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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7490/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7490/2023 promossa da:
GIÀ P.I. ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Tosi del foro di
Torino, elettivamente domiciliata in Torino, Via Manzoni, n. 3, presso lo studio del suddetto difensore
ATTRICE
Contro
in persona del Controparte_1
curatore fallimentare, dott. CP_2
CONVENUTA contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia questo ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere ogni pretesa rivendicata nei confronti di Parte_1
in via subordinata revocare il decreto ingiuntivo opposto e disporre la compensazione tra il credito rivendicato da e l'importo di € 95.318,90 corrisposto da nelle CP_1 Parte_1
more del giudizio in esecuzione della sentenza n. 79/2024 resa dal Tribunale di Prato nel contenzioso promosso dall' nei confronti di per il pagamento, a titolo di CP_3 Parte_1
responsabile solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, di omissioni contributive imputabili alla pagina 1 di 11 alla quale ha affidato l'esecuzione dei servizi di prese e Parte_3 CP_1
consegne di cui al contratto siglato inter partes nel marzo 2013.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Per parte convenuta
Affinché l'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Torino, Voglia provvedere: in via preliminare, alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo RG. 24780
/2022 n. 1511/2023 emesso dal Tribunale di Torino per l'importo di euro 259.853,60 in quanto, per i motivi esposti in narrativa, l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art 649 cpc;
sempre in via preliminare di ipotesi,
Voglia disporre la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo RG. 24780 /2022 n.
1511/2023 emesso dal Tribunale di Torino per il minor importo di euro 185.853,60, escludendo la
CP_ somma di Euro 74.000,00 di cui al decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti di;
Pt_1
nel merito, confermare il decreto ingiuntivo RG. 24780 /2022 n. 1511/2023 in danno di Parte_1
e condannarla al pagamento in favore di della somma di euro 259.853,60 oltre
[...] CP_1
interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica del decreto opposto (art. 4 comma 2), con rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la GIÀ Parte_1 [...]
(di seguito, solo ”), ha convenuto in giudizio la , Parte_2 Pt_1 CP_1
riferendo le seguenti circostanze. Segnatamente, la – società che svolge servizi di trasporto in Pt_1
ambito nazionale ed internazionale – ha stipulato con la tre contratti: CP_1
1) un contratto di trasporto per l'esecuzione dei servizi di prese e consegne (di seguito
“contratto n. 1”), nel marzo 2013, per la durata annuale con tacito rinnovo, salvo disdetta. Il medesimo è stato disdettato da il 28.2.2018; Pt_1
2) un contratto di appalto per servizi di facchinaggio (di seguito “contratto n. 2”), nel febbraio 2016, per la durata di un anno, il quale è cessato il 28.2.2017;
3) un contratto di trasporto per l'esecuzione di servizi di linea (di seguito “contratto n. 3”),
pagina 2 di 11 nel febbraio 2016, avente durata annuale, con tacito rinnovo, salvo disdetta. Contratto in seguito prorogato sino al 4.4.2021.
I citati contratti ponevano, in capo alla ed a favore della , l'obbligo di CP_1 Pt_1
stipulare una garanzia autonoma presso un istituto bancario o assicurativo, a garanzia degli obblighi assunti, tra i quali quelli concernenti il trattamento economico e previdenziale del personale adibito ai servizi. La predetta garanzia avrebbe dovuto avere validità per l'intera vigenza del contratto e, successivamente alla scadenza di quest'ultimo, per ulteriori due anni.
Nel caso in cui la non avesse sottoscritto la garanzia, i contratti autorizzavano CP_1
a trattenere, dalle competenze mensili maturate dalla prima, una quota a titolo di deposito Pt_1
cauzionale, sino al valore della garanzia e per la stessa durata che questa avrebbe avuto. In base a tale previsione, nell'eventualità che la avesse violato gli obblighi assunti e, che per tale CP_1
inadempimento, venisse chiamata a risponderne la a titolo di coobbligato in via solidale, Pt_1 quest'ultima avrebbe potuto garantirsi con quanto oggetto del deposito cauzionale.
La ha stipulato, altresì, nel marzo 2008, un contratto di appalto per servizi di prese e Pt_1
consegne (di seguito “contratto n. 4”) con la società cooperativa (avente durata Parte_3
annuale, con tacito rinnovo, salvo disdetta); quest'ultima, nel luglio 2015, cedeva il contratto alla
[...]
. L'accordo, poi cessato il 28.2.2018 a seguito della disdetta da parte di , Parte_4 Pt_1
richiamava quelli precedenti in punto obbligo di garanzia e deposito cauzionale.
Ciò premesso, non essendo stata costituita alcuna garanzia da parte della , la CP_1
tratteneva l'importo complessivo, ovvero relativo ai primi tre contratti, di € 119.853,60 a titolo Pt_1
di deposito cauzionale. Parimenti ciò accadeva in relazione al contratto n. 4 stipulato con la
[...]
per un importo oggetto di deposito cauzionale di € 140.000,00: al momento della cessione Parte_3 del contratto dalla alla , quest'ultima diveniva titolare del credito Parte_3 CP_1
concernente il predetto deposito.
Successivamente, la , in qualità di committente e responsabile in solido ex art. 29 D.Lgs. n. Pt_1
276/2003, ha subìto alcune rivendicazioni da parte di creditori della . CP_1
Quanto al contratto n. 1, ha ricevuto:
1) nel febbraio 2016, un verbale ispettivo concernente l'omesso versamento di contributi previdenziali – per l'importo di € 74.665,85 – relativamente al personale della cooperativa Il
Tra (consorziata della , a cui quest'ultima aveva affidato i servizi oggetto CP_1
del contratto); pagina 3 di 11 2) nell'aprile 2016, un verbale ispettivo concernente l'omesso versamento di premi assicurativi – per l'importo di € 12.617,81 – relativamente al personale della cooperativa Il Tra.
3) nel maggio 2016, un verbale ispettivo concernente l'omesso versamento di contributi previdenziali – per l'importo di € 74.000,00, oltre interessi – relativamente al personale della cooperativa (anch'essa consorziata della , a cui quest'ultima Parte_3 CP_1 aveva affidato i servizi oggetto del contratto). Per la riscossione di tale credito, l' ha CP_3 richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo a carico di per l'importo, appunto, di € Pt_1
74.000,00; quest'ultima ha proposto giudizio di opposizione, che risultava ancora pendente innanzi al Tribunale di Prato al momento dell'instaurazione del procedimento per cui oggi è causa. Tuttavia, nelle more di quest'ultimo, in data 25.3.2024, è intervenuta sentenza di condanna con cui il Tribunale di Prato ha rigettato l'opposizione proposta da (doc. 32 Pt_1
prod. opponente). La condanna è stata eseguita dalla società debitrice (doc. 34 prod. opponente).
Relativamente al contratto n. 3,
1) la ha ricevuto la notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c., con cui, nell'agosto 2022, il sig. Pt_1
ed altri 5 lavoratori hanno rivendicato nei suoi confronti, il pagamento di € 115.420,91, CP_4
a titolo di differenze retributive maturate per l'attività lavorativa espletata alle dipendenze delle cooperative BI e SU (consorziate cui la aveva affidato i lavori). CP_1
Il giudizio, in cui sia che sono convenute in giudizio, è tuttora Pt_1 CP_1
pendente (prima innanzi al Tribunale di Bologna, poi riassunto nell'ottobre 2023 innanzi al
Tribunale di Pistoia);
2) inoltre, in costanza del procedimento per cui oggi è causa (nell'ottobre 2023), la ha Pt_1 ricevuto la notifica di un ulteriore verbale di obbligazione solidale concernente l'omesso versamento di contributi previdenziali, per l'importo complessivo di € 475.514,28, relativamente al personale delle cooperative PR, BI, SU e PT
(consorziate cui la aveva affidato i lavori oggetto del terzo contratto). CP_1
Venendo, infine, al contratto n. 4, la ha ricevuto nel marzo 2014 un verbale ispettivo Pt_1 concernente l'omesso versamento di contributi previdenziali – per l'importo di € 53.719,00 – relativamente al personale della cooperativa Pt_3
A fronte di tale stato di cose, la propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1 pagina 4 di 11 1511/2023 (R.G. n. 24780/2022), con il quale il Tribunale di Torino, il 24 febbraio 2023, la condannava – su ricorso della – a restituire la somma di € 259.853,60 oggetto di CP_1
deposito cauzionale. La presente opposizione si fonda sulle seguenti argomentazioni.
In primo luogo, si eccepisce l'inesigibilità del credito, posto che la avrebbe CP_1
richiesto la restituzione dello stesso nel periodo di vigenza della garanzia contrattuale. L'opponente, infatti, rivendica l'unitarietà del deposito cauzionale rispetto a tutti i contratti stipulati inter partes: di conseguenza, il parametro temporale di riferimento per detti contratti sarebbe il 4.4.2023 (ovvero due anni dopo dalla scadenza del contratto n. 3 cessato il 4.4.2021). Ne deriva l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, stante il deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. nel settembre 2022 e, quindi, nella vigenza del periodo biennale di garanzia del contratto per servizio di trasporto.
Nel merito, si osserva che, le pretese promosse nei confronti di dagli enti previdenziali e dai Pt_1
lavoratori, a causa dell'inadempimento – avvenuto in epoca anteriore rispetto al termine della garanzia- della , superano il valore del deposito cauzionale. Di conseguenza, l'opponente CP_1
rivendica il proprio diritto ex art. 1460 c.c. a trattenere le somme oggetto di deposito cauzionale.
Si è costituita sostenendo che l'opponente non può rifiutarsi di restituire CP_1 all'opposta le somme trattenute in garanzia, sulla base dei seguenti motivi.
- Innanzitutto, in merito alle rivendicazioni di natura previdenziale oggetto dei verbali ispettivi,
l'opposta osserva che i predetti non sono idonei a rappresentare alcun inadempimento di
[...]
, tale da giustificare l'incameramento delle somme da parte della a titolo CP_1 Pt_1
di garanzia. E ciò perché, relativamente ai verbali ispettivi del marzo 2014 e del febbraio e aprile 2016, sono decorsi i termini prescrizionali quinquennali previsti dall'art. 3, comma 9, lett.
b), l. 335/1995, decorrenti dal primo momento in cui l'ente previdenziale avrebbe potuto richiedere il pagamento dei contributi ovvero, nel caso di specie, dalla data dei verbali stessi.
- Parimenti, alcun inadempimento sarebbe ascrivibile all'opposta tale da giustificare le trattenute operate dalla , circa le rivendicazioni dei lavoratori nei confronti di quest'ultima, in Pt_1
relazione al contratto n. 3: l'opposta rileva, infatti, che detto contratto non autorizzava Pt_1
a trattenere alcuna somma a titolo di deposito cauzionale per l'eventualità di mancata stipula della garanzia autonoma da parte di . E ciò perché difetta, nel presente CP_1 contratto, l'indicazione di qualsivoglia valore della garanzia (cfr. doc. 7 prodotto dall'opponente, art. 23 del regolamento operativo allegato al contratto dove si legge che “la fideiussione dovrà essere pari a minino Euro ——— , cioè ad euro zero”). CP_
- Quanto, invece, al verbale ispettivo del maggio del 2016 (ovvero quello per il quale l'
pagina 5 di 11 aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo di € 74.000,00), la medesima opposta osserva, in via preliminare, che l'art. 29 D.lgs n.276/2003, riferendosi unicamente al contratto di appalto, è inapplicabile ai contratti di trasporto. In ogni caso, che nulla sarebbe
CP_ comunque dovuto da , stante l'intervenuta decadenza dell' per aver agìto in via Pt_1
monitoria - nei confronti della prima - oltre il termine biennale, decorrente dalla cessazione dei contratti per i quali era da ritenersi responsabile solidalmente ai sensi della norma Pt_1
citata. In ulteriore subordine, che la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non sia sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione ex art. 1460 c.c., occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta sia di lieve o rilevante importanza.
Premesso che si tratta di inadempimento reciproco, l'opposta ritiene che la propria condotta è da considerare di non rilevante gravità, rispetto a quella di controparte consistita nel trattenere, a titolo di garanzia, la somma, ben superiore, di euro 259.853,60. Di conseguenza, il rifiuto di adempiere eccepito dalla è contrario a buona fede ex art. 1460 comma 2 c.c. e, Pt_1
pertanto, illegittimo.
Sulla base di tali argomentazioni, la ha richiesto, da un lato, la concessione della CP_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dall'altro la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A fronte delle argomentazioni della , la – nei successivi atti difensivi - CP_1 Pt_1
rileva che:
-anche in relazione al contratto n. 3, la medesima era autorizzata a trattenere il deposito cauzionale, in quanto la mancata precisazione dell'importo dovuto a titolo di garanzia nell'allegato operativo è imputabile alla già concordata determinazione della garanzia in rapporto percentuale (10%) al fatturato annuo, come peraltro previsto anche negli altri contratti siglati inter partes. Deposito poi effettivamente costituito come emerge dalle trattenute operate, a titolo di costituzione del deposito cauzionale, sulle competenze maturate, tra l'altro, anche per i servizi di linea di cui al citato contratto del 2016;
-quanto all'ambito applicativo dell'art. 29 D.lgs n.276/2003 nonché al relativo termine di decadenza, il
Tribunale di Prato, con la sentenza n. 79/2024, ha affermato la responsabilità solidale di ex art. Pt_1
29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 qualificando il contratto di trasporto per servizi di presa e consegna come contratto di appalto di servizi di trasporto e ritenendo tempestiva l'azione dell' , in CP_3
conformità a consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità.
-venendo all'eccezione di prescrizione delle pretese rivendicate dall' e dall' nei citati CP_3 CP_5
verbali ispettivi, tali creditori ben potrebbero agire nei confronti di ove avessero interrotto la Pt_1
pagina 6 di 11 prescrizione nei confronti delle cooperative alle quali ha affidato i servizi oggetto CP_1 dei contratti siglati con . Pertanto, non potendosi escludere che l' e l' abbiano Pt_1 CP_3 CP_5
interrotto la prescrizione nei confronti delle cooperative obbligate solidale, i crediti rivendicati da tali enti non possono ritenersi prescritti e, conseguentemente, non può negarsi l'inadempienza di
[...]
. Di conseguenza, in assenza di ogni deduzione ed allegazione avversaria circa CP_1
l'annullamento dei verbali ispettivi o la loro regolarizzazione da parte della , deve CP_1
ritenersi che detti creditori possano agire nei confronti di per il pagamento dei contributi Pt_1
previdenziali e dei premi assicurativi. Peraltro, la prospettata prescrizione sarebbe in ogni caso insussistente con riferimento alle pretese rivendicate nei confronti di con ricorso ex art. 414 Pt_1
c.p.c. promosso nell'agosto 2022 innanzi al Tribunale di Bologna e riassunto nell'ottobre 2023 innanzi al Tribunale di Pistoia e con verbale ispettivo notificato nell'ottobre 2023;
-limitatamente all'eccezione di mala fede ex art. 1460 c.c., il trattamento economico e previdenziale del personale adibito ai contratti non può certo ritenersi di scarsa importanza e, inoltre, la valutazione circa la gravità dell'inadempimento non può limitarsi al valore della sentenza resa dal Tribunale di Prato rispetto al deposito trattenuto, dovendo considerarsi le ulteriori pretese rivendicate dagli enti previdenziali e dai lavoratori;
pretese il cui valore complessivo è significativamente superiore a quello del deposito cauzionale.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc
Nel corso del procedimento, il Tribunale di Pistoia, sez. fallimentare, con sentenza n. 6/2015, disponeva la liquidazione giudiziale di;
pertanto, il Tribunale dichiarava CP_1
l'interruzione del giudizio ex art. 143, comma 3, D.Lgs. n. 14/2019, così da consentire alla di Pt_1
provvedere alla riassunzione del giudizio nei confronti della curatela. A seguito della riassunzione, veniva dichiarata la contumacia della procedura di Liquidazione giudiziale della . CP_1
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Sul contratto di trasporto per l'esecuzione di servizi di linea (“contratto n. 3”)
In relazione a tale contratto, si osserva preliminarmente che la era autorizzata a trattenere la Pt_1
somma del 10 % del fatturato annuo a titolo di garanzia, come emerge chiaramente dall'art. 23 del contratto (doc. 7, prod. opponente) che così recita: “a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto […] il fornitore si impegna a costituire a favore del committente […] una garanzia autonoma
pagina 7 di 11 a prima richiesta […]. La garanzia dovrà avere un valore pari al 10 % del fatturato annuo, rivalutabile (annualmente) in caso di incremento del fatturato. La garanzia avrà corso di validità anche per i due anni successivi alla scadenza del contratto […]. Qualora il fornitore non costituisse la garanzia autonoma a prima richiesta il fornitore autorizza la committente a trattenere dalle competenze mensili maturate dal fornitore l'importo di una quota a titolo di garanzia e quale deposito cauzionale infruttifero sino al raggiungimento dell'importo indicato nel secondo comma del presente Part articolo. Il dettaglio dell'importo trattenuto sarà specificato da mediante apposita comunicazione”. Pertanto, a nulla rileva – contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto opposto – che l'art. 23 del regolamento operativo allegato al predetto contatto non rechi la specifica indicazione dell'importo oggetto della garanzia;
mancanza dovuta, appunto, alla già concordata determinazione della garanzia nell'art. 23 del contratto.
In ogni caso, se l'intenzione dei contraenti fosse stata quella di non costituire alcuna garanzia e, di conseguenza, di non autorizzare al deposito cauzionale, non si comprende perché l'art. 23 del Pt_1 regolamento operativo, pur non indicando l'importo, riproduca sostanzialmente l'art. 23 del contratto, specificando altresì che il committente ha facoltà di trattenere “l'importo previsto in numero minimo di
12 rate mensili dalle competenze”. Trattasi di previsioni che non possono che sottendere, da un lato,
l'obbligo per l'opposto di stipulare un contratto autonomo di garanzia, dall'altro, il diritto per l'opponente di costituire il deposito cauzionale nei termini previsti, per relationem, dall'art. 23 del contratto (ovvero il 10 % del fatturato annuo).
Per la predetta garanzia, l'art. 23 del contratto prevedeva una validità estesa anche ai due anni successivi alla scadenza dello stesso, avvenuta in data 4.4.2021. Di conseguenza, il credito alla restituzione del deposito cauzionale a favore della era inesigibile al momento della CP_1
presentazione del ricorso monitorio in data 6.9.2022, ovvero in periodo antecedente rispetto al
4.4.2023, termine di validità della garanzia. Pertanto, sotto questo profilo l'opposizione è da ritenersi fondata.
Pur essendo definibile la causa, limitatamente al contratto n. 3, sulla base di questa ragione più liquida, può in ogni caso rilevarsi che sarebbero comunque sussistenti le ragioni di merito sostenute dall'opponente. Infatti, a fronte dell'inadempimento della in ordine all'omesso CP_1
versamento di contributi previdenziali e trattamenti retributivi, la , in qualità di committente e Pt_1
responsabile in solido ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, ha subìto due rivendicazioni per i quali era autorizzata, in forza dell'art. 23 del contratto stipulato con la controparte, a trattenere le somme oggetto di deposito cauzionale. Somme che, peraltro si osserva, sono di importo inferiore rispetto a quelle pagina 8 di 11 rivendicate dai lavoratori con ricorso ex art. 414 c.p.c. (€ 115.420,91) e dall'ente previdenziale (€
475.514,28).
Sui contratti di trasporto per l'esecuzione dei servizi di prese e consegne (“contratto n. 1”) e di appalto per servizi di prese e consegne (“contratto n. 4”)
Preliminarmente, si ritiene che il credito alla restituzione delle somme oggetto di deposito cauzionale, limitatamente ai contratti diversi dal n. 4, era già esigibile alla data della presentazione del ricorso monitorio, in quanto successiva alla vigenza del periodo biennale di garanzia. A tal proposito, deve ritenersi insussistente “l'unitarietà del deposito cauzionale rispetto a tutti i contratti stipulati inter partes” rivendicata dall'opponente, dovendo ogni contratto essere preso in considerazione singolarmente.
Nel merito, in relazione ai verbali ispettivi del marzo 2014 e del febbraio e aprile 2016, il Tribunale ritiene condivisibili le osservazioni svolte dalla in ordine alla mancanza di prova dell'avvenuta Pt_1 prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995, ben potendo essere intervenute cause di sospensione e interruzione nei rapporti tra il creditore ed il debitore principale che renderebbero ancora rivendicabili queste pretese presso il coobbligato in solido. A riprova di tale eventualità, si ricorda come in relazione alla pretesa dell' di € 74.000,00 oltre interessi, oggetto CP_3
del verbale ispettivo del maggio 2016, sia intervenuta la sentenza n. 79/2024 con cui, evidentemente, il
Tribunale di Prato non ha ritenuto prescritto il credito.
Proprio in relazione al verbale ispettivo del maggio del 2016, l'opposto aveva sollevato le eccezioni di
CP_ inapplicabilità dell'art. 29 D.lgs n.276/2003 al contratto di trasporto e di decadenza dell' dal termine biennale.
Le eccezioni sono infondate e vanno respinte.
A tal proposito, è sufficiente osservare quanto segue. Il Tribunale di Prato, con la sentenza n. 79/2024
(doc. 32 prod. opponente), ha affermato la responsabilità solidale di ex art. 29, comma 2, Pt_1
D.Lgs. n. 276/2003 qualificando il contratto di trasporto per servizi di presa e consegna come
“contratto di appalto di servizi di trasporto”, rientrante nel campo applicativo della norma in commento, e ritenendo tempestiva l'azione dell' , rispetto alla quale non è applicabile il termine di CP_3
decadenza previsto dalla disposizione (come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità: si veda, tra le tante, Cass. sez. L., sent. n. 18004 del 04/07/2019, Rv. 654482 “in tema di appalto di opere
pagina 9 di 11 e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione”). A seguito dell'intervenuta condanna, la ha sostenuto in data 14.5.2024 il pagamento di € 95,318.90 (comprensivo di interessi) a favore Pt_1 dell' (doc. 34 prod. opponente), previa legittima mancata restituzione alla CP_3 CP_1 dell'importo oggetto di deposito cauzionale.
Si rileva, infine, che l'intervenuto fallimento della non impedisce l'opposizione in CP_1
compensazione del controcredito in capo alla Fedex di cui sopra, al fine di paralizzare la pretesa monitoria azionata dalla poi fallita. CP_1
Afferma, infatti, la Suprema Corte che “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per
l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (Cass. 14.5.2024 n. 13345).
Le spese seguono la soccombenza e sono qualificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1511/2023 (R.G. n. 24780/2022) emesso dal Tribunale di Torino il 24 febbraio 2023.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in € 7550,00 (di cui € 1500,00 per fase studio, € 950,00 per fase introduttiva, € 2900,00 per fase di trattazione, € 2200,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. pagina 10 di 11 Torino, 5 giugno 2025
Minuta redatta dalla Mot Federica Bongiardo.
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7490/2023 promossa da:
GIÀ P.I. ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Paolo Tosi del foro di
Torino, elettivamente domiciliata in Torino, Via Manzoni, n. 3, presso lo studio del suddetto difensore
ATTRICE
Contro
in persona del Controparte_1
curatore fallimentare, dott. CP_2
CONVENUTA contumace
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Voglia questo ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere ogni pretesa rivendicata nei confronti di Parte_1
in via subordinata revocare il decreto ingiuntivo opposto e disporre la compensazione tra il credito rivendicato da e l'importo di € 95.318,90 corrisposto da nelle CP_1 Parte_1
more del giudizio in esecuzione della sentenza n. 79/2024 resa dal Tribunale di Prato nel contenzioso promosso dall' nei confronti di per il pagamento, a titolo di CP_3 Parte_1
responsabile solidale ex art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003, di omissioni contributive imputabili alla pagina 1 di 11 alla quale ha affidato l'esecuzione dei servizi di prese e Parte_3 CP_1
consegne di cui al contratto siglato inter partes nel marzo 2013.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite.
Per parte convenuta
Affinché l'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Torino, Voglia provvedere: in via preliminare, alla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo RG. 24780
/2022 n. 1511/2023 emesso dal Tribunale di Torino per l'importo di euro 259.853,60 in quanto, per i motivi esposti in narrativa, l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art 649 cpc;
sempre in via preliminare di ipotesi,
Voglia disporre la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo RG. 24780 /2022 n.
1511/2023 emesso dal Tribunale di Torino per il minor importo di euro 185.853,60, escludendo la
CP_ somma di Euro 74.000,00 di cui al decreto ingiuntivo ottenuto da nei confronti di;
Pt_1
nel merito, confermare il decreto ingiuntivo RG. 24780 /2022 n. 1511/2023 in danno di Parte_1
e condannarla al pagamento in favore di della somma di euro 259.853,60 oltre
[...] CP_1
interessi moratori di cui al d.lgs. 231/2002 a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla notifica del decreto opposto (art. 4 comma 2), con rigetto di tutte le domande ed eccezioni avversarie.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la GIÀ Parte_1 [...]
(di seguito, solo ”), ha convenuto in giudizio la , Parte_2 Pt_1 CP_1
riferendo le seguenti circostanze. Segnatamente, la – società che svolge servizi di trasporto in Pt_1
ambito nazionale ed internazionale – ha stipulato con la tre contratti: CP_1
1) un contratto di trasporto per l'esecuzione dei servizi di prese e consegne (di seguito
“contratto n. 1”), nel marzo 2013, per la durata annuale con tacito rinnovo, salvo disdetta. Il medesimo è stato disdettato da il 28.2.2018; Pt_1
2) un contratto di appalto per servizi di facchinaggio (di seguito “contratto n. 2”), nel febbraio 2016, per la durata di un anno, il quale è cessato il 28.2.2017;
3) un contratto di trasporto per l'esecuzione di servizi di linea (di seguito “contratto n. 3”),
pagina 2 di 11 nel febbraio 2016, avente durata annuale, con tacito rinnovo, salvo disdetta. Contratto in seguito prorogato sino al 4.4.2021.
I citati contratti ponevano, in capo alla ed a favore della , l'obbligo di CP_1 Pt_1
stipulare una garanzia autonoma presso un istituto bancario o assicurativo, a garanzia degli obblighi assunti, tra i quali quelli concernenti il trattamento economico e previdenziale del personale adibito ai servizi. La predetta garanzia avrebbe dovuto avere validità per l'intera vigenza del contratto e, successivamente alla scadenza di quest'ultimo, per ulteriori due anni.
Nel caso in cui la non avesse sottoscritto la garanzia, i contratti autorizzavano CP_1
a trattenere, dalle competenze mensili maturate dalla prima, una quota a titolo di deposito Pt_1
cauzionale, sino al valore della garanzia e per la stessa durata che questa avrebbe avuto. In base a tale previsione, nell'eventualità che la avesse violato gli obblighi assunti e, che per tale CP_1
inadempimento, venisse chiamata a risponderne la a titolo di coobbligato in via solidale, Pt_1 quest'ultima avrebbe potuto garantirsi con quanto oggetto del deposito cauzionale.
La ha stipulato, altresì, nel marzo 2008, un contratto di appalto per servizi di prese e Pt_1
consegne (di seguito “contratto n. 4”) con la società cooperativa (avente durata Parte_3
annuale, con tacito rinnovo, salvo disdetta); quest'ultima, nel luglio 2015, cedeva il contratto alla
[...]
. L'accordo, poi cessato il 28.2.2018 a seguito della disdetta da parte di , Parte_4 Pt_1
richiamava quelli precedenti in punto obbligo di garanzia e deposito cauzionale.
Ciò premesso, non essendo stata costituita alcuna garanzia da parte della , la CP_1
tratteneva l'importo complessivo, ovvero relativo ai primi tre contratti, di € 119.853,60 a titolo Pt_1
di deposito cauzionale. Parimenti ciò accadeva in relazione al contratto n. 4 stipulato con la
[...]
per un importo oggetto di deposito cauzionale di € 140.000,00: al momento della cessione Parte_3 del contratto dalla alla , quest'ultima diveniva titolare del credito Parte_3 CP_1
concernente il predetto deposito.
Successivamente, la , in qualità di committente e responsabile in solido ex art. 29 D.Lgs. n. Pt_1
276/2003, ha subìto alcune rivendicazioni da parte di creditori della . CP_1
Quanto al contratto n. 1, ha ricevuto:
1) nel febbraio 2016, un verbale ispettivo concernente l'omesso versamento di contributi previdenziali – per l'importo di € 74.665,85 – relativamente al personale della cooperativa Il
Tra (consorziata della , a cui quest'ultima aveva affidato i servizi oggetto CP_1
del contratto); pagina 3 di 11 2) nell'aprile 2016, un verbale ispettivo concernente l'omesso versamento di premi assicurativi – per l'importo di € 12.617,81 – relativamente al personale della cooperativa Il Tra.
3) nel maggio 2016, un verbale ispettivo concernente l'omesso versamento di contributi previdenziali – per l'importo di € 74.000,00, oltre interessi – relativamente al personale della cooperativa (anch'essa consorziata della , a cui quest'ultima Parte_3 CP_1 aveva affidato i servizi oggetto del contratto). Per la riscossione di tale credito, l' ha CP_3 richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo a carico di per l'importo, appunto, di € Pt_1
74.000,00; quest'ultima ha proposto giudizio di opposizione, che risultava ancora pendente innanzi al Tribunale di Prato al momento dell'instaurazione del procedimento per cui oggi è causa. Tuttavia, nelle more di quest'ultimo, in data 25.3.2024, è intervenuta sentenza di condanna con cui il Tribunale di Prato ha rigettato l'opposizione proposta da (doc. 32 Pt_1
prod. opponente). La condanna è stata eseguita dalla società debitrice (doc. 34 prod. opponente).
Relativamente al contratto n. 3,
1) la ha ricevuto la notifica del ricorso ex art. 414 c.p.c., con cui, nell'agosto 2022, il sig. Pt_1
ed altri 5 lavoratori hanno rivendicato nei suoi confronti, il pagamento di € 115.420,91, CP_4
a titolo di differenze retributive maturate per l'attività lavorativa espletata alle dipendenze delle cooperative BI e SU (consorziate cui la aveva affidato i lavori). CP_1
Il giudizio, in cui sia che sono convenute in giudizio, è tuttora Pt_1 CP_1
pendente (prima innanzi al Tribunale di Bologna, poi riassunto nell'ottobre 2023 innanzi al
Tribunale di Pistoia);
2) inoltre, in costanza del procedimento per cui oggi è causa (nell'ottobre 2023), la ha Pt_1 ricevuto la notifica di un ulteriore verbale di obbligazione solidale concernente l'omesso versamento di contributi previdenziali, per l'importo complessivo di € 475.514,28, relativamente al personale delle cooperative PR, BI, SU e PT
(consorziate cui la aveva affidato i lavori oggetto del terzo contratto). CP_1
Venendo, infine, al contratto n. 4, la ha ricevuto nel marzo 2014 un verbale ispettivo Pt_1 concernente l'omesso versamento di contributi previdenziali – per l'importo di € 53.719,00 – relativamente al personale della cooperativa Pt_3
A fronte di tale stato di cose, la propone opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Pt_1 pagina 4 di 11 1511/2023 (R.G. n. 24780/2022), con il quale il Tribunale di Torino, il 24 febbraio 2023, la condannava – su ricorso della – a restituire la somma di € 259.853,60 oggetto di CP_1
deposito cauzionale. La presente opposizione si fonda sulle seguenti argomentazioni.
In primo luogo, si eccepisce l'inesigibilità del credito, posto che la avrebbe CP_1
richiesto la restituzione dello stesso nel periodo di vigenza della garanzia contrattuale. L'opponente, infatti, rivendica l'unitarietà del deposito cauzionale rispetto a tutti i contratti stipulati inter partes: di conseguenza, il parametro temporale di riferimento per detti contratti sarebbe il 4.4.2023 (ovvero due anni dopo dalla scadenza del contratto n. 3 cessato il 4.4.2021). Ne deriva l'inesigibilità del credito azionato in via monitoria, stante il deposito del ricorso ex art. 633 c.p.c. nel settembre 2022 e, quindi, nella vigenza del periodo biennale di garanzia del contratto per servizio di trasporto.
Nel merito, si osserva che, le pretese promosse nei confronti di dagli enti previdenziali e dai Pt_1
lavoratori, a causa dell'inadempimento – avvenuto in epoca anteriore rispetto al termine della garanzia- della , superano il valore del deposito cauzionale. Di conseguenza, l'opponente CP_1
rivendica il proprio diritto ex art. 1460 c.c. a trattenere le somme oggetto di deposito cauzionale.
Si è costituita sostenendo che l'opponente non può rifiutarsi di restituire CP_1 all'opposta le somme trattenute in garanzia, sulla base dei seguenti motivi.
- Innanzitutto, in merito alle rivendicazioni di natura previdenziale oggetto dei verbali ispettivi,
l'opposta osserva che i predetti non sono idonei a rappresentare alcun inadempimento di
[...]
, tale da giustificare l'incameramento delle somme da parte della a titolo CP_1 Pt_1
di garanzia. E ciò perché, relativamente ai verbali ispettivi del marzo 2014 e del febbraio e aprile 2016, sono decorsi i termini prescrizionali quinquennali previsti dall'art. 3, comma 9, lett.
b), l. 335/1995, decorrenti dal primo momento in cui l'ente previdenziale avrebbe potuto richiedere il pagamento dei contributi ovvero, nel caso di specie, dalla data dei verbali stessi.
- Parimenti, alcun inadempimento sarebbe ascrivibile all'opposta tale da giustificare le trattenute operate dalla , circa le rivendicazioni dei lavoratori nei confronti di quest'ultima, in Pt_1
relazione al contratto n. 3: l'opposta rileva, infatti, che detto contratto non autorizzava Pt_1
a trattenere alcuna somma a titolo di deposito cauzionale per l'eventualità di mancata stipula della garanzia autonoma da parte di . E ciò perché difetta, nel presente CP_1 contratto, l'indicazione di qualsivoglia valore della garanzia (cfr. doc. 7 prodotto dall'opponente, art. 23 del regolamento operativo allegato al contratto dove si legge che “la fideiussione dovrà essere pari a minino Euro ——— , cioè ad euro zero”). CP_
- Quanto, invece, al verbale ispettivo del maggio del 2016 (ovvero quello per il quale l'
pagina 5 di 11 aveva richiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per l'importo di € 74.000,00), la medesima opposta osserva, in via preliminare, che l'art. 29 D.lgs n.276/2003, riferendosi unicamente al contratto di appalto, è inapplicabile ai contratti di trasporto. In ogni caso, che nulla sarebbe
CP_ comunque dovuto da , stante l'intervenuta decadenza dell' per aver agìto in via Pt_1
monitoria - nei confronti della prima - oltre il termine biennale, decorrente dalla cessazione dei contratti per i quali era da ritenersi responsabile solidalmente ai sensi della norma Pt_1
citata. In ulteriore subordine, che la mera e generica deduzione dell'inadempimento del creditore non sia sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione ex art. 1460 c.c., occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta sia di lieve o rilevante importanza.
Premesso che si tratta di inadempimento reciproco, l'opposta ritiene che la propria condotta è da considerare di non rilevante gravità, rispetto a quella di controparte consistita nel trattenere, a titolo di garanzia, la somma, ben superiore, di euro 259.853,60. Di conseguenza, il rifiuto di adempiere eccepito dalla è contrario a buona fede ex art. 1460 comma 2 c.c. e, Pt_1
pertanto, illegittimo.
Sulla base di tali argomentazioni, la ha richiesto, da un lato, la concessione della CP_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dall'altro la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A fronte delle argomentazioni della , la – nei successivi atti difensivi - CP_1 Pt_1
rileva che:
-anche in relazione al contratto n. 3, la medesima era autorizzata a trattenere il deposito cauzionale, in quanto la mancata precisazione dell'importo dovuto a titolo di garanzia nell'allegato operativo è imputabile alla già concordata determinazione della garanzia in rapporto percentuale (10%) al fatturato annuo, come peraltro previsto anche negli altri contratti siglati inter partes. Deposito poi effettivamente costituito come emerge dalle trattenute operate, a titolo di costituzione del deposito cauzionale, sulle competenze maturate, tra l'altro, anche per i servizi di linea di cui al citato contratto del 2016;
-quanto all'ambito applicativo dell'art. 29 D.lgs n.276/2003 nonché al relativo termine di decadenza, il
Tribunale di Prato, con la sentenza n. 79/2024, ha affermato la responsabilità solidale di ex art. Pt_1
29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 qualificando il contratto di trasporto per servizi di presa e consegna come contratto di appalto di servizi di trasporto e ritenendo tempestiva l'azione dell' , in CP_3
conformità a consolidati orientamenti giurisprudenziali di legittimità.
-venendo all'eccezione di prescrizione delle pretese rivendicate dall' e dall' nei citati CP_3 CP_5
verbali ispettivi, tali creditori ben potrebbero agire nei confronti di ove avessero interrotto la Pt_1
pagina 6 di 11 prescrizione nei confronti delle cooperative alle quali ha affidato i servizi oggetto CP_1 dei contratti siglati con . Pertanto, non potendosi escludere che l' e l' abbiano Pt_1 CP_3 CP_5
interrotto la prescrizione nei confronti delle cooperative obbligate solidale, i crediti rivendicati da tali enti non possono ritenersi prescritti e, conseguentemente, non può negarsi l'inadempienza di
[...]
. Di conseguenza, in assenza di ogni deduzione ed allegazione avversaria circa CP_1
l'annullamento dei verbali ispettivi o la loro regolarizzazione da parte della , deve CP_1
ritenersi che detti creditori possano agire nei confronti di per il pagamento dei contributi Pt_1
previdenziali e dei premi assicurativi. Peraltro, la prospettata prescrizione sarebbe in ogni caso insussistente con riferimento alle pretese rivendicate nei confronti di con ricorso ex art. 414 Pt_1
c.p.c. promosso nell'agosto 2022 innanzi al Tribunale di Bologna e riassunto nell'ottobre 2023 innanzi al Tribunale di Pistoia e con verbale ispettivo notificato nell'ottobre 2023;
-limitatamente all'eccezione di mala fede ex art. 1460 c.c., il trattamento economico e previdenziale del personale adibito ai contratti non può certo ritenersi di scarsa importanza e, inoltre, la valutazione circa la gravità dell'inadempimento non può limitarsi al valore della sentenza resa dal Tribunale di Prato rispetto al deposito trattenuto, dovendo considerarsi le ulteriori pretese rivendicate dagli enti previdenziali e dai lavoratori;
pretese il cui valore complessivo è significativamente superiore a quello del deposito cauzionale.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies cpc
Nel corso del procedimento, il Tribunale di Pistoia, sez. fallimentare, con sentenza n. 6/2015, disponeva la liquidazione giudiziale di;
pertanto, il Tribunale dichiarava CP_1
l'interruzione del giudizio ex art. 143, comma 3, D.Lgs. n. 14/2019, così da consentire alla di Pt_1
provvedere alla riassunzione del giudizio nei confronti della curatela. A seguito della riassunzione, veniva dichiarata la contumacia della procedura di Liquidazione giudiziale della . CP_1
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Sul contratto di trasporto per l'esecuzione di servizi di linea (“contratto n. 3”)
In relazione a tale contratto, si osserva preliminarmente che la era autorizzata a trattenere la Pt_1
somma del 10 % del fatturato annuo a titolo di garanzia, come emerge chiaramente dall'art. 23 del contratto (doc. 7, prod. opponente) che così recita: “a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto […] il fornitore si impegna a costituire a favore del committente […] una garanzia autonoma
pagina 7 di 11 a prima richiesta […]. La garanzia dovrà avere un valore pari al 10 % del fatturato annuo, rivalutabile (annualmente) in caso di incremento del fatturato. La garanzia avrà corso di validità anche per i due anni successivi alla scadenza del contratto […]. Qualora il fornitore non costituisse la garanzia autonoma a prima richiesta il fornitore autorizza la committente a trattenere dalle competenze mensili maturate dal fornitore l'importo di una quota a titolo di garanzia e quale deposito cauzionale infruttifero sino al raggiungimento dell'importo indicato nel secondo comma del presente Part articolo. Il dettaglio dell'importo trattenuto sarà specificato da mediante apposita comunicazione”. Pertanto, a nulla rileva – contrariamente a quanto sostenuto dal convenuto opposto – che l'art. 23 del regolamento operativo allegato al predetto contatto non rechi la specifica indicazione dell'importo oggetto della garanzia;
mancanza dovuta, appunto, alla già concordata determinazione della garanzia nell'art. 23 del contratto.
In ogni caso, se l'intenzione dei contraenti fosse stata quella di non costituire alcuna garanzia e, di conseguenza, di non autorizzare al deposito cauzionale, non si comprende perché l'art. 23 del Pt_1 regolamento operativo, pur non indicando l'importo, riproduca sostanzialmente l'art. 23 del contratto, specificando altresì che il committente ha facoltà di trattenere “l'importo previsto in numero minimo di
12 rate mensili dalle competenze”. Trattasi di previsioni che non possono che sottendere, da un lato,
l'obbligo per l'opposto di stipulare un contratto autonomo di garanzia, dall'altro, il diritto per l'opponente di costituire il deposito cauzionale nei termini previsti, per relationem, dall'art. 23 del contratto (ovvero il 10 % del fatturato annuo).
Per la predetta garanzia, l'art. 23 del contratto prevedeva una validità estesa anche ai due anni successivi alla scadenza dello stesso, avvenuta in data 4.4.2021. Di conseguenza, il credito alla restituzione del deposito cauzionale a favore della era inesigibile al momento della CP_1
presentazione del ricorso monitorio in data 6.9.2022, ovvero in periodo antecedente rispetto al
4.4.2023, termine di validità della garanzia. Pertanto, sotto questo profilo l'opposizione è da ritenersi fondata.
Pur essendo definibile la causa, limitatamente al contratto n. 3, sulla base di questa ragione più liquida, può in ogni caso rilevarsi che sarebbero comunque sussistenti le ragioni di merito sostenute dall'opponente. Infatti, a fronte dell'inadempimento della in ordine all'omesso CP_1
versamento di contributi previdenziali e trattamenti retributivi, la , in qualità di committente e Pt_1
responsabile in solido ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003, ha subìto due rivendicazioni per i quali era autorizzata, in forza dell'art. 23 del contratto stipulato con la controparte, a trattenere le somme oggetto di deposito cauzionale. Somme che, peraltro si osserva, sono di importo inferiore rispetto a quelle pagina 8 di 11 rivendicate dai lavoratori con ricorso ex art. 414 c.p.c. (€ 115.420,91) e dall'ente previdenziale (€
475.514,28).
Sui contratti di trasporto per l'esecuzione dei servizi di prese e consegne (“contratto n. 1”) e di appalto per servizi di prese e consegne (“contratto n. 4”)
Preliminarmente, si ritiene che il credito alla restituzione delle somme oggetto di deposito cauzionale, limitatamente ai contratti diversi dal n. 4, era già esigibile alla data della presentazione del ricorso monitorio, in quanto successiva alla vigenza del periodo biennale di garanzia. A tal proposito, deve ritenersi insussistente “l'unitarietà del deposito cauzionale rispetto a tutti i contratti stipulati inter partes” rivendicata dall'opponente, dovendo ogni contratto essere preso in considerazione singolarmente.
Nel merito, in relazione ai verbali ispettivi del marzo 2014 e del febbraio e aprile 2016, il Tribunale ritiene condivisibili le osservazioni svolte dalla in ordine alla mancanza di prova dell'avvenuta Pt_1 prescrizione quinquennale prevista dall'art. 3, comma 9, lett. b), l. 335/1995, ben potendo essere intervenute cause di sospensione e interruzione nei rapporti tra il creditore ed il debitore principale che renderebbero ancora rivendicabili queste pretese presso il coobbligato in solido. A riprova di tale eventualità, si ricorda come in relazione alla pretesa dell' di € 74.000,00 oltre interessi, oggetto CP_3
del verbale ispettivo del maggio 2016, sia intervenuta la sentenza n. 79/2024 con cui, evidentemente, il
Tribunale di Prato non ha ritenuto prescritto il credito.
Proprio in relazione al verbale ispettivo del maggio del 2016, l'opposto aveva sollevato le eccezioni di
CP_ inapplicabilità dell'art. 29 D.lgs n.276/2003 al contratto di trasporto e di decadenza dell' dal termine biennale.
Le eccezioni sono infondate e vanno respinte.
A tal proposito, è sufficiente osservare quanto segue. Il Tribunale di Prato, con la sentenza n. 79/2024
(doc. 32 prod. opponente), ha affermato la responsabilità solidale di ex art. 29, comma 2, Pt_1
D.Lgs. n. 276/2003 qualificando il contratto di trasporto per servizi di presa e consegna come
“contratto di appalto di servizi di trasporto”, rientrante nel campo applicativo della norma in commento, e ritenendo tempestiva l'azione dell' , rispetto alla quale non è applicabile il termine di CP_3
decadenza previsto dalla disposizione (come peraltro affermato dalla giurisprudenza di legittimità: si veda, tra le tante, Cass. sez. L., sent. n. 18004 del 04/07/2019, Rv. 654482 “in tema di appalto di opere
pagina 9 di 11 e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal d.l. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 35 del 2012, non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione”). A seguito dell'intervenuta condanna, la ha sostenuto in data 14.5.2024 il pagamento di € 95,318.90 (comprensivo di interessi) a favore Pt_1 dell' (doc. 34 prod. opponente), previa legittima mancata restituzione alla CP_3 CP_1 dell'importo oggetto di deposito cauzionale.
Si rileva, infine, che l'intervenuto fallimento della non impedisce l'opposizione in CP_1
compensazione del controcredito in capo alla Fedex di cui sopra, al fine di paralizzare la pretesa monitoria azionata dalla poi fallita. CP_1
Afferma, infatti, la Suprema Corte che “Nel giudizio promosso dal curatore per il recupero di un credito del fallito il convenuto può eccepire in compensazione, in via riconvenzionale, l'esistenza di un proprio controcredito verso il fallimento, atteso che tale eccezione è diretta esclusivamente a neutralizzare la domanda attrice ottenendone il rigetto totale o parziale, mentre il rito speciale per
l'accertamento del passivo previsto dagli artt. 93 e ss. l. fall. trova applicazione nel caso di domanda riconvenzionale, tesa ad una pronuncia a sé favorevole idonea al giudicato, di accertamento o di condanna al pagamento dell'importo spettante alla medesima parte una volta operata la compensazione” (Cass. 14.5.2024 n. 13345).
Le spese seguono la soccombenza e sono qualificate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 1511/2023 (R.G. n. 24780/2022) emesso dal Tribunale di Torino il 24 febbraio 2023.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in € 7550,00 (di cui € 1500,00 per fase studio, € 950,00 per fase introduttiva, € 2900,00 per fase di trattazione, € 2200,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali. pagina 10 di 11 Torino, 5 giugno 2025
Minuta redatta dalla Mot Federica Bongiardo.
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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