Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1505/2020
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Claudia Crisci, all'esito dell'udienza del 8.01.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1505/2020 TRA
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. Pt_1 P.IVA_1 DINOIA VITO, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RICORRENTE E
, C.F. , nato in [...] il [...], Controparte_1 C.F._1 rapp.to e difeso, giusta procura, dall'avv. PANICO ANTONIO, con cui elett.te domicilia come in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite.
, premettendo di aver presentato, alla competente sede Controparte_1 Pt_1 apposita domanda per il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, L. 104/92, deduceva di essere stato sottoposto a visita medica collegiale in data 10.12.2018 e di essere stato riconosciuto come soggetto portatore di handicap, ma nella misura di cui all'art. 3, comma 1, della L. 104/92. Pertanto, ritenendo di essere affetto da un complesso morboso ben più grave, proponeva, innanzi al Tribunale di Lagonegro, giudizio di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. al fine di far accertare la sussistenza delle condizioni sanitarie utili al “riconoscimento dei benefici riconosciuti ai portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/92 con decorrenza dalla data della domanda (26.11.2018).” Ritualmente instauratosi il contraddittorio, veniva nominato quale Consulente tecnico di ufficio, il dott. , il quale, con perizia depositata in data 02.04.2020, concludeva Persona_1 ritenendo l'istante affetto da un complesso morboso tale da determinare “lo status di disabile grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92” a decorrere dal 27.02.2020, data delle operazioni peritali. L' tempestivamente contestate le risultanze dell'accertamento, depositava in data 25.08.2020, Pt_1 ricorso ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., rilevando che, in realtà, ai sensi della L. 104/92, debba sussistere in capo all'istante “una riduzione dell'autonomia personale che, anche se non coincidente con la totale perdita dell'autosufficienza (come invece è previsto per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento), renda necessaria un'assistenza permanente, continuativa e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. (…) dalla documentazione sanitaria esibita, peraltro molto datata e comunque antecedente alla visita nonché dall'obiettività rilevata dal CTU…, non emerge assolutamente la presenza di una condizione Pt_1
Quest'ultima provvedeva al deposito dell'elaborato definitivo in data 06.06.2024.
[...] Ai fini del riconoscimento del c.d. “handicap grave”, infatti, l'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 stabilisce che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Nel caso di specie, sia nella precedente fase di ATPO che nella presente (di opposizione) il primo Consulente incaricato, dott. , aveva riscontrato in capo a un Per_1 Controparte_1 complesso morboso caratterizzato da: cardiopatia ipertensiva con aritmie ventricolari. Insufficienza mitralica. Insufficienza tricuspidalica. Portatore di pace-maker. Ateromasia degli assi carotidei, Sindrome delle apnee notturne in soggetto utilizzatore di CPAP, Esiti di gastrectomia parziale per poliposi iperplastica. Spondiloartrosi e discopatie multiple. Rizoartrosi. Ipoacusia neurosensoriale bilaterale pantonale. Evidenziava, dunque, che dette patologie agivano “in maniera concorrente e coesistente su diversi organi e apparati. Sono tutte patologie non rientranti se non utilizzando una robusta terapia farmacologica e un opportuno regime alimentare. Quest'ultimo in particolare per la gastrectomia parziale. Il periziato si presenta anche obnubilato segno che è in atto anche una patologia di tipo aterosclerotico cerebrale, Ha una situazione cardiaca al limite (cardiopatia ipertensiva con aritmie ventricolari. Insufficienza mitralica. Insufficienza tricuspidalica. Portatore di pace-maker. Ateromasia degli assi carotidei), in parziale omeostasi grazie all'intensa terapia che gli viene fornita da terzi. Disabilità aggravata dal profondo stato di ipoacusia bilaterale e dalle difficoltà respiratorie durante le ore del sonno. Infine il paziente manifesta intensa sintomatologia dolorosa e limitazione funzionale dell'apparato osteoarticolare.” Pertanto, concludeva per la sussistenza dei requisiti sanitari utili all'ottenimento di quanto richiesto. Mediante la perizia integrativa, depositata in data 26.02.2023 nel giudizio per cui si procede, confermava
“senza ombra di dubbio e con certezza medico legale, che il periziato si trovava, all'epoca alla data della visita peritale effettuata in data 27/2/2020, in situazione di Handicap grave, come previsto dall'art.3, comma 3, della Legge 104/92.” evidenziando che “L'anamnesi effettuata su è stata abbastanza difficoltosa. Controparte_1 Egli presentava difficoltà (molto evidenti) di memoria recente e p unque che nel 2014 era stato sottoposto a gastrectomia parziale e nel 2015 ad impianto di pace-maker, inoltre era affetto da sindrome delle apnee notturne e dolore articolare per patologia osteo-degenerativa, in particolare al rachide sede di ernie discali multiple e stenosi del canale lombare. Obiettivamente evidenziavo, che il era sostenuto dal proprio nipote, CP_1 Per_3
che lo aiutava anche ad acquisire i decubiti. In particolare si evidenziava che la postura eretta provoca
[...] barcollamenti. Erano chiaramente evidenti difficoltà nella deambulazione spontanea. Era iperteso, e si apprezzavano all'auscultazione dei polmoni, piccoli rantoli alle basi. L'apparato osteoarticolare era indicativo della presenza di una malattia artrosica polidistrettuale con impegno soprattutto delle grosse articolazioni. Si apprezzava un'intensa sintomatologia algico alla digitopressione delle spinose, sia cervicali sia lombari, con un'intensa limitazione nella movimentazione delle spalle per fenomeni periartritici ma anche delle ginocchia e delle anche. Inoltre dato l'intervento di gastrotomia parziale, era affetto da disturbi di malassorbimento gastrico e deficit visivo per miopia e per opacità corneali bilaterali e da una disabilitante disabilità per l'ipoacusia bilaterale neurosensoriale. Infine era affetto da ipersonnia in quanto affetto da sindrome delle apnee notturne sia pur trattata con CPAPs. (…) Ci troviamo di fatto
Pag. 2 di 4 di fronte ad una persona che ha difficoltà di memoria, necessita di essere aiutato da terzi per la deambulazione in ambienti esterni e non riconosciuti, che ha difficoltà nell'acquisizione dei decubiti, che è iperteso, che respira male, che presenta una ipersonnia diurna, come conseguenza della sindrome delle apnee notturne. È una persona in preda ad una intensa limitazione algico funzionale del rachide, perché interessato da patologie degenerative (come documentano gli esami strumentali e le diverse valutazioni cliniche da specialisti di struttura pubblica, ma non riferite dall'Istituto). (…) Egli non è più in grado di deambulare in modo completo, ha dolori diffusi al rachide, non può mantenere le posizioni fisse, come lo stazionamento eretto e le posture improprie, non ci sente bene, ha un calo del visus, ha una mancanza di attenzione per l'ipersonnia notturna e non riesce a ricordare bene. Quest'ultima disabilità si ripercuote anche nella difficoltà di assunzione dei farmaci salvavita di cui necessita.” L' ha sempre contestato, in via generale e principale, il mancato ancoramento, da parte del Pt_1 Consulente, delle risultanze a specifica documentazione medica, evidenziando come anche il certificato di visita fisiatrica del 2018, più volte richiamato dal dott. , “non segnala affatto grave Per_1 deficit funzionale osteoarticolare.” Pertanto, al fine di fugare ogni dubbio in ordine alla sussistenza o meno dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento di quanto richiesto e, soprattutto, in punto di decorrenza, come anzidetto, il Tribunale ha disposto la rinnovazione della Consulenza, nominando all'uopo la dott.ssa
Per_2 Il nuovo Consulente incaricato (riscontrando in capo al periziato: “DISTURBO NEUROCOGNITIVO MAGGIORE SU BAASE VASCOLARE - CARDIOPATIA IPERTENSIVA CON ARITMIE VENTRICOLARI. INSUFFICIENZA MITRALICA. INSUFFICIENZA TRICUSPIDALICA. PORTATORE DI PACE1MAKER. ATEROMASIA DEGLI ASSI CAROTIDEI BPCO in OTL, ESITI DI GASTRECTOMIA PARZIALE PER POLIPOSI IPERPLASTICA. SPONDILOARTROSI E DISCOPATIE MULTIPLE. RIZOARTROSI. ”), Parte_2 premessi brevi cenni sulla normativa di riferimento, evidenziava come, all'atto delle operazioni peritali, il periziato presentasse le seguenti caratteristiche:
“a. Incapacità a deambulare, in assenza di aiuto costante di un accompagnatore. b. Impossibilità a svolgere in maniera autonoma le funzioni basilari della vita quotidiana (…). In particolare, sulla base della visita medica effettuata e della documentazione agli atti risulta che il sig.
ad oggi: CP_1 usilio di carrozzina b. In merito allo svolgimento delle funzioni proprie dell'età si precisa che allo stato attuale il periziando per le disabilità rilevate è già beneficiario di indennità di accompagnamento Allo stato attuale l'esame obiettivo evidenzia un quadro di DEMENZA SENILE meglio precisato come DISTURBO NEUROCOGNITIVO SU BASE VASCOLARE in comorbilità con un quadro di , che sicuramente ha contribuito all'aggravamento Parte_2 della patologia neuropsichiatrica e che allo stato determina una riduzione dell'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Si precisa inoltre che l'ultima documentazione esibita evidenzia un ricovero recente presso il reparto di cardiologia riabilitativa dove lo stesso è stato ricoverato per versamento pericardico, trattato con pericardiocentesi (in attesa di referto istologico).” Concludeva, quindi, affermando che “le patologie riscontrate rendono il sig. Controparte_1 persona “Portatore di Handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art.3, comma 3 L. 5.2 1992, n. 104” dal momento della visita peritale (APRILE 2024).” Le conclusioni del CTU, rese nella presente fase all'esito della rinnovazione, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante in quanto risultano essere immuni da vizi logici. Anche per quanto concerne la decorrenza, si ritiene di poter condividere le risultanze della dott.ssa la quale ha fondato il proprio convincimento sulla base di un aggravamento Per_2 documentato del quadro clinico, in particolare della patologia neuropsichiatrica, che ha determinato
Pag. 3 di 4 - come ha sottolineato in sede di perizia - “allo stato” la riduzione dell'autonomia personale necessitante un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. (cfr. pag. 8 dell'elaborato peritale). La predetta condizione non è, al contrario, evincibile con un elevato grado di certezza dalla documentazione in atti, di molto anteriore alle operazioni peritali espletate nella presente fase. Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto che la domanda viene rigettata ma il requisito sanitario vien riconosciuto in capo al beneficiario per effetto di aggravamento e con decorrenza da data successiva anche al deposito del presente ricorso in opposizione. L'accertata insorgenza del requisito sanitario da epoca successiva alla domanda amministrativa, alla conclusione del giudizio per ATP ed alla introduzione del giudizio di opposizione giustifica, di per sé, la compensazione integrale delle spese di lite. Le spese della consulenza tecnica vengono poste integralmente a carico dell Pt_1
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta in favore di la Controparte_1 sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, c.3, L. 104/92, a decorrere dall'aprile 2024;
2. compensa integralmente le spese;
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica liquidate come da Pt_1 separati decreti. Lagonegro, 9.01.2025 Il Giudice Dottoressa Claudia Crisci
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