Versione
22 marzo 1913
22 marzo 1913
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Versione
4 luglio 1998
4 luglio 1998
Art. 76. null
Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.
Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.
Giurisprudenza • 4
- 1. Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/04/2023, n. 9334Provvedimento: […] In tal modo, i giudici calabresi hanno offerto una valutazione di fatto circa l'inesistenza della buona fede, che, poggiando su un'argomentazione plausibile come la mancanza di un giudicato circa la proprietà esclusiva dell'immobile in capo al venditore e lo stato di convivenza fra le parti del contratto, si sottrae al giudizio di legittimità. 3) Il terzo rilievo si appunta sulla violazione dell'art. 76 legge 16/02/1913 n. 89 e dell'art. 1176 co, 2 cod. civ., oltre che sulla mancata applicazione dell'art. 1299 cod. civ. circa la solidarietà passiva del notaio e del venditore. […]Leggi di più...
- responsabilità notarile·
- art. 1445 cod. civ.·
- danno emergente e lucro cessante·
- art. 184 cod. civ.·
- comunione legale·
- art. 2644 cod. civ.·
- annullamento contratto compravendita·
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- buona fede acquirente·
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