Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/03/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 21112/2021 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI NAPOLI XI SEZIONE CIVILE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 21112/2021 r.g.a.c. TRA Avv. SCOGNAMIGLIO UGO, n.q. di difensore di se medesimo, elettivamente domiciliato in Napoli alla Piazza Garibaldi n. 26 ATTORE
C.F. P.IVA in Controparte_1 P.IVA_1
al C.so Vitto 70 presso lo studio dell'Avv. Fabio Saccone dal quale è rapp.to e difeso in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta CONVENUTO NONCHE' in persona del r.l.p.t., C.F. e partita I.V.A. Controparte_2
, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita P.IVA_2 con atto a rogito del notaio di Treviso del 28.01.2015 Persona_1
(rep. 186905 – racc. 30367) dall'avv. Licia Polizio presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Leopoldo Cassese n. 19
CHIAMATA IN CAUSA E
( ), rappr.ta e difesa dall'avv.to Controparte_3 CodiceFiscale_1
Giovanni Pandolfi Elettrico in virtù di mandato in calce alla comparsa di intervento ed elett.te domiciliata presso il suo studio legale sito in Pagani (SA) alla via Tommaso Cauciello,15
INTERVENTORE CONCLUSIONI: L'odierna udienza del 24/03/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., è stata sostituita dal deposito delle seguenti note scritte: RAGIONI DI FATTO E DI DIRI dizio la
[...]
esponendo c Controparte_4
, nel mese di marzo 2020, la integrale ristrutturazione del proprio appartamento in Napoli alla Piazza Garibaldi n. 26; nei primissimi giorni del mese di agosto 2020, mentre erano in corso di ultimazione i predetti lavori di ristrutturazione, si verificava l'allagamento del bagno
la predetta Edil Service Srl effettuava quindi interventi per un costo a corpo di
€14.250,00; l'allag provocava anche danni nell'immobile sottostante di proprietà di che quest'ultima riscontrava nel mese di settembre Controparte_3
2020, di tive;
la proponeva ricorso per ATP innanzi a questo Tribunale, nel qual CP_3 ava in € 2.899,60 i danni sofferti all'immobile di proprietà di
[...]
. CP_3 premesso, ritenuta la responsabilità della convenuta in relazio o “condannare La
[...] in persona del l.r.p Controparte_1 oniali, nessuno escluso e/o eccettuato, patiti e patendi dall'istante per effetto dei riferiti accadimenti, pari a complessivi €16.750,00 di cui € 14.250,0 o dei locali attorei ed
€2.500,00 per quelli cagionati alla sig.ra , titolare dell'immobile Controparte_3 sottostante, ovvero, nella misura che sarà zia anche a seguito di disponenda c.t.u, ovvero con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi, rivalutazione monetaria ed ogni ulteriore accessorio di legge al soddisfo”; con vittoria di spese. tuiva la Controparte_4
che contes
[...] torizzazione alla chiamata in causa della onde Controparte_2 essere manlevata nell'ipotesi di soccombenza, in virtù de a con la medesima stipulata. Interveniva altresì in giudizio che, lamentando le Controparte_3 conseguenze dannose che l'evento dedott recato al cespite di sua proprietà, e richiamand , chiedeva “Condannare , Co Controparte_1
.p.t, i i
in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a Controparte_2 enuto da ogni pretesa, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimonia o escluso e/o eccettuato, patiti e patendi dalla parte intervenuta, sig.ra , per effetto dei riferiti accadimenti, pari a complessivi € CP_3
7.333,22, ovvero, ra che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito della già espletata CTU nel procedimento di ATP, delle spese di CTU e CTP ovvero con valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., oltre interessi, rivalutazione monetaria ed ogni ulteriore accessorio di l vittoria di spese, con attribuzione. Si costituiva altresì la che eccepiva l'inoperatività della Controparte_2 garanzia assicurativa, da essa sclusivamente per la responsabilità civile verso terzi, e non anche per la responsabilità professionale dell'assicurato. Lamentava, infatti, l'assicuratore, che il fatto generatore del danno integrava un inadempimento agli obblighi assunti dall'assicurato nei confronti del committente, non sussumibile nel novero delle fattispecie garantite, concludendo quindi per il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti. Dopo la trattazione, all'odierna udienza del 24/03/2025, destinata alla discussione orale ex art.281 sexies c.p.c., e sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa con il presente provvedimento.
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Sia la domanda principale che quella dell'interventore sono certamente fondate e vanno accolte. L'evento dannoso è solo genericamente contestato dall'impresa convenuta, ed è stato oggetto di convincente prova documentale da parte dell'attore, trovando peraltro riscontro, sia p etto, nelle risultanze dell'ATP espletato ad iniziativa dell'interventrice . CP_3
D'altro can enuto - danneggiante non ha che genericamente contestato l'accaduto, concentrando le proprie difese piuttosto sull'esistenza dell'obbligo di garanzia a carico dell'impresa assicurativa chiamata in causa. Paci altro anche il rapporto tra appaltator ulato con la Controparte_2 Controparte_4
il contratto Controparte_4
dannoso dedotto in giudizio non rientrerebbe nel rischio garantito. Ciò in quanto l'art. 1 del contratto di assicurazione, intitolato Responsabilità Civile verso Terzi, percisa che “La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza dei massimali indicati in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per:
° danni materiali cioè distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati,
° danni corporali cioè morte o lesioni personali, Involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'esercizio di un'impresa che effettua costruzione di fabbricati civili e industriali in cemento armato, muratura, legname e metallo, comprese demolizioni e sopraelevazioni di manufatti e di stabili occupati e non, armature, rifiniture, restauri e manutenzioni in genere, preparazione e disarmo dei cantieri, nonché scavi con fondazioni, costruzione di fognature, posa di condutture e di linee elettriche in quanto complementari ai suindicati lavori di costruzione edile;
il tutto senza uso di mine”. Sottolinea, inoltre, la difesa della che l'art 4 del contratto, Controparte_2 rubricato Danni, esclusi, prevede che “L' esponsabilità Civile verso Terzi (art. 1) non comprende i danni: h) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
i) cagionati da … opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori…”. Sulla scorta di tali clausole contrattuali, sostiene quindi l'assicuratore che quanto accaduto non potrebbe qualificarsi quale “evento accidentale”, ovvero che esso integri una fattispecie di responsabilità professionale dell'appaltatore ex art. 1668 c.c. per la violazione delle regole dell'arte nella realizzazione dell'opera, come tale estranea all'oggetto della polizza. Attore e impresa convenuta hanno replicato a tali affermazioni, sostenendo che tutti i danni cagionati dall'evento dedotto in giudizio dovessero essere risarciti dalla compagnia assicurativa chiamata in causa. Ciò non solo con riferimento al danno patito dall'interventrice, ma anche in relazione al danno al cespite di proprietà dello Scognamiglio, da qualificarsi comunque quale soggetto terzo danneggiato, co atività della polizza assicurativa stipulata dall'appaltatore con la Controparte_2
Sia le difese dell'istituto assicurativo che que ppaiono non del tutto convincenti. Non coglie nel segno, infatti, la nell'affermare che l'evento sia Controparte_2 in toto estraneo al rischio garantito, tuttavia, anche le deduzioni di attore e convenuta, che pretenderebbero di far rientrare nell'obbligo indennitario ealizzati dalla
. Controparte_4 ente corrette e condivisibili, che, tuttavia, vanno confrontate con le peculiarità del caso concreto. Vero è, infatti, che la polizza assicurativa stipulata dall'appaltatore opera p cagionati a terzi, sicché il danno cagionato all'immobile di proprietà della
[...]
rientra senz'altro tra quelli coperti dalla polizza assicurativa in atti, né potre CP_3
diversamente, trattandosi del rischio che costituisce oggetto tipico dell'assicurazione stipulata. E' altrettanto corretta, poi, l'affermazione che anche il committente possa astrattamente rientrare tra i beneficiari dell'indennizzo posto a carico dell'assicuratore, ove ne ricorrano i presupposti. Ciò non implica, tuttavia, che, come parrebbero ritenere le difese di attore e convenuta, l'assicuratore sia tenuto ad erogare l'indennizzo – anche – al committente, a prescindere dall'eziologia del danno verificatosi. Depongono in contrario le clausole del contratto in atti che tendono a circoscrivere il novero delle fattispecie risarcibili, sì da ridurre e limitare il rischio assicurato. Esse portano ad affermare che il fatto generatore del danno rientri, per quanto attiene il ripristino degli impianti realizzati in dispregio delle leges artis dall'appaltatore, tra gli eventi per i quali non opera la garanzia stipulata, nel senso che, pur costituendo un danno astrattamente risarcibile, esso è stato espressamente escluso dalle parti, in sede di conclusione del contratto di assicurazione, dal perimetro oggettivo dell'assicurazione. Il danno agli impianti, infatti, rappresenta proprio quel danno “alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori” che, a mente dell'art.4 lett. h) del contratto di assicurazione, non è indennizzabile. Sulla scorta di tali considerazioni deve quindi conclusivamente affermarsi quanto segue. Attore, convenuta ed assicur iamata in causa sono tenuti in solido al risarcimento del danno patito dalla , per la cui quantificazione soccorrono le CP_3 risultanze dell'A.T.P., che ha indica 899,60 oltre IVA, il costo della riduzione in pristino. L'appaltatore convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attore, della somma di €. 14.250,00, oltre interessi dalla domanda, pari al costo per il ripristino delle opere malamente realizzate. Le ulteriori domande proposte vanno invece rigettate. Quanto alle spese di lite, si osserva che: la convenuta soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese in favore dell'attore; nel rapporto processuale tra attore, convenuta e assicurazione chiamata in causa, si registra una reciproca soccombenza, giacché la domanda proposta in danno dell'assicurazione è stata accolta, ma con esclusivo riferimento a quella parte di essa che concerne il danno patito dall'interventrice, e rigettata per il resto: ciò giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite;
tra attore, convenuta, impresa assicurativa ed interventrice, ancorchè la domanda di quest'ultima sia stata accolta, le spese di lite devono essere interamente compensate rilevandosi, dalla lettura dell'elaborato formato in sede di A.T tiva conferma di quanto eccepito da attore ed appaltatore, ovvero che la
[...]
quantificava, in sede di ricorso per A.T.P., in €.20.835,00 il danno pat CP_3 to, quest'ultimo, pari a più del 700% di quanto effettivamente dovuto: si ritiene quindi che anche in relazione a tale rapporto processuale, in ragione della notevole sproporzione tra quanto inizialmente richiesto e quanto di effettiva spettanza, le spese di lite vadano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
, condanna la al pagamento Controparte_4 vazione, della somma di €. condanna la al Controparte_4 pagamento i no in Euro 264,00 per spese ed Euro 2.600,00 per compenso, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA;
accoglie, per quanto di ragione, la domanda proposta da Controparte_3
UGO,
[...]
Controparte_4 Controparte_2 ui Controparte_3 in motivazione, della somma di €.2.899,6 sentazione di fattura, se dovuta, come per legge, ed oltre interessi legali dalla data di notifica del ricorso per A.T.P. e fino all'effettivo soddisfo;
rigetta le ulteriori domande proposte in danno della Controparte_2 compensa interamente le spese di lite in relazione
O UGO e la
[...]
. Controparte_4
Il Giudice Dr.Vincenzo Pappalardo