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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 2290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2290 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 9963/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 9963/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to GIORDANO ANGELO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrtp rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del. 27.7.2024 parte ricorrente esponeva di essere stata dipendente della ditta UP
IG e che non risultando correttamente accreditati i contributi previdenziali per l'anno 2021,
(essendo state contabilizzate solo 3 settimane utili ai fini contributivi pur se i modelli DMAG per l'anno 2021 risultavano inviati e le relative competenze versate) aveva presentato in data
04/03/2022 domanda di disoccupazione agricola e/o assegni al nucleo familiare ed in data 08/09/2022 domanda di riesame per la sola disoccupazione, ma tale domanda non veniva accolta per la presunta carenza del requisito contributivo di cui al punto precedente;
che pertanto la ricorrente agiva in giudizio per il riconoscimento dei contributi, e con sentenza n. 860/2024 ritualmente notificata
CP_ otteneva il riconoscimento degli stessi;
che tuttavia l' non provvedeva alla “sistemazione” della posizione contributiva della ricorrente ed al conseguente pagamento della richiesta.
Ciò posto parte ricorrente ha quindi accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della disoccupazione agricola e degli assegni al nucleo familiare per l'anno 2021 e ) condannare, di conseguenza, l' in p.l.r.p.t ,, al pagamento della disoccupazione agricola per l'anno 2021 in CP_1
favore della ricorrente ed al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio,
Costituitosi in giudizio l eccepiva la decadenza dal potere di proporre la domanda. CP_1
Disposta trattazione scritta, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR 639//0
Ed infatti la domanda amministrativa risulta presentata in data 1.3.2022 laddove il ricorso risulta iscritto solo il 27.7.2024 ben oltre quindi il termine annuale previsto.
Né vale a sospendere o interrompere tale termine ( e neppure a dichiarare “nulla” la decadenza come preteso da parte ricorrente) il giudizio per il riconoscimento della contribuzione.
Come noto n tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l.
n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici;
il "dies a quo" è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti.
Né tanto meno influisce la pendenza del procedimento per il riconoscimento dei contributi necessari alla prestazione (Cass. 17792/2022 fra le tante.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali
Aversa 22.5.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Pres.
Matilde Pezzullo, ha pronunciato a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'odierna udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al 9963/2024 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to GIORDANO ANGELO Parte_1
Ricorrente
CONTRO
in persona del lrtp rappresentato e difeso dall'avv. CAPASSO ERMINIO CP_1
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del. 27.7.2024 parte ricorrente esponeva di essere stata dipendente della ditta UP
IG e che non risultando correttamente accreditati i contributi previdenziali per l'anno 2021,
(essendo state contabilizzate solo 3 settimane utili ai fini contributivi pur se i modelli DMAG per l'anno 2021 risultavano inviati e le relative competenze versate) aveva presentato in data
04/03/2022 domanda di disoccupazione agricola e/o assegni al nucleo familiare ed in data 08/09/2022 domanda di riesame per la sola disoccupazione, ma tale domanda non veniva accolta per la presunta carenza del requisito contributivo di cui al punto precedente;
che pertanto la ricorrente agiva in giudizio per il riconoscimento dei contributi, e con sentenza n. 860/2024 ritualmente notificata
CP_ otteneva il riconoscimento degli stessi;
che tuttavia l' non provvedeva alla “sistemazione” della posizione contributiva della ricorrente ed al conseguente pagamento della richiesta.
Ciò posto parte ricorrente ha quindi accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al pagamento della disoccupazione agricola e degli assegni al nucleo familiare per l'anno 2021 e ) condannare, di conseguenza, l' in p.l.r.p.t ,, al pagamento della disoccupazione agricola per l'anno 2021 in CP_1
favore della ricorrente ed al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio,
Costituitosi in giudizio l eccepiva la decadenza dal potere di proporre la domanda. CP_1
Disposta trattazione scritta, all'esito delle note la causa viene decisa con la presente sentenza
Il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 47 DPR 639//0
Ed infatti la domanda amministrativa risulta presentata in data 1.3.2022 laddove il ricorso risulta iscritto solo il 27.7.2024 ben oltre quindi il termine annuale previsto.
Né vale a sospendere o interrompere tale termine ( e neppure a dichiarare “nulla” la decadenza come preteso da parte ricorrente) il giudizio per il riconoscimento della contribuzione.
Come noto n tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di determinate prestazioni previdenziali, l'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l.
n. 384 del 1992, conv., con modif., in l. n. 438 del 1992) prevede una decadenza sostanziale "di ordine pubblico" in quanto la sua funzione è quella di tutelare la certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici;
il "dies a quo" è, dunque, ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, una eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti.
Né tanto meno influisce la pendenza del procedimento per il riconoscimento dei contributi necessari alla prestazione (Cass. 17792/2022 fra le tante.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Stante la dichiarazione ex art. 152 disp att c.p.c. parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese
PQM
il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, dott. Matilde Pezzullo, definitivamente pronunciando così provvede: dichiara inammissibile il ricorso. Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali
Aversa 22.5.2025 Il Giudice
Pres. Matilde Pezzullo