Ordinanza cautelare 28 gennaio 2021
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3S, sentenza 03/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00120/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11484/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11484 del 2020, proposto da
OB VO, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, Tiziana De Pasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia
- del provvedimento prot. n. 19323 del 27.10.2020 con cui il Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo di abilitazione all'insegnamento c.d. “ Titularisation ” conseguito in Francia dall'odierno ricorrente in riferimento alle classi di concorso A012 e A022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale
NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO
del diritto dell'odierno ricorrente a vedersi riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento del titolo conseguito in Francia in riferimento alle classi di concorso A-12 e A-22 ai sensi e per gli effetti della Direttiva 2005/36/CE recepita in Italia con il D.lgs. n. 206/2007, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE recepita con il D.lgs. n. 15/2016
E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.
delle Amministrazioni intimate ad adottare tutte le misure idonee al soddisfacimento della pretesa de qua, inerente al riconoscimento del titolo conseguito in Francia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 dicembre 2024 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i fatti per cui è causa.
Il Sig. VO OB ha conseguito in Francia, Stato membro dell’Unione europea, il titolo denominato “ Titularisation ” per le discipline Storia e Geografia nel giugno 2017, costituente specifica abilitazione all’insegnamento, oltre che titolo di assunzione in ruolo per l’insegnamento nelle scuole francesi delle materie storia e geografia.
In data 11 giugno 2019, ha presentato al Ministero dell’Istruzione ai sensi degli artt. 16 e ss. del D.lgs. n. 206/2007, apposita istanza per il riconoscimento in Itali del suddetto titolo abilitativo all’insegnamento, al fine di ottenere la possibilità di insegnare in Italia le discipline letterarie di cui alle classi di concorso A-12 – Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e A-22 – Italiano, Storia e Geografia nella scuola secondaria di I grado.
Successivamente ha presentato istanza anche per la classe di concorso A-21 – Geografia.
In data 27.10.2020, con decreto n. 19323, il Ministero dell’Istruzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento presentata dal Prof. VO relativa alle classi di concorso A-12 e A-22 con la seguente motivazione: « Evidenziando che l’abilitazione all’insegnamento dichiarata dall’autorità competente francese è per le discipline di “Storia e Geografia”, si fa presente che nell’ordinamento scolastico italiano non esiste una classe di concorso riconducibile all’abilitazione in possesso della S.V., ossia “Storia e Geografia”. In Italia esiste, infatti, la classe di concorso “A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado”, ma dall’esame attento della documentazione prodotta non risulta essere stata conseguita la formazione necessaria nella materia di “Italiano”, insegnamento imprescindibile per suddetta classe di concorso. Parimenti, tutti i titoli prodotti non presentano elementi formativi inerenti ai contenuti disciplinari e alla didattica per la classe di concorso “A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado” ».
In pari data, con decreto n. 1471, l’Amministrazione ha invece accolto l’istanza relativa alla classe A-21 “ geografia ”.
Con il ricorso in esame, l’istante ha chiesto l’annullamento del decreto di rigetto n. 19323/2020.
A sostegno della propria domanda ha articolato i motivi sintetizzati come segue:
- “ 1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 13 e 14 direttiva 2005/36/CE, così come modificata dalla direttiva 2013/55/UE; violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. n. 206/2007; eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità; difetto di motivazione e illogicità manifesta dell’azione amministrativa; violazione della convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli ”: il diritto dell’Unione europea imporrebbe agli Stati Membri ospitanti di consentire l’accesso alle professioni regolamentate qualora l’interessato risulti in possesso – come avviene nel caso di specie – di un titolo di formazione prescritto da un altro Stato membro per esercitare la medesima attività in quel territorio e tuttavia la formazione ad esso sottostante sia parzialmente deficitaria. Nel caso di specie, invece, l’Amministrazione ministeriale, pur avendo effettuato una valutazione comparativa tra il titolo conseguito dall’odierno ricorrente in Francia e la disciplina italiana, avrebbe rigettato l’istanza di riconoscimento di parte ricorrente senza disporre un’integrazione attraverso gli specifici meccanismi di compensazione previsti dalla normativa de qua;
- “ 2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 45 e 49 TFUE; violazione del canone di ragionevolezza dell’azione amministrativa ”: il rigetto dell’istanza di riconoscimento presentata dall’odierno ricorrente avrebbe comportato la violazione dei diritti alla libertà di circolazione e di stabilimento previsti e garantiti dagli articoli 45 e 49 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Il Ministero si è costituito con atto meramente formale
Con ordinanza n. 508 del 28 gennaio 2021 - non appellata - è stata respinta l’istanza cautelare con la seguente motivazione: “ Ritenuto che il ricorso non appare assistito da apprezzabili profili di fumus avuto riguardo all’assenza nell’ordinamento scolastico italiano di una classe di concorso riconducibile all’abilitazione in possesso del ricorrente ossia “ Storia e Geografia” e per l’assenza nella formazione del ricorrente della materia di “ Italiano” che l’amministrazione non ha ritenuto possibile colmare, con motivazione logica e congrua, con misure compensative (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) per l’assenza di sufficienti elementi formativi nella materia mancante ”.
All’udienza del 20 dicembre 2024 la causa è stata introita per la decisione.
2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che si vengono ad illustrare.
Preliminarmente deve rilevarsi che la normativa di cui al d.lgs. n. 206 del 2007 (“ Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania ”) disciplina “ il riconoscimento delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea e che permettono al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente, ai fini dell'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale, nonché i criteri relativi al riconoscimento dei tirocini professionali effettuati da cittadini italiani in un altro Stato membro ” (art. 1, comma 1).
Le disposizioni contenute nel richiamato d.lgs. n. 206 del 2007 distinguono tra un regime di riconoscimento c.d. generale (art.18 e ss) per il quale è prevista la possibilità di subordinare il riconoscimento a misure compensative (art. 22), e un regime automatico di riconoscimento (art. 31 e ss) riferito solo ad alcune professioni, purché sussistano determinate condizioni di formazione (c.d. quadro di formazione comune).
L’attività di docenza rientra tra le c.d. professioni regolamentate disciplinate dall’art. 13 della Direttiva 2005/36/CE, ai sensi del quale “ se, in uno Stato membro ospitante, l’accesso a una professione regolamentata o il suo esercizio sono subordinati al possesso di determinate qualifiche professionali, l’autorità competente di tale Stato permette l’accesso alla professione e ne consente l’esercizio, alle stesse condizioni previste per i suoi cittadini, ai richiedenti in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’art. 11, prescritto da un altro Stato membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla nel territorio. (…) Gli attestati di competenza e i titoli di formazione soddisfano le seguenti condizioni: a) sono rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro, designata nel rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di detto Stato membro; b) attestano la preparazione del titolare all'esercizio della professione in questione ”.
L’art. 14 della medesima direttiva dispone poi che “ L’articolo 13 non impedisce allo Stato membro ospitante di esigere dal richiedente un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o una prova attitudinale se: a) la formazione dallo stesso ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto nello Stato membro ospitante; b) la professione regolamentata nello Stato membro ospitante include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro di origine del richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle oggetto dell’attestato di competenza o del titolo di formazione del richiedente ”.
Tale disposizione, poi, è stata trasposta nell’ordinamento italiano dall’art. 22 del D. Lgs. 206/2007, ai sensi del quale “ 1. Il riconoscimento di cui al presente capo può essere subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento non superiore a tre anni o di una prova attitudinale, a scelta del richiedente, in uno dei seguenti casi: […] b) se la formazione ricevuta riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia; c) se la professione regolamentata include una o più attività professionali regolamentate, mancanti nella corrispondente professione dello Stato membro d'origine del richiedente, e se la formazione richiesta dalla normativa nazionale riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle dell'attestato di competenza o del titolo di formazione in possesso del richiedente ”.
Le suddette norme indicano, dunque, il procedimento da seguire e dispongono che chi chiede il riconoscimento deve essere in possesso dell’attestato di competenza o del titolo di formazione di cui all’art. 11, previsto da un altro Stato Membro per accedere alla stessa professione ed esercitarla nel suo territorio.
Compete poi al Ministero italiano valutare la corrispondenza del corso di studi effettuato, e dell’eventuale tirocinio, con quello italiano, “ tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che «la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno». Il Ministero valuterà dunque l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE… ” (Cons. St., Ad. Pl., nn. 21 e 22 del 2023).
Orbene, nel caso di specie - che è pacificamente riconducibile alle fattispecie disciplinate dall’art. 22 del D. Lgs. 206/2007 - il Ministero ha effettuato una valutazione comparativa tra il titolo conseguito dall’odierno ricorrente in Francia e la disciplina italiana, all’esito della quale ha ritenuto di rigettare l’istanza di riconoscimento di parte ricorrente senza disporre un’integrazione attraverso gli specifici meccanismi di compensazione previsti dalla normativa de qua .
Ciò in quanto “ In questo caso, mancando del tutto la formazione relativa all’Italiano, la professione corrispondente è quella di docente della classe di concorso A-21 Geografia ”.
Nel provvedimento gravato, infatti, è chiaramente specificato che il ricorrente ha chiesto la classe di concorso “ A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado ”, ma che “ dall’esame attento della documentazione prodotta non risulta essere stata conseguita la formazione necessaria nella materia di “Italiano”, insegnamento imprescindibile per suddetta classe di concorso ”.
Peraltro l’Amministrazione ha contestualmente comunicato all’istante che “ questo Ufficio ha provveduto ad avviare la procedura di riconoscimento per la formazione professionale acquisita in Francia ai fini dell´insegnamento per la classe di concorso A-21 Geografia, come da Lei stesso richiesto con email del 20 ottobre 2020 ”.
Pertanto, come già rilevato in sede cautelare - con ordinanza peraltro non gravata dal ricorrente – si ribadisce che:
- l’istante è in possesso dell’abilitazione - conseguita in Francia - all’insegnamento “Storia e Geografia”;
- ha chiesto il riconoscimento del predetto titolo formativo in Italia per la classe di concorso “ A-22 Italiano, storia, geografia ” e per la classe “ A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado ”;
- nell’ordinamento scolastico italiano non è presente una classe di concorso riconducibile all’abilitazione in possesso del ricorrente ossia “ Storia e Geografia ”;
- nella formazione del ricorrente risulta del tutto assente la materia di “ Italiano ”;
-l’amministrazione, con motivazione logica e congrua, non ha ritenuto possibile colmare detta lacuna con misure compensative (tirocinio di adattamento o prova attitudinale) per l’assenza di sufficienti elementi formativi nella materia mancante;
- all’istante è stato comunque riconosciuto il titolo per la formazione professionale acquisita in Francia ai fini dell´insegnamento per la classe di concorso A-21 Geografia.
In conclusione, ritiene il Collegio che il diniego impugnato è legittimo in quanto conforme alla normativa vigente motivato in maniera congrua e logica.
Il ricorso pertanto è infondato e deve essere respinto.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero resistente, che si quantificano in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre oneri e accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2024 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dagli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp att. c.p.a. con l'intervento dei magistrati:
Achille Sinatra, Presidente FF
Claudia Lattanzi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Achille Sinatra |
IL SEGRETARIO