Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11220/2023 R.G. promossa da:
rapp.to e difeso dall' avv. DONATO ANTONUCCI;
Parte_1
RICORRENTE contro rapp. e dif. Controparte_1 dall' avv. FRANCESCO CARICATO;
RESISTENTE nonché nei confronti di rapp. e dif. dagli avv.ti FRANCESCO GATTO e SALVATORE Controparte_2
BASSO;
MAZZUOLI SILVIA;
CONTROINTERESSATI
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 09/10/2023, il ricorrente in epigrafe indicato – premesso di essere dirigente medico in servizio dal 01.10.1990 presso l'Ospedale Generale Miulli di Acquaviva delle Fonti, struttura universitario-ospedaliera classificata ed accreditata col SSN, ove dal
2016 dirigeva la U.O.S. di “Endoscopia digestiva”; che, con delibera D.G.
15.11.2021, n. 2020 (in BURP 21.12.2021, n.149), la indiceva l' CP_1
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero
di aver tempestivamente presentato domanda di partecipazione a tale Avviso con pec del 29.03.2022; che la procedura rimaneva sospesa sino a quando con la D.D.G. n.488 del 09.03.2023 si provvedeva alla nomina della Commissione di valutazione;
che, dopo la prima seduta del
22.05.2023, la Commissione si riuniva il 19.07.2023 ed in quella occasione, giusta relativo verbale, procedeva alla fissazione dei criteri generali per la valutazione dei curricula e del colloquio, ammissione dei candidati, valutazione dei curricula dei partecipanti, espletamento del colloquio con formulazione di giudizio e voto, individuazione della terna dei candidati sulla base dei migliori punteggi attribuiti da proporre al
Direttore Generale per la nomina a Direttore;
che la Commissione svolgeva la procedura in dichiarata applicazione della disciplina normativa stabilita dall'Avviso pubblico e, in particolare “ai sensi delle seguenti disposizioni: art. 15 del D.lgs 30.12.92, n. 502 e s.m.i, DPR 10.12.97, n.
484, art. 4, comma 1, del D.L. 13.9.2012, n. 158, convertito nella legge
8.11.2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013”; che, a chiusura dei lavori, dopo avere valutato i curricula ed espletato il colloquio con i cinque candidati, la Commissione formulava la relativa graduatoria di merito;
che, sulla base dei punteggi assegnati, individuava come segue una terna di candidati: Dott. CP
punti 46,60, Dott. UO IL punti 44,20,Dott.
[...] Parte_1
punti 44,20; che la graduatoria veniva approvata dalla con
[...] CP_1 deliberazione del 31.07.2023 n.1555, con la quale il Direttore Generale stabiliva di “conferire al Dott. nato il [...], Controparte_2
l'incarico a tempo determinato di Direttore della Struttura Complessa di
Gastroenterologia del “P.O. San Paolo” dell ai sensi dell'ex CP_1 art. 3, comma 1-quater del D.Lgs. n. 502/1992, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto e per la durata di anni cinque”, dando contestualmente “mandato all'Area Gestione Risorse Umane di procedere alla stipula del contratto oggetto del presente conferimento”; di aver, con
Cont nota pec del 02.08.2023, immediatamente segnalato ai vertici della che il punteggio attribuito al proprio curriculum era “palesemente insufficiente rispetto ai propri titoli, pertanto sottostimati, ancorché adeguatamente rappresentati”, invitandoli “a provvedere, in autotutela, a riconsiderare e riverificare tale punteggio, anche riconvocando la commissione giudicatrice”; di aver, con la medesima nota, formulato
Cont istanza di accesso agli atti della procedura;
che la si limitava a fornire la documentazione richiesta in data 23.08.2023, con nota prot. n.
107249/2023; di aver, nelle more, con nota pec del 08.08.2023 del proprio legale, messo in mora la significando che, sulla base dei titoli CP_1 posseduti, avrebbe dovuto posizionarsi come primo in graduatoria e, conseguentemente, essere destinatario dell'incarico direttivo in base alla vigente normativa, invitando l'Azienda ad annullare in autotutela le determinazioni assunte, diffidandola dal procedere alla stipula del contratto di lavoro col Dr. ; che la diffida non veniva CP riscontrata – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “A) accertare dichiarare, per le ragioni indicate nel punto sul 1) dell'esposizione in “diritto”, che la Commissione ha errato nel valutare il curriculum del ricorrente, che la ha approvato una CP_1 graduatoria errata e che, previa correzione della graduatoria, il Dr. deve esservi posizionato come primo al fine del Parte_1 conferimento dell'incarico di Direttore della del Parte_2
P.O. San Paolo di Bari;
B) per l'effetto di quanto accertato sub A), dichiarare l'obbligo per il Direttore Generale di conferire ad esso ricorrente detto incarico direttivo e sottoscrivere il relativo contratto di lavoro, con le medesime decorrenze con cui il conferimento dell'incarico e la sottoscrizione del contratto di lavoro sono illegittimamente intervenuti col Dr. e con conseguente e Controparte_2 correlata attribuzione al ricorrente del trattamento economico spettante in base al vigente CCNL dirigenza Area Sanità del 19.12.2019 al Direttore della S.C. di Gastroenterologia del P.O. San Paolo DI BARI, oltre ai connessi oneri previdenziali, assistenziali e di TFR;
in via gradata: C) per l'effetto di quanto accertato sub A), dichiarare l'obbligo per il
Direttore Generale di conferire ad esso ricorrente detto incarico direttivo e sottoscrivere il relativo contratto di lavoro, condannando la al pagamento delle differenze retributive tra il trattamento CP_1 economico attualmente percepito dal ricorrente e quello riconosciuto al
Direttore della S.C. di Gastroenterologia del P.O. San Paolo di Bari, in base al vigente CCNL dirigenza Area Sanità del 19.12.2019, con decorrenza dal 02.08.2023 (data di messa in mora dell' e sino al momento CP_1 della stipula del contratto di lavoro, oltre ai connessi oneri previdenziali, assistenziali e di TFR;
in via subordinata: D) per l'effetto di quanto accertato sub A) e per le ragioni indicate nel punto sul 2) dell'esposizione in diritto dichiarare che la
[...]
[...] non conferendo al ricorrente l'incarico Controparte_1
Direttore della S.C. di Gastroenterologia del P.O. San Paolo di Bari gli ha arrecato un danno per mancato guadagno su base quinquennale ed un danno curriculare e quindi condannare la al pagamento in favore del Dr. CP_1
quanto al mancato guadagno, della somma di Parte_1
€.116.149,65, ovvero quella maggiore o minore che risulterà di giustizia oltre alle differenze contributive incidenti sul trattamento pensionistico e di TFR;
quanto al danno curriculare della somma di € 58,074,82 (pari al
50% del mancato guadagno), ovvero quella maggiore o minore che risulterà di giustizia. Il tutto con rivalutazione ed interessi dalla domanda all'effettivo soddisfo […]. In ogni caso con vittoria di competenze, onorari e spese generali, IVA e CPA”, con distrazione.
Si costituivano l'Azienda sanitaria ed il sig. contestando le CP avverse pretese del ricorrente e domandando nel merito il rigetto del ricorso.
Nonostante la rituale notifica dell'atto introduttivo, l'altra controinteressata (UO) non si costituiva in giudizio.
Con le note scritte del 10.03.2025, il ricorrente rappresentava di essere andato in pensione successivamente all' introduzione del presente giudizio, e che quindi non poteva più ambire a ricoprire l'incarico per cui è causa, tuttavia, ribadiva l'interesse a coltivare il presente giudizio per quanto concerne la domanda risarcitoria da perdita di chance.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente, preso atto dell'intervenuto pensionamento del ricorrente e, conseguentemente, della sopravvenuta carenza di interesse in ordine all'attribuzione dell'incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero San Paolo, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere limitatamente ai punti
A, B e C della domanda oggetto del ricorso. Conseguentemente, il ricorso deve essere scrutinato limitatamente alla residua domanda risarcitoria (perdita di chance) di cui al capo D del ricorso.
Ai fini della decisione, giova ricordare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui: “Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di "chance" la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene non è una mera aspettativa di fatto, ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto” (cfr. Cass., n.
18207 del 2014; Cass. n. 2737/15; n. 18207/14; n. 16877/08, più di recente
Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 21/01/2022, n. 1891). In tema di risarcimento del danno, il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di “chance” - che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (ex multis: Cass. civ., sez. 3, 28.01.2005, n. 1752).
In altri termini, il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno non già attuale ma futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale. Esso, dunque, consiste in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto.
La sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete, dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza
(cfr. Cass. n. 13818/17; n.19604/16; Cass. civ., Sez. lavoro, n.
2293/2018).
Pertanto, ai fini dell'eventuale liquidazione del danno domandato, risulta necessario accertare se effettivamente il ricorrente fosse meritevole del superiore punteggio, indicato in ricorso, con conseguente probabilità di conseguire l'incarico di Direttore della del P.O. Parte_2
San Paolo di Bari.
Come è noto, nella gestione degli incarichi dirigenziali nel comparto pubblico, deve operarsi una distinzione tra funzioni di indirizzo politico amministrativo e funzioni amministrative attuative di tale indirizzo, cui si correla, tra gli organi di governo e l'apparato dirigenziale, una componente fiduciaria fortemente condizionante. Da ciò consegue un'ampia e accentuata discrezionalità della Pubblica Amministrazione nelle scelte del supporto dirigenziale funzionale al concreto perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi delineati in sede programmatica e, al contempo, una significativa delimitazione del potere di interferenza sulle medesime scelte (quanto a genesi e funzionalità) da parte del magistrato. In questo ordine di concetti, il Giudice non può sostituirsi alla Pubblica
Amministrazione nel conferimento di un incarico dirigenziale ad un aspirante piuttosto che a un altro, stabilendone durata, obiettivi e risultati a esso connessi e compulsando, in tal modo, la discrezionalità potestativa del datore di lavoro, mentre il suo sindacato deve essere circoscritto a un controllo limitato al rigore formale e alla congruità sostanziale della scelta, alla luce dei criteri generali di buona fede e correttezza, nonché della ricorrenza di un supporto motivazionale ragionevolmente esplicativo del provvedimento adottato. Peraltro, il dirigente non può rivendicare il diritto esclusivo all'incarico da lui ritenuto più confacente alla propria professionalità e, quindi, lamentarsi del conferimento dello stesso ad altro collega, poiché ogni potere di valutazione in proposito, sia pure con l'osservanza dei limiti sopra delineati, è appannaggio del competente organo pubblico (cfr. Cass.
n.18836/13). In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nel dlgs. n. 165/01 art. 19 comma 1, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle generali clausole di correttezza e buona fede, applicabili alla stregua dei principi di buon andamento e imparzialità, senza che la predeterminazione dei criteri di valutazione comporti un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi) al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (cfr. Cass.
n.20979/09). Occorre quindi ribadire che in tema di nomine dirigenziali e, in generale, di procedure selettive svolte in tema di impiego contrattualizzato, è generalmente affermata l'insindacabilità delle scelte datoriali, poiché espressione di discrezionalità (talvolta pura, di regola tecnica). Il giudice, pertanto, non può entrare nel merito delle scelte operate nell'ambito della selezione del candidato ritenuto più idoneo. Come detto, tuttavia, resta salva la valutazione giudiziale circa il rispetto dei parametri di buona fede e correttezza, secondo un meccanismo che – in diritto amministrativo – configura un sindacato intrinseco di tipo debole
(legato cioè alla non manifesta irragionevolezza della scelta del vincitore). La giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che
“in tema di pubblico impiego privatizzato, gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali costituiscono provvedimenti di natura negoziale, come tali soggetti alle regole di controllo dei poteri privati;
in tale contesto, la natura fiduciaria dell'incarico trova contemperamento nell'esigenza che la selezione degli aspiranti avvenga nel rispetto delle regole di buona fede e correttezza, che si impongono ad ogni datore di lavoro, e di quelle specifiche di imparzialità e buon andamento che l'art. 97 cost. prescrive per il datore di lavoro pubblico, sulla base della considerazione che la sottoposizione del rapporto di pubblico impiego alle regole comuni del diritto del lavoro non implica pure la privatizzazione dell'amministrazione che assume la veste di datore di lavoro (cfr. Cass.
n.19630/11). E' stato, in effetti, posto in evidenza che, nonostante si tratti di una relazione interamente paritetica, la scelta compiuta dall'amministrazione deve essere informata alla garanzia dell'imparzialità
e trasparenza, ed indirizzata alla individuazione del dipendente più idoneo tra gli aspiranti. Il necessario rispetto delle clausole generali di correttezza e buona fede procedimentalizza l'esercizio del potere di conferimento degli incarichi, obbligando a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. E' bene, tuttavia, chiarire che la eventuale predeterminazione dei criteri di valutazione non comporta un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale (cfr.Cass. n.20979/09). Nei casi di violazione dell'imparzialità, la Corte non solo ha ravvisato un inadempimento contrattuale, produttivo di danno risarcibile, nel comportamento del datore di lavoro pubblico che non fornisce nessuna giustificazione, neppure in giudizio, circa i criteri seguiti e le motivazioni della scelta di non attribuire l'incarico al dirigente (cfr. Cass.n.9814/08; n.20979/09), ma ha condannato l'amministrazione a valutare la posizione dell'interessato, ai fini del conferimento di un incarico di direzione, o di altra natura
(cfr.Cass. n.28274/08). E' il noto problema delle conseguenze della violazione del precetto di correttezza e buona fede, originariamente risolto mediante l'altrettanto nota distinzione tra regole di validità e regole di condotta, con la conseguenza che l'eventuale inosservanza (in sede di valutazione) dei doveri di correttezza e buona fede, può giustificare solo una pretesa risarcitoria dei candidati non prescelti (per perdita di chance), non già l'annullamento dell'atto di conferimento dell'incarico ad altro soggetto, non esistendo un principio generale secondo il quale la violazione dei suddetti principi comporti di per sé la nullità o l'annullabilità dell'atto. Infatti, secondo la classica impostazione della giurisprudenza, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anche se imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti, che può essere solo fonte di responsabilità (cfr. Cass.,
Sez. Un., n. 26724/07). In realtà, nella più recente elaborazione giurisprudenziale, si è pervenuti ad un notevole ampliamento dei margini di tutela, nel senso che, sebbene resti preclusa l'attribuzione iussu iudicis dell'incarico al ricorrente, l'organo investito della giurisdizione ben può condannare l'amministrazione ad eseguire la valutazione omessa (cfr. Cass.
n. 23870/07). Il riconoscimento giudiziale del bene della vita oggetto di pretesa è, invece, consentito soltanto quando la nuova valutazione implichi un'attività vincolata (e non discrezionale).
Ebbene, nel caso in esame, il ricorrente sostiene che, a seguito della partecipazione all'Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Gastroenterologia del Presidio Ospedaliero San Paolo, sarebbe stato erroneamente valutato dalla commissione con riferimento ad alcuni titoli dallo stesso presentati, con particolare riferimento: 1) all'attività lavorativa svolta negli ultimi sette anni (dal 29.03.2015 al 29.03.2022); 2) alla partecipazione a corsi e convegni.
Inoltre, il ricorrente contesta ulteriori vizi inerenti alla posizione del concorrente e alla relativa valutazione, ove quest'ultimo, CP all'esito della graduatoria nonché della terna individuata dalla commissione punti 46,60; UO 44,20, 44,20), è CP Pt_1 stato destinatario dell'incarico suddetto, come da deliberazione n.1555/23 del Direttore Generale.
Ad ogni buon conto, nelle more del presente giudizio, con Delibera del
Direttore Generale della n. 2231 del 13.11.2023, la Commissione di CP_1
Esperti ha provveduto in sede di riesame (a seguito del ricorso al TAR del dott. a modificare gli esiti della graduatoria precedentemente Pt_1 approvata con DDG n. 1555/2023 del 31.07.2023, oggetto del presente giudizio, nei seguenti termini:
Sulla base delle valutazioni complessive e dei migliori punteggi attribuiti a ciascun candidato idoneo all'esito di riesame, la Commissione ha confermato la seguente terna sottoponendola al Direttore Generale ai fini dell'attribuzione dell'incarico:
Come peraltro si evince dal verbale n. 3, ivi allegato alla suddetta deliberazione, in atti, la Commissione con riferimento alle doglianze avanzate dal ricorrente, dallo stesso trasmesse a mezzo pec del 27.10.2023 prot. n. 134179 nonché oggetto del ricorso al TAR (oggetto, altresì, del presente giudizio), ha rilevato che:
-con riferimento al punto 1), “come riportato nel Verbale n. 2 del
19.07.2023 ha fissato le modalità di attribuzione dei 50 punti destinati al
Curriculum e dei 30 punti destinati alla prova colloquio. La Commissione nella fissazione dei criteri generali del Curriculum ha stabilito con riferimento alla voce “posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali ha svolto la sua attività ed alle sue competenze” che
“assegnerà il punteggio sulla base dell'attività lavorativa svolta negli ultimi 7 anni. La frazione di anno si intende superiore a 6 mesi. In caso di contemporaneità degli incarichi sarà valutato solo quello a punteggio maggiore.” La Commissione pertanto, a seguito del riesame, sulla base di quanto dichiarato dal ridetto ricorrente e dei suddetti criteri di valutazione, ha stabilito che, per ciò che concerne gli incarichi ricoperti nel periodo dal 01.09.2014 al 31.10.2016 ed in relazione al punteggio attribuito all' “Attività di Alta Specializzazione/professionale”, di dover considerare e valutare solo il periodo dal 29.03.2015 al 31.10.2016 precisando che: la commissione non ha considerato il toto i tre anni di incarico di in quanto il periodo dal 01.09.2014 al Parte_3
28.03.2015, non è valutabile poiché tale arco temporale è antecedente agli ultimi sette anni nei quali ricadono le attività utili all'attribuzione dei punteggi. Inoltre, il suddetto periodo risulta in parte essere contemporaneo con i successivi due incarichi dei quali risulterebbe essere stato titolare il ricorrente così come si evince dalle sue dichiarazioni;
la commissione, infine, ha rilevato che l'incarico di Direttore di
[...]
per il periodo dal 01.08.2015 fino al 31.10.2015 Parte_4
(contemporaneo a quello di non produce punteggio Parte_3 poiché inferiore ai sei mesi e pertanto, ha considerato detto periodo valutabile e ricompreso in quello riferito all'incarico di
[...]
. Sulla base di tali valutazioni la ha Parte_3 CP_3 riconosciuto in toto 1 anno e 7 mesi con la conseguente rettifica del punteggio relativo a tale Macro Area in punti 1,6 anziché punti 0,8”.
-Con riferimento al punto 2), la Commissione “come riportato nel Verbale n.
2 del 19.07.2023 ha stabilito con riferimento alla voce “partecipazione corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di Docente e/o di Relatore” che “saranno valutati i titoli riferiti agli ultimi 5 anni”. La commissione in seguito al riesame tanto della documentazione allegata dal ricorrente quanto dalle autodichiarazioni rese dallo stesso Curricula professionale, ha rilevato che, gli attestati nei quali si evince in modo chiaro ed inequivocabile il ruolo del dott.
, in qualità di Relatore e/o docente sono n. 6 anziché n. Parte_1
7 per cui viene rettificato il punteggio relativo a tale Macro Area in punti 1,2 anziché punti 1,4. La commissione ha proceduto con la suddetta rettifica di punteggio nella salvaguardia e nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Bando, sezione “documentazione da allegare alla domanda” di seguito riportate: “[…] Le Dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta valutazione di quanto dichiarato nelle stesse cose. In caso contrario, saranno ritenute non valutabili”.
Con riferimento agli ulteriori vizi inerenti alla posizione del sig.
, “la Commissione, riesaminata la documentazione presentata dal CP
Dott. ha riscontrato che, la domanda di partecipazione Controparte_2 ed il curriculum sono stati presentati in conformità e con le modalità prescritte dal Bando ed in autodichiarazione ai sensi degli artt. 45 e 46 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.
Per ciò che concerne le pubblicazioni scientifiche, la Commissione ha riesaminato quanto attestato e documentato dal Dott. e Controparte_2 conferma il punteggio attribuito a tale Macro Area. Per quanto riguarda l'attività pubblicistica e di ricerca prodotta dal
Dott. la Commissione precisa che il punteggio è stato Controparte_2 assegnato con particolare riferimento alla partecipazione del Dott.
in qualità di Componente del GRIP AReSS per la stesura Controparte_2 del PDTA per il carcinoma Epato - Bilio - Pancreatico, costituito con
Delibera n. 18 del 28.01.2021, oltre all'attività svolta in qualità di
Componente del gruppo multidisciplinare di Patologie Gastrointestinali -
Oncologiche del "P.O. San Paolo" da dicembre 2021. La CP_3 pertanto, conferma il punteggia attribuito a tale . Parte_5
Per quanto riguarda la presunta ed erronea attribuzione di punteggio evidenziata dal ricorrente alla pag. 8 del richiamato ricorso, e riferita al fatto che, la Struttura (P.O. San Paolo) presso cui ha prestato servizio it Dott. , non è una struttura universitaria, HUB o IRCSS, Controparte_2 la Commissione, visto il Regolamento Regionale n. 23 del 22/11/2019 in materia di "Riordino Ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n°
70/2015 e delle Leggi di Stabilità 2016-2017" ha rilevato che, tutti gli
Ospedali in cui hanno dichiarato di aver prestato servizio nella disciplina
i candidati, risultano ricompresi nel raggruppamento dei 17 Ospedali di
Primo Livello di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) del ridetto Regolamento
Regionale.
Alla luce di quanto verificato, la Commissione procede alla rettifica del punteggio relativo a tale Macro Area per tutti i candidati come di seguito riportato: Dott. servizio prestato presso "P.O. San Persona_1
Paolo" da punti 5 a punti 2,5; Dott. servizio prestato Persona_2 presso "P.O. San Paolo" da punti 5 a punti 2,5; Dott. Controparte_2 servizio prestato presso "P.O. San Paolo" da punti 5 a punti 2,5;
Dott.ssa MAZZUOLI IL, servizio prestato presso "Osp. San Nicola
Pellegrino" e "Osp. Mons. da punti 4 a punti 2,5; Dott. Controparte_4
, servizio prestato presso "Osp. Generale Miulli" Parte_1
/da punti 5 a punti 2,5.
La Commissione infine, precisa che, per quanto riguarda il punteggio attribuito rispettivamente alla tipologia qualitativa e quantitativa ed alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina oggetto della selezione e documentata da ciascun ricorrente, ha operato nell'osservanza di quanto prescritto dal Bando nella sezione -
"Documentazione da allegare alla domanda", lett. l) secondo capoverso, e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, lett. c) e lett. g), del Regolamento Regionale n. 24 del 03.12.2013. A tal fine la Commissione conferma che non ha valutato le casistiche presentate dai Dott.ri
[...]
, e MAZZUOLI IL in quanto presentate in modo Per_1 Persona_2 difforme rispetto a quanto prescritto dal Bando e dalla citata normativa”.
Alla luce di quanto evidenziato, la Commissione ha proceduto alla riformulazione della tabella relativa ai punteggi, nel seguente modo:
Dunque, la Commissione, dopo aver preso posizione sulle censure formulate dall'odierno ricorrente, all'esito del riesame, ha rideterminato i punteggi dei candidati, confermando la predetta terna di candidati ove il CP risulta avere, seppur con uno scarto sensibilmente ridotto rispetto al ricorrente, comunque un punteggio superiore a tutti i concorrenti.
Il tutto, dunque, a conferma del conferimento dell'incarico de quo al Sig.
. CP
Dunque, nel caso di specie, sebbene la detta commissione abbia rideterminato i punteggi, all'esito del riesame, il candidato è CP risultato comunque titolare di un punteggio superiore rispetto a tutti i candidati concorrenti (compreso il ricorrente).
Peraltro – posto che la quantificazione del punteggio comunque rientra nella valutazione discrezionale della commissione preposta – giova sottolineare che la nuova deliberazione n. 2231/23 (avente ad oggetto la rideterminazione dei punteggi precedentemente individuati con la deliberazione 1555/23) - come evidenziato altresì dalle parti resistenti costituite in giudizio - ha sostituito la precedente deliberazione (oggetto delle censure di cui al ricorso); tuttavia, in questa sede, il ricorrente ha genericamente contestato l'esito del riesame, senza prendere specifica posizione sui rilievi della commissione.
Alla luce di tutto quanto suesposto, non essendo emersi concreti elementi per ritenere che il ricorrente fosse effettivamente meritevole di conseguire un punteggio superiore rispetto al concorrente CP
(destinatario dell'incarico), risulta del tutto incerta e non provata la probabilità di conseguire l'incarico; pertanto, la relativa domanda di risarcimento del danno da perdita di chance – comunque genericamente formulata - deve essere respinta.
In definitiva - dichiarata la cessata materia del contendere limitatamente ai punti A, B e C delle conclusioni di cui al ricorso – va rigettata ogni altra domanda.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del suddetto riesame dei punteggi, intervenuto nelle more del giudizio, nonché della natura e della peculiarità delle questioni trattate, appare equo compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
-dichiara la contumacia della sig.ra UO IL;
-dichiara cessata materia del contendere limitatamente ai capi A, B e C delle conclusioni di cui al ricorso;
-rigetta ogni altra domanda;
-compensa le spese.
Bari, 30.05.2025. Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)