Articolo 76 della Legge 16 febbraio 1913, n. 89
Articolo 66 terArticolo 67
Versione
22 marzo 1913
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Versione
4 luglio 1998
Art. 76. null

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

Entrata in vigore il 4 luglio 1998
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