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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/06/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 206/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 206/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NANNELLI LORENZO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NICOLOSI SILVIA e dell'avv. MICALI FEDERICO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENCIONI Parte_2 C.F._2
FRANCESCO e dell'avv. LENCIONI PIETRO;
APPELLATI
(C.F. ), quale erede di con il CP_2 C.F._3 Persona_1 patrocinio dell'avv. PALADIN PAMELA e dell'avv. CAVICCHI EDOARDO;
(C.F. ), quale erede di con il Parte_3 C.F._4 Persona_1 patrocinio dell'avv. PALADIN PAMELA e dell'avv. CAVICCHI EDOARDO;
(C.F. ), quale erede di con il Parte_4 C.F._5 Persona_1 patrocinio dell'avv. PALADIN PAMELA e dell'avv. CAVICCHI EDOARDO;
APPELLATI pagina 1 di 30 APPELLANTI INCIDENTALI
avverso la sentenza n. 3388/2021 del Tribunale di Firenze, emessa il 29.12.2021 e pubblicata il
30/12/2021;
CONCLUSIONI
con ordinanza del 27/28.3.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata: In via principale: -previo accertamento della dinamica del sinistro de quo agitur così come descritta da parte attrice e dell'esclusiva responsabilità del Sig. (conducente il veicolo Lancia Y Parte_2
Tg CF027LZ allora di proprietà del Sig. ) nella causazione del sinistro, - Persona_1 condannare la Compagnia di (assicuratrice per la RCA del veicolo Controparte_3
Lancia Y Tg), in solido con il medesimo , nonché con i Sig.ri , Parte_2 CP_2
e (quali eredi legittimi del defunto Sig. allora Parte_3 Parte_4 Persona_1 proprietario del veicolo Lancia Y Tg CF027LZ), a risarcire l'attore per tutti i danni non patrimoniali così come dallo stesso subiti, accertati all'esito della espletata CTU medico- legale e determinati sulla base delle note Tabelle del Tribunale di Milano attualmente in vigore, e debitamente personalizzati, che qui di seguito si specificano: I.P. 40%
(comprensivo di personalizzazione): € 333.636,00 ITT (90 giorni) + ITP (60 giorni al 75%
e 60 giorni al 50%): € 15.840,00 nonché a risarcire il medesimo attore di tutti i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) così come dettagliatamente descritto in atti ed accertato all'esito dell'istruttoria e che qui di seguito cosi si quantifica: Spese mediche sostenute e ritenute congrue: € 10.491,55 oltre al rimborso spese per CTU e
CTP depositate all'udienza del 22.03.17, Danno emergente di tipo odontoiatrico: €
8.100,00 Danno emergente da mancato guadagno attività sportivo-dilettantistica (€
7.500,00 annue per 08 stagioni)€ 60.000,00 Refusione degli importi relativi ai compensi professionali per l'attività stragiudiziale e di negoziazione assistita prestata e documentata in € 66.033,60 Il tutto dedotto gli importi corrisposti da per CP_4
6.869,38- come da documento prodotto in atti da parte del medesimo Istituto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del fatto al dì del saldo, ovvero pagina 2 di 30 condannare i medesimi convenuti a corrispondere all'attore la diversa somma che risulterà di giustizia entro i limiti del provato e del Giusto;
-condannare i convenuti in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore -secondo quanto previsto dall'art. 96, ultimo comma, c.p.c. di un importo a titolo di risarcimento danni la cui quantificazione viene rimessa al prudente apprezzamento del Giudicante- in considerazione della condotta di pervicace ed ingiustificata resistenza opposta dalla convenuta Controparte_3
prima della causa e del comportamento mantenuto da parte degli altri convenuti in
[...] corso di causa e descritto in atti;
-condannare i convenuti in solido fra loro alla refusione delle spese, e dei compensi professionali oltre Magg. 15%, CAP ed IVA ex lege del primo grado di Giudizio nonché del presente grado di Giudizio, In Via Istruttoria: insiste nel richiedere l'ammissione delle prove non ammesse in Primo Grado, in particolare la prova testimoniale della Sig.ra sui capitoli di prova n.7) – 8) articolati nella Testimone_1 memoria ex art. 183 n.2 cpc. In denegata ipotesi: -previo accertamento della dinamica del sinistro de quo agitur e della responsabilità in misura concorsuale delle parti (
[...]
e nella causazione del sinistro, -condannare la Compagnia Parte_1 Pt_2 [...]
(assicuratrice per la RCA del veicolo Lancia Y Tg), in solido con il CP_5 medesimo , nonché con i Sig.ri , e Parte_2 CP_2 Parte_3 Parte_4
(quali eredi legittimi del defunto Sig. allora proprietario del veicolo Lancia Y Persona_1
Tg CF027LZ), a risarcire l'attore per tutti i danni non patrimoniali così come dallo stesso subiti, accertati all'esito della espletata CTU medico-legale e determinati sulla base delle note Tabelle del Tribunale di Milano attualmente in vigore, e debitamente personalizzati, nonché dei danni patrimoniali (danno emergente di tipo odontoiatrico, danno emergente da mancato guadagno attività sportivo-dilettantistica, compensi per attività professionale stragiudiziale) così come elencati, descritti e quantificati in via principale, nella misura della metà; Il tutto dedotto gli importi corrisposti da per 6.869,38- come da CP_4 documento prodotto in atti da parte del medesimo . Il tutto oltre rivalutazione CP_6 monetaria ed interessi dal dì del fatto al dì del saldo, ovvero condannare i medesimi convenuti a corrispondere all'attore la diversa somma che risulterà di giustizia entro i limiti del provato e del Giusto;
-condannare in ogni caso i convenuti in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore -secondo quanto previsto dall'art. 96, ultimo comma,
c.p.c. di un importo a titolo di risarcimento danni la cui quantificazione viene rimessa al prudente apprezzamento del Giudicante- in considerazione della condotta di pervicace ed ingiustificata resistenza opposta dalla convenuta prima della causa e Controparte_3 del comportamento mantenuto da parte degli altri convenuti in corso di causa e descritto
pagina 3 di 30 in atti;
-condannare in ogni caso convenuti in solido fra loro alla refusione delle spese, e dei compensi professionali oltre Magg. 15%, CAP ed IVA ex lege del primo grado di
Giudizio nonché del presente grado di Giudizio. In Via Istruttoria: insiste nel richiedere
l'ammissione delle prove non ammesse in Primo Grado, in particolare la prova testimoniale della Sig.ra sui capitoli di prova n.7) – 8) articolati nella Testimone_1 memoria ex art. 183 n.2 cpc.”;
Per parte appellata ( : “Conclude contrariis rejectis, relativamente CP_3 all'appello principale proposto dal Sig. : in via preliminare ed in tesi, Parte_1 per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per mancato superamento del filtro di cui all'art. 348 bis e ss. c.p.c.; nel merito ed in ipotesi, per la reiezione in toto dell'appello stesso, con integrale conferma della Sentenza del Tribunale di Firenze, oggetto di gravame;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio;
relativamente alle conclusioni sull'appello principale e dell'appello incidentale proposto dai Sig.ri e Parte_3 CP_2 Parte_4 per il rigetto di quanto ex adverso richiesto relativamente alla liquidazione delle spese e competenze professionali anche ai sensi dell'art. 1917 co. III C.C. e, comunque relativamente all'appello incidentale di quanto richiesto in ipotesi”;
Per parti appellate/appellanti incidentali ( : “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_7
d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Sull'appello principale IN TESI respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese e competenze professionali. IN IPOTESI accertare e dichiarare la percentuale delle rispettive responsabilità del Sig. e del Sig. Parte_2
nella causazione del sinistro di cui in premessa;
accertare e Parte_5 dichiarare l'entità delle lesioni subite dall'attore quale conseguenza diretta e prevedibile del sinistro in oggetto, tenuto conto di quanto indicato in premessa e di quanto risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
accertare e dichiarare la somma dovuta a titolo di risarcimento danni, specificando l'importo delle somme dovute all' condannare la CP_4 società , in persona del suo legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento in garanzia di tutte le somme dovute dai convenuti in favore di parte attrice.
Con vittoria di spese e competenze professionali, anche ai sensi dell'art. 1917 comma
III° cod. civ.. Sull'appello incidentale riformare la sentenza n. 3381/21 del Tribunale di
Firenze in accoglimento dei motivi di appello incidentale e, per l'effetto, IN TESI condannare la parte appellante anche al pagamento delle spese e competenze
pagina 4 di 30 professionali del procedimento di primo grado. IN IPOTESI condannare la società
, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze professionali del procedimento di primo grado, anche ai sensi dell'art. 1917 comma III° cod. civ.. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio”;
Per parte appellata ( : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria Pt_2 istanza, eccezione e deduzione reietta, IN TESI respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali. IN IPOTESI - accertare e dichiarare la percentuale delle rispettive responsabilità di e Parte_2
nella causazione del sinistro de quo;
- accertare e dichiarare l'entità Parte_1 delle lesioni subite dall'appellante quali conseguenze dirette e Parte_1 prevedibili del sinistro in oggetto, tenuto conto di quanto indicato in premessa e di quanto risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
- accertare e dichiarare la somma dovuta a titolo di risarcimento danni, tenuto di quanto indicato in premessa e di quanto richiesto in via istruttoria, specificando l'importo delle somme dovute all - CP_4 condannare la società , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento in garanzia di tutte le somme dovute anche dal Sig. in favore di parte attrice e/o dell' Con vittoria di spese e competenze Parte_2 CP_4 professionali. IN VIA ISTRUTTORIA La difesa del sig. nell'ipotesi in cui la Parte_2
Corte di Appello dovesse ritenere non infondato l'appello, ritiene opportuno che, prima della decisione, venga - disposta la CTU tecnico - modale al fine di accertare e valutare • la dinamica del sinistro per cui è causa;
• la condotta di guida tenuta dai due conducenti
e, in particolare, • se il conducente del veicolo di parte attrice indossasse correttamente il casco;
• la velocità dei due veicoli al momento dell'urto. * - rinnovata la CTU medico – legale al fine di accertare e valutare • l'entità delle lesioni subite dall'attore quale conseguenza diretta e prevedibile del sinistro in oggetto;
• se e in che percentuale le lesioni si sarebbero verificate se l'attore avesse indossato correttamente il casco;
• la compatibilità delle lesioni riscontrate con lo svolgimento dell'attività di calciatore di seconda categoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, Controparte_3 CP_2 Parte_3
e proponendo gravame avverso la sentenza n. 3388/2021 del Parte_4 Parte_2
pagina 5 di 30 29/30-12-2021 con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da lui subiti a causa del sinistro stradale occorsogli il 16 aprile 2013, allorché a bordo del proprio scooter Piaggio Carnaby tg. DJ 23464, era stato urtato dal veicolo
Lancia Y tg. CF 027 LZ di proprietà di condotto da assicurato Persona_1 Parte_2 per la RCA con cadendo a terra e riportando gravi lesioni Controparte_1 personali.
Il processo di primo grado veniva istruito con documenti, prove orali, informazioni acquisite presso l e CTU, e veniva riassunto nei confronti degli eredi di CP_4 Persona_1 deceduto il 18.4.2014.
All'esito, il Tribunale adito rilevava, in via di premessa, che il aveva Parte_1 allegato, a fondamento della domanda, che stava percorrendo, a velocità moderata e con il casco indossato, il viale Guidoni, proveniente da Peretola, in direzione del centro di
Firenze, quando il veicolo Lancia Y, condotto dal dopo aver percorso la corsia di Pt_2 estrema destra della carreggiata del medesimo viale Guidoni, nella sua stessa direzione di marcia, effettuava una repentina manovra di spostamento nella carreggiata centrale, senza alcuna segnalazione e senza accertarsi del sopraggiungere dell'attore a bordo del suo scooter, andando così ad impattare contro quest'ultimo e provocandone la rovinosa caduta sull'asfalto.
Ciò premesso, osservava che sulla base degli elementi di prova acquisiti al processo non aveva ricevuto la necessaria conferma la dinamica descritta dall'attore, dovendosi ritenere piuttosto acclarata l'esclusiva responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro.
In particolare, dal rapporto della Polizia Municipale intervenuta nell'occorso emergeva che sul luogo del sinistro non erano stati reperiti testimoni;
ciò gettava un generale discredito sulla deposizione del teste escusso, che, peraltro, era connotata da intrinseche Tes_2 contraddizioni.
Al riguardo evidenziava che il casco dello scooterista era volato nell'impatto, mentre il teste aveva dichiarato di aver visto il a terra con il casco ancora indossato Parte_1
e il laccetto agganciato.
Inoltre – a detta del primo giudice – appariva perplessa la deposizione del teste laddove lo stesso aveva affermato che l'auto e lo scooter erano affiancati nel momento in cui la prima, dopo essersi indirizzata verso il controviale, era rientrata sul viale principale, e pagina 6 di 30 che in quel momento lo scooter si trovava sulla corsia di destra del viale Guidoni, per poi dichiarare: “non so dire dove si trovasse il ciclomotore prima che l'auto iniziasse a svoltare verso il controviale (...) non ho notato quali parti dei due veicoli sono venute a contatto”.
A ciò doveva aggiungersi che non erano stati rinvenuti sulla strada segni di frenata o di scarrocciamento tali da indicare una particolare velocità dell'auto condotta dal Pt_2 mentre dal verbale della Polizia Municipale si evinceva al più un eventuale spostamento in carreggiata “appena accentuato” dell'autovettura, e non invece la manovra repentina verso sinistra indicata dall'attore come causa del sinistro.
Infine – concludeva – l'autovettura era stata urtata dal ciclomotore da tergo, sul fianco posteriore sinistro, all'altezza del finestrino, e ciò, con ogni probabilità, era dovuto al fatto che lo scooter circolava nella porzione più a sinistra della sua corsia con velocità tale da non mantenere un'idonea distanza di sicurezza e da portarlo a superare l'auto condotta dal con modalità non consona. Pt_2
Sulla scorta delle suddette argomentazioni, rigettava la domanda, condannava l'attore al pagamento delle spese di CTU e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
L'appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava sulla base dei seguenti, plurimi rilievi.
Con un primo motivo, egli si doleva che il giudice di prime cure avesse mal valutato, fino a travisarle, le risultanze processuali, pervenendo a ricostruire una dinamica del sinistro del tutto disancorata dalle prove e dai documenti acquisiti in causa, dai quali si evinceva per contro che l'incidente si era verificato proprio con le modalità descritte in citazione e quindi per l'esclusiva condotta di guida del il quale, violando l'art. 154 c.d.s., aveva Pt_2 compiuto una manovra di deviazione a sinistra al fine di immettersi sulla carreggiata centrale del viale Guidoni andando così a urtare il motociclo posizionato alla sua sinistra, che sopraggiungeva a velocità moderata seguendo correttamente l'andamento della carreggiata centrale.
Gravemente deficitaria era stata in particolare la valutazione del teste escusso, Tes_2 il quale era stato ritenuto erroneamente inattendibile dal Tribunale per il solo fatto che nel verbale della Polizia Municipale non era stato indicato come persona informata sui fatti, benché fosse stato spiegato e documentato da parte della difesa attorea – e fosse ulteriormente dimostrabile con la testimonianza della moglie del - che si Parte_1
pagina 7 di 30 trattava di teste reperito a seguito dell'affissione di un cartello nei pressi del luogo del sinistro.
Inoltre, la pretesa contraddittorietà delle dichiarazioni del teste, per un verso, era smentita anche dagli accertamenti compiuti in sede peritale, da cui risultava la perfetta compatibilità delle lesioni al volto riportate dal con l'uso del casco;
per altro Parte_1 verso, era frutto di una scarsa aderenza al dato logico e di una valutazione superficiale delle dichiarazioni rese dal teste, non congruente con lo sviluppo dell'esame testimoniale e con l'alternanza delle domande e delle risposte.
Tanto più che si trattava di dichiarazioni assolutamente calzanti rispetto alla dinamica delineata e ipotizzata dagli agenti di Polizia intervenuti e confermata dal CT di parte attrice il quale aveva concluso il proprio elaborato affermando che “la creazione dell'evento sinistroso è da imputare all'imperizia nella guida del conducente della Lancia Y che, cambiando corsia, non si accertava del sopraggiungere dello scooter al quale, circolando correttamente nella corsia di destra della carreggiata principale, avrebbe dovuto concedere la precedenza allo scooter”.
Infine, il Tribunale era incorso in un grossolano errore nel ritenere il l'unico Parte_1 responsabile del sinistro de quo, laddove non solo non vi era alcun supporto processuale a quanto era stato infondatamente e apoditticamente ricostruito da parte del primo giudice, ma era stato finanche riscontrato dagli agenti intervenuti che era stata la Lancia
Y posizionata sulla corsia di destra ad effettuare una deviazione a sinistra per immettersi sulla carreggiata centrale di Viale Guidoni.
Il che implicava pur sempre la responsabilità del per la condotta di guida tenuta in Pt_2 violazione delle norme del codice della strada, senza che potesse assumere rilievo, per contro, la dichiarazione dell'automobilista, raccolta al momento del sinistro, che in quanto dichiarazione “di parte”, priva del benché minimo valore probatorio, era stata erroneamente valorizzata dal primo giudice.
Con un secondo motivo, censurava l'errore compiuto dal Tribunale per non avere - nella denegata e non creduta ipotesi di impossibilità di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro - neppure applicato al caso di specie la presunzione di eguale concorso di colpa prevista dall'art. 2054 c.c. comma 2.
Invero, quand'anche il giudice di prime cure avesse fondato il proprio convincimento soltanto sul verbale di accertamento della Polizia Municipale non sarebbe mai potuto giungere a ritenere la responsabilità nella causazione del sinistro interamente ascrivibile pagina 8 di 30 al , visto che da questo risultava che era stato piuttosto il a compiere Parte_1 Pt_2 una deviazione da destra verso sinistra intralciando il transito dello scooterista.
Quindi, delle due l'una: o il doveva essere individuato come unico responsabile Pt_2 nella causazione del sinistro stradale de quo, oppure, in denegata ipotesi, doveva ritenersi impossibile individuare sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria il comportamento che avesse dato causa al sinistro e quindi si sarebbe dovuta riconoscere, gioco-forza, una responsabilità concorsuale in capo ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, in applicazione dell'art. 2054 c.c. secondo comma.
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, i convenuti appellati: eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_3 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; gli eredi proponendo appello Per_1 incidentale volto ad ottenere la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite di primo grado o, in ipotesi, la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento delle spese e competenze professionali del procedimento di primo grado, anche ai sensi dell'art. 1917 comma III° cod. civ.; il chiedendo la rinnovazione della CTU medico- Pt_2 legale e l'ammissione di CTU tecnico-modale sulla dinamica del sinistro;
tutti, in ogni caso, contestando in fatto e in diritto i motivi di appello e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 13.6.2024 (in esito all'udienza a trattazione scritta del 6.6.2024); quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 27/28.3.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
20.3.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (30+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
Preliminarmente, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. – disposizione Controparte_1
pagina 9 di 30 contemplante un giudizio prognostico sul gravame – risulta superata, dal momento che l'impugnazione è già stata trattenuta in decisione.
Nel merito, l'appello principale è fondato in parte qua, quanto al secondo motivo di gravame.
Destituito di fondamento deve ritenersi il primo motivo, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
L'appellante contesta sotto più profili la valutazione di inattendibilità del teste Tes_2 compiuta dal giudice di prime cure e invoca una decisione che, per contro, valorizzi il contenuto della deposizione testimoniale, dalla quale, unitamente a quanto sarebbe dato evincere dal verbale di accertamento della Polizia Municipale, si desumerebbe una dinamica del sinistro pienamente corrispondente a quella indicata in citazione, attestante l'esclusiva responsabilità del nella caduta del dallo scooter, dovuta Pt_2 Parte_1 alla repentina manovra di spostamento da destra verso sinistra compiuta dal primo senza alcuna segnalazione e senza accertarsi del sopraggiungere dell'attore.
Occorre premettere che le dichiarazioni del non sono state raccolte dalla Polizia Tes_2
Municipale nell'imminenza dell'intervento sul luogo del sinistro: l'attore ha narrato che, successivamente all'accaduto, insieme alla propria moglie, aveva esposto in prossimità dei luoghi un cartello al fine di reperire possibili testimoni oculari dell'incidente.
È in atti la dichiarazione scritta che il rilasciò dopo aver contattato la moglie del Tes_2
al numero di cellulare indicato sul cartello, qualche mese dopo l'accaduto. Parte_1
Dalla deposizione resa dal all'udienza del 12.6.2016 emerge che il teste ebbe ad Tes_2 assistere al sinistro, di cui descrisse la dinamica in modo sostanzialmente corrispondente alla dichiarazione scritta, dichiarando in particolare di aver visto il compiere Pt_2 un'improvvisa manovra di spostamento dalla parte destra più estrema del Viale Guidoni verso la carreggiata centrale, da dove intanto sopraggiungeva il , che Parte_1 veniva urtato dall'autovettura e cadeva a terra.
Dal verbale di rilevazione della Polizia Municipale emerge che gli agenti intervenuti sul posto ipotizzarono che il veicolo condotto dal potesse aver compiuto una leggera Pt_2 deviazione a sinistra al fine di immettersi sulla carreggiata centrale del viale Guidoni venendo a lieve urto con il veicolo posizionato alla sua sinistra.
Sulla base di tali elementi, l'appellante ritiene che le dichiarazioni del teste siano Tes_2 dotate della necessaria concludenza sul piano probatorio in quanto provenienti da pagina 10 di 30 persona che ha assistito al sinistro e in quanto aderenti alla dinamica ipotizzata dalla
Polizia Municipale nell'imminenza dei fatti.
Si tratta di prospettazione non condivisibile.
Anzitutto, questa Corte ritiene che quando – come in questo caso – la testimonianza in ordine al verificarsi di un sinistro provenga da persona di cui non è stata accertata da parte degli agenti intervenuti la presenza sui luoghi al momento del fatto, gravi su chi intenda avvalersene l'onere di corroborarla con dati oggettivi, esterni, idonei a scongiurare i legittimi dubbi circa la sua attendibilità e a porre la controparte in condizioni di confutarne la verità, attraverso la controprova delle circostanze a tal fine allegate e provate.
Nel caso di specie, il teste ha dichiarato che quel giorno si trovava a percorrere Tes_2 viale Guidoni nella stessa direzione dei veicoli coinvolti nel sinistro “a bordo del furgone della ditta” diretto al luogo di lavoro e che tra lui e l'auto condotta dal vi erano una Pt_2
o due macchine ma che, ciò nonostante, egli aveva una buona visuale, perché il furgone era alto.
Orbene, a giudizio del Collegio, ai fini del vaglio di attendibilità – che nel caso di specie s'impone con particolare rigore atteso il reperimento “postumo” del teste - ci si sarebbe atteso che parte attrice avesse fornito elementi atti a suffragare la compatibilità della presenza del sul viale Guidoni quel giorno e a quell'ora, ad esempio citando a Tes_2 conferma il datore di lavoro o producendo documentazione a firma del datore di lavoro che consentisse di risalire al luogo e agli orari di lavoro del teste in quel determinato giorno, nonché al tragitto che il teste avrebbe dovuto compiere;
ancora, ci si sarebbe atteso che fosse accertato il mezzo che il teste stava guidando, sì da far comprendere
(ed eventualmente far confutare) quale poteva essere lo spettro di visibilità che egli avrebbe avuto dalla postazione del conducente.
E ciò, a maggior ragione, in un caso come quello in esame in cui è rimasto privo di ragionevole spiegazione il perché il teste - che pure ha dichiarato di essersi fermato all'imbocco di via Allori, nelle immediate vicinanze del sinistro - non avesse provveduto a lasciare le sue generalità e il suo recapito telefonico a coloro che – come affermato dal teste - erano già intervenuti immediatamente in soccorso al , attività che Parte_1 avrebbe richiesto non più di qualche minuto.
A diverse conclusioni non può pervenirsi sulla base della pretesa convergenza tra la dinamica ipotizzata nel verbale di rilevazione della Polizia Municipale e quanto dichiarato pagina 11 di 30 dal teste. Invero, lo stacco temporale tra la redazione del verbale e le dichiarazioni rese, in presenza delle lacune riscontrate, non consente di sgombrare il campo da ipotesi di circolarità di informazioni e dal rischio di ricostruzioni postume.
Né può giocare a favore dell'appellante il fatto che quella ricostruzione troverebbe conferma anche nella consulenza dell'attore/odierno appellante.
Siamo invero dinanzi ad una perizia di parte che non offre più garanzie di attendibilità in ordine alle conclusioni raggiunte di quella prodotta da parte convenuta, CP_7 nella quale le modalità del sinistro sono state ricostruite in modo diametralmente opposto.
Altrettanto scarno è il segmento relativo ai rapporti intrattenuti dal teste con la parte danneggiata: non è dato comprendere ad esempio in che modo e con quali modalità fu rilasciata la dichiarazione agli atti e se vi fossero stati, prima di tale dichiarazione, abboccamenti più o meno suggestivi dello stesso da parte del o della di lui Parte_1 moglie.
La difesa di parte appellante ha chiesto l'ammissione della testimonianza della moglie del
. Parte_1
Si tratta di istanza inammissibile in questa sede dal momento che, come emerge dai verbali del giudizio di primo grado, l'attore/odierno appellante non reiterò la richiesta di prova orale in sede di precisazione delle conclusioni, trovando applicazione nella fattispecie l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha
l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte” (così Cass. sez. 2^ civ. n. 15029 del 31/05/2019; Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741; Cass. sez.
3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290; Cass. sez. 3^ civ.
14.10.2008 n. 25157; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773).
Anche la valutazione complessiva della condotta processuale tenuta dalla parte istante – cui occorre far riferimento in base ai più recenti approdi ermeneutici della Suprema Corte pagina 12 di 30 (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 33103 del 10/11/2021; Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022) - non conduce a risultati diversi se si considera che nelle note conclusive depositate il 13.3.2018 non viene fatto alcun cenno alla rilevanza della deposizione della teste e in quelle successive, depositate il 4.6.2020, Tes_1 mentre sono richiamati, in via istruttoria, tutti i documenti depositati nel corso del giudizio, nessuna menzione viene fatta della necessità di escutere la teste.
Infine, pur riguardata intrinsecamente, la deposizione del teste non è immune da Tes_2 lacune e incongruenze.
In primo luogo, il teste ha dichiarato di essere distanziato rispetto all'auto del da Pt_2 uno o due macchine, il che già induce a dubitare che lo stesso potesse avere una piena percezione visiva della dinamica del sinistro, attesa la distanza dai veicoli venuti a collisione (cfr. CT di parte circa 18-20 metri lo spazio minimo d'ingombro CP_7 per 3 veicoli in movimento).
Inoltre, il teste ha affermato di aver visto lo scooterista “a terra con il casco ancora indossato, e il laccetto agganciato” mentre dal referto del 118 (cfr. pag. 1 della CTU in atti) il casco risultava trovarsi per terra “volato nell'impatto”.
Ben vero è che il CTU si è espresso per la compatibilità delle lesioni riportate al volto dal con l'uso del casco ma ciò non toglie che vi sia discrepanza tra quanto Parte_1 dichiarato dal testimone e quanto rilevato dagli operatori del 118 circa il fatto che lo scooterista non indossasse il casco mentre era disteso a terra.
Quanto ipotizzato dalla difesa dell'appellante e cioè che il casco sarebbe stato tolto allo scooterista dai primi soccorritori ha il valore di una mera supposizione non idonea a risolvere il contrasto a favore dell'attore; tanto più che il corpo del Parte_1 all'arrivo del 118 si presentava distante 4-5 metri dal motociclo, mentre nelle fotografie allegate al verbale della Polizia Municipale il casco è ben visibile in posizione inerte nei pressi dello scooter, segno evidente che la protezione, al momento dello sbalzo, era volata via prima che lo scooterista atterrasse nel punto in cui è stato trovato.
Ugualmente irrisolta è rimasta l'altra contraddizione evidenziata dagli appellati, relativa al colore del casco, dichiarato “scuro” dal teste, e in realtà bianco, come emerge dal materiale fotografico in atti.
A fronte di tale quadro poco tranquillizzante, non risulta possibile fondare la ricostruzione della dinamica del sinistro sulla deposizione del Tes_2
pagina 13 di 30 Ciò premesso, il Collegio ritiene che anche il verbale della Polizia Municipale non sia idoneo a tal fine tant'è vero che in esso è dato leggere: “In base agli elementi in possesso, non è possibile stabilire oltre ogni ragionevole dubbio qual è stata la manovra che ha portato alla collisione fra i due veicoli”.
Il fatto che subito dopo si legga anche: “è possibile, ma non provato, che l'autovettura abbia compiuto una leggera deviazione a sinistra al fine di immettersi sulla carreggiata centrale del viale Guidoni venendo a lieve urto con il motociclo posizionato alla sua sinistra (…)” non offre alcuna certezza che il sinistro si sia effettivamente verificato secondo le modalità descritte;
non a caso, gli agenti accertatori hanno evidenziato trattarsi di una mera supposizione, non avvalorata da alcun oggettivo riscontro.
E che proprio di questo si tratti, è confermato non solo dal fatto che al non è stata Pt_2 contestata alcuna infrazione al codice della strada da parte della Polizia Municipale ma anche dal fatto che i CT di parte, nei rispettivi elaborati, hanno offerto rappresentazioni completamente diverse della dinamica, sulla base degli scarni elementi a disposizione.
In particolare, alla repentina manovra di deviazione a sinistra del che avrebbe Pt_2 stretto la strada allo scooterista provocandone la caduta, ipotizzata dal CT di parte attrice, si contrappone la diversa dinamica proposta dal CT di parte convenuta Per_2
il quale ha teorizzato che sarebbe stato il conducente dello scooter, nel passare
[...] alla sinistra della vettura Lancia“Y”, ad appoggiarsi al cristallo posteriore destro della stessa, per un istante, generando un effetto denominato “effetto stampella”, ma rimanendo in sella e percorrendo alcuni metri.
Orbene, entrambe le tesi si prestano a rilievi: l'invasione della corsia in cui sopraggiungeva lo scooter da parte del assunta dal CT di parte attrice, non appare Pt_2 meno apodittica dell'individuazione del punto di impatto, assunta dal CT di parte convenuta a presupposto della ricostruzione fornita.
Quanto annotato nel verbale dalla Polizia Municipale “poiché la caduta del motociclo avviene in modo assiale alla carreggiata senza brusche deviazione e considerati i lievissimi danni rilevati solo sul finestrino laterale dell'autovettura, anche l'eventuale spostamento in carreggiata è da considerarsi appena accentuato”, lungi dal confermare un brusco e improvviso spostamento dell'autovettura condotta dal potrebbe anche Pt_2 collimare con una traiettoria di marcia dell'automobilista sostanzialmente lineare all'andamento della strada, che in quel punto, come si rileva dalle foto allegate al rapporto, presenta un accenno di curvatura verso sinistra.
pagina 14 di 30 Allo stesso modo, né dal verbale della Polizia Municipale né dalle foto ad esso allegate emerge che quello evidenziato dal consulente di parte nella propria CP_7 relazione sia effettivamente il primo punto di impatto del motociclo con il terreno.
Nessuna delle due ipotesi, pertanto, riesce ad imporsi come prevalente.
D'altra parte, stante il limite rappresentato dalla mancanza di elementi di valutazione oggettivi idonei a consentire di risalire all'esatta dinamica (come il punto di contatto primario del motociclo con l'autoveicolo: cfr. pag. 7 del verbale della P.M.), il Collegio ritiene che sia superfluo disporre in questa sede una CTU tecnico-modale.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va senz'altro censurata la sentenza di prime cure che dopo aver correttamente affermato: “Non è possibile in altri termini dedurre dal tragico scivolamento del veicolo condotto dall'attore, che ha perso il controllo dello stesso così rovinando in terra e provocandosi le gravi lesioni accertate dal CTU, la presunzione che il comportamento del sig. sia stato scorretto e pericoloso, in Pt_2 quanto un tale espediente argomentativo peccherebbe ineluttabilmente di inversione dell'ordine logico e in punto di onere della prova”, ha tuttavia concluso: “La condotta di guida del convenuto nell'occorso non è, pertanto, in alcun modo censurabile Parte_2 dal momento che il veicolo dallo stesso condotto è stato urtato da tergo, sul proprio fianco/finestrino posteriore sinistro, dal ciclomotore che con ogni probabilità circolava nella porzione più a sinistra della sua corsia con velocità tale da non mantenere un'idonea distanza di sicurezza e tale da portarlo a superare l'auto condotta dal con Pt_2 modalità non consona. Assorbita ogni altra questione”.
Si tratta, all'evidenza, di un percorso argomentativo illogico: da un lato, infatti, l'assenza di prova in ordine al presunto comportamento scorretto del non determina per ciò Pt_2 solo che lo stesso abbia tenuto nell'occorso una condotta irreprensibile;
dall'altro, tale ultimo assunto risulta formulato sulla base di un ipotetico urto dell'autovettura da tergo ad opera del ciclomotore, di cui non vi è alcuna traccia in atti.
Sul punto, quindi, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di gravame, deve essere senz'altro riformata, dovendosi giocoorza ritenere - sulla base delle richiamate risultanze processuali non idonee, per quanto detto, a dimostrare l'esatta dinamica del sinistro - il mancato superamento della presunzione di pari responsabilità, che ricorre allorché l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consenta di stabilire la misura pagina 15 di 30 della incidenza causale della condotta di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento dannoso.
Quanto al dedotto, mancato uso del casco, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, "l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa, soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale" (cfr. Cass. 23432/2009; Cass.
8366/2010; Cass. 9241/2016; Cass. 1295/2017; Cass. 14885/2019).
Nel caso di specie, dalla relazione di CTU medica in atti emerge che il in Parte_1 seguito all'incidente stradale occorsogli riportò: “trauma cranio-facciale con perdita di coscienza e stato di coma prolungato, ferite l.c. mutiple del massiccio facciale con frattura ossa proprie del naso, parete laterale orbita di destra, base del cliuvus a sx, emoseno mascellare, etmoidale e sfenoidale , piccole bolle aeree in sede orbitaria sotto - palpebrale destra complicatesi con lesioni dentali ed oculari, trauma contusivo della spalla destra con sospetta lussazione anteriore testa omerale”.
Tali lesioni sono state giudicate dal CTU perfettamente compatibili con l'uso di un casco tipo Jet (non integrale), analogo a quello ritrovato sulla scena del sinistro.
Ciò premesso, si ritiene di escludere che il mancato uso del casco e/o il fatto che il casco non fosse stato correttamente allacciato siano circostanze che – quand'anche accertate – possano aver concretamente influito sulla eziologia del danno, considerata la particolare allocazione delle conseguenze dannose, concentrate in un ambito tale per cui anche un uso corretto del casco protettivo, come attestato dal CTU - in base a valutazioni tecnico- scientifiche correttamente argomentate e supportate da idonei elementi di riscontro - non avrebbe impedito il loro verificarsi.
Dalle considerazioni che precedono emerge la superfluità dell'approfondimento tecnico richiesto dal in merito all'uso del casco da parte dello scooterista. Pt_2
Deve a questo punto procedersi alla liquidazione del danno subito dal a Parte_1 seguito del sinistro.
A tal fine, le risultanze della CTU espletata in primo grado vanno recepite in toto, in quanto frutto di analisi adeguatamente motivata, immune da censure e condivisibile nei suoi passaggi logici e nelle conclusioni rassegnate dal tecnico incaricato.
pagina 16 di 30 Da esse emerge che il danneggiato, a seguito del sinistro, riportò “un importante traumatismo cranio-facciale commotivo fratturativo (frattura mascellare e orbita destra, frattura ossa nasali ridotta incruentamente, coma prolungato di circa tre settimane, vertiginismo e disturbi visus, memoria e linguaggio con riabilitazione fino al mese di dicembre 2013 data della verosimile stabilizzazione ), contusione encefalica fronto- polare destra e spandimento emorragico sotto durale con esiti in “sede frontale para- sagittale destra cortico-sottocorticale zona malacica con zona di gliosi circostante quale esito del pregresso focolaio emorragico“, trauma contusivo della spalla destra con sospetta lussazione testa omerale”.
In considerazione della natura, della entità e delle conseguenze delle lesioni poli- traumatiche riportate, il CTU ha accertato un periodo di IUT assoluta pari a 90 giorni, seguito da un periodo di IT parziale al 75% di 60 giorni ed al 50% di ulteriori 60 giorni.
I postumi, che il CTU ha valutato come reliquati ormai stabilizzati, inemendabili e non più suscettibili di utile miglioramento, e quindi a carattere permanente, sono stati stimati nella misura del 40%, considerata anche la possibile, ma non prevedibile, comparsa di epilessia post-traumatica a distanza.
Essi sono rappresentati da “sindrome post-trauma-cranico polifratturativo e commotivo caratterizzata da episodi cefalalgici e vertigini posturali strumentalmente accertate, deficit cognitivi, stato ansioso reattivo, alterazione dell'umore e del carattere, riferita persistente difficoltà nella scrittura, amnesia antero -retrograda estesa, ipersensibilita' a carico degli elementi dentari traumatizzati e lesionati con residua algia a carico della TM di destra;
disturbi visivi secondari ad “una quadrantopsia infero-laterale omonima”, esiti di frattura delle ossa proprie del naso con difficoltà respiratoria nasale bilaterale, in particolare a sinistra, con associata alterazione del profilo del naso con deviazione della punt a verso sinistra;
sindrome algo-disfunzionale a carico della spalla destra con limitazione funzionale, diminuzione di forza, lieve ptosi con lesione parziale a carico della cuffia (come da esame R.M.N. del 21/07/2013); esiti cicatriziali localizzati a livello temporale a destra, in regione occipitale a destra, in regione frontale a sinistra, a livello delle ossa nasali ed in regione addominale (cicatrice di natura chirurgica PEG ) e di tracheostomia che, nel loro complesso costituiscono indubbio pregiudizio estetico”.
Tali postumi, in base alle condivisibili e non contestate valutazioni del CTU, incidono nella stessa misura del 40% come danno alla capacità lavorativa specifica (agente pagina 17 di 30 immobiliare) e come compromissione delle attività ludico-sportive, praticate dal
[...]
. Parte_1
Inoltre, è stato riconosciuto un danno patrimoniale sia per cure odontoiatriche, pari a €
8.100,00, che per spese mediche, pari a € 10.491,55.
Ciò premesso, il danno complessivamente riportato dall'attore/appellante a seguito del sinistro per cui è causa, deve essere determinato come segue.
Quanto al danno non patrimoniale, applicate le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al giugno 2024:
- per i postumi permanenti, in € 371.336,00, compreso l'incremento pari al 50% per la sofferenza soggettiva patita avuto riguardo alla natura, alla sede e alla gravità delle lesioni accertate e riconosciuta la personalizzazione pari al 25%, in ragione delle significative ricadute dell'evento dannoso sulle abitudini di vita del danneggiato dovute in particolare alla rilevante riduzione della capacità psicofisica in ordine allo svolgimento di attività ludico-sportive che nel caso del Parte_1 si traduce in un importante limitazione, considerata l'abituale pratica calcistica precedentemente svolta in modo agonistico che, come accertato dal CTU, lo stesso potrà continuare ad espletare ma con maggior usura e difficoltà;
- per il danno biologico temporaneo (riconosciuto il punto base di € 172,50 in ragione della grave afflittività determinata dai plurimi ricoveri, della complicanza insorta nel decorso clinico (trombosi venosa profonda al braccio dx e sx) e della necessità del ricorso a trattamenti riabilitativi presso strutture sanitarie: €
15.525,00 per inabilità temporanea totale (90 giorni); € 7.762,50 per inabilità temporanea parziale al 75% (60 giorni); € 5.175,00 per inabilità temporanea parziale a 50% (60 giorni); per un totale di € 28.462,50.
Il danno non patrimoniale, già rivalutato ad oggi, ammonta pertanto a complessivi €
399.798,50.
Quanto al danno patrimoniale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità
pagina 18 di 30 lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 3290 del 12/02/2013; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15238 del
03/07/2014).
Tanto premesso in diritto, in fatto questa Corte osserva che il nulla ha Parte_1 allegato in ordine alla contrazione di reddito che egli avrebbe subito in relazione alla sua posizione di agente immobiliare.
Per contro, l'appellante ha dedotto un pregiudizio economico, da lucro cessante, per la perdita della sua fonte di reddito, rappresentata dai guadagni a lui derivanti dal gioco del calcio praticato a livello dilettantistico nella società sportiva AC Quarrata-Olimpia.
Rispetto a tale voce di danno, va anzitutto evidenziato che il consulente tecnico incaricato dall'ufficio ha avuto modo di precisare, in risposta ai rilievi del CT di parte attrice, che un'attività sportiva agonistica a livello dilettantistico come quella praticata dal
[...]
presso l'associazione sportiva Quarrata Olimpia, che richiede visite Parte_1 specialistiche obbligatorie per stabilire la idoneità o meno ad espletarle, non potrà essere più essere esplicata in seguito agli accertati postumi permanenti.
Tale conclusione è da condividere in considerazione della gravità delle lesioni subite dal e della loro idoneità a compromettere in modo definitivo le capacità Parte_1 psico/fisiche richieste per l'attività calcistica svolta dal danneggiato. Ci si riferisce, in particolare, ai postumi rappresentati da: sintomatologia post-trauma-cranico polifratturativo e commotivo caratterizzata da episodi cefalalgici e vertigini posturali, deficit cognitivi, stati di agitazione motoria, disturbi visivi e sindrome algo-disfunzionale a carico della spalla destra con limitazione funzionale, diminuzione di forza, lieve ptosi con lesione parziale a carico della cuffia, tutti direttamente coinvolgenti la funzionalità di organi, muscoli e articolazioni sollecitati dall'attività sportiva calcistica, che, ai livelli praticati dal , deve rispondere a standard se non ottimali, sicuramente di Parte_1 piena efficienza.
Destituiti di fondamento sono i contrari rilievi di parte convenuta e Pt_2 CP_3
Con la memoria di replica depositata in primo grado, la difesa ha prodotto in Pt_2 giudizio pagina facebook della società sportiva Real Peretola e formazione della squadra
Real Peretola tratta dal sito Tuttocampo.it da cui si evincerebbe che, contrariamente a quanto accertato dal CTU, il starebbe continuando a praticare l'attività Parte_1 calcistica.
pagina 19 di 30 A giudizio del Collegio, tuttavia, tali produzioni non smentiscono le conclusioni cui è giunto il CTU, il quale ha chiarito, in risposta ai rilievi del CT di parte attrice, che i postumi riscontrati e residuati sono comunque compatibili con attività aventi finalità ludico-sportive ricreative, ginnico-formative, riabilitative e/o rieducative, non competitive, ludico-motorie, per le quali peraltro non è prevista dalla normativa vigente particolare certificazione e che il oggi può continuare ad espletare, anche Parte_1 se con maggior usura e difficoltà.
Ciò premesso, la documentazione prodotta, mentre attesta che il non è più Parte_1 nelle fila della Società Sportiva AC Quarrata-Olimpia, non dimostra affatto che lo stesso continua a giocare a calcio con un livello di impegno agonistico analogo a quello richiesto dalla sua militanza nella precedente squadra.
Tanto più che il CTU, in sede di chiarimenti resi all'udienza del 28.4.2021 – nel confermare il contenuto della sua relazione - ha precisato che le lesioni riscontrate e i postumi riportati sono stati definiti nella misura del 40% in riferimento all'attività di calciatore espletata nella categoria di serie D/promozione/eccellenza “ciò, infatti, non ha escluso di esprimere al sottoscritto un parere sulla residua capacità psicofisica di essere in grado di svolgere un'attività ludico sportiva” e ha ribadito che le condizioni di salute dell'attore, per come riscontrate nella perizia, non sono compatibili con un certificato di natura agonistica per l'attività calcistica.
Quanto al dedotto danno, è contestato che il percepisse un vero e proprio Parte_1 compenso dalla . Controparte_8
È in atti la dichiarazione scritta del Presidente dell'Associazione (doc. 70 all. citazione) da cui risulta che nella stagione agonistica 2011/2012 il ha percepito “a titolo Parte_1 di rimborso spese” la somma di € 7.500,00. Vi sono poi altri due documenti di analogo tenore dai quali risulta che il ha percepito per gli anni 2010 e 2009 Parte_1 rispettivamente € 7.425,00 e € 7.490,00 (doc. 71 e 72 all. citazione).
Il teste escusso all'udienza del 12.10.2016, ha dichiarato di aver Testimone_3 giocato nell'Olimpia Quarrata nella stagione 2012/2013, squadra di cui all'epoca faceva già parte il , il quale non era in prova come lui ma aveva firmato un Parte_1 contratto vero e proprio con la società, in forza del quale percepiva uno stipendio, che lo stesso gli confidò aggirarsi intorno ai 750 euro. Il teste ha anche riferito di Parte_1 aver visto più di un assegno consegnato dal direttore sportivo al con tale Parte_1 cifra, che il contratto aveva durata annuale, che lo stipendio era pagato mensilmente solo pagina 20 di 30 se era resa l'attività sportiva, che dopo il sinistro aveva smesso di giocare e che Pt_1 anche l'anno successivo non poté firmare un nuovo contratto perché la società non glielo rinnovò.
Quest'ultima deposizione fu assunta dal giudice di primo grado prima che il contraddittorio venisse integrato nei confronti degli eredi e costoro ne hanno Per_1 contestato il valore probatorio nei loro confronti.
Come noto, “La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa;
solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del
14/11/2002; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17761 del 27/06/2024).
Orbene, ritiene il Collegio che gli eredi non abbiano fatto valere ritualmente tale Per_1 nullità e che, seppure lo avessero fatto, la condotta processuale complessivamente tenuta deponga univocamente per una rinuncia implicita, ai sensi dell'art. 157, terzo comma, c.p.c.
A tal fine osserva che nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado gli stessi eccepirono “in via preliminare di rito” la “inopponibilità dell'istruttoria svolta” e chiesero di essere rimessi in termini “per l'esercizio delle facoltà processuali, con particolare riferimento agli art. 167, 183 e 191 e seguenti cpc”, cosa che avvenne regolarmente, con la concessione agli stessi dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (cfr. verbale udienza 8.5.2019).
Tuttavia, se si esamina l'atto di costituzione in parola, si evince agevolmente che, aldilà di una generica eccezione di inopponibilità, in nessuna parte di esso i convenuti ebbero specificamente a dedurre la nullità della deposizione del teste diversamente da Tes_3 quanto risulta essere avvenuto per il teste (cfr. inizio pag. 8 dell'atto di Tes_2 costituzione).
Peraltro, pure a voler ritenere l'eccezione ritualmente formulata da parte della difesa l'atteggiamento di successiva rinuncia dei convenuti è desumibile: dalla CP_7 mancata reiterazione dell'eccezione nelle conclusioni precisate sia con la nota autorizzata depositata 8.6.2020 sia all'udienza del 28.4.2021 (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
7256 del 17/05/2002); dall'espressa contestazione compiuta nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica solo con riferimento alla deposizione del teste pagina 21 di 30 dalla richiesta, formulata nella comparsa di costituzione in appello, di Tes_2 ammissione della prova per testi “volta a contrastare la testimonianza resa dal sig.
, con ciò implicitamente ammettendo la validità e l'opponibilità nei Testimone_3 loro confronti di tale deposizione.
Tanto premesso, gli elementi complessivamente acquisiti al processo appaiono dotati della necessaria concludenza per ritenere che il percepiva per la sua Parte_1 attività di calciatore degli emolumenti, a titolo di indennità e premi, che a ragione integrano il concetto di reddito, inteso come utile proveniente in un dato periodo di tempo da un'attività.
Oltre alle dichiarazioni del teste il quale ha riferito che i pagamenti venivano Tes_3 corrisposti al con periodicità mensile, vi sono in atti i documenti provenienti Parte_1 dalle associazioni calcistiche che confermano il carattere sostanzialmente corrispettivo delle somme pagate all'atleta.
Se è vero, infatti, che in essi una quota è imputata a “rimborso spese”, per altra parte è indubitabile che sotto le generiche dizioni “indennità” e “premi” si celino veri e propri compensi per l'attività prestata dal , come dimostra anche la sostanziale Parte_1 uniformità degli importi annuali corrisposti.
Ciò vale senz'altro per i documenti contrassegnati dai nn. 71 e 72 ma non è meno vero per il documento n. 70, che riguarda proprio l'Olimpia Quarrata, cioè la squadra dove militava il al momento del sinistro. A tal fine vanno valorizzate le Parte_1 circostanze convergenti rappresentate, da un lato, dall'indicazione (e dal pagamento) di un importo congruente con quelli corrisposti dalla associazione sportiva Sestese nei precedenti anni di attività del (il che induce a ritenere francamente Parte_1 inverosimile che tutti i 7.500,00 euro fossero imputabili a rimborsi spese), dall'altro dalle dinamiche interne all'associazione sportiva, che - come riferito dal teste - Tes_3 pagava “stipendi mensili” a chi, come il , aveva un contratto “fisso”. Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, la prova per testi richiesta dalla difesa appare del tutto superflua in quanto meramente ripetitiva di risultanze che CP_7 già emergono dai documenti versati in atti.
Infine, la mancata produzione della dichiarazione dei redditi non impedisce al giudice di liquidare equitativamente il danno ai sensi dell'art. 2056 secondo comma c.c. Sez. 3,
(cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 500 del 15/01/2001).
pagina 22 di 30 Orbene, poiché nell'importo di € 7.500,00 deve gioco-forza ritenersi ricompresa anche la quota di “rimborsi spesa”, stimabile in 1/3 dei complessivi emolumenti, pare equo individuare quale reddito annuale percepito dal per l'attività di calciatore Parte_1 svolta nella fila della la somma di € 5.000,00, da moltiplicare per 8 Controparte_8 anni, stante la verosimile proiezione entro tale arco temporale indicata dall'attore e confermata dal CTU nella relazione in atti: “si può osservare che il periziando all'età dell'ncidente aveva quasi 30 anni e quindi sicuramente avrebbe potuto proseguire tale attività per ulteriori anni, verosimilmente anche fino ai 38 anni e anche più (anche se non esiste un limite di età per partecipare a tali atiività dilettantistiche se vengono superati gli esami strumentali e le visite mediche previste per l'idoneità)”.
Se ne ricava un importo complessivo, a titolo di lucro cessante, pari a 40.000,00 (€
5.000,00 x 8), oltre rivalutazione e interessi al tasso legale sui singoli ratei devalutati e rivalutati anno per anno.
Inoltre, rappresentano voci di pregiudizio patrimoniale, sub specie di danno emergente, confermate dal CTU nella loro inerenza e congruità, sia i costi che il dovrà Parte_1 sostenere per il corretto (parziale) ripristino della funzionalità e dell'estetica dell'apparato stomatognatico, pari complessivamente a € 8.100,00 (cfr. pag. 25 e 26 della CTU in atti), sia le spese mediche sostenute, pari complessivamente a euro 10.491,55 (cfr. pag. 32,
33 e 34 della CTU in atti).
Infine, in ordine alla richiesta di restituzione delle spese per l'assistenza stragiudiziale prestata dal difensore del , quantificate in € 66.033,00, vi è da osservare Parte_1 che le SS.UU., intervenute sul tema, hanno precisato che “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 16990 del 10/07/2017; da ult. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15265 del 30/05/2023).
Nel caso di specie, il profilo allegatorio è decisamente carente dal momento che l'attore, nell'atto di citazione, si è limitato a predicare il suo diritto, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito e affermando solo genericamente di aver incontrato spese per la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, comprensiva anche della fase di negoziazione.
pagina 23 di 30 Quanto alla notula versata in atti (cfr. doc. 78 all. atto di citazione), in essa si dà conto di tutta una serie di attività, esulanti dalle ordinarie scansioni processuali, quali “attività investigativa”, “redazione e proposizione di denuncia querela e opposizione all'archiviazione”, di cui non vi è nessuna prova in atti.
Per il resto, le attività di “studio e disamina controversia”, richieste per approntare le richieste risarcitorie all'assicurazione, e la “redazione missive nei confronti della
Compagnia di Ass.ni” ricalcano le scansioni processuali delle fasi di studio e di trattazione della causa, mentre l'attività stragiudiziale di negoziazione assistita ha visto compiuta soltanto la fase di attivazione (cfr. doc. 77 all. citazione).
Ne deriva, che, considerata l'epoca in cui vennero svolte le suddette attività, e dunque applicate le tabelle vigenti nell'anno 2015, nonché avuto riguardo allo scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260,000, vadano determinati i seguenti importi: € 7.830,00, a titolo di assistenza stragiudiziale, e € 1.000,00 per l'attività di negoziazione assistita, oltre Iva
e Cassa, per un totale di € 11.203,50.
In definitiva, applicata la riduzione del 50%, per il pari concorso di colpa, si liquidano le seguenti poste risarcitorie:
- a titolo di danno non patrimoniale: € 199.899,25;
- a titolo di danno patrimoniale: € 34.897,52, di cui € 20.000,00 per la perdita della capacità lavorativa;
€ 5.245,77 per spese mediche;
€ 4.050,00 per costi di ripristino della funzionalità e dell'estetica dell'apparato stomatognatico;
€ 5.601,75 per spese di assistenza stragiudiziale, compresa la negoziazione assistita.
Trattandosi di infortunio per il quale il danneggiato ha percepito l'indennizzo dovuto dall' (cfr. informazioni acquisite ex art. 231 c.p.c.), che ha dichiarato di voler CP_4 esercitare azione di surroga nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, deve procedersi al calcolo del c.d. danno differenziale.
Va ricordato, che “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' devono essere detratte CP_4 dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli
pagina 24 di 30 importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023).
In particolare, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, in tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018).
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del CP_4 danno da lesione della salute, il criterio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile è quello di sottrarre l'indennizzo dal CP_4 credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26117 del 27/09/2021).
A tal fine, occorre tenere presente che l' non indennizza il danno biologico CP_4 temporaneo;
non accorda alcuna personalizzazione dell'indennizzo in relazione alle specificità del caso concreto;
non indennizza i pregiudizi morali (Cass. n. 26117/2021 cit.).
Facendo applicazione dei criteri dettati dalla Suprema Corte e tenuto conto di quanto comunicato dall' a con pec datata 20.5.2021 (documentazione acquisibile CP_4 CP_3 ai sensi dell'art. 345, ult. comma, c.p.c. in quanto documento sopravvenuto), il calcolo del danno preferenziale deve essere compiuto attraverso i seguenti passaggi:
a) ratei della rendita già corrisposti fino al 20.5.2021 rivalutati ad oggi (€ CP_4
29.829,11 di cui € 15.580,00 (29.829,11 x 52,23%) per danno biologico e € 14.250,00
(29.829,11 x 47,77%) per danno patrimoniale: con rivalutazione, € 18.259,76 per danno biologico e € 16.701,00 per danno patrimoniale;
b) valore della quota della rendita capitale destinata a ristorare il danno biologico non ancora erogata al 20.5.2021: € 60.491,82;
c) valore della quota della rendita capitale destinata a ristorare il danno patrimoniale non ancora erogata al 20.5.2021: € 55.312,54;
d) detrazione dal credito per danno biologico permanente, al netto di personalizzazione e danno morale (€ 106.096) di € 18.259,76 e di € 60.491,82 = per una differenza di €
27.344,42;
pagina 25 di 30 e) detrazione dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro (€ 20.000) di € €
16.701,00 e di € 55.312,54 = non residua alcun credito;
f) non si fa luogo ad alcuna detrazione delle spese mediche in quanto nessuna delle voci
(visite specialistiche del 17.2.2014 e del 24.3.2014 e visita di accertamento postumi del
31.12.2013) oggetto di indennizzo è ricompresa nel calcolo delle spese mediche CP_4 compiuto in sede di liquidazione.
In conclusione, risulta un residuo credito in favore del pari a: Parte_1
- a titolo di danno biologico: € 121.147,67 (di cui € 27.344,42 per la voce d + €
79.572,00 per danno morale e personalizzazione + € 14.231,25 per inabilità temporanea), già rivalutati ad oggi, oltre interessi al tasso di legge, calcolati sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata dalla data dell'evento;
- a titolo di danno patrimoniale: € 5.245,77, a titolo di spese mediche, oltre rivalutazione e interessi al tasso di legge sui singoli esborsi devalutati e rivalutati anno per anno;
€ 4.050,00 per costi di ripristino della funzionalità e dell'estetica dell'apparato stomatognatico;
€ 5.601,75 per spese di assistenza stragiudiziale, compresa negoziazione assistita, oltre rivalutazione e interessi al tasso di legge sui singoli esborsi devalutati e rivalutati anno per anno.
In punto di spese di lite, occorre uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del
01/06/2016).
Ciò premesso, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio ed in particolare all'accertato concorso di colpa del nella causazione dell'evento dannoso, Parte_1 ricorrono i presupposti per compensare per la metà le spese di lite, con condanna delle altre parti del giudizio, in solido tra loro, a rifondere all'attore/appellante la rimanente metà, per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 26 di 30 Ne consegue il rigetto della domanda con cui gli appellanti incidentali, CP_7 hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese di lite e la necessità di esaminare la domanda proposta “in ipotesi” di condanna della “società , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento delle spese e competenze professionali del procedimento di primo grado, anche ai sensi dell'art. 1917 comma III° cod. civ.”.
Come noto, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali: (a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
(b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
(c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato (cfr. Cass. 04/05/2018, n. 10595).
La censura formulata dagli appellanti si riferisce alle spese di resistenza.
Si tratta di doglianza infondata.
Invero, l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso che “Le spese di resistenza di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato" (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 26683 del 15/09/2023; Cass. n.
2525/1998; Cass. n. 4786/2021; cfr. ancora Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21290 del
05/07/2022: “Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato”).
Nel caso in esame, non risulta prodotto in giudizio alcun giustificativo di spesa sostenuta dagli appellanti nel rapporto interno con il proprio legale, per la difesa svolta in loro favore sia nel giudizio di primo grado che nel presente grado.
L'appello incidentale proposto dai deve essere pertanto respinto, con CP_7 conseguente condanna degli appellanti incidentali a rifondere alla compagnia le spese di lite del presente grado, che debbono essere commisurate al valore della posta contesa ex pagina 27 di 30 D.M. 55/2014 (€ 1.134,00 per studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisoria, in assenza di istruttoria, per un totale di € 3.966,00).
Per il resto, la liquidazione in misura intera deve avvenire alla stregua del seguente computo, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M.
55/2014, e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia (accertato e ricompreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02) e l'impegno difensivo (medio) prestato: quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, €
1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria) e, in favore della sola parte attrice, in € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al grado di appello, in complessivi
€ 9.991,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva e € 5.103,00 per la fase decisoria) e in € 1.848,00 per esborsi, in favore dell'appellante, e in € 358,00, in favore dei oltre rimborso forfetario del CP_7
15% CAP e IVA, come per legge.
Le spese di CTU, avuto riguardo al principio di causalità, vanno poste in via definitiva, nella misura liquidata dal primo giudice (cfr. decreto in data 15.3.2017), a carico di ciascuna delle parti in causa pro quota, in pari misura.
Analogamente, rimangono a carico delle parti in causa le spese dei rispettivi consulenti di parte.
Infine, i GI hanno diritto di essere manlevati indenni dalla chiamata in causa,
, dalle condanne ad essi inflitte, sia con riferimento alla posta Controparte_9 risarcitoria che con riferimento alle spese di lite e di CTU.
Avuto riguardo alla complessità della vicenda in fatto, non vi è spazio per la condanna dei convenuti/appellati ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello incidentale è stato respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_2 Parte_3 pagina 28 di 30 contro la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3388/2021 emessa il Parte_4
29.12.2021 e pubblicata il 30/12/2021, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) accertata nella misura del 50% la corresponsabilità di e Parte_2 Pt_1 [...]
nella causazione del sinistro per cui è causa, liquida in favore di Parte_1 [...]
i seguenti importi risarcitori: a titolo di danno non patrimoniale € Parte_1
199.899,25, di cui € 106.096, a titolo di danno biologico permanente, € 79.572,00
a titolo di danno morale e personalizzazione e € 14.231,25, a titolo di danno da inabilità temporanea;
a titolo di danno patrimoniale € 34.897,52, di cui €
20.000,00 per la perdita della capacità lavorativa;
€ 5.245,77 per spese mediche;
€ 4.050,00 per costi di ripristino della funzionalità e dell'estetica dell'apparato stomatognatico;
€ 5.601,75 per spese di assistenza stragiudiziale, compresa la negoziazione assistita;
2) determina il credito differenziale in favore del , previa detrazione Parte_1 dell'indennizzo/rendita nelle seguenti somme: per danno non patrimoniale € CP_4
121.147,67; per danno patrimoniale: € 5.245,77, a titolo di spese mediche;
€
4.050,00 per costi di ripristino della funzionalità e dell'estetica dell'apparato stomatognatico;
€ 5.601,75 per spese di assistenza stragiudiziale, compresa negoziazione assistita;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, e gli appellati, Parte_2 CP_2 Parte_3 Parte_4 in solido tra loro, a versare a gli importi risarcitori come Parte_1 determinati al capo che precede, oltre: sulla somma di € 121.147,67, già rivalutata ad oggi, interessi al tasso di legge sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata dalla data dell'evento; sulla somma di € 5.245,77 rivalutazione dai singoli esborsi e interessi sugli esborsi devalutati e rivalutati anno per anno;
sulla somma di € 5.601,75 rivalutazione dalle prestazioni rese e interessi sulla somma devalutata dalla stessa data e rivalutati anno per anno;
4) dichiara compensate per la metà le spese di lite, relative ad entrambi i gradi di giudizio, nel rapporto processuale tra , da un lato, e Parte_1 [...]
e CP_3 Parte_2 CP_2 Parte_3 Parte_4 dall'altro;
5) condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, e gli appellati, Parte_2 CP_2 Parte_3 Parte_4 in solido tra loro, a rifondere all'appellante il 50% delle spese processuali relative pagina 29 di 30 ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella misura intera, secondo il calcolo specificato in parte motiva, quanto al primo grado, in € 14.103,00 per compensi e in € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge e, quanto al grado di appello, in € 9.991,00 per compensi e in € 1.848,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge;
6) condanna e in solido tra Parte_2 CP_2 Parte_3 Parte_4 loro, a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, Controparte_3 liquidate, secondo il calcolo specificato in parte motiva, in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge;
7) pone in via definitiva le spese CTU a carico di ciascuna delle parti in causa in pari misura;
8) condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, a rilevare indenni e dagli CP_2 Parte_3 Parte_4 effetti delle condanne loro inflitte ai capi 3 e 5 che precedono.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 6.6.2025
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 30 di 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, quarta sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Dania Mori Presidente dott. Maria Teresa Paternostro Consigliere Relatore dott. Paola Caporali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 206/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NANNELLI LORENZO
APPELLANTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
NICOLOSI SILVIA e dell'avv. MICALI FEDERICO;
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LENCIONI Parte_2 C.F._2
FRANCESCO e dell'avv. LENCIONI PIETRO;
APPELLATI
(C.F. ), quale erede di con il CP_2 C.F._3 Persona_1 patrocinio dell'avv. PALADIN PAMELA e dell'avv. CAVICCHI EDOARDO;
(C.F. ), quale erede di con il Parte_3 C.F._4 Persona_1 patrocinio dell'avv. PALADIN PAMELA e dell'avv. CAVICCHI EDOARDO;
(C.F. ), quale erede di con il Parte_4 C.F._5 Persona_1 patrocinio dell'avv. PALADIN PAMELA e dell'avv. CAVICCHI EDOARDO;
APPELLATI pagina 1 di 30 APPELLANTI INCIDENTALI
avverso la sentenza n. 3388/2021 del Tribunale di Firenze, emessa il 29.12.2021 e pubblicata il
30/12/2021;
CONCLUSIONI
con ordinanza del 27/28.3.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.3.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata: In via principale: -previo accertamento della dinamica del sinistro de quo agitur così come descritta da parte attrice e dell'esclusiva responsabilità del Sig. (conducente il veicolo Lancia Y Parte_2
Tg CF027LZ allora di proprietà del Sig. ) nella causazione del sinistro, - Persona_1 condannare la Compagnia di (assicuratrice per la RCA del veicolo Controparte_3
Lancia Y Tg), in solido con il medesimo , nonché con i Sig.ri , Parte_2 CP_2
e (quali eredi legittimi del defunto Sig. allora Parte_3 Parte_4 Persona_1 proprietario del veicolo Lancia Y Tg CF027LZ), a risarcire l'attore per tutti i danni non patrimoniali così come dallo stesso subiti, accertati all'esito della espletata CTU medico- legale e determinati sulla base delle note Tabelle del Tribunale di Milano attualmente in vigore, e debitamente personalizzati, che qui di seguito si specificano: I.P. 40%
(comprensivo di personalizzazione): € 333.636,00 ITT (90 giorni) + ITP (60 giorni al 75%
e 60 giorni al 50%): € 15.840,00 nonché a risarcire il medesimo attore di tutti i danni patrimoniali (danno emergente e lucro cessante) così come dettagliatamente descritto in atti ed accertato all'esito dell'istruttoria e che qui di seguito cosi si quantifica: Spese mediche sostenute e ritenute congrue: € 10.491,55 oltre al rimborso spese per CTU e
CTP depositate all'udienza del 22.03.17, Danno emergente di tipo odontoiatrico: €
8.100,00 Danno emergente da mancato guadagno attività sportivo-dilettantistica (€
7.500,00 annue per 08 stagioni)€ 60.000,00 Refusione degli importi relativi ai compensi professionali per l'attività stragiudiziale e di negoziazione assistita prestata e documentata in € 66.033,60 Il tutto dedotto gli importi corrisposti da per CP_4
6.869,38- come da documento prodotto in atti da parte del medesimo Istituto. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del fatto al dì del saldo, ovvero pagina 2 di 30 condannare i medesimi convenuti a corrispondere all'attore la diversa somma che risulterà di giustizia entro i limiti del provato e del Giusto;
-condannare i convenuti in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore -secondo quanto previsto dall'art. 96, ultimo comma, c.p.c. di un importo a titolo di risarcimento danni la cui quantificazione viene rimessa al prudente apprezzamento del Giudicante- in considerazione della condotta di pervicace ed ingiustificata resistenza opposta dalla convenuta Controparte_3
prima della causa e del comportamento mantenuto da parte degli altri convenuti in
[...] corso di causa e descritto in atti;
-condannare i convenuti in solido fra loro alla refusione delle spese, e dei compensi professionali oltre Magg. 15%, CAP ed IVA ex lege del primo grado di Giudizio nonché del presente grado di Giudizio, In Via Istruttoria: insiste nel richiedere l'ammissione delle prove non ammesse in Primo Grado, in particolare la prova testimoniale della Sig.ra sui capitoli di prova n.7) – 8) articolati nella Testimone_1 memoria ex art. 183 n.2 cpc. In denegata ipotesi: -previo accertamento della dinamica del sinistro de quo agitur e della responsabilità in misura concorsuale delle parti (
[...]
e nella causazione del sinistro, -condannare la Compagnia Parte_1 Pt_2 [...]
(assicuratrice per la RCA del veicolo Lancia Y Tg), in solido con il CP_5 medesimo , nonché con i Sig.ri , e Parte_2 CP_2 Parte_3 Parte_4
(quali eredi legittimi del defunto Sig. allora proprietario del veicolo Lancia Y Persona_1
Tg CF027LZ), a risarcire l'attore per tutti i danni non patrimoniali così come dallo stesso subiti, accertati all'esito della espletata CTU medico-legale e determinati sulla base delle note Tabelle del Tribunale di Milano attualmente in vigore, e debitamente personalizzati, nonché dei danni patrimoniali (danno emergente di tipo odontoiatrico, danno emergente da mancato guadagno attività sportivo-dilettantistica, compensi per attività professionale stragiudiziale) così come elencati, descritti e quantificati in via principale, nella misura della metà; Il tutto dedotto gli importi corrisposti da per 6.869,38- come da CP_4 documento prodotto in atti da parte del medesimo . Il tutto oltre rivalutazione CP_6 monetaria ed interessi dal dì del fatto al dì del saldo, ovvero condannare i medesimi convenuti a corrispondere all'attore la diversa somma che risulterà di giustizia entro i limiti del provato e del Giusto;
-condannare in ogni caso i convenuti in solido fra loro, al pagamento in favore dell'attore -secondo quanto previsto dall'art. 96, ultimo comma,
c.p.c. di un importo a titolo di risarcimento danni la cui quantificazione viene rimessa al prudente apprezzamento del Giudicante- in considerazione della condotta di pervicace ed ingiustificata resistenza opposta dalla convenuta prima della causa e Controparte_3 del comportamento mantenuto da parte degli altri convenuti in corso di causa e descritto
pagina 3 di 30 in atti;
-condannare in ogni caso convenuti in solido fra loro alla refusione delle spese, e dei compensi professionali oltre Magg. 15%, CAP ed IVA ex lege del primo grado di
Giudizio nonché del presente grado di Giudizio. In Via Istruttoria: insiste nel richiedere
l'ammissione delle prove non ammesse in Primo Grado, in particolare la prova testimoniale della Sig.ra sui capitoli di prova n.7) – 8) articolati nella Testimone_1 memoria ex art. 183 n.2 cpc.”;
Per parte appellata ( : “Conclude contrariis rejectis, relativamente CP_3 all'appello principale proposto dal Sig. : in via preliminare ed in tesi, Parte_1 per la declaratoria di inammissibilità e/o improcedibilità dell'appello per mancato superamento del filtro di cui all'art. 348 bis e ss. c.p.c.; nel merito ed in ipotesi, per la reiezione in toto dell'appello stesso, con integrale conferma della Sentenza del Tribunale di Firenze, oggetto di gravame;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio;
relativamente alle conclusioni sull'appello principale e dell'appello incidentale proposto dai Sig.ri e Parte_3 CP_2 Parte_4 per il rigetto di quanto ex adverso richiesto relativamente alla liquidazione delle spese e competenze professionali anche ai sensi dell'art. 1917 co. III C.C. e, comunque relativamente all'appello incidentale di quanto richiesto in ipotesi”;
Per parti appellate/appellanti incidentali ( : “Voglia l'Ecc.ma Corte CP_7
d'Appello di Firenze, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, Sull'appello principale IN TESI respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese e competenze professionali. IN IPOTESI accertare e dichiarare la percentuale delle rispettive responsabilità del Sig. e del Sig. Parte_2
nella causazione del sinistro di cui in premessa;
accertare e Parte_5 dichiarare l'entità delle lesioni subite dall'attore quale conseguenza diretta e prevedibile del sinistro in oggetto, tenuto conto di quanto indicato in premessa e di quanto risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
accertare e dichiarare la somma dovuta a titolo di risarcimento danni, specificando l'importo delle somme dovute all' condannare la CP_4 società , in persona del suo legale rappresentante, al Controparte_1 pagamento in garanzia di tutte le somme dovute dai convenuti in favore di parte attrice.
Con vittoria di spese e competenze professionali, anche ai sensi dell'art. 1917 comma
III° cod. civ.. Sull'appello incidentale riformare la sentenza n. 3381/21 del Tribunale di
Firenze in accoglimento dei motivi di appello incidentale e, per l'effetto, IN TESI condannare la parte appellante anche al pagamento delle spese e competenze
pagina 4 di 30 professionali del procedimento di primo grado. IN IPOTESI condannare la società
, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento delle Controparte_1 spese e competenze professionali del procedimento di primo grado, anche ai sensi dell'art. 1917 comma III° cod. civ.. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze professionali dei due gradi di giudizio”;
Per parte appellata ( : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze, ogni contraria Pt_2 istanza, eccezione e deduzione reietta, IN TESI respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze professionali. IN IPOTESI - accertare e dichiarare la percentuale delle rispettive responsabilità di e Parte_2
nella causazione del sinistro de quo;
- accertare e dichiarare l'entità Parte_1 delle lesioni subite dall'appellante quali conseguenze dirette e Parte_1 prevedibili del sinistro in oggetto, tenuto conto di quanto indicato in premessa e di quanto risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
- accertare e dichiarare la somma dovuta a titolo di risarcimento danni, tenuto di quanto indicato in premessa e di quanto richiesto in via istruttoria, specificando l'importo delle somme dovute all - CP_4 condannare la società , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento in garanzia di tutte le somme dovute anche dal Sig. in favore di parte attrice e/o dell' Con vittoria di spese e competenze Parte_2 CP_4 professionali. IN VIA ISTRUTTORIA La difesa del sig. nell'ipotesi in cui la Parte_2
Corte di Appello dovesse ritenere non infondato l'appello, ritiene opportuno che, prima della decisione, venga - disposta la CTU tecnico - modale al fine di accertare e valutare • la dinamica del sinistro per cui è causa;
• la condotta di guida tenuta dai due conducenti
e, in particolare, • se il conducente del veicolo di parte attrice indossasse correttamente il casco;
• la velocità dei due veicoli al momento dell'urto. * - rinnovata la CTU medico – legale al fine di accertare e valutare • l'entità delle lesioni subite dall'attore quale conseguenza diretta e prevedibile del sinistro in oggetto;
• se e in che percentuale le lesioni si sarebbero verificate se l'attore avesse indossato correttamente il casco;
• la compatibilità delle lesioni riscontrate con lo svolgimento dell'attività di calciatore di seconda categoria”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi a questa Corte di Appello, Controparte_3 CP_2 Parte_3
e proponendo gravame avverso la sentenza n. 3388/2021 del Parte_4 Parte_2
pagina 5 di 30 29/30-12-2021 con cui il Tribunale di Firenze aveva respinto la sua domanda volta ad ottenere la condanna in solido dei convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, da lui subiti a causa del sinistro stradale occorsogli il 16 aprile 2013, allorché a bordo del proprio scooter Piaggio Carnaby tg. DJ 23464, era stato urtato dal veicolo
Lancia Y tg. CF 027 LZ di proprietà di condotto da assicurato Persona_1 Parte_2 per la RCA con cadendo a terra e riportando gravi lesioni Controparte_1 personali.
Il processo di primo grado veniva istruito con documenti, prove orali, informazioni acquisite presso l e CTU, e veniva riassunto nei confronti degli eredi di CP_4 Persona_1 deceduto il 18.4.2014.
All'esito, il Tribunale adito rilevava, in via di premessa, che il aveva Parte_1 allegato, a fondamento della domanda, che stava percorrendo, a velocità moderata e con il casco indossato, il viale Guidoni, proveniente da Peretola, in direzione del centro di
Firenze, quando il veicolo Lancia Y, condotto dal dopo aver percorso la corsia di Pt_2 estrema destra della carreggiata del medesimo viale Guidoni, nella sua stessa direzione di marcia, effettuava una repentina manovra di spostamento nella carreggiata centrale, senza alcuna segnalazione e senza accertarsi del sopraggiungere dell'attore a bordo del suo scooter, andando così ad impattare contro quest'ultimo e provocandone la rovinosa caduta sull'asfalto.
Ciò premesso, osservava che sulla base degli elementi di prova acquisiti al processo non aveva ricevuto la necessaria conferma la dinamica descritta dall'attore, dovendosi ritenere piuttosto acclarata l'esclusiva responsabilità dello stesso nella causazione del sinistro.
In particolare, dal rapporto della Polizia Municipale intervenuta nell'occorso emergeva che sul luogo del sinistro non erano stati reperiti testimoni;
ciò gettava un generale discredito sulla deposizione del teste escusso, che, peraltro, era connotata da intrinseche Tes_2 contraddizioni.
Al riguardo evidenziava che il casco dello scooterista era volato nell'impatto, mentre il teste aveva dichiarato di aver visto il a terra con il casco ancora indossato Parte_1
e il laccetto agganciato.
Inoltre – a detta del primo giudice – appariva perplessa la deposizione del teste laddove lo stesso aveva affermato che l'auto e lo scooter erano affiancati nel momento in cui la prima, dopo essersi indirizzata verso il controviale, era rientrata sul viale principale, e pagina 6 di 30 che in quel momento lo scooter si trovava sulla corsia di destra del viale Guidoni, per poi dichiarare: “non so dire dove si trovasse il ciclomotore prima che l'auto iniziasse a svoltare verso il controviale (...) non ho notato quali parti dei due veicoli sono venute a contatto”.
A ciò doveva aggiungersi che non erano stati rinvenuti sulla strada segni di frenata o di scarrocciamento tali da indicare una particolare velocità dell'auto condotta dal Pt_2 mentre dal verbale della Polizia Municipale si evinceva al più un eventuale spostamento in carreggiata “appena accentuato” dell'autovettura, e non invece la manovra repentina verso sinistra indicata dall'attore come causa del sinistro.
Infine – concludeva – l'autovettura era stata urtata dal ciclomotore da tergo, sul fianco posteriore sinistro, all'altezza del finestrino, e ciò, con ogni probabilità, era dovuto al fatto che lo scooter circolava nella porzione più a sinistra della sua corsia con velocità tale da non mantenere un'idonea distanza di sicurezza e da portarlo a superare l'auto condotta dal con modalità non consona. Pt_2
Sulla scorta delle suddette argomentazioni, rigettava la domanda, condannava l'attore al pagamento delle spese di CTU e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
L'appellante, ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, la impugnava sulla base dei seguenti, plurimi rilievi.
Con un primo motivo, egli si doleva che il giudice di prime cure avesse mal valutato, fino a travisarle, le risultanze processuali, pervenendo a ricostruire una dinamica del sinistro del tutto disancorata dalle prove e dai documenti acquisiti in causa, dai quali si evinceva per contro che l'incidente si era verificato proprio con le modalità descritte in citazione e quindi per l'esclusiva condotta di guida del il quale, violando l'art. 154 c.d.s., aveva Pt_2 compiuto una manovra di deviazione a sinistra al fine di immettersi sulla carreggiata centrale del viale Guidoni andando così a urtare il motociclo posizionato alla sua sinistra, che sopraggiungeva a velocità moderata seguendo correttamente l'andamento della carreggiata centrale.
Gravemente deficitaria era stata in particolare la valutazione del teste escusso, Tes_2 il quale era stato ritenuto erroneamente inattendibile dal Tribunale per il solo fatto che nel verbale della Polizia Municipale non era stato indicato come persona informata sui fatti, benché fosse stato spiegato e documentato da parte della difesa attorea – e fosse ulteriormente dimostrabile con la testimonianza della moglie del - che si Parte_1
pagina 7 di 30 trattava di teste reperito a seguito dell'affissione di un cartello nei pressi del luogo del sinistro.
Inoltre, la pretesa contraddittorietà delle dichiarazioni del teste, per un verso, era smentita anche dagli accertamenti compiuti in sede peritale, da cui risultava la perfetta compatibilità delle lesioni al volto riportate dal con l'uso del casco;
per altro Parte_1 verso, era frutto di una scarsa aderenza al dato logico e di una valutazione superficiale delle dichiarazioni rese dal teste, non congruente con lo sviluppo dell'esame testimoniale e con l'alternanza delle domande e delle risposte.
Tanto più che si trattava di dichiarazioni assolutamente calzanti rispetto alla dinamica delineata e ipotizzata dagli agenti di Polizia intervenuti e confermata dal CT di parte attrice il quale aveva concluso il proprio elaborato affermando che “la creazione dell'evento sinistroso è da imputare all'imperizia nella guida del conducente della Lancia Y che, cambiando corsia, non si accertava del sopraggiungere dello scooter al quale, circolando correttamente nella corsia di destra della carreggiata principale, avrebbe dovuto concedere la precedenza allo scooter”.
Infine, il Tribunale era incorso in un grossolano errore nel ritenere il l'unico Parte_1 responsabile del sinistro de quo, laddove non solo non vi era alcun supporto processuale a quanto era stato infondatamente e apoditticamente ricostruito da parte del primo giudice, ma era stato finanche riscontrato dagli agenti intervenuti che era stata la Lancia
Y posizionata sulla corsia di destra ad effettuare una deviazione a sinistra per immettersi sulla carreggiata centrale di Viale Guidoni.
Il che implicava pur sempre la responsabilità del per la condotta di guida tenuta in Pt_2 violazione delle norme del codice della strada, senza che potesse assumere rilievo, per contro, la dichiarazione dell'automobilista, raccolta al momento del sinistro, che in quanto dichiarazione “di parte”, priva del benché minimo valore probatorio, era stata erroneamente valorizzata dal primo giudice.
Con un secondo motivo, censurava l'errore compiuto dal Tribunale per non avere - nella denegata e non creduta ipotesi di impossibilità di ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro - neppure applicato al caso di specie la presunzione di eguale concorso di colpa prevista dall'art. 2054 c.c. comma 2.
Invero, quand'anche il giudice di prime cure avesse fondato il proprio convincimento soltanto sul verbale di accertamento della Polizia Municipale non sarebbe mai potuto giungere a ritenere la responsabilità nella causazione del sinistro interamente ascrivibile pagina 8 di 30 al , visto che da questo risultava che era stato piuttosto il a compiere Parte_1 Pt_2 una deviazione da destra verso sinistra intralciando il transito dello scooterista.
Quindi, delle due l'una: o il doveva essere individuato come unico responsabile Pt_2 nella causazione del sinistro stradale de quo, oppure, in denegata ipotesi, doveva ritenersi impossibile individuare sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria il comportamento che avesse dato causa al sinistro e quindi si sarebbe dovuta riconoscere, gioco-forza, una responsabilità concorsuale in capo ad entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti, in applicazione dell'art. 2054 c.c. secondo comma.
Per tali ragioni, veniva formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio e condanna delle controparti ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ritualmente radicatosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio, con distinte comparse, i convenuti appellati: eccependo in via preliminare l'inammissibilità CP_3 dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; gli eredi proponendo appello Per_1 incidentale volto ad ottenere la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite di primo grado o, in ipotesi, la condanna della compagnia assicuratrice al pagamento delle spese e competenze professionali del procedimento di primo grado, anche ai sensi dell'art. 1917 comma III° cod. civ.; il chiedendo la rinnovazione della CTU medico- Pt_2 legale e l'ammissione di CTU tecnico-modale sulla dinamica del sinistro;
tutti, in ogni caso, contestando in fatto e in diritto i motivi di appello e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Esaurita la trattazione, la causa veniva trattenuta in decisione una prima volta con provvedimento del 13.6.2024 (in esito all'udienza a trattazione scritta del 6.6.2024); quindi, veniva rimessa sul ruolo per impedimento del precedente relatore, con nuova assegnazione a questo giudice estensore (provvedimento del 6/7 marzo 2025); infine, con ordinanza in data 27/28.3.2025 (all'esito dell'udienza a trattazione scritta del
20.3.2025), veniva nuovamente trattenuta in decisione, con termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (30+20), sulle conclusioni delle parti per come sopra precisate, attraverso note scritte depositate telematicamente.
***
Preliminarmente, è da rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. – disposizione Controparte_1
pagina 9 di 30 contemplante un giudizio prognostico sul gravame – risulta superata, dal momento che l'impugnazione è già stata trattenuta in decisione.
Nel merito, l'appello principale è fondato in parte qua, quanto al secondo motivo di gravame.
Destituito di fondamento deve ritenersi il primo motivo, sulla scorta delle considerazioni che seguono.
L'appellante contesta sotto più profili la valutazione di inattendibilità del teste Tes_2 compiuta dal giudice di prime cure e invoca una decisione che, per contro, valorizzi il contenuto della deposizione testimoniale, dalla quale, unitamente a quanto sarebbe dato evincere dal verbale di accertamento della Polizia Municipale, si desumerebbe una dinamica del sinistro pienamente corrispondente a quella indicata in citazione, attestante l'esclusiva responsabilità del nella caduta del dallo scooter, dovuta Pt_2 Parte_1 alla repentina manovra di spostamento da destra verso sinistra compiuta dal primo senza alcuna segnalazione e senza accertarsi del sopraggiungere dell'attore.
Occorre premettere che le dichiarazioni del non sono state raccolte dalla Polizia Tes_2
Municipale nell'imminenza dell'intervento sul luogo del sinistro: l'attore ha narrato che, successivamente all'accaduto, insieme alla propria moglie, aveva esposto in prossimità dei luoghi un cartello al fine di reperire possibili testimoni oculari dell'incidente.
È in atti la dichiarazione scritta che il rilasciò dopo aver contattato la moglie del Tes_2
al numero di cellulare indicato sul cartello, qualche mese dopo l'accaduto. Parte_1
Dalla deposizione resa dal all'udienza del 12.6.2016 emerge che il teste ebbe ad Tes_2 assistere al sinistro, di cui descrisse la dinamica in modo sostanzialmente corrispondente alla dichiarazione scritta, dichiarando in particolare di aver visto il compiere Pt_2 un'improvvisa manovra di spostamento dalla parte destra più estrema del Viale Guidoni verso la carreggiata centrale, da dove intanto sopraggiungeva il , che Parte_1 veniva urtato dall'autovettura e cadeva a terra.
Dal verbale di rilevazione della Polizia Municipale emerge che gli agenti intervenuti sul posto ipotizzarono che il veicolo condotto dal potesse aver compiuto una leggera Pt_2 deviazione a sinistra al fine di immettersi sulla carreggiata centrale del viale Guidoni venendo a lieve urto con il veicolo posizionato alla sua sinistra.
Sulla base di tali elementi, l'appellante ritiene che le dichiarazioni del teste siano Tes_2 dotate della necessaria concludenza sul piano probatorio in quanto provenienti da pagina 10 di 30 persona che ha assistito al sinistro e in quanto aderenti alla dinamica ipotizzata dalla
Polizia Municipale nell'imminenza dei fatti.
Si tratta di prospettazione non condivisibile.
Anzitutto, questa Corte ritiene che quando – come in questo caso – la testimonianza in ordine al verificarsi di un sinistro provenga da persona di cui non è stata accertata da parte degli agenti intervenuti la presenza sui luoghi al momento del fatto, gravi su chi intenda avvalersene l'onere di corroborarla con dati oggettivi, esterni, idonei a scongiurare i legittimi dubbi circa la sua attendibilità e a porre la controparte in condizioni di confutarne la verità, attraverso la controprova delle circostanze a tal fine allegate e provate.
Nel caso di specie, il teste ha dichiarato che quel giorno si trovava a percorrere Tes_2 viale Guidoni nella stessa direzione dei veicoli coinvolti nel sinistro “a bordo del furgone della ditta” diretto al luogo di lavoro e che tra lui e l'auto condotta dal vi erano una Pt_2
o due macchine ma che, ciò nonostante, egli aveva una buona visuale, perché il furgone era alto.
Orbene, a giudizio del Collegio, ai fini del vaglio di attendibilità – che nel caso di specie s'impone con particolare rigore atteso il reperimento “postumo” del teste - ci si sarebbe atteso che parte attrice avesse fornito elementi atti a suffragare la compatibilità della presenza del sul viale Guidoni quel giorno e a quell'ora, ad esempio citando a Tes_2 conferma il datore di lavoro o producendo documentazione a firma del datore di lavoro che consentisse di risalire al luogo e agli orari di lavoro del teste in quel determinato giorno, nonché al tragitto che il teste avrebbe dovuto compiere;
ancora, ci si sarebbe atteso che fosse accertato il mezzo che il teste stava guidando, sì da far comprendere
(ed eventualmente far confutare) quale poteva essere lo spettro di visibilità che egli avrebbe avuto dalla postazione del conducente.
E ciò, a maggior ragione, in un caso come quello in esame in cui è rimasto privo di ragionevole spiegazione il perché il teste - che pure ha dichiarato di essersi fermato all'imbocco di via Allori, nelle immediate vicinanze del sinistro - non avesse provveduto a lasciare le sue generalità e il suo recapito telefonico a coloro che – come affermato dal teste - erano già intervenuti immediatamente in soccorso al , attività che Parte_1 avrebbe richiesto non più di qualche minuto.
A diverse conclusioni non può pervenirsi sulla base della pretesa convergenza tra la dinamica ipotizzata nel verbale di rilevazione della Polizia Municipale e quanto dichiarato pagina 11 di 30 dal teste. Invero, lo stacco temporale tra la redazione del verbale e le dichiarazioni rese, in presenza delle lacune riscontrate, non consente di sgombrare il campo da ipotesi di circolarità di informazioni e dal rischio di ricostruzioni postume.
Né può giocare a favore dell'appellante il fatto che quella ricostruzione troverebbe conferma anche nella consulenza dell'attore/odierno appellante.
Siamo invero dinanzi ad una perizia di parte che non offre più garanzie di attendibilità in ordine alle conclusioni raggiunte di quella prodotta da parte convenuta, CP_7 nella quale le modalità del sinistro sono state ricostruite in modo diametralmente opposto.
Altrettanto scarno è il segmento relativo ai rapporti intrattenuti dal teste con la parte danneggiata: non è dato comprendere ad esempio in che modo e con quali modalità fu rilasciata la dichiarazione agli atti e se vi fossero stati, prima di tale dichiarazione, abboccamenti più o meno suggestivi dello stesso da parte del o della di lui Parte_1 moglie.
La difesa di parte appellante ha chiesto l'ammissione della testimonianza della moglie del
. Parte_1
Si tratta di istanza inammissibile in questa sede dal momento che, come emerge dai verbali del giudizio di primo grado, l'attore/odierno appellante non reiterò la richiesta di prova orale in sede di precisazione delle conclusioni, trovando applicazione nella fattispecie l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale “La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha
l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello. Tale onere non è assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il "thema" sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle (sole) richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte” (così Cass. sez. 2^ civ. n. 15029 del 31/05/2019; Cass. sez. 2^ civ. 27.2.2019 n. 5741; Cass. sez.
3^ civ. ord.
3.8.2017 n. 19352; Cass. sez. 3^ civ.
4.8.2016 n. 16290; Cass. sez. 3^ civ.
14.10.2008 n. 25157; Cass. sez. 1^ civ. 30.3.1995 n. 3773).
Anche la valutazione complessiva della condotta processuale tenuta dalla parte istante – cui occorre far riferimento in base ai più recenti approdi ermeneutici della Suprema Corte pagina 12 di 30 (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 33103 del 10/11/2021; Cass. Civ. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022) - non conduce a risultati diversi se si considera che nelle note conclusive depositate il 13.3.2018 non viene fatto alcun cenno alla rilevanza della deposizione della teste e in quelle successive, depositate il 4.6.2020, Tes_1 mentre sono richiamati, in via istruttoria, tutti i documenti depositati nel corso del giudizio, nessuna menzione viene fatta della necessità di escutere la teste.
Infine, pur riguardata intrinsecamente, la deposizione del teste non è immune da Tes_2 lacune e incongruenze.
In primo luogo, il teste ha dichiarato di essere distanziato rispetto all'auto del da Pt_2 uno o due macchine, il che già induce a dubitare che lo stesso potesse avere una piena percezione visiva della dinamica del sinistro, attesa la distanza dai veicoli venuti a collisione (cfr. CT di parte circa 18-20 metri lo spazio minimo d'ingombro CP_7 per 3 veicoli in movimento).
Inoltre, il teste ha affermato di aver visto lo scooterista “a terra con il casco ancora indossato, e il laccetto agganciato” mentre dal referto del 118 (cfr. pag. 1 della CTU in atti) il casco risultava trovarsi per terra “volato nell'impatto”.
Ben vero è che il CTU si è espresso per la compatibilità delle lesioni riportate al volto dal con l'uso del casco ma ciò non toglie che vi sia discrepanza tra quanto Parte_1 dichiarato dal testimone e quanto rilevato dagli operatori del 118 circa il fatto che lo scooterista non indossasse il casco mentre era disteso a terra.
Quanto ipotizzato dalla difesa dell'appellante e cioè che il casco sarebbe stato tolto allo scooterista dai primi soccorritori ha il valore di una mera supposizione non idonea a risolvere il contrasto a favore dell'attore; tanto più che il corpo del Parte_1 all'arrivo del 118 si presentava distante 4-5 metri dal motociclo, mentre nelle fotografie allegate al verbale della Polizia Municipale il casco è ben visibile in posizione inerte nei pressi dello scooter, segno evidente che la protezione, al momento dello sbalzo, era volata via prima che lo scooterista atterrasse nel punto in cui è stato trovato.
Ugualmente irrisolta è rimasta l'altra contraddizione evidenziata dagli appellati, relativa al colore del casco, dichiarato “scuro” dal teste, e in realtà bianco, come emerge dal materiale fotografico in atti.
A fronte di tale quadro poco tranquillizzante, non risulta possibile fondare la ricostruzione della dinamica del sinistro sulla deposizione del Tes_2
pagina 13 di 30 Ciò premesso, il Collegio ritiene che anche il verbale della Polizia Municipale non sia idoneo a tal fine tant'è vero che in esso è dato leggere: “In base agli elementi in possesso, non è possibile stabilire oltre ogni ragionevole dubbio qual è stata la manovra che ha portato alla collisione fra i due veicoli”.
Il fatto che subito dopo si legga anche: “è possibile, ma non provato, che l'autovettura abbia compiuto una leggera deviazione a sinistra al fine di immettersi sulla carreggiata centrale del viale Guidoni venendo a lieve urto con il motociclo posizionato alla sua sinistra (…)” non offre alcuna certezza che il sinistro si sia effettivamente verificato secondo le modalità descritte;
non a caso, gli agenti accertatori hanno evidenziato trattarsi di una mera supposizione, non avvalorata da alcun oggettivo riscontro.
E che proprio di questo si tratti, è confermato non solo dal fatto che al non è stata Pt_2 contestata alcuna infrazione al codice della strada da parte della Polizia Municipale ma anche dal fatto che i CT di parte, nei rispettivi elaborati, hanno offerto rappresentazioni completamente diverse della dinamica, sulla base degli scarni elementi a disposizione.
In particolare, alla repentina manovra di deviazione a sinistra del che avrebbe Pt_2 stretto la strada allo scooterista provocandone la caduta, ipotizzata dal CT di parte attrice, si contrappone la diversa dinamica proposta dal CT di parte convenuta Per_2
il quale ha teorizzato che sarebbe stato il conducente dello scooter, nel passare
[...] alla sinistra della vettura Lancia“Y”, ad appoggiarsi al cristallo posteriore destro della stessa, per un istante, generando un effetto denominato “effetto stampella”, ma rimanendo in sella e percorrendo alcuni metri.
Orbene, entrambe le tesi si prestano a rilievi: l'invasione della corsia in cui sopraggiungeva lo scooter da parte del assunta dal CT di parte attrice, non appare Pt_2 meno apodittica dell'individuazione del punto di impatto, assunta dal CT di parte convenuta a presupposto della ricostruzione fornita.
Quanto annotato nel verbale dalla Polizia Municipale “poiché la caduta del motociclo avviene in modo assiale alla carreggiata senza brusche deviazione e considerati i lievissimi danni rilevati solo sul finestrino laterale dell'autovettura, anche l'eventuale spostamento in carreggiata è da considerarsi appena accentuato”, lungi dal confermare un brusco e improvviso spostamento dell'autovettura condotta dal potrebbe anche Pt_2 collimare con una traiettoria di marcia dell'automobilista sostanzialmente lineare all'andamento della strada, che in quel punto, come si rileva dalle foto allegate al rapporto, presenta un accenno di curvatura verso sinistra.
pagina 14 di 30 Allo stesso modo, né dal verbale della Polizia Municipale né dalle foto ad esso allegate emerge che quello evidenziato dal consulente di parte nella propria CP_7 relazione sia effettivamente il primo punto di impatto del motociclo con il terreno.
Nessuna delle due ipotesi, pertanto, riesce ad imporsi come prevalente.
D'altra parte, stante il limite rappresentato dalla mancanza di elementi di valutazione oggettivi idonei a consentire di risalire all'esatta dinamica (come il punto di contatto primario del motociclo con l'autoveicolo: cfr. pag. 7 del verbale della P.M.), il Collegio ritiene che sia superfluo disporre in questa sede una CTU tecnico-modale.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va senz'altro censurata la sentenza di prime cure che dopo aver correttamente affermato: “Non è possibile in altri termini dedurre dal tragico scivolamento del veicolo condotto dall'attore, che ha perso il controllo dello stesso così rovinando in terra e provocandosi le gravi lesioni accertate dal CTU, la presunzione che il comportamento del sig. sia stato scorretto e pericoloso, in Pt_2 quanto un tale espediente argomentativo peccherebbe ineluttabilmente di inversione dell'ordine logico e in punto di onere della prova”, ha tuttavia concluso: “La condotta di guida del convenuto nell'occorso non è, pertanto, in alcun modo censurabile Parte_2 dal momento che il veicolo dallo stesso condotto è stato urtato da tergo, sul proprio fianco/finestrino posteriore sinistro, dal ciclomotore che con ogni probabilità circolava nella porzione più a sinistra della sua corsia con velocità tale da non mantenere un'idonea distanza di sicurezza e tale da portarlo a superare l'auto condotta dal con Pt_2 modalità non consona. Assorbita ogni altra questione”.
Si tratta, all'evidenza, di un percorso argomentativo illogico: da un lato, infatti, l'assenza di prova in ordine al presunto comportamento scorretto del non determina per ciò Pt_2 solo che lo stesso abbia tenuto nell'occorso una condotta irreprensibile;
dall'altro, tale ultimo assunto risulta formulato sulla base di un ipotetico urto dell'autovettura da tergo ad opera del ciclomotore, di cui non vi è alcuna traccia in atti.
Sul punto, quindi, la sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di gravame, deve essere senz'altro riformata, dovendosi giocoorza ritenere - sulla base delle richiamate risultanze processuali non idonee, per quanto detto, a dimostrare l'esatta dinamica del sinistro - il mancato superamento della presunzione di pari responsabilità, che ricorre allorché l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consenta di stabilire la misura pagina 15 di 30 della incidenza causale della condotta di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento dannoso.
Quanto al dedotto, mancato uso del casco, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, "l'omesso uso del casco protettivo da parte del conducente di un motociclo può essere fonte di corresponsabilità della vittima di un sinistro stradale per il danno causato a se stessa, soltanto ove il giudice di merito accerti in fatto che la suddetta violazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno, costituendone, appunto, un antecedente causale" (cfr. Cass. 23432/2009; Cass.
8366/2010; Cass. 9241/2016; Cass. 1295/2017; Cass. 14885/2019).
Nel caso di specie, dalla relazione di CTU medica in atti emerge che il in Parte_1 seguito all'incidente stradale occorsogli riportò: “trauma cranio-facciale con perdita di coscienza e stato di coma prolungato, ferite l.c. mutiple del massiccio facciale con frattura ossa proprie del naso, parete laterale orbita di destra, base del cliuvus a sx, emoseno mascellare, etmoidale e sfenoidale , piccole bolle aeree in sede orbitaria sotto - palpebrale destra complicatesi con lesioni dentali ed oculari, trauma contusivo della spalla destra con sospetta lussazione anteriore testa omerale”.
Tali lesioni sono state giudicate dal CTU perfettamente compatibili con l'uso di un casco tipo Jet (non integrale), analogo a quello ritrovato sulla scena del sinistro.
Ciò premesso, si ritiene di escludere che il mancato uso del casco e/o il fatto che il casco non fosse stato correttamente allacciato siano circostanze che – quand'anche accertate – possano aver concretamente influito sulla eziologia del danno, considerata la particolare allocazione delle conseguenze dannose, concentrate in un ambito tale per cui anche un uso corretto del casco protettivo, come attestato dal CTU - in base a valutazioni tecnico- scientifiche correttamente argomentate e supportate da idonei elementi di riscontro - non avrebbe impedito il loro verificarsi.
Dalle considerazioni che precedono emerge la superfluità dell'approfondimento tecnico richiesto dal in merito all'uso del casco da parte dello scooterista. Pt_2
Deve a questo punto procedersi alla liquidazione del danno subito dal a Parte_1 seguito del sinistro.
A tal fine, le risultanze della CTU espletata in primo grado vanno recepite in toto, in quanto frutto di analisi adeguatamente motivata, immune da censure e condivisibile nei suoi passaggi logici e nelle conclusioni rassegnate dal tecnico incaricato.
pagina 16 di 30 Da esse emerge che il danneggiato, a seguito del sinistro, riportò “un importante traumatismo cranio-facciale commotivo fratturativo (frattura mascellare e orbita destra, frattura ossa nasali ridotta incruentamente, coma prolungato di circa tre settimane, vertiginismo e disturbi visus, memoria e linguaggio con riabilitazione fino al mese di dicembre 2013 data della verosimile stabilizzazione ), contusione encefalica fronto- polare destra e spandimento emorragico sotto durale con esiti in “sede frontale para- sagittale destra cortico-sottocorticale zona malacica con zona di gliosi circostante quale esito del pregresso focolaio emorragico“, trauma contusivo della spalla destra con sospetta lussazione testa omerale”.
In considerazione della natura, della entità e delle conseguenze delle lesioni poli- traumatiche riportate, il CTU ha accertato un periodo di IUT assoluta pari a 90 giorni, seguito da un periodo di IT parziale al 75% di 60 giorni ed al 50% di ulteriori 60 giorni.
I postumi, che il CTU ha valutato come reliquati ormai stabilizzati, inemendabili e non più suscettibili di utile miglioramento, e quindi a carattere permanente, sono stati stimati nella misura del 40%, considerata anche la possibile, ma non prevedibile, comparsa di epilessia post-traumatica a distanza.
Essi sono rappresentati da “sindrome post-trauma-cranico polifratturativo e commotivo caratterizzata da episodi cefalalgici e vertigini posturali strumentalmente accertate, deficit cognitivi, stato ansioso reattivo, alterazione dell'umore e del carattere, riferita persistente difficoltà nella scrittura, amnesia antero -retrograda estesa, ipersensibilita' a carico degli elementi dentari traumatizzati e lesionati con residua algia a carico della TM di destra;
disturbi visivi secondari ad “una quadrantopsia infero-laterale omonima”, esiti di frattura delle ossa proprie del naso con difficoltà respiratoria nasale bilaterale, in particolare a sinistra, con associata alterazione del profilo del naso con deviazione della punt a verso sinistra;
sindrome algo-disfunzionale a carico della spalla destra con limitazione funzionale, diminuzione di forza, lieve ptosi con lesione parziale a carico della cuffia (come da esame R.M.N. del 21/07/2013); esiti cicatriziali localizzati a livello temporale a destra, in regione occipitale a destra, in regione frontale a sinistra, a livello delle ossa nasali ed in regione addominale (cicatrice di natura chirurgica PEG ) e di tracheostomia che, nel loro complesso costituiscono indubbio pregiudizio estetico”.
Tali postumi, in base alle condivisibili e non contestate valutazioni del CTU, incidono nella stessa misura del 40% come danno alla capacità lavorativa specifica (agente pagina 17 di 30 immobiliare) e come compromissione delle attività ludico-sportive, praticate dal
[...]
. Parte_1
Inoltre, è stato riconosciuto un danno patrimoniale sia per cure odontoiatriche, pari a €
8.100,00, che per spese mediche, pari a € 10.491,55.
Ciò premesso, il danno complessivamente riportato dall'attore/appellante a seguito del sinistro per cui è causa, deve essere determinato come segue.
Quanto al danno non patrimoniale, applicate le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al giugno 2024:
- per i postumi permanenti, in € 371.336,00, compreso l'incremento pari al 50% per la sofferenza soggettiva patita avuto riguardo alla natura, alla sede e alla gravità delle lesioni accertate e riconosciuta la personalizzazione pari al 25%, in ragione delle significative ricadute dell'evento dannoso sulle abitudini di vita del danneggiato dovute in particolare alla rilevante riduzione della capacità psicofisica in ordine allo svolgimento di attività ludico-sportive che nel caso del Parte_1 si traduce in un importante limitazione, considerata l'abituale pratica calcistica precedentemente svolta in modo agonistico che, come accertato dal CTU, lo stesso potrà continuare ad espletare ma con maggior usura e difficoltà;
- per il danno biologico temporaneo (riconosciuto il punto base di € 172,50 in ragione della grave afflittività determinata dai plurimi ricoveri, della complicanza insorta nel decorso clinico (trombosi venosa profonda al braccio dx e sx) e della necessità del ricorso a trattamenti riabilitativi presso strutture sanitarie: €
15.525,00 per inabilità temporanea totale (90 giorni); € 7.762,50 per inabilità temporanea parziale al 75% (60 giorni); € 5.175,00 per inabilità temporanea parziale a 50% (60 giorni); per un totale di € 28.462,50.
Il danno non patrimoniale, già rivalutato ad oggi, ammonta pertanto a complessivi €
399.798,50.
Quanto al danno patrimoniale, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di risarcimento del danno da invalidità personale, l'accertamento di postumi incidenti con una certa entità sulla capacità lavorativa specifica non comporta automaticamente l'obbligo del danneggiante di risarcire il pregiudizio patrimoniale conseguente alla riduzione della capacità di guadagno derivante dalla diminuzione della predetta capacità e, quindi, di produzione di reddito, occorrendo ai fini della risarcibilità di un siffatto danno patrimoniale, la concreta dimostrazione che la riduzione della capacità
pagina 18 di 30 lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio economico (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 3290 del 12/02/2013; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 15238 del
03/07/2014).
Tanto premesso in diritto, in fatto questa Corte osserva che il nulla ha Parte_1 allegato in ordine alla contrazione di reddito che egli avrebbe subito in relazione alla sua posizione di agente immobiliare.
Per contro, l'appellante ha dedotto un pregiudizio economico, da lucro cessante, per la perdita della sua fonte di reddito, rappresentata dai guadagni a lui derivanti dal gioco del calcio praticato a livello dilettantistico nella società sportiva AC Quarrata-Olimpia.
Rispetto a tale voce di danno, va anzitutto evidenziato che il consulente tecnico incaricato dall'ufficio ha avuto modo di precisare, in risposta ai rilievi del CT di parte attrice, che un'attività sportiva agonistica a livello dilettantistico come quella praticata dal
[...]
presso l'associazione sportiva Quarrata Olimpia, che richiede visite Parte_1 specialistiche obbligatorie per stabilire la idoneità o meno ad espletarle, non potrà essere più essere esplicata in seguito agli accertati postumi permanenti.
Tale conclusione è da condividere in considerazione della gravità delle lesioni subite dal e della loro idoneità a compromettere in modo definitivo le capacità Parte_1 psico/fisiche richieste per l'attività calcistica svolta dal danneggiato. Ci si riferisce, in particolare, ai postumi rappresentati da: sintomatologia post-trauma-cranico polifratturativo e commotivo caratterizzata da episodi cefalalgici e vertigini posturali, deficit cognitivi, stati di agitazione motoria, disturbi visivi e sindrome algo-disfunzionale a carico della spalla destra con limitazione funzionale, diminuzione di forza, lieve ptosi con lesione parziale a carico della cuffia, tutti direttamente coinvolgenti la funzionalità di organi, muscoli e articolazioni sollecitati dall'attività sportiva calcistica, che, ai livelli praticati dal , deve rispondere a standard se non ottimali, sicuramente di Parte_1 piena efficienza.
Destituiti di fondamento sono i contrari rilievi di parte convenuta e Pt_2 CP_3
Con la memoria di replica depositata in primo grado, la difesa ha prodotto in Pt_2 giudizio pagina facebook della società sportiva Real Peretola e formazione della squadra
Real Peretola tratta dal sito Tuttocampo.it da cui si evincerebbe che, contrariamente a quanto accertato dal CTU, il starebbe continuando a praticare l'attività Parte_1 calcistica.
pagina 19 di 30 A giudizio del Collegio, tuttavia, tali produzioni non smentiscono le conclusioni cui è giunto il CTU, il quale ha chiarito, in risposta ai rilievi del CT di parte attrice, che i postumi riscontrati e residuati sono comunque compatibili con attività aventi finalità ludico-sportive ricreative, ginnico-formative, riabilitative e/o rieducative, non competitive, ludico-motorie, per le quali peraltro non è prevista dalla normativa vigente particolare certificazione e che il oggi può continuare ad espletare, anche Parte_1 se con maggior usura e difficoltà.
Ciò premesso, la documentazione prodotta, mentre attesta che il non è più Parte_1 nelle fila della Società Sportiva AC Quarrata-Olimpia, non dimostra affatto che lo stesso continua a giocare a calcio con un livello di impegno agonistico analogo a quello richiesto dalla sua militanza nella precedente squadra.
Tanto più che il CTU, in sede di chiarimenti resi all'udienza del 28.4.2021 – nel confermare il contenuto della sua relazione - ha precisato che le lesioni riscontrate e i postumi riportati sono stati definiti nella misura del 40% in riferimento all'attività di calciatore espletata nella categoria di serie D/promozione/eccellenza “ciò, infatti, non ha escluso di esprimere al sottoscritto un parere sulla residua capacità psicofisica di essere in grado di svolgere un'attività ludico sportiva” e ha ribadito che le condizioni di salute dell'attore, per come riscontrate nella perizia, non sono compatibili con un certificato di natura agonistica per l'attività calcistica.
Quanto al dedotto danno, è contestato che il percepisse un vero e proprio Parte_1 compenso dalla . Controparte_8
È in atti la dichiarazione scritta del Presidente dell'Associazione (doc. 70 all. citazione) da cui risulta che nella stagione agonistica 2011/2012 il ha percepito “a titolo Parte_1 di rimborso spese” la somma di € 7.500,00. Vi sono poi altri due documenti di analogo tenore dai quali risulta che il ha percepito per gli anni 2010 e 2009 Parte_1 rispettivamente € 7.425,00 e € 7.490,00 (doc. 71 e 72 all. citazione).
Il teste escusso all'udienza del 12.10.2016, ha dichiarato di aver Testimone_3 giocato nell'Olimpia Quarrata nella stagione 2012/2013, squadra di cui all'epoca faceva già parte il , il quale non era in prova come lui ma aveva firmato un Parte_1 contratto vero e proprio con la società, in forza del quale percepiva uno stipendio, che lo stesso gli confidò aggirarsi intorno ai 750 euro. Il teste ha anche riferito di Parte_1 aver visto più di un assegno consegnato dal direttore sportivo al con tale Parte_1 cifra, che il contratto aveva durata annuale, che lo stipendio era pagato mensilmente solo pagina 20 di 30 se era resa l'attività sportiva, che dopo il sinistro aveva smesso di giocare e che Pt_1 anche l'anno successivo non poté firmare un nuovo contratto perché la società non glielo rinnovò.
Quest'ultima deposizione fu assunta dal giudice di primo grado prima che il contraddittorio venisse integrato nei confronti degli eredi e costoro ne hanno Per_1 contestato il valore probatorio nei loro confronti.
Come noto, “La prova testimoniale, raccolta prima della integrazione del contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario pretermesso, è affetta da una nullità posta a tutela della sola parte pretermessa;
solo questa potrà quindi farla valere nei modi indicati dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., ovvero deducendola nel suo primo atto difensivo, non appena interviene in giudizio” (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16034 del
14/11/2002; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17761 del 27/06/2024).
Orbene, ritiene il Collegio che gli eredi non abbiano fatto valere ritualmente tale Per_1 nullità e che, seppure lo avessero fatto, la condotta processuale complessivamente tenuta deponga univocamente per una rinuncia implicita, ai sensi dell'art. 157, terzo comma, c.p.c.
A tal fine osserva che nella comparsa di costituzione nel giudizio di primo grado gli stessi eccepirono “in via preliminare di rito” la “inopponibilità dell'istruttoria svolta” e chiesero di essere rimessi in termini “per l'esercizio delle facoltà processuali, con particolare riferimento agli art. 167, 183 e 191 e seguenti cpc”, cosa che avvenne regolarmente, con la concessione agli stessi dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. (cfr. verbale udienza 8.5.2019).
Tuttavia, se si esamina l'atto di costituzione in parola, si evince agevolmente che, aldilà di una generica eccezione di inopponibilità, in nessuna parte di esso i convenuti ebbero specificamente a dedurre la nullità della deposizione del teste diversamente da Tes_3 quanto risulta essere avvenuto per il teste (cfr. inizio pag. 8 dell'atto di Tes_2 costituzione).
Peraltro, pure a voler ritenere l'eccezione ritualmente formulata da parte della difesa l'atteggiamento di successiva rinuncia dei convenuti è desumibile: dalla CP_7 mancata reiterazione dell'eccezione nelle conclusioni precisate sia con la nota autorizzata depositata 8.6.2020 sia all'udienza del 28.4.2021 (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n.
7256 del 17/05/2002); dall'espressa contestazione compiuta nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica solo con riferimento alla deposizione del teste pagina 21 di 30 dalla richiesta, formulata nella comparsa di costituzione in appello, di Tes_2 ammissione della prova per testi “volta a contrastare la testimonianza resa dal sig.
, con ciò implicitamente ammettendo la validità e l'opponibilità nei Testimone_3 loro confronti di tale deposizione.
Tanto premesso, gli elementi complessivamente acquisiti al processo appaiono dotati della necessaria concludenza per ritenere che il percepiva per la sua Parte_1 attività di calciatore degli emolumenti, a titolo di indennità e premi, che a ragione integrano il concetto di reddito, inteso come utile proveniente in un dato periodo di tempo da un'attività.
Oltre alle dichiarazioni del teste il quale ha riferito che i pagamenti venivano Tes_3 corrisposti al con periodicità mensile, vi sono in atti i documenti provenienti Parte_1 dalle associazioni calcistiche che confermano il carattere sostanzialmente corrispettivo delle somme pagate all'atleta.
Se è vero, infatti, che in essi una quota è imputata a “rimborso spese”, per altra parte è indubitabile che sotto le generiche dizioni “indennità” e “premi” si celino veri e propri compensi per l'attività prestata dal , come dimostra anche la sostanziale Parte_1 uniformità degli importi annuali corrisposti.
Ciò vale senz'altro per i documenti contrassegnati dai nn. 71 e 72 ma non è meno vero per il documento n. 70, che riguarda proprio l'Olimpia Quarrata, cioè la squadra dove militava il al momento del sinistro. A tal fine vanno valorizzate le Parte_1 circostanze convergenti rappresentate, da un lato, dall'indicazione (e dal pagamento) di un importo congruente con quelli corrisposti dalla associazione sportiva Sestese nei precedenti anni di attività del (il che induce a ritenere francamente Parte_1 inverosimile che tutti i 7.500,00 euro fossero imputabili a rimborsi spese), dall'altro dalle dinamiche interne all'associazione sportiva, che - come riferito dal teste - Tes_3 pagava “stipendi mensili” a chi, come il , aveva un contratto “fisso”. Parte_1
Alla luce delle considerazioni che precedono, la prova per testi richiesta dalla difesa appare del tutto superflua in quanto meramente ripetitiva di risultanze che CP_7 già emergono dai documenti versati in atti.
Infine, la mancata produzione della dichiarazione dei redditi non impedisce al giudice di liquidare equitativamente il danno ai sensi dell'art. 2056 secondo comma c.c. Sez. 3,
(cfr. Cass. Civ. Sentenza n. 500 del 15/01/2001).
pagina 22 di 30 Orbene, poiché nell'importo di € 7.500,00 deve gioco-forza ritenersi ricompresa anche la quota di “rimborsi spesa”, stimabile in 1/3 dei complessivi emolumenti, pare equo individuare quale reddito annuale percepito dal per l'attività di calciatore Parte_1 svolta nella fila della la somma di € 5.000,00, da moltiplicare per 8 Controparte_8 anni, stante la verosimile proiezione entro tale arco temporale indicata dall'attore e confermata dal CTU nella relazione in atti: “si può osservare che il periziando all'età dell'ncidente aveva quasi 30 anni e quindi sicuramente avrebbe potuto proseguire tale attività per ulteriori anni, verosimilmente anche fino ai 38 anni e anche più (anche se non esiste un limite di età per partecipare a tali atiività dilettantistiche se vengono superati gli esami strumentali e le visite mediche previste per l'idoneità)”.
Se ne ricava un importo complessivo, a titolo di lucro cessante, pari a 40.000,00 (€
5.000,00 x 8), oltre rivalutazione e interessi al tasso legale sui singoli ratei devalutati e rivalutati anno per anno.
Inoltre, rappresentano voci di pregiudizio patrimoniale, sub specie di danno emergente, confermate dal CTU nella loro inerenza e congruità, sia i costi che il dovrà Parte_1 sostenere per il corretto (parziale) ripristino della funzionalità e dell'estetica dell'apparato stomatognatico, pari complessivamente a € 8.100,00 (cfr. pag. 25 e 26 della CTU in atti), sia le spese mediche sostenute, pari complessivamente a euro 10.491,55 (cfr. pag. 32,
33 e 34 della CTU in atti).
Infine, in ordine alla richiesta di restituzione delle spese per l'assistenza stragiudiziale prestata dal difensore del , quantificate in € 66.033,00, vi è da osservare Parte_1 che le SS.UU., intervenute sul tema, hanno precisato che “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 16990 del 10/07/2017; da ult. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 15265 del 30/05/2023).
Nel caso di specie, il profilo allegatorio è decisamente carente dal momento che l'attore, nell'atto di citazione, si è limitato a predicare il suo diritto, richiamando giurisprudenza di legittimità e di merito e affermando solo genericamente di aver incontrato spese per la consulenza e l'assistenza legale stragiudiziale, comprensiva anche della fase di negoziazione.
pagina 23 di 30 Quanto alla notula versata in atti (cfr. doc. 78 all. atto di citazione), in essa si dà conto di tutta una serie di attività, esulanti dalle ordinarie scansioni processuali, quali “attività investigativa”, “redazione e proposizione di denuncia querela e opposizione all'archiviazione”, di cui non vi è nessuna prova in atti.
Per il resto, le attività di “studio e disamina controversia”, richieste per approntare le richieste risarcitorie all'assicurazione, e la “redazione missive nei confronti della
Compagnia di Ass.ni” ricalcano le scansioni processuali delle fasi di studio e di trattazione della causa, mentre l'attività stragiudiziale di negoziazione assistita ha visto compiuta soltanto la fase di attivazione (cfr. doc. 77 all. citazione).
Ne deriva, che, considerata l'epoca in cui vennero svolte le suddette attività, e dunque applicate le tabelle vigenti nell'anno 2015, nonché avuto riguardo allo scaglione di valore da € 52.001,00 a € 260,000, vadano determinati i seguenti importi: € 7.830,00, a titolo di assistenza stragiudiziale, e € 1.000,00 per l'attività di negoziazione assistita, oltre Iva
e Cassa, per un totale di € 11.203,50.
In definitiva, applicata la riduzione del 50%, per il pari concorso di colpa, si liquidano le seguenti poste risarcitorie:
- a titolo di danno non patrimoniale: € 199.899,25;
- a titolo di danno patrimoniale: € 34.897,52, di cui € 20.000,00 per la perdita della capacità lavorativa;
€ 5.245,77 per spese mediche;
€ 4.050,00 per costi di ripristino della funzionalità e dell'estetica dell'apparato stomatognatico;
€ 5.601,75 per spese di assistenza stragiudiziale, compresa la negoziazione assistita.
Trattandosi di infortunio per il quale il danneggiato ha percepito l'indennizzo dovuto dall' (cfr. informazioni acquisite ex art. 231 c.p.c.), che ha dichiarato di voler CP_4 esercitare azione di surroga nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, deve procedersi al calcolo del c.d. danno differenziale.
Va ricordato, che “In tema di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, le somme corrisposte dall'assicuratore sociale (nella specie, l' devono essere detratte CP_4 dal credito risarcitorio non secondo il criterio delle poste omogenee (vale a dire distinguendo, all'interno dell'indennizzo, le due sole poste del danno patrimoniale e non patrimoniale, e sottraendole dall'importo complessivamente liquidato, per ciascuna delle corrispondenti categorie, a titolo di risarcimento "civilistico"), bensì secondo quello delle poste identiche, dovendosi, pertanto, sottrarre dall'ammontare del risarcimento solo gli
pagina 24 di 30 importi corrispondenti alle specifiche tipologie di pregiudizio oggetto del suddetto indennizzo” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3, Ordinanza n. 30293 del 31/10/2023).
In particolare, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite, in tema di compensatio lucri cum damno, i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (cfr. Sez. U. n. 12566 del 22/05/2018).
Ciò posto, e considerata la diversità strutturale e funzionale dell'indennizzo corrisposto dall'assicuratore sociale ( nel caso di infortunio rispetto al risarcimento civilistico del CP_4 danno da lesione della salute, il criterio per calcolare il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile è quello di sottrarre l'indennizzo dal CP_4 credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26117 del 27/09/2021).
A tal fine, occorre tenere presente che l' non indennizza il danno biologico CP_4 temporaneo;
non accorda alcuna personalizzazione dell'indennizzo in relazione alle specificità del caso concreto;
non indennizza i pregiudizi morali (Cass. n. 26117/2021 cit.).
Facendo applicazione dei criteri dettati dalla Suprema Corte e tenuto conto di quanto comunicato dall' a con pec datata 20.5.2021 (documentazione acquisibile CP_4 CP_3 ai sensi dell'art. 345, ult. comma, c.p.c. in quanto documento sopravvenuto), il calcolo del danno preferenziale deve essere compiuto attraverso i seguenti passaggi:
a) ratei della rendita già corrisposti fino al 20.5.2021 rivalutati ad oggi (€ CP_4
29.829,11 di cui € 15.580,00 (29.829,11 x 52,23%) per danno biologico e € 14.250,00
(29.829,11 x 47,77%) per danno patrimoniale: con rivalutazione, € 18.259,76 per danno biologico e € 16.701,00 per danno patrimoniale;
b) valore della quota della rendita capitale destinata a ristorare il danno biologico non ancora erogata al 20.5.2021: € 60.491,82;
c) valore della quota della rendita capitale destinata a ristorare il danno patrimoniale non ancora erogata al 20.5.2021: € 55.312,54;
d) detrazione dal credito per danno biologico permanente, al netto di personalizzazione e danno morale (€ 106.096) di € 18.259,76 e di € 60.491,82 = per una differenza di €
27.344,42;
pagina 25 di 30 e) detrazione dal credito per danno patrimoniale da incapacità di lavoro (€ 20.000) di € €
16.701,00 e di € 55.312,54 = non residua alcun credito;
f) non si fa luogo ad alcuna detrazione delle spese mediche in quanto nessuna delle voci
(visite specialistiche del 17.2.2014 e del 24.3.2014 e visita di accertamento postumi del
31.12.2013) oggetto di indennizzo è ricompresa nel calcolo delle spese mediche CP_4 compiuto in sede di liquidazione.
In conclusione, risulta un residuo credito in favore del pari a: Parte_1
- a titolo di danno biologico: € 121.147,67 (di cui € 27.344,42 per la voce d + €
79.572,00 per danno morale e personalizzazione + € 14.231,25 per inabilità temporanea), già rivalutati ad oggi, oltre interessi al tasso di legge, calcolati sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata dalla data dell'evento;
- a titolo di danno patrimoniale: € 5.245,77, a titolo di spese mediche, oltre rivalutazione e interessi al tasso di legge sui singoli esborsi devalutati e rivalutati anno per anno;
€ 4.050,00 per costi di ripristino della funzionalità e dell'estetica dell'apparato stomatognatico;
€ 5.601,75 per spese di assistenza stragiudiziale, compresa negoziazione assistita, oltre rivalutazione e interessi al tasso di legge sui singoli esborsi devalutati e rivalutati anno per anno.
In punto di spese di lite, occorre uniformarsi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale: “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione” (cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, Sentenza n. 11423 del
01/06/2016).
Ciò premesso, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio ed in particolare all'accertato concorso di colpa del nella causazione dell'evento dannoso, Parte_1 ricorrono i presupposti per compensare per la metà le spese di lite, con condanna delle altre parti del giudizio, in solido tra loro, a rifondere all'attore/appellante la rimanente metà, per entrambi i gradi di giudizio.
pagina 26 di 30 Ne consegue il rigetto della domanda con cui gli appellanti incidentali, CP_7 hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha compensato le spese di lite e la necessità di esaminare la domanda proposta “in ipotesi” di condanna della “società , in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante, al pagamento delle spese e competenze professionali del procedimento di primo grado, anche ai sensi dell'art. 1917 comma III° cod. civ.”.
Come noto, l'assicurato contro i rischi della responsabilità civile, ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre diversi tipi di spese processuali: (a) le spese di soccombenza, cioè quelle che egli è tenuto a rifondere alla parte avversa vittoriosa, in conseguenza della condanna alle spese posta a suo carico dal giudice;
(b) le spese di resistenza, cioè quelle sostenute per remunerare il proprio difensore ed eventualmente i propri consulenti, allo scopo di resistere alla pretesa attorea;
(c) le spese di chiamata in causa, cioè quelle sostenute per convenire in giudizio il proprio assicuratore, chiedendogli di essere tenuto in caso di accoglimento della pretesa del terzo danneggiato (cfr. Cass. 04/05/2018, n. 10595).
La censura formulata dagli appellanti si riferisce alle spese di resistenza.
Si tratta di doglianza infondata.
Invero, l'insegnamento costante della giurisprudenza di legittimità è nel senso che “Le spese di resistenza di cui all'art. 1917, terzo comma, c.c. sono dovute all'assicurato sempre che egli ne abbia fornito adeguata prova e nei limiti di quanto effettivamente provato" (cfr. Cass. Civ. Sez. 3 -, Ordinanza n. 26683 del 15/09/2023; Cass. n.
2525/1998; Cass. n. 4786/2021; cfr. ancora Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21290 del
05/07/2022: “Nell'assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato alla rifusione, da parte dell'assicuratore, delle spese sostenute per resistere all'azione promossa dal terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917, comma 3, c.c., presuppone la dimostrazione dell'avvenuto corrispondente esborso da parte dell'assicurato medesimo, tenuto conto del tenore letterale della norma (formulata nel senso che tali spese siano state, per l'appunto, "sostenute"), nonché del disposto dell'art. 1914, comma 2, c.c., che pone a carico dell'assicuratore le spese di salvataggio fatte dall'assicurato”).
Nel caso in esame, non risulta prodotto in giudizio alcun giustificativo di spesa sostenuta dagli appellanti nel rapporto interno con il proprio legale, per la difesa svolta in loro favore sia nel giudizio di primo grado che nel presente grado.
L'appello incidentale proposto dai deve essere pertanto respinto, con CP_7 conseguente condanna degli appellanti incidentali a rifondere alla compagnia le spese di lite del presente grado, che debbono essere commisurate al valore della posta contesa ex pagina 27 di 30 D.M. 55/2014 (€ 1.134,00 per studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.911,00 per fase decisoria, in assenza di istruttoria, per un totale di € 3.966,00).
Per il resto, la liquidazione in misura intera deve avvenire alla stregua del seguente computo, sulla base del compenso per gli avvocati in ambito civile come stabilito dal D.M.
55/2014, e successivi aggiornamenti, considerati il valore della controversia (accertato e ricompreso nello scaglione da € 52.001,00 a € 260.000,00, ai sensi e agli effetti dell'art. 14 TU – DPR n. 115/02) e l'impegno difensivo (medio) prestato: quanto al primo grado, in complessivi € 14.103,00 per compensi (di cui € 2.552,00 per la fase di studio, €
1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase di trattazione, € 4.253,00 per la fase decisoria) e, in favore della sola parte attrice, in € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15%, CAP e IVA, come per legge;
quanto al grado di appello, in complessivi
€ 9.991,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva e € 5.103,00 per la fase decisoria) e in € 1.848,00 per esborsi, in favore dell'appellante, e in € 358,00, in favore dei oltre rimborso forfetario del CP_7
15% CAP e IVA, come per legge.
Le spese di CTU, avuto riguardo al principio di causalità, vanno poste in via definitiva, nella misura liquidata dal primo giudice (cfr. decreto in data 15.3.2017), a carico di ciascuna delle parti in causa pro quota, in pari misura.
Analogamente, rimangono a carico delle parti in causa le spese dei rispettivi consulenti di parte.
Infine, i GI hanno diritto di essere manlevati indenni dalla chiamata in causa,
, dalle condanne ad essi inflitte, sia con riferimento alla posta Controparte_9 risarcitoria che con riferimento alle spese di lite e di CTU.
Avuto riguardo alla complessità della vicenda in fatto, non vi è spazio per la condanna dei convenuti/appellati ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello incidentale è stato respinto, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto all'art. 13, comma 1 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale proposto da Parte_1 CP_2 Parte_3 pagina 28 di 30 contro la sentenza del Tribunale di Firenze n. 3388/2021 emessa il Parte_4
29.12.2021 e pubblicata il 30/12/2021, in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) accertata nella misura del 50% la corresponsabilità di e Parte_2 Pt_1 [...]
nella causazione del sinistro per cui è causa, liquida in favore di Parte_1 [...]
i seguenti importi risarcitori: a titolo di danno non patrimoniale € Parte_1
199.899,25, di cui € 106.096, a titolo di danno biologico permanente, € 79.572,00
a titolo di danno morale e personalizzazione e € 14.231,25, a titolo di danno da inabilità temporanea;
a titolo di danno patrimoniale € 34.897,52, di cui €
20.000,00 per la perdita della capacità lavorativa;
€ 5.245,77 per spese mediche;
€ 4.050,00 per costi di ripristino della funzionalità e dell'estetica dell'apparato stomatognatico;
€ 5.601,75 per spese di assistenza stragiudiziale, compresa la negoziazione assistita;
2) determina il credito differenziale in favore del , previa detrazione Parte_1 dell'indennizzo/rendita nelle seguenti somme: per danno non patrimoniale € CP_4
121.147,67; per danno patrimoniale: € 5.245,77, a titolo di spese mediche;
€
4.050,00 per costi di ripristino della funzionalità e dell'estetica dell'apparato stomatognatico;
€ 5.601,75 per spese di assistenza stragiudiziale, compresa negoziazione assistita;
3) condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, e gli appellati, Parte_2 CP_2 Parte_3 Parte_4 in solido tra loro, a versare a gli importi risarcitori come Parte_1 determinati al capo che precede, oltre: sulla somma di € 121.147,67, già rivalutata ad oggi, interessi al tasso di legge sulla somma devalutata ed annualmente rivalutata dalla data dell'evento; sulla somma di € 5.245,77 rivalutazione dai singoli esborsi e interessi sugli esborsi devalutati e rivalutati anno per anno;
sulla somma di € 5.601,75 rivalutazione dalle prestazioni rese e interessi sulla somma devalutata dalla stessa data e rivalutati anno per anno;
4) dichiara compensate per la metà le spese di lite, relative ad entrambi i gradi di giudizio, nel rapporto processuale tra , da un lato, e Parte_1 [...]
e CP_3 Parte_2 CP_2 Parte_3 Parte_4 dall'altro;
5) condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, e gli appellati, Parte_2 CP_2 Parte_3 Parte_4 in solido tra loro, a rifondere all'appellante il 50% delle spese processuali relative pagina 29 di 30 ad entrambi i gradi di giudizio, liquidate nella misura intera, secondo il calcolo specificato in parte motiva, quanto al primo grado, in € 14.103,00 per compensi e in € 545,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge e, quanto al grado di appello, in € 9.991,00 per compensi e in € 1.848,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge;
6) condanna e in solido tra Parte_2 CP_2 Parte_3 Parte_4 loro, a rifondere a le spese del presente grado di giudizio, Controparte_3 liquidate, secondo il calcolo specificato in parte motiva, in € 3.966,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% CAP e IVA, come per legge;
7) pone in via definitiva le spese CTU a carico di ciascuna delle parti in causa in pari misura;
8) condanna in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore, a rilevare indenni e dagli CP_2 Parte_3 Parte_4 effetti delle condanne loro inflitte ai capi 3 e 5 che precedono.
Si dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento da parte degli appellanti incidentali dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Firenze, così decisa nella camera di camera di consiglio del 6.6.2025
Il Consigliere est.
Maria Teresa Paternostro
La Presidente
Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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