TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/06/2025, n. 1014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1014 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale di Treviso, dott. Carlo Baggio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado R.G. n° 6121/2023, promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi con il patrocinio dell'avv. Ajese Daniela, con C.F._2 domicilio eletto presso lo studio del difensore in Via Bruno Maderna n. 7, Venezia Mestre, attori opponenti contro
(C.F. ), a Controparte_1 P.IVA_1 mezzo della procuratrice speciale (C.F. Controparte_2
, con il patrocinio dell'avv. Melchiori Isabella, con domicilio eletto P.IVA_2 presso lo studio del difensore in Via Roma n. 22, Castelfranco Veneto (TV), convenuta opposta
*** avente per oggetto: Contratti bancari (deposito bancario, etc),
***
CONCLUSIONI
- per e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria,
In Via Pregiudiziale:
Sospendere il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. o quantomeno ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa della definizione del gravame pendente avanti alla Corte d'Appello di Venezia R.G. n. 2433/22, per tutti i motivi dedotti.
In Via Preliminare: Sospendere, in ogni caso, la provvisoria esecutività ex art. 649 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 1872/23, emesso dal Tribunale di Treviso, per tutti i motivi dedotti;
Sempre In Via Preliminare:
- Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva di
[...]
e per essa quale procuratrice speciale Controparte_3 Controparte_2
per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o revocare o comunque dichiarare
[...] inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1872/23 emesso dal Tribunale di Treviso nei confronti dell'opponente, per tutti i motivi dedotti;
Nel Merito:
- Accertarsi e dichiararsi che nulla è dovuto dagli attori opponenti per le causali di cui all'opposto decreto, e per l'effetto, dichiararsi nullo e/o annullare e/o revocarsi o quantomeno dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 1872/23 emesso dal Tribunale di Treviso nei confronti degli opponenti, per tutti i motivi esposti;
In Via di Eccezione Riconvenzionale:
Accertata e dichiarata la nullità parziale delle fideiussioni rilasciate dai signori
[...]
e oggetto di causa per tutti i motivi dedotti, dichiarare che Pt_1 Parte_2 [...]
e per essa è decaduta ex art. 1957 c.c. dal diritto di CP_1 Controparte_2 escutere il credito nei loro confronti e per l'effetto dichiararsi nullo e/o annullare e/o revocarsi o quantomeno dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n. 1872/23 emesso dal Tribunale di Treviso nei confronti degli opponenti, per tutti i motivi esposti;
In Via Subordinata:
Determinare la somma che eventualmente verrà accertata dovuta alla convenuta opposta da parte degli opponenti, per le causali di cui al Decreto Ingiuntivo opposto, in quella minore rispetto a quella ingiunta ovvero in quella, comunque minore, che verrà ritenuta di giustizia, per tutti i motivi dedotti.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
In Via istruttoria:
- sia disposta CTU contabile tesa a rideterminare il saldo del c/c n. 183627 oggetto di causa alla data di introduzione del presente giudizio, con applicazione degli stessi criteri e modalità di calcolo utilizzati nel corso della causa R.G. n. 3714/19 del Tribunale di Treviso come evincibile dalla perizia prodotta sub. doc. 15 monitorio da pag. 2 a pag. 7;
- sia Disposta l'acquisizione dei verbali, degli atti e documenti di cui al fascicolo della causa R.G. n. 2433/22 pendente avanti alla Corte d'Appello di Venezia”
- per MEZZO DELLA Controparte_1
PROCURATRICE SPECIALE Controparte_2
Pag. 2 di 10 “In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'eccezione riconvenzionale attorea per ragioni di litispendenza.
In via principale di merito: rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.”
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
e avevano introdotto avanti a questo Tribunale nei confronti di Pt_1 Parte_2
, quale cessionaria di , il giudizio RG 3714/2019 con cui CP_1 Parte_3 avevano chiesto: di dichiarare la nullità, per contrasto con la normativa c.d. antitrust, delle fideiussioni dagli stessi sottoscritte a garanzia delle obbligazioni della fallita
(già ) nei confronti dell'istituto di credito;
relativamente CP_4 Controparte_5 al conto corrente n. 183627 e al collegato conto anticipi n. 183637, di accertare l'illegittimo addebito di interessi ultralegali, oneri e spese mai pattuiti e di ricalcolare quindi il saldo del rapporto;
relativamente ai mutui chirografari n. 144592 e n. 309351, Par di accertare la nullità delle pattuizioni relative agli interessi stante la difformità tra l' indicato nei contratti e quello effettivo oppure stante l'usurarietà delle pattuizioni (considerando a tal fine anche le commissioni di estinzione anticipata) e di rideterminare quindi l'importo eventualmente dovuto.
In detto giudizio era rimasta contumace e il Tribunale aveva pronunciato la CP_1 sentenza n. 865/2022 con cui: era stata rigettata la domanda di nullità delle fideiussioni;
erano state rigettate le domande svolte con riferimento ai due mutui;
era stata dichiarata la nullità parziale dei contratti di conto corrente e anticipi ed era stato ricalcolato il saldo del corrente al 31.12.2013 in € 77.656,46 a debito per la correntista (anziché in € - 242.645,02, come risultante dagli estratti conto).
, tramite la propria procuratrice speciale , dando CP_1 Controparte_2 atto della predetta sentenza, ha quindi ottenuto la pronuncia del decreto ingiuntivo n. 1872/2023 con cui è stato ingiunto a e in solido, quali fideiussori Pt_1 Parte_2 della fallita , il pagamento della somma di 79.933,96 quale residuo dovuto CP_4 in relazione ai due mutui chirografari e al solo sempre quale fideiussore, Parte_1 il pagamento dell'ulteriore somma di euro 75.307,86 (oltre interessi), quale saldo passivo del conto corrente, così come ricalcolato dalla sentenza n. 865/2022, oltre agli interessi di mora successivamente maturati al c.d. tasso BOT di cui all'art. 117 co. 4 TUB.
Gli ingiunti, instaurando il presente giudizio, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo eccependo: la carenza di legittimazione attiva di la nullità CP_1 parziale delle fideiussioni e la decadenza del garantito ai sensi dell'art. 1957 CC;
l'insussistenza dei presupposti per agire in via monitoria e, in ogni caso, la necessità di
Pag. 3 di 10 sospendere il presente procedimento ai sensi dell'art. 295 CPC, stante la pendenza del giudizio d'appello avverso la sentenza n. 865/2022; l'erroneità dei conteggi effettuati da in relazione al conto corrente, essendo stati adottati dei criteri non espressi nella CP_1 sentenza n. 865/2022.
La convenuta si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa viene in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
***
Va anzitutto rigettata l'istanza di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 CPC.
Come già illustrato nell'ordinanza datata 14.6.2024, è consolidato il principio per cui, qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 CPC della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337 co. 2 CPC (cfr., ex multis, Cass. 8885/2023, Cass. 16051/2022, Cass. 9470/2022, Cass. 34966/2021).
Il giudice della causa pregiudicata (qual è la presente) può quindi “a) sospendere il processo in attesa dell'esito dell'impugnazione … b) conformarsi alla decisione impugnata o c) decidere in modo difforme dalla sentenza di primo grado astrattamente pregiudicante, motivando la diversa valutazione” (Cass. 30106/2024).
Tanto premesso, ritiene questo giudice che non sussistano i presupposti per disporre la sospensione del presente procedimento ai sensi dell'art. 337 capoverso, il quale presuppone comunque una prognosi positiva, basata su specifiche “circostanze, di fatto
o di diritto, sostanziali o processuali” (Cass. 16051/2022), circa la riforma della sentenza impugnata (sufficiente può essere, ad esempio, il rinvio al provvedimento con cui il giudice d'appello ha disposto la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza pregiudicante sulla base di una esplicita valutazione di non manifesta infondatezza dell'impugnazione; ulteriore esempio può essere rappresentato dal sopravvenire di un revirement giurisprudenziale su una delle questioni oggetto del primo giudizio). Nel caso di specie, tuttavia, gli attori non hanno nemmeno valorizzato alcun elemento concreto atto a ritenere probabile la riforma della sentenza di primo grado (né questo giudice ritiene sussistente tale probabilità, ritenendo detta sentenza pienamente condivisibile, come si illustrerà meglio infra).
È poi indubbio che la sentenza n. 865/2022 dispiega la propria “autorità”, ancorché non di giudicato, anche nel presente procedimento, posto che “il diritto pronunciato dal giudice di primo grado qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite” (Cass. 8885/2023). Infatti, come ben chiarito da Cass. SU 10027/2012, “la decisione, ancorché suscettibile di impugnazione, che si è avuta sulla causa pregiudicante, … essendo il risultato di un accertamento in contraddittorio e
Pag. 4 di 10 provenendo dal giudice, giustifica la presunzione di conformità a diritto. … La sopravvenienza della decisione di primo grado sulla lite pregiudiziale, pur suscettibile di impugnazione od impugnata, può giustificare che le parti ne attendano la decisione definitiva, ma non impedisce che chi ne rivendichi l'autorità solleciti la prosecuzione del processo, anche se il giudice potrà di nuovo farsi a sospenderlo, ma ora sulla base di una specifica valutazione”. Pienamente legittima deve quindi ritenersi la domanda svolta in via monitoria da al fine di ottenere una pronuncia di condanna al CP_1 pagamento di crediti accertati, ancorché non in via definitiva, da una pronuncia giudiziale.
***
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva in capo ad si rammenta CP_1 anzitutto che la sussistenza di tale condizione dell'azione – costituente il presupposto indefettibile affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito con effetti di giudicato sostanziale ex art. 2909 CC – deve essere valutata unicamente in base a quanto affermato e vantato dall'attore nell'esposizione delle ragioni della propria domanda (è la ben nota – o almeno dovrebbe esserlo – teoria della prospettazione). In base a tale principio, questioni effettivamente rilevanti sulla legittimazione ad agire o a resistere (“legitimatio ad causam”) possono porsi in concreto soltanto quando, rispettivamente, l'attore faccia valere in nome proprio un diritto che riconosce altrui (in palese violazione del disposto dell'art. 81 CPC e fuori dai tassativi casi ammessi di sostituzione processuale), ovvero pretenda di ottenere una pronunzia di merito contro il convenuto, pur deducendone al tempo stesso la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso. Nel presente caso si è chiaramente affermata titolare dei rapporti CP_1 dedotti in giudizio e tale allegazione è di per sé sufficiente a far ritenere sussistente la legittimazione attiva.
Altra e diversa questione, che attiene invece al merito della controversia, è quella relativa all'effettiva titolarità (dal lato attivo e passivo) del rapporto, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.
Ciò posto, l'eccezione sollevata dagli attori è palesemente pretestuosa e temeraria, posto che erano stati essi stessi a introdurre il giudizio RG 3714/2019 espressamente affermando (e comunque senza mettere in alcun dubbio) la titolarità in capo ad CP_1
(allora ) dei crediti di cui si discute. CP_6
In ogni caso, la cessione in favore di è stata confermata dalla cessionaria CP_1 [...]
in LCA (cfr. doc. 11 fasc. mon.) e tale dichiarazione deve ritenersi Parte_3 dirimente, provenendo dall'unico soggetto eventualmente interessato a far constare l'inesistenza della cessione.
***
Pag. 5 di 10 Quanto alla validità delle fideiussioni prestate dagli odierni attori, assolutamente condivisibile appare la sentenza n. 865/2022 nella parte in cui, richiamando Cass. SU 41994/2021, ha escluso la nullità dell'intero contratto di fideiussione, potendosi ritenere nulle unicamente le sole tre clausole giudicate dalla Banca d'LI come lesive della concorrenza (clausola “di reviviscenza”, clausola di deroga all'art. 1957 CC e clausola
“di sopravvivenza”) e non potendosi in alcun modo ritenere che dette nullità parziali comporterebbero nullità dell'intero contratto, ai sensi dell'art. 1419 co. 1 CC: è infatti innegabile da un lato che per la banca è oggettivamente più conveniente rinunciare ai benefici di delle clausole nulle piuttosto che all'ampliamento della garanzia patrimoniale generica su cui contare in caso di insolvenza del debitore principale e, dall'altro, che i garanti avrebbero concluso ugualmente il contratto senza quelle clausole che, invero, li penalizzano (anzi, a maggior ragione l'avrebbero concluso;
a diversa conclusione si potrebbe giungere solo laddove le clausole nulle fossero state vantaggiose per il garante, ma così non è).
È poi vero che la nullità (anche parziale: si veda in particolare quella relativa alla deroga all'art. 1957 CC) ben può essere rilevata anche d'ufficio. Tuttavia, come ben osservato dal primo giudice, tale rilievo non avrebbe potuto avere alcuna concreta rilevanza, posto che gli attori non avevano, nel primo giudizio, in alcun modo eccepito l'estinzione delle garanzie ai sensi dell'art. 1957 CC e la decadenza è senz'altro non rilevabile d'ufficio (come testualmente previsto dall'art. 2969 CC).
Detta eccezione è stata invece svolta solo nel presente giudizio, ma deve ritenersi inammissibile, posto che, avendo gli attori svolto nel primo giudizio una domanda di accertamento negativo del credito, è in quella sede che l'eccezione avrebbe dovuto essere svolta, posto che il (futuro) giudicato coprirà non solo il dedotto, ma anche il deducibile.
In ogni caso, l'eccezione sarebbe comunque infondata, essendo nel caso di specie sufficiente, ad evitare la decadenza, anche la semplice istanza stragiudiziale rivolta ai fideiussori.
Da un lato è ben vero che, secondo l'interpretazione tradizionale dell'art. 1957 CC – che pure parla genericamente di “istanze”, senza specificare che le stesse debbano anche avere carattere di giurisdizionalità – si ritiene necessaria un'iniziativa di tipo giudiziario. Tuttavia, nel caso di specie i fideiussori si impegnarono espressamente “a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole” (art. 7 doc. 5 fasc. mon;
art. 8 docc. 6 e 7 fasc. mon.). Posto che l'art. 1957 CC è pacificamente derogabile dalle parti, si deve ritenere che detta disposizione contrattuale sia idonea a derogare alla citata interpretazione tradizionale, rendendo a tutti gli effetti sufficiente, per l'appunto, una semplice istanza scritta. Come condivisibilmente affermato da Cass. 22346/2017, “diversamente, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta, essendovi palese contraddizione nel postulare che una volontà contrattuale di imporre al garante l'adempimento dell'obbligazione di garanzia a semplice richiesta
Pag. 6 di 10 possa intendersi nel senso che tale richiesta si debba esprimere con l'azione giudiziaria”. Nello stesso senso si veda anche Cass. 13078/2008, secondo cui “la clausola con cui il creditore si impegni a soddisfare il creditore "a semplice richiesta" o entro un tempo predeterminato, può essere interpretata come deroga pattizia alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 c.c. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di un'azione giudiziaria), nel senso che l'osservanza dell'onere di cui alla citata disposizione può essere considerato soddisfatto dalla stessa richiesta di pagamento formulata dal creditore al fideiussore, prescindendo dalla proposizione di un'azione giudiziaria (così Cass., n. 7345/95, in motivazione)”.
Un tanto è anche conforme alla ratio dell'art. 1957 CC, consistente nel “far sì che il creditore … prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa (Sez. 2, Sentenza n. 1724 del 29/01/2016, Rv. 638531). Lo scopo della norma è far sapere al fideiussore se egli sia tenuto o meno alla garanzia. Diversamente, il fideiussore resterebbe incerto, fino alla definitiva prescrizione dell'obbligazione principale, sul fatto se il debitore garantito sia inadempiente oppure no. La ratio dell'art. 1957, primo comma, cod. civ., pertanto, è limitare il periodo di incertezza a sei mesi” (Cass. 24296/2017). È infatti evidente che la situazione di incertezza viene senz'altro meno nel momento in cui il creditore si renda parimenti diligente, agendo direttamente nei confronti del fideiussore, anche mediante semplice richiesta scritta, come espressamente consentitogli dal contratto di fideiussione.
Le intimazioni di pagamento ricevute dai fideiussori nell'agosto 2015 furono quindi del tutto idonee ad evitare la decadenza.
***
Quanto alle asserite nullità che avrebbero afflitto i due mutui chirografari, si ritengono parimenti del tutto condivisibili le osservazioni svolte dal primo giudice nella sentenza n. 865/2022, dalle cui conclusioni non v'è motivo di discostarsi (e, come sopra osservato, è solo qualora il giudice della causa pregiudicata intenda discostarsi dalle conclusioni raggiunte nella causa pregiudicante che occorre una specifica motivazione: cfr. Cass. 30106/2024).
***
In ogni caso, per mera completezza, si osserva quanto segue.
Quanto alla misura dell'ISC, del tutto inconferente è il richiamo all'art. 117 co. 4 TUB (a mente del quale “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”). L'ISC, infatti, non costituisce affatto né un “tasso di interesse”, né un “prezzo”, né una specifica “condizione” economica da applicare al contratto, trattandosi invero di un semplice indicatore (calcolato, utilizzando un'apposita formula matematica, sulla base dei tassi e delle condizioni previsti nel contratto) avente
Pag. 7 di 10 unicamente una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento. Da ciò consegue che, quand'anche Par l' indicato nel contratto fosse effettivamente difforme da quello reale, non sussisterebbero comunque i presupposti per l'applicazione del combinato disposto dei co. 4 e 7 art. 117 TUB, i quali vengono invece in rilievo solo nell'ipotesi in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.
L'erronea indicazione del TAEG potrebbe al massimo comportare unicamente un'erronea rappresentazione del costo del finanziamento, ma non anche un'effettiva maggiore onerosità dello stesso rispetto a quanto previsto dalle singole clausole contrattuali (sulla base delle quali si stabilisce quali siano gli oneri dovuti). Tale erronea indicazione non inciderebbe sulla validità negoziale, ma potrebbe al più costituire un comportamento illecito dell'istituto bancario idoneo a far sorgere una responsabilità risarcitoria per violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dall'art. 116 TUB, sempre che chi si afferma danneggiato dia rigorosa prova dell'an e del quantum del danno sofferto (ad esempio dimostrando di aver avuto la concreta possibilità di concludere altri finanziamenti presso altri intermediari a condizioni migliori di quelle pattuite con l'istituto prescelto sulla scorta di una informativa incompleta o infedele). Parte attrice tuttavia non ha mai sollevato una censura di questo tipo.
Neppure potrebbe essere predicata la nullità dei contratti di mutuo sulla base dell'art. 117 co. 8 TUB. Detta disposizione prevede che “la Banca d'LI può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli”. La Banca d'LI ha dato attuazione a tale previsione normativa mediante le proprie “Istruzioni di Vigilanza per le banche”, inizialmente emesse con Circolare n. 229 del 21.4.1999 e successivamente aggiornate (si veda in particolare, per quanto qui rileva, il 9° Aggiornamento del 25.7.2003). Nello specifico, il “contenuto dei contratti” è determinato dall'art. 3 del Titolo X, Capitolo 1, Sezione III. Detto articolo non contiene alcun riferimento all'ISC o al TAEG, ragion per cui non si può ritenere che esso sia stato considerato quale elemento indefettibile del contratto a pena di nullità (diversamente, la Banca d'LI l'avrebbe indicato all'interno della disposizione). È Par bene chiarire che, come già illustrato, l' e il TAEG non sono delle vere e proprie
“condizioni” contrattuali, ma dei meri indicatori aventi una funzione semplicemente informativa. Per tale ragione, non si può ritenere che l'art. 3 in esame, secondo il quale
“i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati”, faccia riferimento anche a tali indicatori.
***
Prive di pregio sono altresì le doglianze relative all'asserita usurarietà dei mutui per l'ipotesi di estinzione anticipata degli stessi. Le commissioni/penali di estinzione anticipata si configurano infatti come un onere meramente eventuale, non collegato con l'erogazione del credito e dipendente dall'ipotetico e non sicuro esercizio di un diritto
Pag. 8 di 10 potestativo da parte del mutuatario (peraltro, è pacifico che la mutuataria non si è mai avvalsa della facoltà di estinguere anticipatamente i mutui, che sono anzi stati risolti per inadempimento della mutuataria stessa). Non si vede quindi per quale ragione anche le penali in esame dovrebbero essere considerate nella verifica del superamento delle soglie di usura, visto che, ai sensi dell'art. 644 CP, per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto solo delle commissioni e spese “collegate alla erogazione del credito”. Non è infatti dato comprende per quale motivo, unicamente in questa materia, si dovrebbero derogare i principi che informano la disciplina dell'invalidità negoziale e che escludono ogni rilevanza nel sindacato di liceità del contratto alle sue modalità di svolgimento
***
Quanto al conto corrente n. 183627, va anzitutto osservato che il relativo capo della sentenza n. 865/2022 – che ha accertato la nullità parziale del contratto e accertato un effettivo saldo a debito di € 77.656,46 al 31.12.2013 – non è stato impugnato e deve quindi ritenersi passato in giudicato (gli attori, i quali affermano che “la sentenza n. 865/22 non è passata in giudicato proprio per la palese pendenza del gravame”, sembrano scordare il consolidato principio per cui si forma il giudicato su tutti i capi di sentenza che non siano stati oggetto di impugnazione).
Partendo da detto saldo al 31.12.2013 la convenuta ha provveduto a ricalcolare il saldo del conto considerando anche i movimenti successivi a tale data ed applicando il tasso d'interesse di cui all'art. 117 co. 4 TUB.
Gli attori si sono sul punto limitati a svolgere contestazioni del tutto generiche circa la correttezza dei conteggi operati dalla controparte, senza in alcun modo chiarire quali sarebbero gli errori in cui la convenuta sarebbe incorsa. L'eccezione deve quindi ritenersi tamquam non esset.
Appare poi quasi paradossale (e finanche temeraria) l'affermazione attorea per cui la sentenza 865/2022 non avrebbe indicato i criteri da adottare per il ricalcolo. Erano stati proprio gli attori a lamentare l'assenza di valide pattuizioni contrattuali e ad affermare che, conseguentemente, si sarebbero dovuti ricalcolare gli interessi al tasso di cui all'art. 117 co. 4 TUB, operazione che risulta essere stata eseguita da né gli attori CP_1 hanno in alcun modo specificamente allegato un qualche errore di calcolo.
***
L'opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo valori inferiori ai medi, stante l'assenza di attività istruttoria.
***
Pag. 9 di 10
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2. condanna gli attori e a rifondere ad le Parte_1 Parte_2 CP_1 spese di lite del presente procedimento, liquidate in € 10.000,00 per compensi, oltre ad IVA, CPA e rimborso spese generali al 15% ex DM 55/2014.
Così deciso in Treviso, 24 giugno 2025
Il giudice
- Dott. Carlo Baggio -
Pag. 10 di 10