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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 18/07/2025, n. 815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 815 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5637/2025
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 5637/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 29.05.2025 da
nata a [...] il [...] cittadina Parte_1 italiana con l'avv. Aida Zarlenga
e nato a [...] il [...] con l'avv. Marco Grasselli CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “dichiarare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco e massimo rispetto, con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro eventuali variazioni.
2. La casa coniugale, con tutti gli arredi e corredi, sita in Villafranca Padovana (PD), via
Molini n. 20, di cui il sig. ha il diritto di abitazione, viene assegnata a CP_1 quest'ultimo ed ivi continuerà a vivere anche la figlia maggiorenne, finché vorrà. Per_1
3. La figlia maggiorenne, gestirà direttamente con entrambi i genitori l'aiuto al Per_1 proprio mantenimento.
4. La sig.ra trasferirà il proprio domicilio presso l'immobile che ha preso in Parte_1 locazione in Padova, via Pasinato n. 2/E immediatamente alla sottoscrizione del presente ricorso e sposterà la propria residenza, entro l'udienza di separazione. La sig.ra Parte_1 traslocherà anche tutti i propri effetti personali.
5. sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e l'alternanza genitoriale- Per_2 che inizierà immediatamente alla sottoscrizione del presente ricorso- sarà paritaria su base settimanale. Lo scambio tra genitori avverrà la domenica sera, dopo cena ma entro le h.
20.30/21.00, in modo che possa essere preparato il materiale scolastico. Durante le vacanze estive varrà il calendario ordinario, salva la possibilità che il minore possa stare in vacanza con ciascun genitore per due settimane consecutive che verranno comunicate reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Le vacanze di Pasqua saranno alternate con quelle di
Carnevale così come quelle natalizie e di inizio anno, da concordarsi annualmente e prevedendo in modo alternato i giorni di festa. Compleanni ed ulteriori altri periodi di vacanza scolastica saranno decisi di comune accordo tra i genitori, sempre nel rispetto dell'alternanza paritetica e delle diverse necessità del minore e dei genitori.
6. I sig.ri e prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del Parte_1 CP_1 passaporto del figlio minore . In particolare, il sig. presta il consenso a che Per_2 CP_1
possa trascorrere le vacanze in Messico presso la famiglia d'origine della sig.ra Per_2
in modo che possa stare del tempo con i nonni e zii materni, per un Parte_1 Per_2 massimo di 2 settimane durante l'estate, compatibilmente con gli orari dei voli da e per il
Messico, settimane che verranno concordate tra i genitori, anche con l'eventuale coinvolgimento del Consolato o dell'Ambasciata da avvertire per ogni viaggio, con comunicazione delle date di partenza e ritorno o con tutto quello che dovesse essere richiesto.
Le spese di viaggio di per il Messico saranno a carico della sig.ra ; se Per_2 Parte_1 volesse andare con madre e fratello anche la madre si farà carico anche delle spese Per_1 di viaggio di Per_1
7. Il mantenimento di sarà diretto, con suddivisione al 50% delle spese Per_2 straordinarie secondo il protocollo attualmente vigente;
anche assegno unico e detrazioni fiscali saranno ripartite in ragione della metà tra i genitori.
8. I coniugi, valutate le rispettive condizioni economiche, patrimoniali e reddituali, concordano che non vi sarà alcun assegno di mantenimento a carico di una parte in favore dell'altra essendo entrambi economicamente autosufficienti.
9. I coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente comune, entro l'udienza della separazione. 10. Il finanziamento contratto dal sig. ma garantito dalla sig.ra e fino a CP_1 Parte_1 gennaio u.s., pagato pro quota da entrambi i coniugi resterà a carico esclusivo del sig. CP_1 che si occuperà di pagare le ultime rate.
11. Ciascuno conserverà la proprietà e disponibilità della propria auto.
Spese legali di procedura compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 29.05.2025; Parte_1 CP_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 01.07.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nato il [...]), minore e non economicamente indipendente, e Per_2 Per_1
(nata il [...]), maggiorenne non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 4., 7. limitatamente alla percezione dell'assegno unico e alle detrazioni fiscali, 9., 10. e 11. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sullo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51
c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
Il 24.11.1975 e nato a [...] il [...]; CP_1
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 00057, parte I dell'anno 1996;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte
[...] CP_1 per l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Tribunale Di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 5637/2025 promossa con ricorso congiunto depositato il 29.05.2025 da
nata a [...] il [...] cittadina Parte_1 italiana con l'avv. Aida Zarlenga
e nato a [...] il [...] con l'avv. Marco Grasselli CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto conclusioni delle parti: “dichiarare la separazione personale tra i coniugi alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente, nel reciproco e massimo rispetto, con facoltà di fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno, con l'obbligo di comunicare tempestivamente all'altro eventuali variazioni.
2. La casa coniugale, con tutti gli arredi e corredi, sita in Villafranca Padovana (PD), via
Molini n. 20, di cui il sig. ha il diritto di abitazione, viene assegnata a CP_1 quest'ultimo ed ivi continuerà a vivere anche la figlia maggiorenne, finché vorrà. Per_1
3. La figlia maggiorenne, gestirà direttamente con entrambi i genitori l'aiuto al Per_1 proprio mantenimento.
4. La sig.ra trasferirà il proprio domicilio presso l'immobile che ha preso in Parte_1 locazione in Padova, via Pasinato n. 2/E immediatamente alla sottoscrizione del presente ricorso e sposterà la propria residenza, entro l'udienza di separazione. La sig.ra Parte_1 traslocherà anche tutti i propri effetti personali.
5. sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori e l'alternanza genitoriale- Per_2 che inizierà immediatamente alla sottoscrizione del presente ricorso- sarà paritaria su base settimanale. Lo scambio tra genitori avverrà la domenica sera, dopo cena ma entro le h.
20.30/21.00, in modo che possa essere preparato il materiale scolastico. Durante le vacanze estive varrà il calendario ordinario, salva la possibilità che il minore possa stare in vacanza con ciascun genitore per due settimane consecutive che verranno comunicate reciprocamente entro il 31 maggio di ogni anno. Le vacanze di Pasqua saranno alternate con quelle di
Carnevale così come quelle natalizie e di inizio anno, da concordarsi annualmente e prevedendo in modo alternato i giorni di festa. Compleanni ed ulteriori altri periodi di vacanza scolastica saranno decisi di comune accordo tra i genitori, sempre nel rispetto dell'alternanza paritetica e delle diverse necessità del minore e dei genitori.
6. I sig.ri e prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del Parte_1 CP_1 passaporto del figlio minore . In particolare, il sig. presta il consenso a che Per_2 CP_1
possa trascorrere le vacanze in Messico presso la famiglia d'origine della sig.ra Per_2
in modo che possa stare del tempo con i nonni e zii materni, per un Parte_1 Per_2 massimo di 2 settimane durante l'estate, compatibilmente con gli orari dei voli da e per il
Messico, settimane che verranno concordate tra i genitori, anche con l'eventuale coinvolgimento del Consolato o dell'Ambasciata da avvertire per ogni viaggio, con comunicazione delle date di partenza e ritorno o con tutto quello che dovesse essere richiesto.
Le spese di viaggio di per il Messico saranno a carico della sig.ra ; se Per_2 Parte_1 volesse andare con madre e fratello anche la madre si farà carico anche delle spese Per_1 di viaggio di Per_1
7. Il mantenimento di sarà diretto, con suddivisione al 50% delle spese Per_2 straordinarie secondo il protocollo attualmente vigente;
anche assegno unico e detrazioni fiscali saranno ripartite in ragione della metà tra i genitori.
8. I coniugi, valutate le rispettive condizioni economiche, patrimoniali e reddituali, concordano che non vi sarà alcun assegno di mantenimento a carico di una parte in favore dell'altra essendo entrambi economicamente autosufficienti.
9. I coniugi provvederanno alla chiusura del conto corrente comune, entro l'udienza della separazione. 10. Il finanziamento contratto dal sig. ma garantito dalla sig.ra e fino a CP_1 Parte_1 gennaio u.s., pagato pro quota da entrambi i coniugi resterà a carico esclusivo del sig. CP_1 che si occuperà di pagare le ultime rate.
11. Ciascuno conserverà la proprietà e disponibilità della propria auto.
Spese legali di procedura compensate”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso per separazione personale consensuale e per lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e iscritto in data 29.05.2025; Parte_1 CP_1 vista l'istanza di trattazione scritta contenuta nel ricorso introduttivo;
viste le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 01.07.2025 e contenenti le dichiarazioni e le condizioni di separazione consensuale;
la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili di illegittimità e poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nato il [...]), minore e non economicamente indipendente, e Per_2 Per_1
(nata il [...]), maggiorenne non economicamente autosufficiente, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, le stesse vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Quanto ai punti 4., 7. limitatamente alla percezione dell'assegno unico e alle detrazioni fiscali, 9., 10. e 11. delle conclusioni di cui in premessa, si dà atto che pur essendo volte alla definizione degli accordi nascenti dal matrimonio, sono libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti, vertendo su diritti disponibili e, pertanto, non necessitano di essere recepiti al Tribunale al fine della loro validità ed efficacia.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Ritenuto quindi che la causa deve essere rimessa in istruttoria per la decisione sullo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, 155, 158 c.c. e 473.bis.51
c.p.c., così decide:
a. dichiara la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
Il 24.11.1975 e nato a [...] il [...]; CP_1
b. ordina all'Ufficiale di stato civile del comune di Padova di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 00057, parte I dell'anno 1996;
c. omologa per ogni effetto di legge la separazione consensuale tra i coniugi Parte_1
e alle condizioni riportate nel ricorso e ribadite nelle note scritte
[...] CP_1 per l'udienza;
d. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari