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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 10/09/2024, n. 1436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1436 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Pietro Paolo Arena, all'udienza del 10/09/2024, ha pronunciato, ex art. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 3230 /2018 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. BONINA CARMELA , giusta procura in C.F._1
atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. CAMMAROTO MARIA, elettivamente domiciliato presso il proprio
Ufficio Legale in Messina, via Vittorio Emanuele 100;
- resistente -
OGGETTO: indebito su prestazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 04/04/2018, adiva codesto Giudice del Lavoro Parte_1
premettendo di essere bracciante agricola/o, e di aver svolto attività lavorativa, alle dipendenze della ditta Consorzio Pac Prod. Ass. nel 2011 per 102 giornate lavorative. CP_2
Lamentava che l' , con nota del 24.4.2018, lo aveva informato della indebita erogazione CP_1
di svariate somme a titolo di indennità di Ds Agricola 2011 chiedendone la restituzione.
Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario.
L' resisteva in giudizio contestando e chiedendo il rigetto della domanda. CP_1
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza. agisce per l'accertamento negativo del diritto dell' a ripetere Parte_1 CP_1
l'indennità di DS agricola relativa al 2011.
Nel merito, occorre osservare che l è parte solo formalmente resistente nel presente CP_1 giudizio, avente ad oggetto l'opposizione della parte ricorrente ad un provvedimento con il quale l' chiede la restituzione di una somma, a proprio dire indebitamente erogata alla stessa. CP_1
Ai sensi dell'art. 2033 c.c., “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato”.
È, peraltro, pacifico in giurisprudenza che nell'azione di ripetizione di indebito incombe sul presunto indebito pagatore fornire la prova dell'avvenuto pagamento e della mancanza di causa debendi (ex plurimis Cass., n. 3387/01; n. 2334/98; n. 7027/97; n. 12897/95; n. 7501/12; n. 22872/10).
Ciò posto, parte opponente nega di aver ricevuto il pagamento della somma oggi richiesta dall' a titolo di DS agricola. CP_1
Nel rito del lavoro, in base all'art. 416 c.p.c. il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, dichiarando a pena di decadenza i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed in particolar modo i documenti, che deve contestualmente depositare;
il mancato rispetto del termine di costituzione come sopra previsto determina la decadenza dalla produzione documentale.
Invero, il deposito della copia del cassetto previdenziale attestante l'avvenuto pagamento è avvenuta tardivamente, ben oltre il termine di 10 giorni prima dell'udienza di comparizione, con la conseguenza che l' resistente va considerato decaduto dalla prova ai sensi dell'art.416, comma CP_1
3, c.p.c.; conseguentemente, la predetta produzione deve ritenersi inutilizzabile a dimostrare di aver effettivamente effettuato il trasferimento di denaro sine titulo in favore della parte ricorrente.
La domanda va, sol per questo, accolta, con annullamento dell'impugnato provvedimento di indebito e condanna dell' a restituire quanto eventualmente trattenuto o incassato in esecuzione CP_1
del suddetto provvedimento, restando assorbita ogni ulteriore questione.
Le spese del giudizio si regolano in dispositivo, secondo soccombenza, in base al D.M. n.
55/2014, esclusa la fase istruttoria, di fatto non tenutasi.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l con ricorso depositato il 12/10/2018, Parte_1 CP_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Annulla il provvedimento di indebito impugnato, ed ogni atto presupposto e consequenziale, ed ordina all' la restituzione delle eventuali somme trattenute e/o incassate in virtù di CP_1
detto provvedimento;
- Condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio che liquida CP_1
in euro 900,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Patti, 10/09/2024.
Il Giudice
Pietro Paolo Arena