di servizi dopo averne anticipato il contenuto alla propria Direzione, titolare del procedimento di autorizzazione. Ancora una volta, all’anticipazione può al più attribuirsi un ruolo collaborativo che non esaurisce l’esercizio della funzione; né può sostenersi che, nella conferenza, la responsabile del Servizio Urbanistica del Comune si sia limitata a dare lettura del parere contenuto nella propria nota del 14 marzo 2025, giacché è proprio e solo in virtù di quella lettura che l’espressione del parere può considerarsi definitivamente perfezionata ai sensi di quanto previsto dall’art. 14- ter l n. 241/1990, cit..
3. Le censure restanti investono i contenuti sostanziali del diniego.
Premesso che nella normativa di riferimento, statale e regionale, non sarebbe rinvenibile alcun divieto di installazione degli impianti di TLC nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, INWIT afferma che, in virtù della disciplina di vincolo applicabile nel caso in questione, il divieto riguarderebbe i soli interventi comportanti una apprezzabile interferenza negativa con le visuali panoramiche tutelate in ragione del carattere di pregio della veduta, della vicinanza rispetto all’oggetto della stessa, delle caratteristiche strutturali e funzionali, dell’inadeguatezza delle misure mitigative ipotizzabili. Diversamente opinando, un’ampia fascia intorno al centro storico di Siena finirebbe per essere sottratta alla realizzazione di infrastrutture o edifici, a prescindere dall’entità dell’interferenza con le visuali, il che sarebbe del tutto irragionevole e incompatibile con l’antropizzazione dell’area vincolata.
In definitiva, ad avviso della ricorrente, l’interferenza paesaggistica negativa delle infrastrutture di TLC non potrebbe venire presunta, ma dovrebbe essere puntualmente dimostrata attraverso l’adeguata motivazione dei pareri contrari, mentre il parere della Soprintendenza P.N.R.R. e il presupposto parere istruttorio della Soprintendenza senese si limiterebbero a stigmatizzare una caratteristica dell’impianto (l’altezza) e ad accertare l’interposizione della nuova antenna rispetto al centro storico cittadino, senza tuttavia specificare quali siano i punti visuali interessati, né valutare e motivare l’eventuale inidoneità degli accorgimenti proposti nella relazione paesaggistica a corredo del progetto (eliminazione del ballatoio, finiture e cromie mimetizzanti), né, ancora, proporre ulteriori soluzioni mitigative. Nell’ottica della Soprintendenza, il nuovo impianto sarebbe per definizione incompatibile con qualsiasi vincolo paesaggistico, secondo un’impostazione – viziata – che sarebbe condivisa anche dal Comune di Siena.
Sia la Soprintendenza P.N.R.R., sia il Comune, pur riconoscendo l’importanza del nuovo impianto nell’ambito della rete nazionale 5G, avrebbero infine invitato le parti private a proporre una localizzazione alternativa dell’infrastruttura, senza formulare sul punto alcuna proposta. Come pure sarebbe mancata ogni considerazione della cospicua distanza corrente fra l’area interessata dal nuovo impianto e il centro storico (4,5 km), nonché della circostanza che il cono visivo asseritamente interferito dalla presenza dell’antenna non originerebbe da un belvedere, bensì da uno slargo adibito a parcheggio.
Conclusivamente, le amministrazioni preposte alla tutela del vincolo paesaggistico non avrebbero svolto alcuna istruttoria volta a evidenziare la complessiva entità dell’impatto sull’elemento percettivo tutelato, e non avrebbero preso in esame le misure mitigative proposte da INWIT, né i futuri vantaggi derivanti dalla realizzazione dell’infrastruttura, oltre a non farsi carico di individuare le possibili localizzazioni alternative compatibili con il vincolo, affinché la ricorrente potesse verificarne l’idoneità tecnica ed acquisirne se del caso la disponibilità.
3.1. Neppure tali doglianze possono trovare accoglimento.
Il parere negativo espresso in conferenza di servizi dalla Soprintendenza P.N.R.R. recepisce il parere istruttorio reso dalla locale Soprintendenza A.B.A.P., la cui motivazione si articola in tre distinti passaggi: la descrizione dell’opera (struttura porta antenne di altezza pari a 30,00 ml con pennone sommitale di altezza di 4,00 ml, oltre opere accessorie e apparati tecnologici) e del suo impatto paesaggistico negativo sullo skyline della città storica di Siena determinato dalla posizione del manufatto, che si interpone fra la principale viabilità di fondovalle e il centro storico cittadino; l’identificazione puntuale delle prescrizioni vincolistiche violate; il rilievo circa l’interesse pubblico alla realizzazione dell’infrastruttura, accompagnato dal suggerimento al proponente di individuare una collocazione alternativa dell’opera onde evitarne, appunto, l’interposizione fra il centro storico e la relativa viabilità di accesso.
I primi due passaggi, che rappresentano il nucleo fondante del parere, sono perfettamente aderenti ai contenuti del vincolo paesaggistico gravante sull’area delle colline di Siena, a suo tempo istituito con il d.m. 15 maggio 1972 e oggi trasfuso nella corrispondente scheda del Piano regionale di indirizzo territoriale avente valore di piano paesaggistico regionale, ai sensi dell’art. 143 co. 1 lett. b) e c) del d.lgs. n. 42/2004. La disposizione disciplina, com’è noto, la c.d. “vestizione” dei vincoli paesaggistici e, in Toscana, è stata attuata con l’integrazione del P.I.T. risalente all’anno 2015, la quale ha tradotto i decreti ministeriali impositivi dei vincoli in schede contenenti la disciplina d’uso dei beni tutelati ripartita in “obiettivi con valore di indirizzo”, “direttive” e “prescrizioni”, queste ultime vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche (art. 146 d.lgs. n. 42/2004, commi 5, 7, 8; art. 4 dell’Elaborato 8B del P.I.T. toscano).
In particolare, le prescrizioni d’uso che la Soprintendenza ha ritenuto ostative alla realizzazione dell’intervento proposto da INWIT sono quelle poste a salvaguardia dei coni visivi che si aprono da e verso il centro storico di Siena, con particolare riferimento alle visuali prospettiche “ apprezzabili dalle vie di accesso e dai luoghi di fruizione pubblica e di uso pubblico ” (punto 1.c.3. della scheda di vincolo), nonché delle visuali panoramiche, e, nello specifico, delle visuali panoramiche da e verso la “ città storica ” (punti 4.c.1. e 4.c.2. della scheda di vincolo), e, ancora una volta, dei coni visivi da e verso la città storica e delle visuali prospettiche apprezzabili dalle vie di accesso e dai luoghi di fruizione pubblica e di uso pubblico (punto 4.c.4. della scheda di vincolo). A essere violata sarebbe altresì la prescrizione che consente gli interventi di trasformazione a condizione che siano mitigati gli effetti di frattura indotti sul paesaggio e siano armonici per forma, dimensioni e orientamento con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto territoriale.
Quanto al contenuto della tutela, le richiamate prescrizioni precisano che i coni visivi e le visuali prospettiche debbono essere “preservati” e che gli interventi di trasformazione e l’inserimento di manufatti sono ammessi purché non interferiscano negativamente con le visuali stesse, limitandole od occludendole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio, fra i quali certamente deve annoverarsi il centro storico cittadino. Ed è proprio alla luce di tali precisazioni che si giustifica la scelta della Soprintendenza di non avallare la realizzazione di un intervento che, per la collocazione dell’impianto lungo la strada che conduce da Montecchio a Ginestreto, dal lato della carreggiata prospiciente il centro storico, non consente di “preservare” – come richiesto dal vincolo – la visuale prospettica che dalla viabilità di fondovalle guarda verso il centro storico di Siena, e, se non la occlude del tutto, certamente la limita, sovrapponendosi alla città storica.
La società ricorrente, nondimeno, lamenta che il ragionamento della Soprintendenza implicherebbe una irragionevole presunzione di incompatibilità con il vincolo, indipendentemente dall’intensità dell’interferenza causata dal nuovo impianto rispetto alla visuale tutelata e in assenza di una specifica considerazione dei punti di vista interessati, della cospicua distanza fra il nuovo impianto e il centro storico, ovvero delle soluzioni mitigative da essa proposte.
La prospettazione non può essere condivisa, nella misura in cui, come detto, la disciplina di vincolo subordina gli interventi di trasformazione e l’inserimento di manufatti alla condizione di non interferire negativamente con le visuali panoramiche, anche solo limitandole e/o sovrapponendosi in modo incongruo agli elementi significativi del paesaggio, e, in tal modo, addossa al proponente l’onere di dimostrare la compatibilità paesaggistica di un intervento al di là della sua apparente sussumibilità nei divieti imposti dal vincolo. E una tale dimostrazione manca nel caso in esame, ove si consideri che la relazione paesaggistica della ricorrente, sia pure nella versione integrata successivamente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione, indaga in maniera insoddisfacente il problema delle interferenze visive causate dal nuovo impianto, pervenendo a conclusioni non supportate da idonei riscontri documentali.
La relazione paesaggistica, infatti, da un lato esclude l’esistenza di interferenze con i coni visivi che si aprono dalla città storica di Siena verso l’esterno, e tanto sulla base di alcune riprese fotografiche che dovrebbero attestare la non visibilità dell’impianto, collocato a quasi quattro chilometri di distanza, ma che, rappresentando lo stato di fatto senza l’ausilio di fotoinserimenti dell’impianto stesso, non permettono di avere un’idea del reale impatto visivo dell’infrastruttura.
Allo stesso tempo, la relazione esclude le interferenze dell’impianto con le visuali prospettiche che, dalle vie di accesso alla città e dai luoghi di fruizione pubblica o di uso pubblico, si aprono verso la città storica. Le fotografie allegate, benché arricchite dei fotoinserimenti dell’impianto, ritraggono tuttavia scenari non significativi ai fini del vincolo, posto che nessuna delle riprese illustra il punto di vista di un osservatore che si trovi a transitare lungo la strada da Montecchio a Ginestreto in corrispondenza dell’antenna, che è il solo punto di vista dal quale possa apprezzarsi l’effettiva entità dell’interferenza dell’impianto, di dimensioni consistenti, sul cono visivo diretto verso la città storica (documentato, pur senza fotoinserimenti, unicamente dall’immagine ravvicinata contenuta nella relazione paesaggistica del Comune di Siena, alla seconda pagina).
Ora, è noto che le valutazioni di compatibilità paesaggistica di un intervento si caratterizzano per un ampio margine di opinabilità, costituendo il frutto dell’applicazione di cognizioni tecniche che fanno riferimento a differenti cognizioni specialistiche, tutte ascrivibili al novero delle scienze umane (antropologia, urbanistica, architettura, urbanistica, storia, storia dell’arte, agronomia, a titolo puramente esemplificativo) e non delle scienze esatte. Ed è altrettanto noto che il sindacato giurisdizionale su tali valutazioni va condotto sul piano dell’attendibilità del giudizio tecnico opinabile dell’amministrazione, e, ancorché pieno, non può mai spingersi fino alla sostituzione di quest’ultimo, ove espresso nel rispetto delle regole tecnico-scientifiche applicabili nel caso concreto, con un diverso giudizio altrettanto opinabile: laddove, cioè, nessun profilo di inattendibilità emerga a carico dell’operato dell’amministrazione, e semplicemente restino sul campo a fronteggiarsi opinioni tecnico-scientifiche divergenti, ma tutte allo stesso modo plausibili, il giudice non può che dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente competente ad adottare decisioni collettive, rispetto alla posizione individuale dell’interessato (fra le molte, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 21 marzo 2023, n. 2836; id., sez. IV, 8 maggio 2023, n. 4598; id., sez. IV, 18 aprile 2023, n. 3892; id., sez. VI, 5 dicembre 2022, n.10624; id., 23 settembre 2022, n. 8167).
Per censurare il giudizio contrario alla realizzazione dell’intervento proposto da INWIT, occorrerebbe perciò la prova dell’essere la Soprintendenza incorsa in travisamento ovvero in errore di fatto, o, ancora, nella violazione dei criteri tecnico-scientifici di riferimento, ma è una prova che, lo si ripete, gli elementi a disposizione non consentono di ricavare; con il risultato che – a fronte della collocazione dell’impianto immediatamente a ridosso di uno dei punti di osservazione tutelati dal vincolo (la viabilità di accesso alla città e non un semplice slargo adibito a parcheggio, come vorrebbe la ricorrente), e dunque in posizione di sicura interferenza negativa quantomeno con la visuale verso la città storica di Siena, nonché della oggettiva disomogeneità dell’impianto rispetto al contesto circostante fatto di “ importanti strutture monumentali e quadri naturali e paesaggistici di grande suggestività ” a formare “ un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale ricco di punti di belvedere accessibili al pubblico ” (così recita la motivazione del decreto di vincolo) – le critiche della ricorrente si traducono nell’inammissibile tentativo di far prevalere la valutazione favorevole all’intervento senza avere dimostrato l’inattendibilità di quella, contraria, della Soprintendenza.
Né vale sostenere che, aderendo all’impostazione della Soprintendenza (e del Comune di Siena), il nuovo impianto sarebbe per definizione incompatibile con il vincolo paesaggistico e, di fatto, un’ampia fascia intorno al centro storico di Siena sarebbe sempre sottratta alla realizzazione di infrastrutture o edifici. Si può anche convenire con l’idea che il vincolo debba essere inteso nel senso di vietare le sole interferenze apprezzabilmente negative, ma la valutazione di incompatibilità paesaggistica, sulla quale il provvedimento impugnato riposa, trova immediato riscontro nelle caratteristiche concrete dell’intervento (nella sua localizzazione in posizione idonea, per la vicinanza alla sede stradale e per le cospicue dimensioni dell’infrastruttura, a occludere e comunque fortemente limitare la visuale tutelata verso la città storica) e finisce per costituire uno dei possibili e plausibili esiti di quell’istruttoria procedimentale che in sede processuale non è stata smentita.
La circostanza, poi, che il dissenso “costruttivo”, nel parere della Soprintendenza A.B.A.P. recepito dalla Soprintendenza P.N.R.R., sia limitato al suggerimento di una differente ubicazione dell’impianto chiarisce, al di là di ogni ragionevole dubbio, come il diniego dell’assenso paesaggistico non discenda tanto dalle generali caratteristiche costruttive dell’impianto, quanto dal suo concreto posizionamento all’interno dell’area vincolata, dovendosi peraltro escludere che l’amministrazione procedente sia tenuta a individuare o indicare le possibili localizzazioni alternative, ancorché si tratti di opera oggetto di finanziamenti P.N.R.R.. Ne discende, specularmente, l’irrilevanza delle misure mitigative prospettate da INWIT e afferenti alle caratteristiche della struttura, non alla sua ubicazione (eliminazione del ballatoio sommitale, finiture del palo, piantumazione di vegetazione).
4. In forza di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso va respinto.
4.1. Le spese di lite possono nondimeno essere compensate, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla peculiare connotazione della materia controversa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IL La UA, Presidente
AO GR, Consigliere, Estensore
IL De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AO GR | IL La UA |
IL SEGRETARIO