Decreto cautelare 14 dicembre 2021
Ordinanza cautelare 13 gennaio 2022
Sentenza 11 maggio 2022
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Rigetto
Sentenza 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 14/12/2021, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/12/2021
N. 01478/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1478 del 2021, proposto da
Mgp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Barel, Federica Bardini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale III Veneto e Friuli-Venezia Giulia, Agenzia Dogane e dei Monopoli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
in punto
• annullamento in toto o in parte qua, previa concessione di idonea misura cautelare e di decreto cautelare monocratico inaudita altera parte, del provvedimento dirigenziale dell'Ufficio delle Dogane di Venezia prot. n. 50887 RU del 10 dicembre 2021 emesso dall'Agenzia Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale III per il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia (doc. 1), comprensivo dell'attestazione di revoca che ne costituisce parte integrante (doc. 2), con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di destinatario registrato di prodotti energetici – codice di accisa n. IT00VEO00293S rilasciata ai sensi dell'art. 8, D.Lgs. 504/95 a favore di MGP s.r.l. nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto;
• con espressa riserva di proposizione di motivi aggiunti e di domanda di risarcimento del danno ingiusto causato alla parte ricorrente per l'illegittimità degli atti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;
Ritenuto che i profili di doglianza dedotti in ricorso siano meritevoli del necessario approfondimento, nell’ambito del contraddittorio con l’amministrazione intimata;
che, nello specifico, debbono essere approfonditi i profili dedotti circa la sussistenza delle condizioni, normativamente previste, per disporre la revoca dell’autorizzazione quale destinatario registrato, tenuto conto della peculiarità della situazione verificatasi nel caso concreto, con riferimento alla posizione della ricorrente in qualità di obbligata in solido, allo stato sottoposta al vaglio del giudice tributario;
riservata quindi al Collegio ogni più attenta valutazione dei profili di illegittimità dedotti da parte ricorrente e considerato in questa sede cautelare monocratica unicamente il profilo del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato;
atteso che, nonostante la ricorrente possa continuare a svolgere l’attività di depositario ai sensi dell’art. 25 comma 1 del D.lgs n. 504/1995, ricevendo da depositi nazionali gasolio e gasolio denaturato ad imposta assolta, il pregiudizio rappresentato, con riferimento all’intera attività della società e quindi alle provviste alla stessa complessivamente derivanti, possa condurre all’accoglimento dell’istanza cautelare nelle more della trattazione collegiale, consentendo di valutare i profili di legittimità denunciati re adhuc integra ;
bilanciati gli opposti interessi e ritenuto che il differimento degli effetti della disposta revoca sino alla prima camera di consiglio processualmente utile (già individuabile in quella del prossimo 12 gennaio 2022), non costituisca una grave compromissione di quelli facenti capo all’amministrazione procedente;
P.Q.M.
ACCOGLIE la richiesta di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 12 gennaio 2022, ore di rito.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia il giorno 14 dicembre 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO