Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 04/04/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 270/2015 R.G.A.C.
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
IL TRIBVNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
DOTT. LUIGI GALASSO PRESIDENTE REL. EST.
DOTT.SSA ROSA MARIA VERRASTRO GIUDICE
DOTT.SSA GIULIA VOLPE GIUDICE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 270/2015 R.G.A.C.,
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso Parte_1 introduttivo, dall'Avv. Giuseppe FAGGELLA, nel cui studio è elett.te dom.ta;
RICORRENTE
E
rapp.to e difeso, giusta procura a margine della memoria di Controparte_1 costituzione per l'udienza presidenziale, dall'Avv. Giustino DONOFRIO, nel cui studio è elett.te dom.to;
RESISTENTE avente ad oggetto: Separazione personale tra i coniugi
CONCLUSIONI
I verbali, ed ogni altro atto, nel quale le conclusioni venivano articolate, debbono intendersi, in parte qua, come qui riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ricorreva al Tribunale di Potenza, affinché esso Parte_1 pronunziasse la separazione personale tra la medesima ricorrente e Controparte_1
, con addebito al marito, e con la fissazione di un assegno di mantenimento, a vantaggio
[...] Per_ della stessa e delle figlie e non autosufficienti. Parte_1 Per_1
La ed il avevano contratto matrimonio religioso, in San Parte_1 CP_1
Fele, il 27 Dicembre 1981.
1
Per_ Erano state generate tre figlie: , il 15 Giugno 1982; il 15 Luglio 1985; Per_1
il 20 Agosto 1991. Per_3
Nei primi anni 2000, il legame tra i coniugi perveniva ad una crisi irreversibile, a causa
[... di litigi ed incomprensioni, «spesso sfociati anche in comportamenti violenti e vessatori del
. CP_1 CP_ Nel 2002, la ricorrente, pertanto, si trasferiva a Roma, presso la sorella le figlie già frequentavano le scuole superiori in quella città.
Sino al 2007, tuttavia, la ricorrente, quando rientrava a San Fele, continuava ad abitare col marito, nella casa coniugale: la moglie, infatti, sperava in una riconciliazione.
Dal Settembre del 2013, la ricorrente, sino a quel momento autosufficiente (e capace, altresì, di aiutare economicamente le figlie), aveva cessato di lavorare, ed era stata costretta anche a chiedere l'aiuto della madre, pensionata. Per_ Le figlie e erano prive di mezzi, mentre conviveva con un Per_1 Per_3 compagno, autosufficiente, col quale aveva, altresì, generato una bambina.
Il era dipendente della Provincia, e disponeva di beni immobili, sia pur CP_1 pro quota.
L'abitazione familiare era condotta in locazione dal , presso l'ATER. CP_1
2. Resisteva il . CP_1
La aveva sempre ritenuto Roma un luogo più idoneo al futuro delle figlie: Parte_1 senza, però, che il marito potesse permettersi il trasferimento dell'intera famiglia in quella città.
La moglie, tuttavia, dopo aver avviato le figlie agli studi in Roma, presso la scuola secondaria di secondo grado, nel 2001 era andata a Roma anch'ella.
La doglianza dei comportamenti vessatori e violenti del marito, a distanza di tempo di quindici anni, appariva anomala: e fungeva da schermo delle responsabilità della stessa
. Parte_1
Il , abbandonato, aveva, comunque, provveduto ad inviare denaro, CP_1 necessario alla figlia più giovane.
Moglie e figlie a Roma lavoravano: del resto essendo altrimenti loro impossibile mantenersi ivi.
Il resistente era operaio, alle dipendenze della Provincia di Potenza, e percepiva un reddito modesto: che, al netto di trattenute e mutui, si riduceva a circa mille euro mensili, con i quali doveva sopperire alle proprie esigenze, ed al rimborso di due finanziamenti.
Egli chiedeva che non fosse disposto alcun assegno di mantenimento, né a favore della moglie, né a favore delle figlie, e che la disponibilità della casa familiare fosse a lui lasciata.
3. Con l'ordinanza presidenziale, si autorizzavano i coniugi a vivere separati;
si precisava che non ricorrevano i presupposti dell'assegnazione ad alcuno della casa familiare;
si fissava un assegno mensile di euro 250,00, in favore della , con l'incremento ISTAT. Parte_1
4. La causa veniva trattata ed istruita, mediante documenti, interrogatori formali e prova per testi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 N. 270/2015 R.G.A.C.
1. La communio omnis vitae è cessata, com'è incontroverso (addirittura, da parecchi anni, prima dell'introduzione del giudizio), sicché non può che pronunziarsi la separazione personale dei coniugi.
2. La domanda di addebito non è fondata.
L'aggressività verbale del è stata descritta (in termini non del tutto vaghi CP_1
o attraverso dichiarazioni de relato ex partibus: altri testimoni, infatti, hanno dichiarato di aver appreso circostanze, da loro riferite, direttamente dalla parte, che li aveva indicati a testi), dalla teste (udita il 22 Marzo 2017), sorella della ricorrente, che riferisce di Testimone_1 minacce formulate dal contro la a moglie e le figlie: egli avrebbe detto loro che CP_1 le avrebbe picchiate, schiaffeggiate ed investite con l'automobile.
Altra sorella della ricorrente, (udita, anch'ella, il 22 Marzo Persona_4
2017), ha riferito di aver assistito «solo in qualche episodio ad atteggiamenti di violenza
fisica»: non ha specificato, tuttavia, né le circostanze di tempo e di luogo, né in cosa esattamente consistessero tali «atteggiamenti di violenza fisica».
Posto pure, comunque, e con le incertezze del caso, che il marito abbia mantenuto una condotta quale quella descritta (peraltro del tutto genericamente) dalla moglie e dalla teste non può condividersi che la medesima condotta abbia cagionato la fine Persona_4 del rapporto tra i coniugi: l'addebito, infatti, non è altro (art. 151, co. 2, c.c.) che l'accertamento dell'efficacia causale della violazione dei doveri, discendenti dal matrimonio, nella dissoluzione del legame affettivo e di vita fra i coniugi.
Non può non rilevarsi, sul punto, in senso contrario alla tesi della ricorrente, che ella stessa ha affermato di essere tornata presso il marito, nella casa coniugale, per circa un quinquennio, allorché, pur avendo trasferito la propria residenza a Roma, le accadeva di rientrare nel paese d'origine.
La assume che, in tal modo, ella coltivasse la speranza della Parte_1 riconciliazione.
In realtà, un volta che ella era andata via, spostando la propria vita a notevole distanza,
e senza alcun motivo apparente, che la obbligasse a trattenersi nuovamente presso il marito, come però continuava a fare per anni, appare poco verosimile che la comunione materiale e spirituale fosse stata interrotta da un comportamento violento e vessatorio del marito: la moglie, infatti, ha manifestato, per un quinquennio, di voler, sia pure in occasioni specifiche, continuare a condividere la casa col marito, come se costui fosse persona che non l'avesse obbligata, col proprio fare, ad allontanarsi ed a condurre una vita separata.
Si aggiunga che la teste (nata il [...]; quasi omonima Parte_1 della ricorrente, della quale si qualificava come zia;
veniva escussa il 1° Febbraio 2017), ha riferito di aver «personalmente assistito ad un episodio in cui i coniugi hanno cercato di riconciliarsi senza esito e la ragione delle incomprensioni era la mancanza di elargizioni di
denaro da parte del per vivere in casa»: ciò potrebbe pure significare che il marito, CP_1 oramai, avesse abbandonato ogni comportamento violento, e che la riconciliazione sia fallita
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per altra ragione: ma concorre ad indebolire, in realtà, la narrazione della , la Parte_1 quale rimane incerta, incoerente e, quindi, non sorretta da adeguata prova.
L'abuso di alcoolici, infine, da parte del , pur oggetto di capitoli di prova CP_1 testimoniale, non era stato addotto a causa di addebito, nel ricorso.
3. L'età delle figlie esclude che si debba discutere della responsabilità genitoriale e dell'affidamento, così come l'ormai (da ultimo) incontestata autosufficienza economica delle medesime esclude potersi onerare il di fornire loro mezzi di sostentamento. CP_1
4. Nessuna questione sorge sulla casa familiare: abbandonata da alcuni lustri sia dalla moglie, sia dalle figlie.
5. Il resistente, a quanto risulta dalla documentazione depositata, dispone di un reddito netto (ossia, esclusa la tassazione) da pensione, pari ad una cifra di circa millesettecento euro netti (se si considerano tredici mensilità).
Egli dispone di quote di comproprietà di immobili, di nessuno dei quali viene segnalata una particolare capacità di produzione di reddito.
Deve pagare un canone di locazione per l'alloggio, all'ATER.
I finanziamenti contratti, e documentati, risalivano ad epoca anteriore all'inizio di questa causa, ed ormai debbono ritenersi estinti (come si evince dalla durata, indicata negli atti).
Il tenore di vita durante il matrimonio, considerando che si trattava di operaio, alle dipendenze della Provincia, con tre figlie, privo di apporto da parte della moglie (non è stato dedotto in cosa tale eventuale apporto potesse consistere), ed in un'abitazione concessa in locazione dall'ATER (ossia, dall'ente adibito all'edilizia per non abbienti), non poteva assumere caratteri di floridezza.
La moglie, attualmente, gode di emolumenti inferiori ai seicento euro mensili (euro
316,00 di pensione sociale ed euro 250,00 di reddito d'inclusione): e l'età raggiunta, di circa sessantanove anni, esclude che ella possa disporre di fonti di reddito da lavoro.
Il resistente insiste, ancora da ultimo, nella richiesta di accertamenti mediante la Guardia di Finanza: ma si tratta di istanza generica e, dunque, ampiamente esplorativa.
In realtà, gli elementi innanzi esposti inducono a ritenere corretta e tuttora consona l'imposizione, in danno del , dell'assegno di mantenimento, in favore della CP_1 moglie, come a suo tempo previsto dal Presidente nell'apposita ordinanza.
6. Le spese di lite possono essere compensate: la pronunzia sullo status viene resa senza l'opposizione del convenuto;
la domanda di addebito dev'essere rigettata;
l'assegno di mantenimento, tuttavia, a vantaggio della ricorrente, è stato confermato.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. 270/2015 R.G.A.C., promossa da contro ogni diversa Parte_1 Controparte_1 domanda, eccezione, richiesta disattesa, così decide:
1. pronunzia la separazione personale di n. a San Fele, in Parte_1 data 11 Ottobre 1956, e di n. a San Fele, in data 7 Controparte_1
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Novembre 1956, che contraevano matrimonio a San Fele, in data 27 Dicembre 1981
(Atti di matrimonio, Anno 1981, Atto n. 33, P. II, Serie A);
2. rigetta la domanda di addebito;
3. onera di un assegno di mantenimento, in favore della Controparte_1 moglie di importo pari ad euro duecentocinquanta Parte_1 mensili, con le scadenze indicate nell'ordinanza presidenziale datata al 20-22 Gennaio
2016, oltre alla rivalutazione annuale successiva, secondo l'indice ISTAT dell'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai;
4. compensa le spese di lite tra le parti;
5. manda al Cancelliere per ogni adempimento.
Potenza, così deciso nella camera di consiglio del 4 Aprile 2025
IL PRESIDENTE EST.
DOTT. LUIGI GALASSO
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