Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 30/04/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2619/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisa Einaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est.
Dott.ssa Chiara Martello GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2619/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. ELLENA EVA (c.f. ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
suo studio legale in Manta, Piazza Mazzini n. 7;
RICORRENTE contro
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in Controparte_1 C.F._3
atti, dagli avv.ti PEIRONE CHIAFFREDO (c.f. ) e l'avv. PEIRONE C.F._4
GIOVANNI (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio C.F._5
legale in Saluzzo, Piazza Garibaldi n. 34;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
pagina 1 di 5
CONCLUSIONI
All'udienza del 02/04/2025 le parti hanno chiesto accogliersi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi e vivono già separati, con l'obbligo del reciproco Parte_1 Controparte_1
rispetto;
2) la casa familiare sita in Saluzzo (CN), Via Santa Caterina n. 1, in comproprietà tra i coniugi, viene assegnata, in uso esclusivo, con tutto il mobilio e l'arredo ivi esistente, alla GN
[...]
; Pt_1
3) il sig. si impegna a rimborsare alla moglie il 50% delle somme anticipate e Controparte_1 documentate per le utenze domestiche della casa familiare, quale l'energia elettrica ed il gas e per la voltura delle relative utenze, da effettuarsi entro 1 mese, decorrente dalla sentenza di omologa della separazione;
in parziale deroga a quanto precede, il sig. si impegna a CP_1
rimborsare alla moglie le bollette relative alla fornitura di gas sino al mese di giugno 2025 nonché l'eventuale conguaglio relativo alla stagione invernale 2024/2025 nella misura del
100%;
4) il sig. si impegna a rimborsare alla moglie nella misura del 100% le somme Controparte_1 anticipate e documentate per il consumo dell'acqua ed il pagamento della TARI;
5) il figlio minore viene affidato, in modo condiviso, ad entrambi i genitori, in Persona_1 modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, con collocazione prevalente ed anagrafica presso l'abitazione della madre, in Saluzzo, via Santa Caterina n. 1, lasciando alle parti la facoltà di scegliere i tempi e le modalità della permanenza del figlio presso il padre;
ferma restando la facoltà di visita per il padre;
6) il sig. si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo, al mantenimento in Controparte_1
favore sia del figlio minore sia del figlio maggiorenne, non economicamente Persona_1
indipendente, , la somma complessiva di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per Persona_2
ciascun figlio), da versarsi a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, come fatto sinora e con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat;
7) il sig. si obbliga a rimborsare nella misura del 50%, le spese mediche non coperte dal CP_1
S.S.N. ivi comprese quelle medico-specialistiche, le spese scolastiche e di istruzione in genere, di pagina 2 di 5 frequenza agli sport, di svago ed ogni altra spesa straordinaria che si rendesse necessaria e/o opportuna per i figli, purché previamente concordate e in ogni caso successivamente documentate. Quanto a queste ultime, le parti si atterranno al Protocollo d'intesa
Magistrati/Avvocati del Tribunale di Torino del 15.03.2016;
8) il sig. acconsente espressamente che l'assegno unico e universale per i figli venga CP_1
incassato interamente dalla moglie;
9) il sig. si impegna a rimborsare alla moglie il 50% delle somme CP_1 Parte_2 anticipate per l'I.M.U. del laboratorio di arte bianca, in uso esclusivo allo stesso (immobile identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Saluzzo al Foglio 75, n. 577, sub 1, categoria
C/3, classe 3, consistenza 118 mq, rendita € 182,83);
10) la sig.ra si impegna a cedere al sig. che si impegna ad Parte_1 Controparte_1
acquistare, la sua quota del 5% della Panetteria - Pasticceria Montebello s.a.s. di Perotto
Bartolo e C.” per il prezzo di € 5.000,00;
11) il sig. si impegna a versare alla moglie la somma di € 5.000,00, quale corrispettivo CP_1 per la quota del 5% ut supra, oltre alla somma di € 5.800,00, quali utili forfettariamente determinati come spettanti fino alla data odierna alla GN e così complessivamente la Pt_1 somma di € 10.800,00, da pagarsi in n. 36 rate mensili di € 300,00 ciascuna, senza interessi, a decorrere dal mese di aprile 2025, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il 5 di ogni mese;
12) entrambi i coniugi si impegnano fin d'ora a partecipare all'atto di trasferimento della quota societaria, di cui ai punti 10) e 11), che dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dalla sentenza di omologa della separazione;
tutte le spese per il trasferimento saranno da porsi interamente a carico del Sig. . 13) la casa coniugale assegnata alla moglie ut Controparte_1 supra con il mobilio e l'arredo resterà in comproprietà tra i coniugi ed il marito continuerà ad utilizzare il laboratorio in forza del comodato gratuito in essere tra le parti accollandosi in via esclusiva il pagamento del mutuo relativo al laboratorio stesso;
14) le parti si danno reciprocamente atto di aver definitivo con modo tombale ogni questione economica / patrimoniale fra di loro pendente e che, pertanto, con l'esatto adempimento di quanto sopra non avranno più nulla reciprocamente a pretendere per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa comunque connessa alla loro unione e/o alla loro convivenza coniugale;
pagina 3 di 5 15) le spese della procedura sono dimidiate tra le parti e ciascuna provvederà al pagamento del proprio difensore, con rinuncia al beneficio della solidarietà, salva l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della GN .” Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato in data 29/11/2024 , Parte_1
premesso di avere contratto matrimonio concordatario con in data Controparte_1
04/03/2000, nel Comune di Envie (CN) - regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune alla Parte II, Serie A, n.
1 - dalla cui unione sono nati i figli Persona_2
nato a [...], in data [...] e nato a [...], in data [...] , Persona_1
evidenziando la sopravvenuta intollerabilità della convivenza ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con assegnazione della casa coniugale e previsione di obbligo a carico del marito di versamento di un assegno di mantenimento in favore dei figli di € 1000,00 mensili (500 per ciascun figlio), oltre al 70% delle spese straordinarie, nonché di € 500,00 mensili a titolo di mantenimento del coniuge, oltre alla somma di € 400,00 mensili per l'utilizzazione del laboratorio di panetteria, di proprietà di entrambi i coniugi.
Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 27/01/2025 si è costituito in giudizio che, pur condivisa l'intollerabilità del rapporto matrimoniale ed Controparte_1
associandosi alla richiesta di separazione personale dei coniugi, si è opposto alle richieste formulate dalla ricorrente in punto di contribuzione economica.
All'udienza del 26/02/2025, in esito all'audizione dei coniugi, le parti hanno chiesto disporsi breve rinvio per valutare la possibilità di addivenire a conclusioni congiunte in merito agli aspetti economici ancora controversi.
Alla successiva udienza del 02/04/2025 le parti hanno atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni riportate in epigrafe, chiedendone l'omologa da parte del Collegio. Hanno, quindi, proceduto alla discussione orale della causa che è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
pagina 4 di 5 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni di affidamento (condiviso), collocazione e diritto di visita concordate tra le parti all'interesse del figlio minore, , nonché la Per_1
condivisibilità delle condizioni di mantenimento concordate, ritiene di poter disporre in conformità.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, queste – così come riportate nelle conclusioni congiunte – non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e possono, pertanto, essere recepite nella presente pronuncia.
***
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata il [...] a [...]
SAVIGLIANO (CN), e , nato il [...] a [...], che Controparte_1
hanno contratto matrimonio concordatario in data 04/03/2000, nel Comune di Envie (Cn) regolarmente trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune alla Parte II, Serie A, n.1;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici dagli stessi concordate, riportate nelle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, che si intendono qui integralmente trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi
pagina 5 di 5