Art. 5. 1. L'organizzazione delle manifestazioni ed il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2 sono attuati direttamente dai comuni, ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo. La mancata realizzazione di tali finalita' entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.
Articolo 4Articolo 6
- Legge 26 marzo 1990, n. 62
Articolo 5 della Legge 26 marzo 1990, n. 62
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12 aprile 1990
12 aprile 1990
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