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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 20/12/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1818/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n.R.G. 1818/2022 promossa da:
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv.
AN TT e dall'Avv. Cristina Brasca, in forza di procura agli atti;
- Attrice–
Contro
(P.I: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Maria BE;
- Convenuta –
Oggetto: risoluzione e risarcimento del danno – appalto -;
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
““Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- nel merito, accertati i gravi difetti e i vizi dell'opera,
- DICHIARARE la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto e, per l'effetto, CONDANNARE la società alla restituzione del prezzo Parte_2
pagina 1 di 25 pagato da pari ad €.148.500,00, oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_1
domanda al saldo;
- ORDINARE alla società la messa in pristino dello stato dei luoghi con Parte_2
conseguente condanna della medesima convenuta al pagamento delle spese necessarie alla rimozione della centrale idroelettrica, ivi incluse, in via indicativa e non esaustiva ogni manufatto ed opera muraria, meccanica, elettrica ed idraulica;
- CONDANNARE inoltre la convenuta al risarcimento del maggior Parte_2
danno subito da parte attrice per la perdita di introiti da mancata e/o ridotta produzione di energia idroelettrica quantificato nella misura pari ad €. 353.912,61, ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia anche secondo equità;
- in ogni caso, rigettare ogni eccezione preliminare e ogni domanda nel merito spiegata dalla convenuta e nello specifico RIGETTARE la domanda proposta in via riconvenzionale da tanto in ordine alla richiesta di pagamento della Parte_2
somma di Euro 20.500,00 (oltre interessi commerciali) quanto in ordine all'infondata domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale di giudizio.”.
Per la parte convenuta:
“Voglia L'ill.mo Giudice Adito, contrariis rejectis, previa le opportune declatorie e meglio viste:
In via principale: * respingere la domanda di risoluzione del contratto avanzata dalla in quanto infondata in fatto e/o in diritto per le motivazioni tutte Parte_1
richiamate in narrativa e per l'effetto *respingere la domanda di restituzione del prezzo corrisposto in favore della Convenuta, in quanto infondata in fatto e/o in diritto e, comunque, non dovuta ex art. 1671 c.c. * respingere la domanda di risarcimento avanzata per la somma di € 353.912,61 in quanto infondata in fatto e/o in diritto e/o non provata comunque non dovuto per tutte le ragioni esposte in atti. * Respingere la
pagina 2 di 25 domanda di messa in pristino dello stato dei luoghi a carico della parte Convenuta con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento delle spese necessarie per la demolizione e smaltimento dell'impianto, nonché di ogni manufatto ed opera muraria e meccanica, elettrica ed idraulica, in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertato da parte della l'esatto adempimento del contratto stipulato in Parte_2
data 17 marzo 2020, CONDANNARE la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempre, al pagamento della somma di € 20.500,00 in favore della
Convenuta oltre interessi commerciali dal dovuto al saldo. Parte_2
Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario”
Si insiste, qualora ritenutone necessario l'espletamento, per l'ammissione delle istanze istruttorie come formulate in atti. Opponendosi, infine, a tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito,”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere Parte_1
titolare di una concessione idraulica per la derivazione di acqua dal Torrente Musone
(Loc. Tavignano di Cingoli) finalizzata alla produzione di energia idroelettrica, ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Macerata, domandando la Parte_2
risoluzione del contratto d'appalto stipulato con la medesima il 17.03.2020 ed avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio di un impianto idroelettrico, oltre al risarcimento del danno patito a causa dello scarso rendimento dello stesso, da imputarsi all'inadempimento della convenuta.
In particolare, l'attrice a sostegno delle proprie ragioni, ha allegato le seguenti circostanze: - di aver incaricato la convenuta, della fornitura e del montaggio di apparecchiature elettromeccaniche per la realizzazione di un impianto idroelettrico con pagina 3 di 25 turbina coclea, per l'importo di euro 165.000,00 oltre iva (doc. 2); - che nel contratto stipulato tra le parti in data 17.03.2020 la convenuta dichiarava di aver preso piena conoscenza del sito di installazione della centrale e dei dati progettuali, onde fornire alla committente la migliore soluzione per la produzione di energia;
- che la medesima si obbligava contrattualmente a garantire un'efficienza nella produzione energetica pari all'86% ed una performance lorda dell'80% della portata nominale (v. allegato A pag. 5 del contratto); - che , adempiendo ai propri impegni contrattuali aveva Parte_1
provveduto al pagamento della somma di euro 148.500,00, corrispondente al 90% del prezzo pattuito;
- che l'opera veniva conclusa nel dicembre 2020; - che in esito ad una verifica visiva già rilevava alcune difformità sulle componenti esterne Parte_1
dell'impianto; - che a fronte di richiesta di chiarimenti, la convenuta si rendeva totalmente irreperibile disertando anche il sopralluogo concordemente fissato per il collaudo;
- che l'attrice con pec del 29.03.2021 inviava alla convenuta una relazione specifica e dettagliata sulle difformità riscontrate sino a quel momento all'esito della verifica esterna dell'impianto; - che in data 16.04.2021 le parti eseguivano un sopralluogo congiunto dell'impianto all'esito del quale la convenuta, riconoscendo l'esistenza dei vizi denunciati dalla committente, si impegnava a porvi rimedio entro il
24.04.2021 - tuttavia mai ottemperando a tale impegno -; - che essendo ormai stringente la necessità di procedere con l'avvio dell'impianto , esperito vanamente un Parte_1
nuovo tentativo di procedere in contraddittorio, demandava ad un proprio tecnico, il
Dott. la misurazione della portata fluviale, operazione prodromica all'avvio Per_1
della macchina, che avveniva in data 7.06.2021 ad opera del tecnico incaricato sempre dall'attrice, Dott. - che in tale frangente il perito accertava e dava atto di un valore Per_2
di potenza dell'impianto a regime di 9 KW, di molto inferiore a quello contrattualizzato di 18,98 KW e quindi di un rendimento effettivo della macchia in funzione pari allo 0,41 in luogo dello 0,86 dichiarato e garantito nel contratto;
- che, come risulta dalla perizia tecnica di parte a firma della società (azienda specializzata Controparte_3
in progettazione costruzione e installazione di impianti idroelettrici) il pessimo pagina 4 di 25 rendimento della macchina è da imputarsi al fatto che essa è sovradimensionata di oltre il 35% rispetto alla portata massima del fiume;
- che inoltre la macchina presenta ulteriori ed innumerevoli vizi di costruzione;
- che da tutto quanto rilevato se ne conclude che l'appaltatrice ha consegnato un impianto diverso da quello commissionato da e garantito in sede di contratto;
- che la pessima efficienza nella Parte_1
produttività di energia dell'impianto idroelettrico produce a carico dell'attrice una gravissima perdita di ricavi, che si attesta in circa € 22.000,00 all'anno ovvero, considerando che la concessione idraulica ottenuta dall'attrice ha validità fino al 2034, in complessivi € 353.912,61; - che la committente attrice, avuta piena contezza di tutti i vizi dell'opera, li contestava alla convenuta con la missiva del 18.06.2021 denunciando il grave inadempimento imputabile alla stessa;
- che oltretutto la convenuta, nuovamente violando le proprie obbligazioni contrattuali, non aveva mai consegnato alla committente la documentazione anche progettuale afferente all'impianto e specificamente elencata al punto 8 dell'all. A del contratto, ovvero gli elaborati grafici e gli schemi elettrici dell'impianto, il certificato di garanzia ed i manuali di operatività e manutenzione dell'impianto.
Sulla scorta di tali allegazioni e deduzioni difensive, l'attrice ha domandato l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita tempestivamente in giudizio contestando la pretesa CP_1 CP_2
dell'attrice ed in particolare rilevando ed eccependo: - in via pregiudiziale,
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Alessandria, quale foro convenzionalmente pattuito tra le parti ex art. 28 c.p.c. in via esclusiva;
- sempre in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento della mediazione presso la Camera di Commercio di Alessandria, contrattualmente pattuita tra le parti – avendo la parte attrice omesso di partecipare al primo incontro di quella attivata dalla convenuta, quest'ultima, comunque, non gravata dall'onere di assolvere la condizione di procedibilità - ; - nel merito, la non correttezza della ricostruzione in fatto proposta dall'attrice atteso che: i) in realtà l'impianto veniva collaudato e messo in pagina 5 di 25 funzione in contraddittorio tra le parti nelle date del 10 e 11.03.2021; ii) che l'impianto veniva nuovamente messo in funzione dall'attrice il 31.03.2021 e rimaneva ininterrottamente in funzione sino ad aprile 2021; iii) che tale messa in funzione anteriore all'accettazione comporta ai sensi del contratto (art. 13) l'esclusione della garanzia ed il decorso del termine previsto dall'art.
1.3. per la verbalizzazione del collaudo definitivo;
iv) che il verbale redatto all'esito del sopralluogo congiunto del
16.04.2021 non contiene alcun riconoscimento della convenuta dei vizi rilevati ex adverso fatta eccezione per la “presenza di ruggine” che si impegnava a Pt_2
riparare; v) che le conclusioni tecniche rassegnate dal perito avversario Dott. non Per_2
sono attendibili, come accertato dal perito di parte Ing. nella propria relazione Per_3
(doc. 11); vi) che l'impianto è stato realizzato dalla convenuta secondo le indicazioni
(anche di portata fluviale) fornite dalla committente, indicazioni che si sono rilevate errate attesa una evidente penuria d'acqua in loco che non ha mai consentito – nemmeno ai periti di parte – di verificare l'effettiva capacità di rendimento della macchina;
vii) che la convenuta ha realizzato il macchinario sulla base delle indicazioni progettuali fornite dalla committente e facendo i conti con una struttura edilizia (propedeutica all'impianto) già realizzata dalla stessa e non più modificabile;
viii) che la documentazione di cui l'attrice lamenta l'omessa consegna è stata in realtà fatta pervenire (doc. 14) con mail del 16.07.2020; ix) che in ogni caso l'impianto è stato oggetto di importanti alterazioni strutturali e funzionali ad opera dell'attrice; x) che dunque non vi sono i presupposti né per dichiarare la risoluzione del contratto richiesta né per riconoscere all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di ricavi, di cui è errato anche il criterio di determinazione del quantum.
Sulla scorta di tali eccezioni e allegazioni la convenuta ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe (inclusa la condanna dell'attrice, in via riconvenzionale al pagamento del residuo prezzo ancora dovuto).
Atteso che parte attrice ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, il Giudice Istruttore ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo,
pagina 6 di 25 la quale è stata tempestivamente riassunta innanzi a questo Tribunale, su iniziativa di
, con atto di citazione notificato il 10.06.2022. Parte_1
Con comparsa del 17.10.2022 si è costituita la convenuta . Pt_2
Il Giudice istruttore in allora assegnatario della causa, respinta l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione, ha concesso alle parti i termini ex art. 183 co. VI c.p.c.
La causa è stata quindi istruita con espletamento di CTU a firma della Dott.ssa Ing.
, sul seguente quesito: Persona_4
“Dica il CTU, esaminati solo gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni eventuale indagine/sopralluogo, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari:
1) se l'Impianto idroelettrico per cui è causa presenti i vizi/difetti dettagliatamente indicati in atto di citazione (segnatamente al DOC. 4);
2) se detto impianto sia o meno in grado di garantire la performance (garanzia di rendimento) pattuita in sede contrattuale il 17.3.2020 (η=0.86);
3) se l'eventuale malfunzionamento dell'impianto idroelettrico per cui è causa sia ascrivibile a cause/fattori ambientali indipendenti dalla condotta della convenuta;
4) in caso di risposta affermativa al quesito di cui al n. 1) e di contestuale risposta negativa al quesito n. 3), dica se tali vizi/difetti incidano direttamente sulla produttività/redditività dell'impianto idroelettrico, quantificando – ove possibile - il danno patrimoniale derivatone in base alla documentazione prodotta ritualmente dalle parti e all'ordinario ciclo di vita dell'impianto medesimo;
5) quantifichi, infine, il valore economico delle opere realizzate dalla Parte_2
ed il costo dei lavori per l'eliminazione dei riscontrati vizi/difetti dell'impianto”.
[...]
È stato altresì emesso ordine di esibizione alla convenuta ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto “A-degli elaborati grafici e schemi elettrici BT dell'impianto; B-del certificato di garanzia;
C-dei manuali di operatività e manutenzione dell'impianto”.
pagina 7 di 25 Nelle more dell'espletamento della CTU, la causa è stata assegnata alla scrivente in forza di decreto presidenziale del 26.09.2023.
Con ordinanza del 30.07.2024, è stato demandato alla Ctu di rendere i seguenti chiarimenti che per comodità di lettura ivi testualmente si richiamano:
“1) a pag 12 della CTU si legge:
“dalle misure del sopralluogo il rendimento della coclea è stato stimato non inferiore a
0,52 (verosimilmente inferiore a 0,86) per una portata di circa 550 l/s: questo dato non esclude né afferma che per la portata di 2320 l/s la coclea possa avere un rendimento pari a 0,86 e rendimenti prossimi a tale valore nel range ottimale di funzionamento
(1400 l/s-2900 l/s). Anche la documentazione in atti non produce informazioni sul reale rendimento della girante installata né per il valore di 2320 l/s né per gli altri valori compresi nel range ottimale di funzionamento.”
Si chiede alla Ctu di chiarire i motivi per i quali, partendo dai valori di portata misurati nel sopralluogo del 30.11.2023 (550 l/s) e di relativo rendimento (0,49 dell'impianto e
0,52 della turbina); non sia possibile fare una proiezione del rendimento della turbina anche per valori diversi di portata (in particolari quelli contrattualizzati);
2) Nella risposta data alle osservazioni di parte convenuta (pag. 17 “gli unici vizi/difetti riscontrati non hanno nessuna incidenza sulla produttività dell'impianto.”) si legge che:
“non è possibile escludere che il numero di avvitamenti abbia effetto sul rendimento”.
Si chiede alla Ctu di specificare come il numero di avvitamenti (3 al posto di 4) possa astrattamente incidere sul rendimento della turbina e se è possibile, oggi, fare una verifica di ciò – anche tenuto conto delle modifiche apportate medio tempore all'impianto da parte attrice (v. verbale del sopralluogo del 30.11.2023);
3) riguardo alle modifiche effettuate da parte attrice che hanno interessato l'intero impianto (di cui entrambe le parti hanno dato atto nel verbale predetto del 30.11.2023);
Si chiede alla Ctu di specificare: i) di quali modifiche si tratti e quali parti dell'impianto hanno interessato;
ii) se abbiano riguardato anche la turbina;
iii) se ed in che modo
pagina 8 di 25 esse incidano sulla fattibilità dell'accertamento tecnico demandato avente ad oggetto la produttività dell'impianto nel suo complesso;
”
All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (secondo lo schema processuale della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) e poi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
§2. Sull'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione per omessa partecipazione dell'attrice al primo incontro di mediazione obbligatoria.
L'eccezione è infondata.
Pur nella consapevolezza che esiste un orientamento della giurisprudenza di merito che ha sostenuto che, perché la mediazione possa dirsi esperita, è necessario dar vita ad un tentativo di conciliazione effettivo e che ciò presuppone, in primis, la presenza fisica delle parti al primo incontro fissato dal mediatore di talché qualora ciò non avvenga, la domanda dovrà essere dichiarata improcedibile;
a parere di chi scrive tale conclusione non convince, in quanto sembra fondarsi più su argomenti de jure condendo che non su argomenti de jure condito.
La tesi infatti trascura di considerare che la giurisprudenza di legittimità con riferimento ad ipotesi di giurisdizione condizionata, qual è quella in esame, ha affermato il principio secondo il quale le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo" (Corte
Cost. 403/07; Cass. 967/04) e, anzi, "devono essere interpretate in senso restrittivo"
(Cass. 26560/2014), "dovendo limitarsene l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato" (Cass. 6130/2011).
La Cassazione ha, poi, precisato che "l'improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale" "dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo
pagina 9 di 25 dell'improcedibilità", ragion per cui l'improcedibilità non può operare in difetto di espressa previsione legislativa (Cass. 20975/17) che, nel caso di specie, manca.
Infatti, l'ipotesi di mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è disciplinata da una norma specifica: l'art. 8, co. 4 bis, Dlgs 28/10 che prevede, come conseguenza dell'assenza delle parti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.
Nulla viene detto, invece, in ordine all'improcedibilità dell'azione.
Questo significa che, come già rilevato dal giudie istruttore con ordinanza del 9.11.2022
“se la parte non partecipa alla mediazione, il processo andrà avanti e dovrà concludersi con una pronuncia di merito, nell'ambito del quale l'assenza dell'attore o del convenuto sarà valutabile come argomento di prova contro l'assente”.
Non convince neppure quanto valorizzato dalla convenuta – con argomento invero fatto proprio dalla giurisprudenza di merito di segno contrario - che l'improcedibilità è prevista dall'art. 5 del Dlgs 28/10 laddove esso precisa che “la condizione di procedibilità è avverata quando il primo incontro si conclude senza accordo”.
Infatti, anche ammesso che ciò che interessi il legislatore perché si realizzi la condizione di procedibilità è che, nel primo incontro, le parti si esprimano sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione;
a parere di chi scrive, la mancata partecipazione è espressione inconfutabile di mancanza di volontà di iniziare la mediazione.
Del resto, se l'ordinamento riconosce il diritto a non partecipare al processo restando contumace, senza che ciò abbia alcuna diretta conseguenza sul piano processuale, in modo analogo deve essere riconosciuto il diritto a non aderire al procedimento di mediazione, in un sistema, quale il nostro, retto dal principio dispositivo e dal diritto costituzionale all'azione in giudizio.
Ciò è tanto più vero nel caso di specie ove si consideri che – come si evince dal verbale prodotto al doc. 3 conv. – aveva fatto pervenire in data 21/06/2021, Parte_1
tramite PEC, una comunicazione dove aveva espresso chiaramente l'intenzione di non partecipare all'incontro di mediazione.
pagina 10 di 25 Per tutte le su esposte ragioni quindi, l'eccezione va rigettata.
§3. Sul merito della domanda di risoluzione del contratto e risarcimento del danno promossa da parte attrice.
L'azione esperita – tenuto conto del suo complessivo tenore e della pacifica e chiara riconducibilità del contratto stipulato in data 17.03.2020 (doc. 1 produzione attorea) nel genus dell'appalto – dev'essere qualificata sub specie di azione da responsabilità per vizi e difformità dell'opera ex art. 1668 c.c.
Tale norma, in particolare, nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente la facoltà di chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore; laddove, invece, le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Nella specie, parte attrice ha scelto di avvalersi di quest'ultimo rimedio, proponendo contestuale domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadeguatezza dell'impianto rispetto alla sua normale destinazione.
Le asserzioni su cui parte attrice fonda la pretesa risolutoria del contratto (e la conseguente richiesta risarcitoria) appaiono essenzialmente volte a sostenere che le apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche fornite dalla convenuta che compongono l'impianto idroelettrico, presentano numerosi vizi e difformità che non consentono alla macchina di lavorare correttamente oltre che di assicurare gli standard di produttività pattuiti e garantiti in sede contrattuale nell'allegato A del contratto “Offerta tecnico-economica”, ovvero ƞ=0,86.
In particolare, come si evince dalla relazione inviata alla convenuta in data 29.03.2021 anche ai fini della denuncia ex art. 1667 co. III c.c., tali difformità sarebbero le seguenti:
1) la paratoia sghiaiatrice montata presso l'impianto risulta essere di altezza 1650 mm;
dunque, inferiore a quanto pattuito (2050 mm) e tale difformità fa sì che pagina 11 di 25 nella situazione di pieno carico del canale la quota di livello dell'acqua sfiori la parte sommitale della paratoia e quasi tracimi;
2) le paratoie dovevano essere a due tenute stagne, ma quelle istallate sui profili laterali mediante apposizione di guarnizioni in gomma, non producono l'effetto che dovrebbero, difatti si hanno delle perdite perché l'acqua filtra dalle chiusure stagne;
3) la coclea (ovvero la turbina) non corrisponde alle caratteristiche progettuali indicate nell'offerta economica, laddove si prevedeva che la stessa sarebbe stata realizzata con quattro avvitamenti mentre quella montata nell'impianto ne presenta solo tre;
4) sempre la coclea idraulica riporta degli errori nelle lunghezze delle eliche, che sono troppo lunghe e quindi rotando creano frizione e attrito contro il trogolo in acciaio sottostante;
questo impedisce alla turbina di ruotare liberamente senza incontrare ostacoli
5) tutte le parti dell'impianto a bagno nell'acqua o comunque esposte alle intemperie presentano segni di arrugginimento.
Inoltre, e questo costituisce il fulcro della doglianza attorea, da cui scaturirebbe la totale inadeguatezza dell'opera idonea a legittimare il rimedio solutorio;
l'impianto ha un pessimo rendimento di energia.
L'attrice, infatti, in data 10.05.2021 faceva misurare la portata fluviale da un proprio tecnico di fiducia Dott. – (doc. 9) e in seguito, avviato l'impianto il 7.06.2021, Per_1
ne faceva misurare potenza e rendimento da un altro tecnico di propria fiducia – il Dott.
– (doc. 10) il quale concludeva che l'impianto produceva un valore di potenza pari Per_2
a 9 KW (al posto dei 18,98 KW garantiti in contratto) e quindi presentava un rendimento di ƞ = 0,41 al posto degli ƞ= 0,86 contrattualizzati.
Quanto alle cause di tale omesso rendimento, a dire dell'attrice, che fa proprio quanto accertato dal proprio perito di parte (doc. 11), esso è imputabile ad un difetto di sovradimensionamento dell'impianto rispetto alla portata massima del fiume.
pagina 12 di 25 In particolare, come si legge nell'atto di citazione oltre che nella perizia di parte a firma della Società “la coclea risulta sovradimensionata di circa il 35% rispetto CP_3
alla portata di progetto. Una coclea sovradimensionata riduce la capacità della turbina di funzionare alle basse portate presenti nel fiume dato che normalmente le turbine a coclea hanno una capacità di regolazione che arriva al 20% della portata massima per cui sono dimensionate”.
A tali deduzioni la convenuta ha resistito mettendo in discussione l'attendibilità delle rilevazioni di portata e di rendimento effettuate dai tecnici di controparte;
valorizzando la circostanza che l'impianto era stato fornito sulla base di dati di portata fluviale e di progetto elaborati dalla convenuta (come espressamente riportato in contratto) e che lo stesso doveva adeguarsi ad una struttura edilizia (propedeutica all'impianto) già realizzata dall'attrice e non più modificabile.
Ciò posto, a parere di chi scrive, onde dirimere il contrasto sorto tra le parti, meritano condivisione le conclusioni cui è pervenuta la CTU espletata in corso di causa a firma della Dott.ssa Ing. , cui è stato demandato di accertare l'esistenza o meno Persona_4
dei vizi e difformità lamentate dall'attrice e di verificare se l'impianto è in grado di garantire le performance di rendimento contrattualizzate (ƞ= 0,86) e in caso non lo sia, se ciò dipenda da fattori ambientali indipendenti dalla condotta della convenuta.
Ebbene, la CTU, anche all'esito delle integrazioni all'elaborato peritale demandategli dal Tribunale, ha ritenuto che:
“ 1) In merito al difetto n. 1 si conferma che la paratoia sghiaiatrice è di altezza inferiore rispetto quanto pattuito in sede contrattuale (2050 mm, vedasi il documento
1 att. contratto di appalto). Si rileva, inoltre, che in atti (doc. 6 att.) risulta che le parti si fossero accordate in sede esecutiva per una paratoia alta 1850 mm invece che 2050 mm;
quindi, la paratoia sghiaiatrice è meno alta sia di quanto convenuto in fase di contratto sia in fase di realizzazione;
2)In merito al difetto n. 2 durante il sopralluogo del 30 novembre 2023, si sono notati dei modesti trafilamenti di acqua dalla paratoia sghiaiatrice (essenzialmente
pagina 13 di 25 dal fondo) e dalla paratoia che intercetta il flusso verso la coclea quando si è fermato l'impianto. Si rileva che il signor in sede del sopralluogo disse di CP_4
aver installato in autonomia una guarnizione precedentemente assente;
3) In merito al difetto n. 3 durante il sopralluogo del 30 novembre 2023 la coclea presentava 3 avvitamenti e non 4 come era previsto nel contratto;
4)In merito al difetto n. 4 durante il sopralluogo del 30 Novembre 2023, mentre la coclea turbinava acqua, non si sono rilevati segni di frizioni tra girante e trogolo, mentre durante la prova di rotazione manuale, in assenza di acqua la girante non ruotava per contatti più probabilmente sul lato destro guardando da monte, dove si sono notati dei segni di raschiamento sul trogolo (Figura 7 e Figura 8). È possibile che tali segni siano stati causati da errori nella realizzazione/installazione delle eliche, ma non si può sapere se le modifiche effettuate da parte attrice dopo
l'installazione abbiano inciso.
5) In merito al difetto n. 5, durante il sopralluogo del 30 novembre 2023 non si è notata la presenza di ruggine sulla coclea perché ricoperta di alghe, è invece presente della ruggine sul trogolo, Figura 7; non si esclude la presenza di ruggine anche sulla girante. Per altro anche il verbale del 16 Aprile 2021 sia in quanto scritto a macchina sia in quanto scritto a mano afferma la presenza di ruggine sulle parti bagnate.”
Venendo poi all'accertamento della produttività dell'impianto ed alle possibili cause di un suo scarso rendimento, la CTU sul punto si è espressa in questi termini:
Il primo luogo essa ha premesso: i) che durante il sopralluogo entrambe le parti hanno affermato che l'impianto ha subito modifiche rispetto a quanto installato, ad opera dell'attrice, sia nella coclea sia in altre parti (si rimanda al verbale del 30 novembre
2023), ii) che poiché in un impianto idroelettrico ci sono più elementi che lavorano in serie (coclea, generatore, inverter, moltipilicatore) il rendimento complessivo dell'impianto è dato dal prodotto dei rendimenti delle singole parti;
e che nel caso di specie, non avendo le parti fornito al CTU il rendimento dell'inverter, del generatore e pagina 14 di 25 del moltiplicatore presenti sull'impianto, si è proceduto ad une mera stima del rendimento della sola coclea (o turbina) partendo da quello dell'impianto nel suo complesso (che è minore rispetto a quello della sola coclea); iii) “per la girante presente nell'impianto, e cioè una coclea idraulica, il rendimento ha, secondo la letteratura, un andamento come quello rappresentato dalla curva rossa in Figura 11 e cioè: rendimento abbastanza costante per portate medio alte e un rapido calo del rendimento al diminuire della portata. Nel contratto di fornitura delle apparecchiature elettro meccaniche per l'impianto in esame non è presente una curva del rendimento previsto per la coclea ma è scritto che la coclea (non l'impianto) avrà un rendimento pari all'0,86 per una portata pari all'80% della portata nominale (portata nominale da intendersi come portata massima, secondo quanto ha chiarito il perito di parte resistente nella riunione del 8 marzo 2024) e quindi pari a 2320 l/s. Inoltre, nel contratto è indicato che il range ottimale di funzionamento della girante è tra 1400 l/s e
2900 l/s, con una portata minima pari a 700 l/s (vedasi Figura 12). Il collegio peritale ha inteso (Verbale dell'8 marzo 2024) che nel range ottimale il rendimento dovesse essere prossimo a quello massimo pattuito pari a 0,86. Tali valori di rendimento si riferiscono ad un salto di 3,00 m, dato fornito dal committente e riportato nel contratto di fornitura.”
Ebbene fatte queste premesse, poiché le doglianze dell'attrice si fondano sulle misurazioni e rilevazioni del Geologo – doc.
9- e del Dott. – doc. 10, Per_1 Per_2
che hanno registrato un rendimento dell'impianto pari a ƞ=0,41 per una portata di 750
l/s., nelle operazioni peritali si è voluto procedere a nuove misure di rendimento possibilmente per diversi valori di portata, cosa che non è stata però di fatto possibile, perché il torrente ha sempre registrato portate di acqua scarse e comunque ben Per_5
lontane dalla portata massima e dal range ottimale di cui al contratto.
Si legge nella CTU che: “tra gennaio 2024 e fine marzo 2024 solo per un giorno si è rilevata una potenza a cui associare una portata adatta alle misure e non è stato possibile attivarsi per essere presenti il giorno stesso”.
pagina 15 di 25 L'unica misurazione è stata quindi eseguita in loco il 30 novembre 2023; quel giorno la portata d'acqua era di circa 550 l/s ed il salto, misurato come differenza tra il livello a monte appena prima delle griglie e quello a valle nel canale di restituzione, era di 2,70
m.
A tali valori la CTU ha asserito corrispondere un rendimento di energia dell'impianto pari a circa 0,49 e quindi della sola coclea pari o superiore a 0,52.
Ebbene, da tali considerazioni il CTU ne ha tratto le seguenti conclusioni:
“a) il contratto non esplicita in maniera chiara l'andamento del rendimento della coclea in funzione della portata poiché il rendimento è dichiarato solo per un valore di portata
(ƞ=0,86 per 2320 l/s) e lascia intendere che valori di rendimento prossimi a 0,86 si abbiano per portate tra 1400 l/s e 2900 l/s (range di funzionamento ottimale);
b) durante il periodo delle operazioni peritali dedicato al sopralluogo (luglio 2023 marzo 2024) il regime delle portate nel torrente è stato tale che l'impianto non Per_5
ha funzionato con continuità e quando ha funzionato le informazioni disponibili (per es. letture di potenza dell'impianto) non hanno indicato valori associabili a portate pari a quelle del range di funzionamento ottimale per più giorni consecutivi così da poter fare le misure necessarie;
c) durante il sopralluogo entrambe le parti hanno affermato che l'impianto ha subito modifiche rispetto a quanto installato (si rimanda al verbale del 30 novembre 2023), e non si può sapere se e in che misura tali modifiche abbiano inciso sul rendimento;
tutto ciò premesso dalle misure del sopralluogo il rendimento della coclea è stato stimato non inferiore a 0,52 (verosimilmente inferiore a 0,86) per una portata di circa
550 l/s: questo dato non esclude né afferma che per la portata di 2320 l/s la coclea possa avere un rendimento pari a 0,86 e rendimenti prossimi a tale valore nel range ottimale di funzionamento (1400 l/s-2900 l/s).”
Inoltre, esprimendosi sulle cause per le quali l'impianto idroelettrico non registra i valori di rendimento contrattualizzati, la stessa ha chiarito che “Dagli atti (contratto di appalto) emerge che per la realizzazione si prevedeva una portata massima pari a 2900
pagina 16 di 25 l/s, con range ottimale di funzionamento tra 1400 l/s e 2900 l/s (Figura 12). Il valore di portata massima è stato fornito dal committente a parte convenuta, come riportato nel contratto di appalto nella parte relativa alle specifiche della turbina. (Figura 12). I valori di portata sono stati forniti dal committente a seguito di un'analisi idrologica relativa al bacino idrografico sotteso dalla centrale. Per esaminare i dati di portata di progetto è necessario premettere che la centrale in esame prende acqua dal torrente
Musone, alimentato a sua volta dal suo bacino idrografico, ma a monte della centrale per cui è causa il torrente Musone è intercettato dalla diga di Castreccioni. La diga di
Castreccioni è una diga a scopo irriguo e idropotabile che per le sue funzioni sottrae acqua dalla rete idrografica del torrente che è a valle di essa. Lo studio Per_5
idrologico per la valutazione delle portate in alveo è in atti (doc.12) da tale relazione emerge che, sia nel calcolo della portata media annua, sia nel calcolo della curva di durata delle portate, nelle formule è stata considerata l'intera area del bacino idrografico in corrispondenza della sezione ove è posta la centrale di Codarda, senza considerare che parte del bacino sotteso è intercettato dalla diga di Castreccioni.
Pertanto, in fase di progetto, la portata media derivabile annua teorica di 2,00 m3/s e la portata media derivabile annua depurata del DMV e pari a 1,92 m3/s sono state sovrastimate così come la portata media di progetto ridotta a 1,698 m3/s per
“mantenere la derivazione di Concessione al di sotto dei 50 kW per l'allaccio diretto e
l'accesso immediato agli incentivi previsti dal GSE vigente” non è supportata da considerazioni idrologiche. Le portate previste nella relazione idrologica potrebbero essere plausibili solo quando la avesse un comportamento trasparente, quando CP_5
cioè non trattenesse acqua.”
In definitiva la CTU ha accertato i difetti lamentati dall'attrice su alcune componenti dell'impianto (pur svalutandone l'oggettiva consistenza rispetto a quanto allegato da parte attrice) ma ha affermato di non poter ritenere né escludere che l'impianto, nel range di portata ottimale contrattualizzato, raggiunga la performance garantita, avendo dato la rilevazione svolta in loco, un risultato di rendimento della coclea di ƞ=0,52 per pagina 17 di 25 una portata fluviale molto scarsa di 550 l. ed essendo questo valore astrattamente compatibile con il rendimento contrattualizzato di 0,86 per le portate fluviali di cui al contratto, sia quella di 2320 l/s (che corrisponde all'80% di quella massima contrattualizzata di 2900 l/s) sia di quella “ottimale” di 1400 l/s-2900 l/s.
Oltre al fatto, invero dirimente ai fini di causa come meglio si dirà infra, che secondo la
CTU, i valori di rendimento contrattualizzati sono stati individuati in maniera non corretta sulla base di dati progettuali di portata fluviale forniti dalla committenza, errati, ovvero sovrastimati dall'analisi idrologica che li ha elaborati;
che erroneamente, non ha tenuto conto del fatto che il torrente è intercettato dalla diga di Castreccioni;
Per_5
una diga a scopo irriguo e idropotabile che sottrae acqua alla rete idrografica dello stesso
(posto a valle) non consentendo di fatto il raggiungimento delle portate fluviali contrattualizzate, che risultano essere, come effettivamente riscontrato durante le operazioni peritali di CTU, di molto più scarse e inferiori alla portata minima contrattualizzata di 700 l.
Orbene da tali conclusioni, che il Tribunale fa proprie ritenendole il frutto di accertamenti approfonditi e ragionamenti logici e ben argomentati (anche tenuto conto dei chiarimenti rassegnati all'udienza del 10.12.2024) debbono trarsi le debite conseguenze sulla res controversa.
La quaestio iuris da dirimere è se i vizi e le difformità tra l'impianto realizzato e quello oggetto di pattuizione, effettivamente emerse come sussistenti, siano tali da rendere l'opera inadeguata alla sua destinazione, nel senso richiesto dall'art. 1668 co. 2 c.c.
È ben noto, infatti, che la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità; mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo chiedere a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal dell'art. 1668 comma 1 c.c. salvo il risarcimento del danno.
pagina 18 di 25 Nel caso di specie, di certo il descritto presupposto non ricorre in ordine ai vizi effettivamente riscontrati: - l'inferiore altezza della paratoia sguaiatrice oltre ad essere di
150 mm (tenuto conto che era stata pattuita per iscritto una modifica della misura da
2050 a 1700 mm) per stessa allegazione di parte attrice, provoca al massimo che l'acqua in situazione di pieno carico tracimi;
- i trafilamenti di acqua riconducibili ad un difetto della stagnatura delle paratoie sono stati registrati dal Ctu solo dal fondo (pur avendo inciso su tale accertamento la modifica apportata in autonomia dall'attrice che ha istallato di sua iniziativa una guarnizione); - la coclea realizzata con n. 3 avvitamenti e non 4 (pattuiti) non è stato dimostrato che abbia conseguenze sul piano della produttività energetica, la CTU, chiamata a chiarimenti sul punto ha risposto che “in astratto una variazione della geometria di un impianto, (nel caso di specie 4 avvitamenti al posto di tre) può avere un effetto sul rendimento ma intanto bisognerebbe sapere se con la realizzazione di un avvitamento in più avrebbero anche variato altre geometrie altrettanto incidenti (ad esempio la misura del passo tra i filetti – ovvero gli avvolgimenti - ); inoltre per sapere se una variazione del genere abbia inciso (tanto o poco, in maniera sistematica e per tutti i range di portata) sul rendimento, servivano dati tecnici in più – assenti in atti - che consentissero di fare delle simulazioni;
detto altrimenti, la difformità in parola di per se stessa, senza alcun ulteriore dato tecnico in atti e scenario ipotizzato dello sviluppo dei rendimenti, non consente di dare una risposta” oltre al fatto, parimenti oggetto di richiesta di chiarimenti “che parte attrice, come registrato a verbale del 30.11.203 , ha affermato di aver apportato delle modifiche all'impianto in particolare sulla coclea/turbina e sulle parti elettromeccaniche;
è emerso anche, su osservazione della parte convenuta – non contestata dal perito attoreo- che sono state tagliate alcune spire nella parte alta della coclea;
premesso che non ho potuto verificare il prima e dopo, in astratto si tratta di interventi che incidono sul rendimento della turbina e quindi dell'impianto nel suo complesso, non posso dire se in senso migliorativo o peggiorativo e in che misura”; - sull'errata – eccessiva – lunghezza delle eliche, è stato accertato che ciò provoca problemi solo mentre la coclea pagina 19 di 25 gira a secco e non mentre turbina acqua, oltre al fatto che anche su tale aspetto il CTU non ha escluso che le modifiche apportate dall'attrice dopo l'istallazione abbiano inciso su tale aspetto;
- infine quanto alla ruggine, unica difformità che poteva ritenersi già riconosciuta dalla convenuta in sede di sopralluogo del 16.04.2021 (doc. 5 att.), oltre al fatto che la stessa è stata accertata sul trogolo e non sulla coclea, è notorio che essa non possa incidere sulla funzionalità dell'impianto (né la parte attrice lo sostiene).
Quanto, invece, all'asserito difetto di produttività dell'impianto che l'attrice imputa ad un sovradimensionamento, sussistono più che fondati dubbi in ordine all'effettiva esistenza del descritto vizio (che la Ctu di fatto non ha potuto accertare perché le portate fluviali sono state sempre scarse e abbondantemente inferiori a quelle contrattualizzate).
Inoltre, anche l'asserita tesi del sovradimensionamento della coclea, individuata dal CTP attoreo come causa di tale vizio di produttività energetica, non convince.
Il perito infatti (doc. 11) conclude dicendo che la coclea è sovradimensionata CP_3
del 35%; ovvero, secondo lui la coclea oggetto di causa è dimensionata per una portata massima di 3,9 mc/s al posto dei 2,9 mc/s pattuiti contrattualmente;
ne discenderebbe a suo dire che poiché una coclea idraulica si regola fino al 20% della portata massima per cui è dimensionata, essendo la coclea dimensionata per una portata massima superiore
(di 3,9 mc/s) ciò ha alzato il livello minimo di portata a cui l'impianto può funzionare.
Ebbene, tale impostazione non tiene conto però di quanto previsto dal contratto (cui necessariamente deve farsi riferimento se si indaga sull'inadempimento).
Esso, infatti, garantisce il proprio funzionamento, fino ad una portata minima di 0,7 mc/s.
Orbene, seguendo il ragionamento del tecnico di parte, per cui l'impianto funziona fino ad una portata minima del 20%, di quella massima;
se ne conclude che ad una portata minima di 0,7 (contrattualizzata) corrisponde un dimensionamento corretto dell'impianto per una portata massima di 3,5 mc/s, che è di poco inferiore a quello. accertato dallo stesso CTP di 3,9 mc/s.
pagina 20 di 25 Ma al di là di ciò, e tale argomento è assorbente, quandanche si ritenesse che vi sia effettivamente un difetto di dimensionamento e di produttività energetica, esso non sarebbe comunque imputabile alla colpa della convenuta, che il contratto non onerava della fase di progettazione.
È infatti documentalmente provato dal tenore della scrittura privata del 17.03.2020 e dall'allegato A, che i dati progettuali di salto e portata, sono stati forniti dalla cliente sulla base di una relazione tecnica elaborata da un proprio perito di Parte_1
fiducia (doc. 12) e trasmessa alla convenuta.
In ultimo, quanto all'inadempimento consistito nella mancata consegna della documentazione, come prevista da contratto (gli elaborati grafici e schemi elettrici BT dell'impianto; il certificato di garanzia;
i manuali di operatività e manutenzione dell'impianto), pur ritenendo che questo costituisca un parziale inadempimento della parte convenuta (pur limitato ai manuali di operatività e manutenzione dell'impianto visto il contenuto della mail del 16.07.2020 inviata all'attrice), si ritiene che comunque non sussistano i presupposti per l'invocata risoluzione, posto che la detta omissione non incide in alcun modo sulla funzionalità dell'opera.
In definitiva, per tutti i motivi esposti, la domanda risolutoria dev'essere rigettata, per difetto di prova in ordine all'esistenza di difformità e vizi, tali da rendere l'opera inadeguata alla sua funzione nel senso richiesto dall'art. 1668 co. 2 c.c., sia quella oggettiva, sia quella tratteggiata dai parametri di rendimento di cui al contratto;
la parte avrebbe potuto, a tutto concedere, solo richiedere una riduzione del prezzo, corrispondente alla somma da versare ad altra impresa per rimettere in pristino i vizi accertati, ma essa ha inteso non avvalersi dell'indicata azione.
Ne discende, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria avente ad oggetto gli omessi ricavi (fondata sui medesimi vizi di produttività energetica dell'impianto, rimasti indimostrati e comunque non imputabili alla convenuta); oltre che della richiesta di restituzione del corrispettivo dell'appalto e della condanna alla rifusione dei costi necessari alla rimozione della centrale idroelettrica (effetti connessi unicamente pagina 21 di 25 all'eventuale accoglimento della domanda risolutoria) tenuto conto che, per costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (e pienamente condiviso da questa
Giudice), “in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e
i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima “causa petendi” della domanda di risoluzione” (cfr., ex multis,
Cass. civ. ord. 13.7.2018, n. 18578; Cass. civ. 20.4.2006, n. 9295).
§4. Sulla domanda riconvenzionale promossa da avente ad oggetto il Parte_2
pagamento del corrispettivo.
La domanda merita di essere accolta.
Il contratto prevedeva un corrispettivo complessivo di € 165.000,00 oltre IVA.
È circostanza incontestata che la committente abbia provveduto al pagamento della somma complessiva di € 148.500,00, omettendo l'ultimo versamento di € 16.500,00.
Le ragioni di tale mancato pagamento vanno rinvenute a dire dell'attrice nel fatto che le parti si erano accordate a che il saldo venisse corrisposto solo all'esito del collaudo finale e della consegna dei progetti.
Tali deduzioni non sono condivisibili.
Il contratto di appalto prevede infatti al punto 9 rubricato “fatturazione e pagamenti”
“che tutti i pagamenti seguiranno la fatturazione, le fatture verranno emesse ad avanzamento lavori secondo lo schema e la tempistica definiti nell'offerta tecnico economica riportata sub allegato A” che tuttavia, nella sezione “offerta economica” si limita a prevedere solamente le voci comprese e non comprese nel prezzo pattuito di €
165.000,00, nulla aggiungendo in ordine alle tempistiche di pagamento.
Da tutto ciò ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non vi è clausola nelle scritture private agli atti che preveda che il saldo venga corrisposto solo all'esito del collaudo finale.
pagina 22 di 25 A ciò si aggiunga che come dimostrato dalla parte convenuta, l'impianto fu messo in funzione sia l'11.03.2021 (durante un controllo congiunto finalizzato al collaudo finale che vedeva presenti (per ) IG AR (per Persona_6 Pt_2
) e l'Ing. come consulente tecnico ed esecutore, di cui la Parte_1 Persona_7
parte attrice però non firmò il relativo verbale prodotto al doc. 4 conv.; sia a far data dal
31.03.2021 (v. doc. 5 conv.) e sino ad almeno il 20.04.2021 (doc. 4 conv.) dall'attrice stessa in autonomia (circostanza quest'ultima non specificatamente contestata dalla convenuta oltre che documentalmente provata dai predetti documenti).
Ebbene, l'art.
7-1.3 del contratto prevede che “qualora nel lasso di tempo di un mese dalla messa in funzione dell'impianto, il verbale di collaudo definitivo non possa essere redatto per motivi non imputabili al Fornitore, ….in tal caso il verbale di collaudo potrà essere autonomamente redatto a pieno diritto del Fornitore con l'assistenza di altra persona concordata tra le parti che consterà lo stato delle cose” (come di fatto avvenuto in sede di sopralluogo del 10-11.03.2021 e come attestato nel verbale di collaudo che ne
è seguito, sottoscritto sia da sia dal Collaudatore Ing. . Pt_2 Persona_7
Pertanto, premesso che la CTU ha individuato il valore economico dell'opera realizzata in quello contrattualizzato di € 165.000,00; vista la fattura n. 15/A emessa dalla convenuta il 27/09/2021 a titolo di “Saldo a collaudo impianto per realizzazione impianto idroelettrico sito a Cingoli (MC) rif.ns contratto del 17/03/20” (doc. 8), per la somma di € 16.500,00 ovvero € 20.130,00 iva inclusa;
l'attrice dovrà corrisponderne il relativo importo, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002, maturati e maturandi dalla scadenza (27.09.2021) sino al saldo.
§ 5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva in concreto svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14, come aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 (valori compresi tra i minimi ed i medi della tabella di riferimento).
pagina 23 di 25 Vengono definitivamente poste a carico dell'attrice anche le spese della CTU svolta in corso di causa, per le medesime ragioni di soccombenza.
Deve, invece, essere disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c. promossa dalla convenuta atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'Ordinamento Giuridico (cft. Cass. Civ., 30 novembre 2010, n. 21570); invero, il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (Tribunale Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Cass.
Civ., 29 settembre 2016, n. 19298; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
RIGETTA tutte le domande promosse dall'attrice in via Parte_1
principale e subordinata;
ACCOGLIE la domanda promossa in via riconvenzionale dalla convenuta
. e per l'effetto CP_1 CP_2
DICHIARA TENUTA E CONDANNA al pagamento in Parte_1
favore di della somma di euro € 20.130,00 (iva inclusa) di cui alla CP_1 CP_2
fattura 15/A del 27.09.2021 oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002, maturati e maturandi dalla scadenza sino al saldo;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA alla rifusione delle Parte_1
spese di lite di . che liquida in complessivi € 16.843,00 per CP_1 CP_2
compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv. Concetta Maria
BE che se ne è dichiarata antistataria;
PONE definitivamente a carico di le spese per la CTU Parte_1
espletata in giudizio, come liquidate dal decreto del 7.01.2025
pagina 24 di 25 Così deciso in Alessandria, 20.12.2025
La Giudice
Dr.ssa Martina Cacioppo
pagina 25 di 25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Martina Cacioppo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n.R.G. 1818/2022 promossa da:
P.I.: ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv.
AN TT e dall'Avv. Cristina Brasca, in forza di procura agli atti;
- Attrice–
Contro
(P.I: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 CP_2 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Maria BE;
- Convenuta –
Oggetto: risoluzione e risarcimento del danno – appalto -;
CONCLUSIONI
Per la parte attrice:
““Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
- nel merito, accertati i gravi difetti e i vizi dell'opera,
- DICHIARARE la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto e, per l'effetto, CONDANNARE la società alla restituzione del prezzo Parte_2
pagina 1 di 25 pagato da pari ad €.148.500,00, oltre interessi e rivalutazione dalla Parte_1
domanda al saldo;
- ORDINARE alla società la messa in pristino dello stato dei luoghi con Parte_2
conseguente condanna della medesima convenuta al pagamento delle spese necessarie alla rimozione della centrale idroelettrica, ivi incluse, in via indicativa e non esaustiva ogni manufatto ed opera muraria, meccanica, elettrica ed idraulica;
- CONDANNARE inoltre la convenuta al risarcimento del maggior Parte_2
danno subito da parte attrice per la perdita di introiti da mancata e/o ridotta produzione di energia idroelettrica quantificato nella misura pari ad €. 353.912,61, ovvero in quella maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia anche secondo equità;
- in ogni caso, rigettare ogni eccezione preliminare e ogni domanda nel merito spiegata dalla convenuta e nello specifico RIGETTARE la domanda proposta in via riconvenzionale da tanto in ordine alla richiesta di pagamento della Parte_2
somma di Euro 20.500,00 (oltre interessi commerciali) quanto in ordine all'infondata domanda di condanna ex art. 96 c.p.c.;
- con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese e del compenso professionale di giudizio.”.
Per la parte convenuta:
“Voglia L'ill.mo Giudice Adito, contrariis rejectis, previa le opportune declatorie e meglio viste:
In via principale: * respingere la domanda di risoluzione del contratto avanzata dalla in quanto infondata in fatto e/o in diritto per le motivazioni tutte Parte_1
richiamate in narrativa e per l'effetto *respingere la domanda di restituzione del prezzo corrisposto in favore della Convenuta, in quanto infondata in fatto e/o in diritto e, comunque, non dovuta ex art. 1671 c.c. * respingere la domanda di risarcimento avanzata per la somma di € 353.912,61 in quanto infondata in fatto e/o in diritto e/o non provata comunque non dovuto per tutte le ragioni esposte in atti. * Respingere la
pagina 2 di 25 domanda di messa in pristino dello stato dei luoghi a carico della parte Convenuta con conseguente rigetto della domanda di condanna al pagamento delle spese necessarie per la demolizione e smaltimento dell'impianto, nonché di ogni manufatto ed opera muraria e meccanica, elettrica ed idraulica, in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata.
IN VIA RICONVENZIONALE
Accertato da parte della l'esatto adempimento del contratto stipulato in Parte_2
data 17 marzo 2020, CONDANNARE la in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempre, al pagamento della somma di € 20.500,00 in favore della
Convenuta oltre interessi commerciali dal dovuto al saldo. Parte_2
Con vittoria di spese del presente giudizio da distrarsi in favore dello scrivente difensore che se ne dichiara antistatario”
Si insiste, qualora ritenutone necessario l'espletamento, per l'ammissione delle istanze istruttorie come formulate in atti. Opponendosi, infine, a tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito,”
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
§1. Premessa
Con atto di citazione ritualmente notificato, premesso di essere Parte_1
titolare di una concessione idraulica per la derivazione di acqua dal Torrente Musone
(Loc. Tavignano di Cingoli) finalizzata alla produzione di energia idroelettrica, ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Macerata, domandando la Parte_2
risoluzione del contratto d'appalto stipulato con la medesima il 17.03.2020 ed avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio di un impianto idroelettrico, oltre al risarcimento del danno patito a causa dello scarso rendimento dello stesso, da imputarsi all'inadempimento della convenuta.
In particolare, l'attrice a sostegno delle proprie ragioni, ha allegato le seguenti circostanze: - di aver incaricato la convenuta, della fornitura e del montaggio di apparecchiature elettromeccaniche per la realizzazione di un impianto idroelettrico con pagina 3 di 25 turbina coclea, per l'importo di euro 165.000,00 oltre iva (doc. 2); - che nel contratto stipulato tra le parti in data 17.03.2020 la convenuta dichiarava di aver preso piena conoscenza del sito di installazione della centrale e dei dati progettuali, onde fornire alla committente la migliore soluzione per la produzione di energia;
- che la medesima si obbligava contrattualmente a garantire un'efficienza nella produzione energetica pari all'86% ed una performance lorda dell'80% della portata nominale (v. allegato A pag. 5 del contratto); - che , adempiendo ai propri impegni contrattuali aveva Parte_1
provveduto al pagamento della somma di euro 148.500,00, corrispondente al 90% del prezzo pattuito;
- che l'opera veniva conclusa nel dicembre 2020; - che in esito ad una verifica visiva già rilevava alcune difformità sulle componenti esterne Parte_1
dell'impianto; - che a fronte di richiesta di chiarimenti, la convenuta si rendeva totalmente irreperibile disertando anche il sopralluogo concordemente fissato per il collaudo;
- che l'attrice con pec del 29.03.2021 inviava alla convenuta una relazione specifica e dettagliata sulle difformità riscontrate sino a quel momento all'esito della verifica esterna dell'impianto; - che in data 16.04.2021 le parti eseguivano un sopralluogo congiunto dell'impianto all'esito del quale la convenuta, riconoscendo l'esistenza dei vizi denunciati dalla committente, si impegnava a porvi rimedio entro il
24.04.2021 - tuttavia mai ottemperando a tale impegno -; - che essendo ormai stringente la necessità di procedere con l'avvio dell'impianto , esperito vanamente un Parte_1
nuovo tentativo di procedere in contraddittorio, demandava ad un proprio tecnico, il
Dott. la misurazione della portata fluviale, operazione prodromica all'avvio Per_1
della macchina, che avveniva in data 7.06.2021 ad opera del tecnico incaricato sempre dall'attrice, Dott. - che in tale frangente il perito accertava e dava atto di un valore Per_2
di potenza dell'impianto a regime di 9 KW, di molto inferiore a quello contrattualizzato di 18,98 KW e quindi di un rendimento effettivo della macchia in funzione pari allo 0,41 in luogo dello 0,86 dichiarato e garantito nel contratto;
- che, come risulta dalla perizia tecnica di parte a firma della società (azienda specializzata Controparte_3
in progettazione costruzione e installazione di impianti idroelettrici) il pessimo pagina 4 di 25 rendimento della macchina è da imputarsi al fatto che essa è sovradimensionata di oltre il 35% rispetto alla portata massima del fiume;
- che inoltre la macchina presenta ulteriori ed innumerevoli vizi di costruzione;
- che da tutto quanto rilevato se ne conclude che l'appaltatrice ha consegnato un impianto diverso da quello commissionato da e garantito in sede di contratto;
- che la pessima efficienza nella Parte_1
produttività di energia dell'impianto idroelettrico produce a carico dell'attrice una gravissima perdita di ricavi, che si attesta in circa € 22.000,00 all'anno ovvero, considerando che la concessione idraulica ottenuta dall'attrice ha validità fino al 2034, in complessivi € 353.912,61; - che la committente attrice, avuta piena contezza di tutti i vizi dell'opera, li contestava alla convenuta con la missiva del 18.06.2021 denunciando il grave inadempimento imputabile alla stessa;
- che oltretutto la convenuta, nuovamente violando le proprie obbligazioni contrattuali, non aveva mai consegnato alla committente la documentazione anche progettuale afferente all'impianto e specificamente elencata al punto 8 dell'all. A del contratto, ovvero gli elaborati grafici e gli schemi elettrici dell'impianto, il certificato di garanzia ed i manuali di operatività e manutenzione dell'impianto.
Sulla scorta di tali allegazioni e deduzioni difensive, l'attrice ha domandato l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita tempestivamente in giudizio contestando la pretesa CP_1 CP_2
dell'attrice ed in particolare rilevando ed eccependo: - in via pregiudiziale,
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Alessandria, quale foro convenzionalmente pattuito tra le parti ex art. 28 c.p.c. in via esclusiva;
- sempre in via pregiudiziale, l'improcedibilità dell'azione per omesso esperimento della mediazione presso la Camera di Commercio di Alessandria, contrattualmente pattuita tra le parti – avendo la parte attrice omesso di partecipare al primo incontro di quella attivata dalla convenuta, quest'ultima, comunque, non gravata dall'onere di assolvere la condizione di procedibilità - ; - nel merito, la non correttezza della ricostruzione in fatto proposta dall'attrice atteso che: i) in realtà l'impianto veniva collaudato e messo in pagina 5 di 25 funzione in contraddittorio tra le parti nelle date del 10 e 11.03.2021; ii) che l'impianto veniva nuovamente messo in funzione dall'attrice il 31.03.2021 e rimaneva ininterrottamente in funzione sino ad aprile 2021; iii) che tale messa in funzione anteriore all'accettazione comporta ai sensi del contratto (art. 13) l'esclusione della garanzia ed il decorso del termine previsto dall'art.
1.3. per la verbalizzazione del collaudo definitivo;
iv) che il verbale redatto all'esito del sopralluogo congiunto del
16.04.2021 non contiene alcun riconoscimento della convenuta dei vizi rilevati ex adverso fatta eccezione per la “presenza di ruggine” che si impegnava a Pt_2
riparare; v) che le conclusioni tecniche rassegnate dal perito avversario Dott. non Per_2
sono attendibili, come accertato dal perito di parte Ing. nella propria relazione Per_3
(doc. 11); vi) che l'impianto è stato realizzato dalla convenuta secondo le indicazioni
(anche di portata fluviale) fornite dalla committente, indicazioni che si sono rilevate errate attesa una evidente penuria d'acqua in loco che non ha mai consentito – nemmeno ai periti di parte – di verificare l'effettiva capacità di rendimento della macchina;
vii) che la convenuta ha realizzato il macchinario sulla base delle indicazioni progettuali fornite dalla committente e facendo i conti con una struttura edilizia (propedeutica all'impianto) già realizzata dalla stessa e non più modificabile;
viii) che la documentazione di cui l'attrice lamenta l'omessa consegna è stata in realtà fatta pervenire (doc. 14) con mail del 16.07.2020; ix) che in ogni caso l'impianto è stato oggetto di importanti alterazioni strutturali e funzionali ad opera dell'attrice; x) che dunque non vi sono i presupposti né per dichiarare la risoluzione del contratto richiesta né per riconoscere all'attrice il risarcimento del danno patrimoniale da perdita di ricavi, di cui è errato anche il criterio di determinazione del quantum.
Sulla scorta di tali eccezioni e allegazioni la convenuta ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in epigrafe (inclusa la condanna dell'attrice, in via riconvenzionale al pagamento del residuo prezzo ancora dovuto).
Atteso che parte attrice ha aderito all'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta, il Giudice Istruttore ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo,
pagina 6 di 25 la quale è stata tempestivamente riassunta innanzi a questo Tribunale, su iniziativa di
, con atto di citazione notificato il 10.06.2022. Parte_1
Con comparsa del 17.10.2022 si è costituita la convenuta . Pt_2
Il Giudice istruttore in allora assegnatario della causa, respinta l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità per omesso esperimento della mediazione, ha concesso alle parti i termini ex art. 183 co. VI c.p.c.
La causa è stata quindi istruita con espletamento di CTU a firma della Dott.ssa Ing.
, sul seguente quesito: Persona_4
“Dica il CTU, esaminati solo gli atti ed i documenti di causa, esperita ogni eventuale indagine/sopralluogo, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, autorizzato ad accedere presso le competenti P.A. per estrarre copia di eventuale documentazione utile ai fini delle operazioni peritali, nonché ad avvalersi di ausiliari:
1) se l'Impianto idroelettrico per cui è causa presenti i vizi/difetti dettagliatamente indicati in atto di citazione (segnatamente al DOC. 4);
2) se detto impianto sia o meno in grado di garantire la performance (garanzia di rendimento) pattuita in sede contrattuale il 17.3.2020 (η=0.86);
3) se l'eventuale malfunzionamento dell'impianto idroelettrico per cui è causa sia ascrivibile a cause/fattori ambientali indipendenti dalla condotta della convenuta;
4) in caso di risposta affermativa al quesito di cui al n. 1) e di contestuale risposta negativa al quesito n. 3), dica se tali vizi/difetti incidano direttamente sulla produttività/redditività dell'impianto idroelettrico, quantificando – ove possibile - il danno patrimoniale derivatone in base alla documentazione prodotta ritualmente dalle parti e all'ordinario ciclo di vita dell'impianto medesimo;
5) quantifichi, infine, il valore economico delle opere realizzate dalla Parte_2
ed il costo dei lavori per l'eliminazione dei riscontrati vizi/difetti dell'impianto”.
[...]
È stato altresì emesso ordine di esibizione alla convenuta ex art. 210 c.p.c. avente ad oggetto “A-degli elaborati grafici e schemi elettrici BT dell'impianto; B-del certificato di garanzia;
C-dei manuali di operatività e manutenzione dell'impianto”.
pagina 7 di 25 Nelle more dell'espletamento della CTU, la causa è stata assegnata alla scrivente in forza di decreto presidenziale del 26.09.2023.
Con ordinanza del 30.07.2024, è stato demandato alla Ctu di rendere i seguenti chiarimenti che per comodità di lettura ivi testualmente si richiamano:
“1) a pag 12 della CTU si legge:
“dalle misure del sopralluogo il rendimento della coclea è stato stimato non inferiore a
0,52 (verosimilmente inferiore a 0,86) per una portata di circa 550 l/s: questo dato non esclude né afferma che per la portata di 2320 l/s la coclea possa avere un rendimento pari a 0,86 e rendimenti prossimi a tale valore nel range ottimale di funzionamento
(1400 l/s-2900 l/s). Anche la documentazione in atti non produce informazioni sul reale rendimento della girante installata né per il valore di 2320 l/s né per gli altri valori compresi nel range ottimale di funzionamento.”
Si chiede alla Ctu di chiarire i motivi per i quali, partendo dai valori di portata misurati nel sopralluogo del 30.11.2023 (550 l/s) e di relativo rendimento (0,49 dell'impianto e
0,52 della turbina); non sia possibile fare una proiezione del rendimento della turbina anche per valori diversi di portata (in particolari quelli contrattualizzati);
2) Nella risposta data alle osservazioni di parte convenuta (pag. 17 “gli unici vizi/difetti riscontrati non hanno nessuna incidenza sulla produttività dell'impianto.”) si legge che:
“non è possibile escludere che il numero di avvitamenti abbia effetto sul rendimento”.
Si chiede alla Ctu di specificare come il numero di avvitamenti (3 al posto di 4) possa astrattamente incidere sul rendimento della turbina e se è possibile, oggi, fare una verifica di ciò – anche tenuto conto delle modifiche apportate medio tempore all'impianto da parte attrice (v. verbale del sopralluogo del 30.11.2023);
3) riguardo alle modifiche effettuate da parte attrice che hanno interessato l'intero impianto (di cui entrambe le parti hanno dato atto nel verbale predetto del 30.11.2023);
Si chiede alla Ctu di specificare: i) di quali modifiche si tratti e quali parti dell'impianto hanno interessato;
ii) se abbiano riguardato anche la turbina;
iii) se ed in che modo
pagina 8 di 25 esse incidano sulla fattibilità dell'accertamento tecnico demandato avente ad oggetto la produttività dell'impianto nel suo complesso;
”
All'esito la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni (secondo lo schema processuale della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.) e poi trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
§2. Sull'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione per omessa partecipazione dell'attrice al primo incontro di mediazione obbligatoria.
L'eccezione è infondata.
Pur nella consapevolezza che esiste un orientamento della giurisprudenza di merito che ha sostenuto che, perché la mediazione possa dirsi esperita, è necessario dar vita ad un tentativo di conciliazione effettivo e che ciò presuppone, in primis, la presenza fisica delle parti al primo incontro fissato dal mediatore di talché qualora ciò non avvenga, la domanda dovrà essere dichiarata improcedibile;
a parere di chi scrive tale conclusione non convince, in quanto sembra fondarsi più su argomenti de jure condendo che non su argomenti de jure condito.
La tesi infatti trascura di considerare che la giurisprudenza di legittimità con riferimento ad ipotesi di giurisdizione condizionata, qual è quella in esame, ha affermato il principio secondo il quale le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo deroga alla disciplina generale, devono essere interpretate in senso non estensivo" (Corte
Cost. 403/07; Cass. 967/04) e, anzi, "devono essere interpretate in senso restrittivo"
(Cass. 26560/2014), "dovendo limitarsene l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato" (Cass. 6130/2011).
La Cassazione ha, poi, precisato che "l'improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale" "dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo
pagina 9 di 25 dell'improcedibilità", ragion per cui l'improcedibilità non può operare in difetto di espressa previsione legislativa (Cass. 20975/17) che, nel caso di specie, manca.
Infatti, l'ipotesi di mancata partecipazione delle parti al procedimento di mediazione è disciplinata da una norma specifica: l'art. 8, co. 4 bis, Dlgs 28/10 che prevede, come conseguenza dell'assenza delle parti, l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la rilevanza di tale comportamento ex art. 116 c.p.c.
Nulla viene detto, invece, in ordine all'improcedibilità dell'azione.
Questo significa che, come già rilevato dal giudie istruttore con ordinanza del 9.11.2022
“se la parte non partecipa alla mediazione, il processo andrà avanti e dovrà concludersi con una pronuncia di merito, nell'ambito del quale l'assenza dell'attore o del convenuto sarà valutabile come argomento di prova contro l'assente”.
Non convince neppure quanto valorizzato dalla convenuta – con argomento invero fatto proprio dalla giurisprudenza di merito di segno contrario - che l'improcedibilità è prevista dall'art. 5 del Dlgs 28/10 laddove esso precisa che “la condizione di procedibilità è avverata quando il primo incontro si conclude senza accordo”.
Infatti, anche ammesso che ciò che interessi il legislatore perché si realizzi la condizione di procedibilità è che, nel primo incontro, le parti si esprimano sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione;
a parere di chi scrive, la mancata partecipazione è espressione inconfutabile di mancanza di volontà di iniziare la mediazione.
Del resto, se l'ordinamento riconosce il diritto a non partecipare al processo restando contumace, senza che ciò abbia alcuna diretta conseguenza sul piano processuale, in modo analogo deve essere riconosciuto il diritto a non aderire al procedimento di mediazione, in un sistema, quale il nostro, retto dal principio dispositivo e dal diritto costituzionale all'azione in giudizio.
Ciò è tanto più vero nel caso di specie ove si consideri che – come si evince dal verbale prodotto al doc. 3 conv. – aveva fatto pervenire in data 21/06/2021, Parte_1
tramite PEC, una comunicazione dove aveva espresso chiaramente l'intenzione di non partecipare all'incontro di mediazione.
pagina 10 di 25 Per tutte le su esposte ragioni quindi, l'eccezione va rigettata.
§3. Sul merito della domanda di risoluzione del contratto e risarcimento del danno promossa da parte attrice.
L'azione esperita – tenuto conto del suo complessivo tenore e della pacifica e chiara riconducibilità del contratto stipulato in data 17.03.2020 (doc. 1 produzione attorea) nel genus dell'appalto – dev'essere qualificata sub specie di azione da responsabilità per vizi e difformità dell'opera ex art. 1668 c.c.
Tale norma, in particolare, nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667 c.c., attribuisce al committente la facoltà di chiedere che le difformità o i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore, oppure che il prezzo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'appaltatore; laddove, invece, le difformità o i vizi dell'opera sono tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, il committente può chiedere la risoluzione del contratto.
Nella specie, parte attrice ha scelto di avvalersi di quest'ultimo rimedio, proponendo contestuale domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'inadeguatezza dell'impianto rispetto alla sua normale destinazione.
Le asserzioni su cui parte attrice fonda la pretesa risolutoria del contratto (e la conseguente richiesta risarcitoria) appaiono essenzialmente volte a sostenere che le apparecchiature elettromeccaniche ed idrauliche fornite dalla convenuta che compongono l'impianto idroelettrico, presentano numerosi vizi e difformità che non consentono alla macchina di lavorare correttamente oltre che di assicurare gli standard di produttività pattuiti e garantiti in sede contrattuale nell'allegato A del contratto “Offerta tecnico-economica”, ovvero ƞ=0,86.
In particolare, come si evince dalla relazione inviata alla convenuta in data 29.03.2021 anche ai fini della denuncia ex art. 1667 co. III c.c., tali difformità sarebbero le seguenti:
1) la paratoia sghiaiatrice montata presso l'impianto risulta essere di altezza 1650 mm;
dunque, inferiore a quanto pattuito (2050 mm) e tale difformità fa sì che pagina 11 di 25 nella situazione di pieno carico del canale la quota di livello dell'acqua sfiori la parte sommitale della paratoia e quasi tracimi;
2) le paratoie dovevano essere a due tenute stagne, ma quelle istallate sui profili laterali mediante apposizione di guarnizioni in gomma, non producono l'effetto che dovrebbero, difatti si hanno delle perdite perché l'acqua filtra dalle chiusure stagne;
3) la coclea (ovvero la turbina) non corrisponde alle caratteristiche progettuali indicate nell'offerta economica, laddove si prevedeva che la stessa sarebbe stata realizzata con quattro avvitamenti mentre quella montata nell'impianto ne presenta solo tre;
4) sempre la coclea idraulica riporta degli errori nelle lunghezze delle eliche, che sono troppo lunghe e quindi rotando creano frizione e attrito contro il trogolo in acciaio sottostante;
questo impedisce alla turbina di ruotare liberamente senza incontrare ostacoli
5) tutte le parti dell'impianto a bagno nell'acqua o comunque esposte alle intemperie presentano segni di arrugginimento.
Inoltre, e questo costituisce il fulcro della doglianza attorea, da cui scaturirebbe la totale inadeguatezza dell'opera idonea a legittimare il rimedio solutorio;
l'impianto ha un pessimo rendimento di energia.
L'attrice, infatti, in data 10.05.2021 faceva misurare la portata fluviale da un proprio tecnico di fiducia Dott. – (doc. 9) e in seguito, avviato l'impianto il 7.06.2021, Per_1
ne faceva misurare potenza e rendimento da un altro tecnico di propria fiducia – il Dott.
– (doc. 10) il quale concludeva che l'impianto produceva un valore di potenza pari Per_2
a 9 KW (al posto dei 18,98 KW garantiti in contratto) e quindi presentava un rendimento di ƞ = 0,41 al posto degli ƞ= 0,86 contrattualizzati.
Quanto alle cause di tale omesso rendimento, a dire dell'attrice, che fa proprio quanto accertato dal proprio perito di parte (doc. 11), esso è imputabile ad un difetto di sovradimensionamento dell'impianto rispetto alla portata massima del fiume.
pagina 12 di 25 In particolare, come si legge nell'atto di citazione oltre che nella perizia di parte a firma della Società “la coclea risulta sovradimensionata di circa il 35% rispetto CP_3
alla portata di progetto. Una coclea sovradimensionata riduce la capacità della turbina di funzionare alle basse portate presenti nel fiume dato che normalmente le turbine a coclea hanno una capacità di regolazione che arriva al 20% della portata massima per cui sono dimensionate”.
A tali deduzioni la convenuta ha resistito mettendo in discussione l'attendibilità delle rilevazioni di portata e di rendimento effettuate dai tecnici di controparte;
valorizzando la circostanza che l'impianto era stato fornito sulla base di dati di portata fluviale e di progetto elaborati dalla convenuta (come espressamente riportato in contratto) e che lo stesso doveva adeguarsi ad una struttura edilizia (propedeutica all'impianto) già realizzata dall'attrice e non più modificabile.
Ciò posto, a parere di chi scrive, onde dirimere il contrasto sorto tra le parti, meritano condivisione le conclusioni cui è pervenuta la CTU espletata in corso di causa a firma della Dott.ssa Ing. , cui è stato demandato di accertare l'esistenza o meno Persona_4
dei vizi e difformità lamentate dall'attrice e di verificare se l'impianto è in grado di garantire le performance di rendimento contrattualizzate (ƞ= 0,86) e in caso non lo sia, se ciò dipenda da fattori ambientali indipendenti dalla condotta della convenuta.
Ebbene, la CTU, anche all'esito delle integrazioni all'elaborato peritale demandategli dal Tribunale, ha ritenuto che:
“ 1) In merito al difetto n. 1 si conferma che la paratoia sghiaiatrice è di altezza inferiore rispetto quanto pattuito in sede contrattuale (2050 mm, vedasi il documento
1 att. contratto di appalto). Si rileva, inoltre, che in atti (doc. 6 att.) risulta che le parti si fossero accordate in sede esecutiva per una paratoia alta 1850 mm invece che 2050 mm;
quindi, la paratoia sghiaiatrice è meno alta sia di quanto convenuto in fase di contratto sia in fase di realizzazione;
2)In merito al difetto n. 2 durante il sopralluogo del 30 novembre 2023, si sono notati dei modesti trafilamenti di acqua dalla paratoia sghiaiatrice (essenzialmente
pagina 13 di 25 dal fondo) e dalla paratoia che intercetta il flusso verso la coclea quando si è fermato l'impianto. Si rileva che il signor in sede del sopralluogo disse di CP_4
aver installato in autonomia una guarnizione precedentemente assente;
3) In merito al difetto n. 3 durante il sopralluogo del 30 novembre 2023 la coclea presentava 3 avvitamenti e non 4 come era previsto nel contratto;
4)In merito al difetto n. 4 durante il sopralluogo del 30 Novembre 2023, mentre la coclea turbinava acqua, non si sono rilevati segni di frizioni tra girante e trogolo, mentre durante la prova di rotazione manuale, in assenza di acqua la girante non ruotava per contatti più probabilmente sul lato destro guardando da monte, dove si sono notati dei segni di raschiamento sul trogolo (Figura 7 e Figura 8). È possibile che tali segni siano stati causati da errori nella realizzazione/installazione delle eliche, ma non si può sapere se le modifiche effettuate da parte attrice dopo
l'installazione abbiano inciso.
5) In merito al difetto n. 5, durante il sopralluogo del 30 novembre 2023 non si è notata la presenza di ruggine sulla coclea perché ricoperta di alghe, è invece presente della ruggine sul trogolo, Figura 7; non si esclude la presenza di ruggine anche sulla girante. Per altro anche il verbale del 16 Aprile 2021 sia in quanto scritto a macchina sia in quanto scritto a mano afferma la presenza di ruggine sulle parti bagnate.”
Venendo poi all'accertamento della produttività dell'impianto ed alle possibili cause di un suo scarso rendimento, la CTU sul punto si è espressa in questi termini:
Il primo luogo essa ha premesso: i) che durante il sopralluogo entrambe le parti hanno affermato che l'impianto ha subito modifiche rispetto a quanto installato, ad opera dell'attrice, sia nella coclea sia in altre parti (si rimanda al verbale del 30 novembre
2023), ii) che poiché in un impianto idroelettrico ci sono più elementi che lavorano in serie (coclea, generatore, inverter, moltipilicatore) il rendimento complessivo dell'impianto è dato dal prodotto dei rendimenti delle singole parti;
e che nel caso di specie, non avendo le parti fornito al CTU il rendimento dell'inverter, del generatore e pagina 14 di 25 del moltiplicatore presenti sull'impianto, si è proceduto ad une mera stima del rendimento della sola coclea (o turbina) partendo da quello dell'impianto nel suo complesso (che è minore rispetto a quello della sola coclea); iii) “per la girante presente nell'impianto, e cioè una coclea idraulica, il rendimento ha, secondo la letteratura, un andamento come quello rappresentato dalla curva rossa in Figura 11 e cioè: rendimento abbastanza costante per portate medio alte e un rapido calo del rendimento al diminuire della portata. Nel contratto di fornitura delle apparecchiature elettro meccaniche per l'impianto in esame non è presente una curva del rendimento previsto per la coclea ma è scritto che la coclea (non l'impianto) avrà un rendimento pari all'0,86 per una portata pari all'80% della portata nominale (portata nominale da intendersi come portata massima, secondo quanto ha chiarito il perito di parte resistente nella riunione del 8 marzo 2024) e quindi pari a 2320 l/s. Inoltre, nel contratto è indicato che il range ottimale di funzionamento della girante è tra 1400 l/s e
2900 l/s, con una portata minima pari a 700 l/s (vedasi Figura 12). Il collegio peritale ha inteso (Verbale dell'8 marzo 2024) che nel range ottimale il rendimento dovesse essere prossimo a quello massimo pattuito pari a 0,86. Tali valori di rendimento si riferiscono ad un salto di 3,00 m, dato fornito dal committente e riportato nel contratto di fornitura.”
Ebbene fatte queste premesse, poiché le doglianze dell'attrice si fondano sulle misurazioni e rilevazioni del Geologo – doc.
9- e del Dott. – doc. 10, Per_1 Per_2
che hanno registrato un rendimento dell'impianto pari a ƞ=0,41 per una portata di 750
l/s., nelle operazioni peritali si è voluto procedere a nuove misure di rendimento possibilmente per diversi valori di portata, cosa che non è stata però di fatto possibile, perché il torrente ha sempre registrato portate di acqua scarse e comunque ben Per_5
lontane dalla portata massima e dal range ottimale di cui al contratto.
Si legge nella CTU che: “tra gennaio 2024 e fine marzo 2024 solo per un giorno si è rilevata una potenza a cui associare una portata adatta alle misure e non è stato possibile attivarsi per essere presenti il giorno stesso”.
pagina 15 di 25 L'unica misurazione è stata quindi eseguita in loco il 30 novembre 2023; quel giorno la portata d'acqua era di circa 550 l/s ed il salto, misurato come differenza tra il livello a monte appena prima delle griglie e quello a valle nel canale di restituzione, era di 2,70
m.
A tali valori la CTU ha asserito corrispondere un rendimento di energia dell'impianto pari a circa 0,49 e quindi della sola coclea pari o superiore a 0,52.
Ebbene, da tali considerazioni il CTU ne ha tratto le seguenti conclusioni:
“a) il contratto non esplicita in maniera chiara l'andamento del rendimento della coclea in funzione della portata poiché il rendimento è dichiarato solo per un valore di portata
(ƞ=0,86 per 2320 l/s) e lascia intendere che valori di rendimento prossimi a 0,86 si abbiano per portate tra 1400 l/s e 2900 l/s (range di funzionamento ottimale);
b) durante il periodo delle operazioni peritali dedicato al sopralluogo (luglio 2023 marzo 2024) il regime delle portate nel torrente è stato tale che l'impianto non Per_5
ha funzionato con continuità e quando ha funzionato le informazioni disponibili (per es. letture di potenza dell'impianto) non hanno indicato valori associabili a portate pari a quelle del range di funzionamento ottimale per più giorni consecutivi così da poter fare le misure necessarie;
c) durante il sopralluogo entrambe le parti hanno affermato che l'impianto ha subito modifiche rispetto a quanto installato (si rimanda al verbale del 30 novembre 2023), e non si può sapere se e in che misura tali modifiche abbiano inciso sul rendimento;
tutto ciò premesso dalle misure del sopralluogo il rendimento della coclea è stato stimato non inferiore a 0,52 (verosimilmente inferiore a 0,86) per una portata di circa
550 l/s: questo dato non esclude né afferma che per la portata di 2320 l/s la coclea possa avere un rendimento pari a 0,86 e rendimenti prossimi a tale valore nel range ottimale di funzionamento (1400 l/s-2900 l/s).”
Inoltre, esprimendosi sulle cause per le quali l'impianto idroelettrico non registra i valori di rendimento contrattualizzati, la stessa ha chiarito che “Dagli atti (contratto di appalto) emerge che per la realizzazione si prevedeva una portata massima pari a 2900
pagina 16 di 25 l/s, con range ottimale di funzionamento tra 1400 l/s e 2900 l/s (Figura 12). Il valore di portata massima è stato fornito dal committente a parte convenuta, come riportato nel contratto di appalto nella parte relativa alle specifiche della turbina. (Figura 12). I valori di portata sono stati forniti dal committente a seguito di un'analisi idrologica relativa al bacino idrografico sotteso dalla centrale. Per esaminare i dati di portata di progetto è necessario premettere che la centrale in esame prende acqua dal torrente
Musone, alimentato a sua volta dal suo bacino idrografico, ma a monte della centrale per cui è causa il torrente Musone è intercettato dalla diga di Castreccioni. La diga di
Castreccioni è una diga a scopo irriguo e idropotabile che per le sue funzioni sottrae acqua dalla rete idrografica del torrente che è a valle di essa. Lo studio Per_5
idrologico per la valutazione delle portate in alveo è in atti (doc.12) da tale relazione emerge che, sia nel calcolo della portata media annua, sia nel calcolo della curva di durata delle portate, nelle formule è stata considerata l'intera area del bacino idrografico in corrispondenza della sezione ove è posta la centrale di Codarda, senza considerare che parte del bacino sotteso è intercettato dalla diga di Castreccioni.
Pertanto, in fase di progetto, la portata media derivabile annua teorica di 2,00 m3/s e la portata media derivabile annua depurata del DMV e pari a 1,92 m3/s sono state sovrastimate così come la portata media di progetto ridotta a 1,698 m3/s per
“mantenere la derivazione di Concessione al di sotto dei 50 kW per l'allaccio diretto e
l'accesso immediato agli incentivi previsti dal GSE vigente” non è supportata da considerazioni idrologiche. Le portate previste nella relazione idrologica potrebbero essere plausibili solo quando la avesse un comportamento trasparente, quando CP_5
cioè non trattenesse acqua.”
In definitiva la CTU ha accertato i difetti lamentati dall'attrice su alcune componenti dell'impianto (pur svalutandone l'oggettiva consistenza rispetto a quanto allegato da parte attrice) ma ha affermato di non poter ritenere né escludere che l'impianto, nel range di portata ottimale contrattualizzato, raggiunga la performance garantita, avendo dato la rilevazione svolta in loco, un risultato di rendimento della coclea di ƞ=0,52 per pagina 17 di 25 una portata fluviale molto scarsa di 550 l. ed essendo questo valore astrattamente compatibile con il rendimento contrattualizzato di 0,86 per le portate fluviali di cui al contratto, sia quella di 2320 l/s (che corrisponde all'80% di quella massima contrattualizzata di 2900 l/s) sia di quella “ottimale” di 1400 l/s-2900 l/s.
Oltre al fatto, invero dirimente ai fini di causa come meglio si dirà infra, che secondo la
CTU, i valori di rendimento contrattualizzati sono stati individuati in maniera non corretta sulla base di dati progettuali di portata fluviale forniti dalla committenza, errati, ovvero sovrastimati dall'analisi idrologica che li ha elaborati;
che erroneamente, non ha tenuto conto del fatto che il torrente è intercettato dalla diga di Castreccioni;
Per_5
una diga a scopo irriguo e idropotabile che sottrae acqua alla rete idrografica dello stesso
(posto a valle) non consentendo di fatto il raggiungimento delle portate fluviali contrattualizzate, che risultano essere, come effettivamente riscontrato durante le operazioni peritali di CTU, di molto più scarse e inferiori alla portata minima contrattualizzata di 700 l.
Orbene da tali conclusioni, che il Tribunale fa proprie ritenendole il frutto di accertamenti approfonditi e ragionamenti logici e ben argomentati (anche tenuto conto dei chiarimenti rassegnati all'udienza del 10.12.2024) debbono trarsi le debite conseguenze sulla res controversa.
La quaestio iuris da dirimere è se i vizi e le difformità tra l'impianto realizzato e quello oggetto di pattuizione, effettivamente emerse come sussistenti, siano tali da rendere l'opera inadeguata alla sua destinazione, nel senso richiesto dall'art. 1668 co. 2 c.c.
È ben noto, infatti, che la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto di appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l'opera, nella sua unicità e complessità, sia assolutamente inadatta alla destinazione sua propria, in quanto affetta da vizi che incidono in misura notevole sulla struttura e funzionalità della medesima, sì da impedire che essa fornisca la sua normale utilità; mentre se i vizi e le difformità sono facilmente e sicuramente eliminabili, il committente può solo chiedere a sua scelta, uno dei provvedimenti previsti dal dell'art. 1668 comma 1 c.c. salvo il risarcimento del danno.
pagina 18 di 25 Nel caso di specie, di certo il descritto presupposto non ricorre in ordine ai vizi effettivamente riscontrati: - l'inferiore altezza della paratoia sguaiatrice oltre ad essere di
150 mm (tenuto conto che era stata pattuita per iscritto una modifica della misura da
2050 a 1700 mm) per stessa allegazione di parte attrice, provoca al massimo che l'acqua in situazione di pieno carico tracimi;
- i trafilamenti di acqua riconducibili ad un difetto della stagnatura delle paratoie sono stati registrati dal Ctu solo dal fondo (pur avendo inciso su tale accertamento la modifica apportata in autonomia dall'attrice che ha istallato di sua iniziativa una guarnizione); - la coclea realizzata con n. 3 avvitamenti e non 4 (pattuiti) non è stato dimostrato che abbia conseguenze sul piano della produttività energetica, la CTU, chiamata a chiarimenti sul punto ha risposto che “in astratto una variazione della geometria di un impianto, (nel caso di specie 4 avvitamenti al posto di tre) può avere un effetto sul rendimento ma intanto bisognerebbe sapere se con la realizzazione di un avvitamento in più avrebbero anche variato altre geometrie altrettanto incidenti (ad esempio la misura del passo tra i filetti – ovvero gli avvolgimenti - ); inoltre per sapere se una variazione del genere abbia inciso (tanto o poco, in maniera sistematica e per tutti i range di portata) sul rendimento, servivano dati tecnici in più – assenti in atti - che consentissero di fare delle simulazioni;
detto altrimenti, la difformità in parola di per se stessa, senza alcun ulteriore dato tecnico in atti e scenario ipotizzato dello sviluppo dei rendimenti, non consente di dare una risposta” oltre al fatto, parimenti oggetto di richiesta di chiarimenti “che parte attrice, come registrato a verbale del 30.11.203 , ha affermato di aver apportato delle modifiche all'impianto in particolare sulla coclea/turbina e sulle parti elettromeccaniche;
è emerso anche, su osservazione della parte convenuta – non contestata dal perito attoreo- che sono state tagliate alcune spire nella parte alta della coclea;
premesso che non ho potuto verificare il prima e dopo, in astratto si tratta di interventi che incidono sul rendimento della turbina e quindi dell'impianto nel suo complesso, non posso dire se in senso migliorativo o peggiorativo e in che misura”; - sull'errata – eccessiva – lunghezza delle eliche, è stato accertato che ciò provoca problemi solo mentre la coclea pagina 19 di 25 gira a secco e non mentre turbina acqua, oltre al fatto che anche su tale aspetto il CTU non ha escluso che le modifiche apportate dall'attrice dopo l'istallazione abbiano inciso su tale aspetto;
- infine quanto alla ruggine, unica difformità che poteva ritenersi già riconosciuta dalla convenuta in sede di sopralluogo del 16.04.2021 (doc. 5 att.), oltre al fatto che la stessa è stata accertata sul trogolo e non sulla coclea, è notorio che essa non possa incidere sulla funzionalità dell'impianto (né la parte attrice lo sostiene).
Quanto, invece, all'asserito difetto di produttività dell'impianto che l'attrice imputa ad un sovradimensionamento, sussistono più che fondati dubbi in ordine all'effettiva esistenza del descritto vizio (che la Ctu di fatto non ha potuto accertare perché le portate fluviali sono state sempre scarse e abbondantemente inferiori a quelle contrattualizzate).
Inoltre, anche l'asserita tesi del sovradimensionamento della coclea, individuata dal CTP attoreo come causa di tale vizio di produttività energetica, non convince.
Il perito infatti (doc. 11) conclude dicendo che la coclea è sovradimensionata CP_3
del 35%; ovvero, secondo lui la coclea oggetto di causa è dimensionata per una portata massima di 3,9 mc/s al posto dei 2,9 mc/s pattuiti contrattualmente;
ne discenderebbe a suo dire che poiché una coclea idraulica si regola fino al 20% della portata massima per cui è dimensionata, essendo la coclea dimensionata per una portata massima superiore
(di 3,9 mc/s) ciò ha alzato il livello minimo di portata a cui l'impianto può funzionare.
Ebbene, tale impostazione non tiene conto però di quanto previsto dal contratto (cui necessariamente deve farsi riferimento se si indaga sull'inadempimento).
Esso, infatti, garantisce il proprio funzionamento, fino ad una portata minima di 0,7 mc/s.
Orbene, seguendo il ragionamento del tecnico di parte, per cui l'impianto funziona fino ad una portata minima del 20%, di quella massima;
se ne conclude che ad una portata minima di 0,7 (contrattualizzata) corrisponde un dimensionamento corretto dell'impianto per una portata massima di 3,5 mc/s, che è di poco inferiore a quello. accertato dallo stesso CTP di 3,9 mc/s.
pagina 20 di 25 Ma al di là di ciò, e tale argomento è assorbente, quandanche si ritenesse che vi sia effettivamente un difetto di dimensionamento e di produttività energetica, esso non sarebbe comunque imputabile alla colpa della convenuta, che il contratto non onerava della fase di progettazione.
È infatti documentalmente provato dal tenore della scrittura privata del 17.03.2020 e dall'allegato A, che i dati progettuali di salto e portata, sono stati forniti dalla cliente sulla base di una relazione tecnica elaborata da un proprio perito di Parte_1
fiducia (doc. 12) e trasmessa alla convenuta.
In ultimo, quanto all'inadempimento consistito nella mancata consegna della documentazione, come prevista da contratto (gli elaborati grafici e schemi elettrici BT dell'impianto; il certificato di garanzia;
i manuali di operatività e manutenzione dell'impianto), pur ritenendo che questo costituisca un parziale inadempimento della parte convenuta (pur limitato ai manuali di operatività e manutenzione dell'impianto visto il contenuto della mail del 16.07.2020 inviata all'attrice), si ritiene che comunque non sussistano i presupposti per l'invocata risoluzione, posto che la detta omissione non incide in alcun modo sulla funzionalità dell'opera.
In definitiva, per tutti i motivi esposti, la domanda risolutoria dev'essere rigettata, per difetto di prova in ordine all'esistenza di difformità e vizi, tali da rendere l'opera inadeguata alla sua funzione nel senso richiesto dall'art. 1668 co. 2 c.c., sia quella oggettiva, sia quella tratteggiata dai parametri di rendimento di cui al contratto;
la parte avrebbe potuto, a tutto concedere, solo richiedere una riduzione del prezzo, corrispondente alla somma da versare ad altra impresa per rimettere in pristino i vizi accertati, ma essa ha inteso non avvalersi dell'indicata azione.
Ne discende, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria avente ad oggetto gli omessi ricavi (fondata sui medesimi vizi di produttività energetica dell'impianto, rimasti indimostrati e comunque non imputabili alla convenuta); oltre che della richiesta di restituzione del corrispettivo dell'appalto e della condanna alla rifusione dei costi necessari alla rimozione della centrale idroelettrica (effetti connessi unicamente pagina 21 di 25 all'eventuale accoglimento della domanda risolutoria) tenuto conto che, per costante principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità (e pienamente condiviso da questa
Giudice), “in tema di risoluzione del contratto per difformità o vizi dell'opera, qualora il committente abbia chiesto il risarcimento del danno in correlazione con la risoluzione e
i vizi dell'opera non siano risultati tali da renderla del tutto inadatta alla sua destinazione, così da giustificare lo scioglimento del contratto, la richiesta risarcitoria non può essere accolta per mancanza dei presupposti della pretesa azionata, che si deve fondare sulla medesima “causa petendi” della domanda di risoluzione” (cfr., ex multis,
Cass. civ. ord. 13.7.2018, n. 18578; Cass. civ. 20.4.2006, n. 9295).
§4. Sulla domanda riconvenzionale promossa da avente ad oggetto il Parte_2
pagamento del corrispettivo.
La domanda merita di essere accolta.
Il contratto prevedeva un corrispettivo complessivo di € 165.000,00 oltre IVA.
È circostanza incontestata che la committente abbia provveduto al pagamento della somma complessiva di € 148.500,00, omettendo l'ultimo versamento di € 16.500,00.
Le ragioni di tale mancato pagamento vanno rinvenute a dire dell'attrice nel fatto che le parti si erano accordate a che il saldo venisse corrisposto solo all'esito del collaudo finale e della consegna dei progetti.
Tali deduzioni non sono condivisibili.
Il contratto di appalto prevede infatti al punto 9 rubricato “fatturazione e pagamenti”
“che tutti i pagamenti seguiranno la fatturazione, le fatture verranno emesse ad avanzamento lavori secondo lo schema e la tempistica definiti nell'offerta tecnico economica riportata sub allegato A” che tuttavia, nella sezione “offerta economica” si limita a prevedere solamente le voci comprese e non comprese nel prezzo pattuito di €
165.000,00, nulla aggiungendo in ordine alle tempistiche di pagamento.
Da tutto ciò ne consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, non vi è clausola nelle scritture private agli atti che preveda che il saldo venga corrisposto solo all'esito del collaudo finale.
pagina 22 di 25 A ciò si aggiunga che come dimostrato dalla parte convenuta, l'impianto fu messo in funzione sia l'11.03.2021 (durante un controllo congiunto finalizzato al collaudo finale che vedeva presenti (per ) IG AR (per Persona_6 Pt_2
) e l'Ing. come consulente tecnico ed esecutore, di cui la Parte_1 Persona_7
parte attrice però non firmò il relativo verbale prodotto al doc. 4 conv.; sia a far data dal
31.03.2021 (v. doc. 5 conv.) e sino ad almeno il 20.04.2021 (doc. 4 conv.) dall'attrice stessa in autonomia (circostanza quest'ultima non specificatamente contestata dalla convenuta oltre che documentalmente provata dai predetti documenti).
Ebbene, l'art.
7-1.3 del contratto prevede che “qualora nel lasso di tempo di un mese dalla messa in funzione dell'impianto, il verbale di collaudo definitivo non possa essere redatto per motivi non imputabili al Fornitore, ….in tal caso il verbale di collaudo potrà essere autonomamente redatto a pieno diritto del Fornitore con l'assistenza di altra persona concordata tra le parti che consterà lo stato delle cose” (come di fatto avvenuto in sede di sopralluogo del 10-11.03.2021 e come attestato nel verbale di collaudo che ne
è seguito, sottoscritto sia da sia dal Collaudatore Ing. . Pt_2 Persona_7
Pertanto, premesso che la CTU ha individuato il valore economico dell'opera realizzata in quello contrattualizzato di € 165.000,00; vista la fattura n. 15/A emessa dalla convenuta il 27/09/2021 a titolo di “Saldo a collaudo impianto per realizzazione impianto idroelettrico sito a Cingoli (MC) rif.ns contratto del 17/03/20” (doc. 8), per la somma di € 16.500,00 ovvero € 20.130,00 iva inclusa;
l'attrice dovrà corrisponderne il relativo importo, oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002, maturati e maturandi dalla scadenza (27.09.2021) sino al saldo.
§ 5. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice e vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva in concreto svolta, secondo i criteri di cui al DM 55/14, come aggiornati dal D.M. n. 147 del
13/08/2022 (valori compresi tra i minimi ed i medi della tabella di riferimento).
pagina 23 di 25 Vengono definitivamente poste a carico dell'attrice anche le spese della CTU svolta in corso di causa, per le medesime ragioni di soccombenza.
Deve, invece, essere disattesa la domanda ex art. 96 c.p.c. promossa dalla convenuta atteso che l'agire in giudizio per far valere una pretesa che poi si rileva infondata non è in re ipsa condotta rimproverabile per l'Ordinamento Giuridico (cft. Cass. Civ., 30 novembre 2010, n. 21570); invero, il carattere temerario della lite non può evincersi dalla mera opinabilità del diritto fatto valere e dalle prospettazioni giuridiche riconosciute errate dal giudice (Tribunale Viterbo, 18 settembre 2018, n.1273; Cass.
Civ., 29 settembre 2016, n. 19298; Cass. Civ., 22 febbraio 2016, n. 3376)
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e disattesa, così giudica:
RIGETTA tutte le domande promosse dall'attrice in via Parte_1
principale e subordinata;
ACCOGLIE la domanda promossa in via riconvenzionale dalla convenuta
. e per l'effetto CP_1 CP_2
DICHIARA TENUTA E CONDANNA al pagamento in Parte_1
favore di della somma di euro € 20.130,00 (iva inclusa) di cui alla CP_1 CP_2
fattura 15/A del 27.09.2021 oltre agli interessi al tasso di cui all'art. 5 D.lgs. 231/2002, maturati e maturandi dalla scadenza sino al saldo;
DICHIARA TENUTA E CONDANNA alla rifusione delle Parte_1
spese di lite di . che liquida in complessivi € 16.843,00 per CP_1 CP_2
compenso professionale, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre
IVA e CPA come per legge, spese da distrarsi in favore dell'Avv. Concetta Maria
BE che se ne è dichiarata antistataria;
PONE definitivamente a carico di le spese per la CTU Parte_1
espletata in giudizio, come liquidate dal decreto del 7.01.2025
pagina 24 di 25 Così deciso in Alessandria, 20.12.2025
La Giudice
Dr.ssa Martina Cacioppo
pagina 25 di 25