Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 25/03/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 277/2025 promosso da:
, nata in [...] il [...], residente in [...], località Parte_1
Massafiscaglia, Piazza della Repubblica n. 43 (codice fiscale ) C.F._1
e
, nato in [...] il [...], residente in [...], località Massafiscaglia, Parte_2
Piazza della Repubblica n. 43 (codice fiscale ) C.F._2 entrambi assistiti e rappresentati dall'Avv. Paola Iovane (C.F.: e PEC: C.F._3
), presso il cui Studio in Vergato (BO), P.zza IV Novembre n. 4b hanno Email_1
eletto domicilio ed a cui dichiarano di voler ricevere le comunicazioni, come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio su ricorso congiunto
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 5 febbraio 2025, i coniugi e Parte_1 [...]
hanno esposto di aver contratto matrimonio civile in data 13 febbraio 2017 ad Hamm Pt_2
(Germania) in separazione dei beni;
che dalla unione coniugale è nata la figlia il Persona_1
27/01/2018 in Germania;
che di recente sono sorte incomprensioni e si sono verificati fatti che hanno reso intollerabile la convivenza, cosicché i coniugi si sono determinati a chiedere concordemente lo
che le parti, entrambi cittadini rumeni, intendono deIGnare di comune accordo, quale legge applicabile, quella nazionale con conseguente richiesta di divorzio per mutuo consenso.
Sulla base di tali premesse i coniugi hanno domandato di pronunciare, senza previa separazione, lo scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, come di fatto già vivono essendosi il marito trasferito in Germania.
2. La casa familiare in comproprietà sita in Fiscaglia, Massafiscaglia, Piazza della Repubblica n.
43, compresi tutti gli arredi in essa contenuti, viene assegnata alla IG.ra che vi Parte_1
abiterà con la figlia minore fino all'autosufficienza della stessa.
3. La figlia minore è affidata in modo esclusivo alla madre in quanto il IG. dimora Parte_2 all'estero e verrà collocata presso la medesima presso l'abitazione coniugale in comproprietà assegnata alla madre.
4. Il padre potrà vedere e tenere con se la figlia prendendo accordi Parte_2 Persona_1
direttamente con la madre ed almeno 2 volte a settimana dalle ore 16 alle ore 19, fissati il martedì e giovedì, prendendola presso il domicilio materno o presso la scuola e riportandola presso l'abitazione materna. In tale caso potrà tenerla anche per un pernotto. Il fine settimana dal venerdì dalle ore 16 al lunedì mattina, se va scuola riportandola a scuola, a settimane alternate. La minore potrà pernottare con il padre quando la prende nei fine settimana o nei giorni infrasettimanali. Salvo diversi accordi.
5. Le festività natalizie verranno trascorse dalla figlia con ognuno dei genitori ad anni alterni e con inversione di festività l'anno successivo, ad iniziare il Natale 2024 con la madre e il Capodanno con il padre. Anche le festività Pasquali saranno trascorse dal figlio con i genitori alternando di anno in anno il giorno di Pasqua con uno ed il lunedì dell'Angelo con l'altro, in Italia.
Salvo diversi accordi.
6. Durante le vacanze estive da fine scuola a inizio scuola la minore trascorrerà tre settimane anche non continuative con il padre e tre con la madre, da comunicarsi entro il mese di maggio di ogni anno. Nel caso di disaccordo o sovrapposizione delle date verrà privilegiato il genitore che per primo ha comunicato per iscritto il periodo di vacanza con la minore.
Salvo diversi accordi.
7. Le festività civili e religiose infrannuali compreso il compleanno della figlia saranno suddivise pariteticamente secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
il 15 agosto verrà trascorso con il genitore con cui il minore è in vacanza, diversamente vigerà il criterio dell'alternanza. Il giorno del compleanno dei genitori essi avranno diritto di trascorrerlo con la minore.
8. Il padre si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il giorno 05 Parte_2 Parte_1
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, a decorrere dal mese di gennaio 2025 la somma di euro 350 (trecentocinquanta,00) mensili da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT. Le spese straordinarie per la figlia saranno ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno, con diritto al rimborso per il genitore che le avrà anticipate. Quanto alla individuazione di tali spese i genitori concordemente fanno riferimento al Protocollo del Tribunale di Bologna e precisamente: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eIGenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludicoricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eIGenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e- mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
Le detrazioni per i figli saranno godute nella misura del 100% dalla IG.ra . I genitori autorizzano lo Parte_1 svolgimento di almeno uno sport per il minore.
9. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla IG.ra , dando con la sottoscrizione della presente il IG. il consenso. Parte_1 Parte_2
10. E' obbligo di ciascun genitore di comunicare all'altro, ai sensi dell'art. 337 sexies, comma secondo, cod. civ., l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio nel termine perentorio di trenta giorni;
consapevoli che la mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico dell'altro genitore.
11. I coniugi dichiarano di aver risolto qualsiasi altra vertenza economica esistente tra loro e si ritengono autosufficienti senza necessità e previsione di contributi di mantenimento reciproci.
12. Le spese legali sono compensate tra le parti, ognuna delle quali sosterrà gli oneri del proprio legale.
***
Verificata l'allegazione al ricorso della convenzione sulla legge applicabile e preso atto della espressa dichiarazione dei coniugi di non volersi riconciliare ex art. 473 bis 51 2° comma, c.p.c., il giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
Ciò premesso si osserva che, quanto alla giurisdizione, assume rilievo l'art. 3 del Regolamento (UE)
2019/1111 del ConIGlio del 25/6/2019 (c.d. Bruxelles II Ter), applicabile, come nella specie, ai procedimenti proposti dopo l'1/8/2022. Tale norma individua, in caso di domanda congiunta, la competenza dell'autorità giudiziale dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale di uno dei coniugi;
per cui, nel caso di specie, essendo entrambi i coniugi allo stato residenti in
Fiscaglia, località Massafiscaglia, Piazza della Repubblica n. 43, sussiste la giurisdizione del giudice italiano.
Quanto alla legge sostanziale, si richiama il Regolamento (UE) n. 1259/2010 del ConIGlio del 20 dicembre 2010 (c.d. Roma III) il cui art. 5 prevede che "I coniugi possono deIGnare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo, o d) la legge del foro".
Alla stregua del criterio di cui alla lettera c) del citato articolo 5, trova dunque applicazione la legge della Romania e, in particolare, l'art. 373 del Codice Civile rumeno che ammette il divorzio “a) per accordo tra i coniugi, su richiesta di entrambi o di uno dei coniugi sostenuto dall'altro” che “può essere deciso indipendentemente dalla durata del matrimonio e indipendentemente dall'esistenza o meno di figli minorenni derivanti dal matrimonio”, salvo l'obbligo per il giudice di “verificare l'esistenza del consenso libero e senza vizi di ciascun coniuge”.
Orbene, avendo i ricorrenti insistito nella domanda e consapevolmente scelto la legge rumena di cui sono tuttora cittadini, la domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Quanto alle statuizioni accessorie, le condizioni concordate appaiono eque: in particolare, si ritiene non sussistano ragioni ostative all'accoglimento delle condizioni inerenti alla prole, in quanto non contrarie al relativo interesse, appositamente concordate in relazione alla attuale situazione abitativa familiare, ma comunque di fatto idonee a garantire l'apporto di entrambe le figure genitoriali.
Il Tribunale, pertanto, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
P.Q.M
il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, contrariis rejectis;
1. PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 13 febbraio 2017 ad Hamm
(Germania) fra , nata in [...] il [...], e , nato Parte_1 Parte_2
in Romania il 13/12/1988, alle condizioni di cui al ricorso congiunto, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato.
Così deciso in Ferrara, nella camera di conIGlio del 5 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri