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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/03/2025, n. 1354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1354 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 137/2025
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 26 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 137/2025 R.G. e vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania alla via Pietro Mascagni n. 62, presso lo studio dell'avv. Alberto Caruso che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 parte ricorrente ha chiesto “- In via preliminare sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e/o
l'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato n. 593201400041927174000 e dell'intimazione di pagamento n. 293 2024 90240380 27/000 notificata in data 06.12.2024, concorrendone gravi motivi in considerazione della fondatezza delle eccezioni del ricorrente;
del fatto che l'odierno ricorrente non è in grado di adempiere al relativo pagamento in unica soluzione non avendone la liquidità necessaria;
nonché dell'irreparabile pregiudizio che allo stesso deriverebbe dalla riscossione delle somme richieste dall' - CP_1
In via principale, nel merito, ritenere e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'avviso di addebito impugnato e dell'intimazione di pagamento notificata in data 06.12.2024 per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarli, dichiararli nulli, ovvero con qualsiasi altra formula renderli giuridicamente inefficaci, dichiarando non dovuta somma alcuna, a nessun titolo, da parte del ricorrente all' , instando per la CP_1
rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 2 marzo 2025, ha chiesto “… dichiarare cessata la materia del contendere. Con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite tenuto conto del comportamento processuale non oppositivo dell' . CP_1
L , benché citata, non si è costituita ne va pertanto Controparte_3
dichiarata la contumacia.
In esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di tutte le parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.
Come dedotto e documentato da parte ricorrente e riconosciuto anche dall'istituto resistente, l'avviso di addebito n. 593- 2014-0004192717000 risulta essere stato integralmente annullato con sentenza n. 426/2017 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, emessa in data 1 febbraio 2017 e depositata in pari data nel procedimento R.G. n. 11290/2014
pagina 2 di 3 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria depositata in atti dalla parte ricorrente in data 15 gennaio 2025.
CP_ L' ha provveduto a depositare copia dell'annullamento amministrativo dell'avviso di addebito per cui è causa datato 12 febbraio 2025, successivo perciò alla notifica del ricorso e risulta altresì certo, pertanto, che l'istituto non avesse effettuato alcuna comunicazione dell'esito del superiore giudizio all'agente della riscossione, né tanto meno dell'annullamento in sede amministrativa. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' tenuto conto della natura e del valore della controversia, considerata altresì la superiore condotta.
Di esse va concessa la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vanno compensate le spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione attesa l'estraneità dello stesso alle ragioni dell'impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 7 gennaio 2025 nei confronti dell' e di CP_1 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, uditi i procuratori delle parti
[...]
e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 884,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa, rimborso spese generali e rimborso contributo unificato e che distrae in favore del procuratore antistatario;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione.
Catania, 27 marzo 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 26 marzo 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 137/2025 R.G. e vertente
TRA
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], ed elettivamente domiciliato in Catania alla via Pietro Mascagni n. 62, presso lo studio dell'avv. Alberto Caruso che lo rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocato Tomaselli ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania CP_1
RESISTENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
CONTUMACE
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 parte ricorrente ha chiesto “- In via preliminare sospendere, con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva e/o
l'esecuzione dell'avviso di addebito impugnato n. 593201400041927174000 e dell'intimazione di pagamento n. 293 2024 90240380 27/000 notificata in data 06.12.2024, concorrendone gravi motivi in considerazione della fondatezza delle eccezioni del ricorrente;
del fatto che l'odierno ricorrente non è in grado di adempiere al relativo pagamento in unica soluzione non avendone la liquidità necessaria;
nonché dell'irreparabile pregiudizio che allo stesso deriverebbe dalla riscossione delle somme richieste dall' - CP_1
In via principale, nel merito, ritenere e dichiarare l'illegittimità ed infondatezza, sia in fatto che in diritto, dell'avviso di addebito impugnato e dell'intimazione di pagamento notificata in data 06.12.2024 per le causali sopra spiegate e, conseguentemente, annullarli, dichiararli nulli, ovvero con qualsiasi altra formula renderli giuridicamente inefficaci, dichiarando non dovuta somma alcuna, a nessun titolo, da parte del ricorrente all' , instando per la CP_1
rifusione delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
CP_ L' costituitosi tempestivamente con memoria depositata in data 2 marzo 2025, ha chiesto “… dichiarare cessata la materia del contendere. Con compensazione, quanto meno parziale, delle spese di lite tenuto conto del comportamento processuale non oppositivo dell' . CP_1
L , benché citata, non si è costituita ne va pertanto Controparte_3
dichiarata la contumacia.
In esito all'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di tutte le parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Occorre dare atto della cessazione della materia del contendere.
Come dedotto e documentato da parte ricorrente e riconosciuto anche dall'istituto resistente, l'avviso di addebito n. 593- 2014-0004192717000 risulta essere stato integralmente annullato con sentenza n. 426/2017 del Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, emessa in data 1 febbraio 2017 e depositata in pari data nel procedimento R.G. n. 11290/2014
pagina 2 di 3 e passata in giudicato come da attestazione di cancelleria depositata in atti dalla parte ricorrente in data 15 gennaio 2025.
CP_ L' ha provveduto a depositare copia dell'annullamento amministrativo dell'avviso di addebito per cui è causa datato 12 febbraio 2025, successivo perciò alla notifica del ricorso e risulta altresì certo, pertanto, che l'istituto non avesse effettuato alcuna comunicazione dell'esito del superiore giudizio all'agente della riscossione, né tanto meno dell'annullamento in sede amministrativa. CP_ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' tenuto conto della natura e del valore della controversia, considerata altresì la superiore condotta.
Di esse va concessa la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Vanno compensate le spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione attesa l'estraneità dello stesso alle ragioni dell'impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 7 gennaio 2025 nei confronti dell' e di CP_1 Controparte_2
in persona dei legali rappresentanti pro tempore, uditi i procuratori delle parti
[...]
e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: dichiara la contumacia dell' ; Controparte_2
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente che liquida in € 884,50 per compensi professionali, oltre iva, cpa, rimborso spese generali e rimborso contributo unificato e che distrae in favore del procuratore antistatario;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione.
Catania, 27 marzo 2025 il giudice del lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri
pagina 3 di 3