Art. 20. Delega al Governo in materia di formazione superiore e ricerca 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni legislative in materia di formazione superiore e ricerca, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e governance interna delle universita', fatte salve le materie regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
b) riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonche' di mobilita' all'interno del sistema nazionale della ricerca;
c) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattivita' del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall'estero di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario;
d) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all'individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonche' alle condizioni e alle modalita' di svolgimento di attivita' esterne all'istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali;
e) riordino delle disposizioni relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi;
f) riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza;
g) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all'attivita' di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, nonche' ai sistemi informativi, valorizzando l'autonomia delle istituzioni;
h) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all'attivita' di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonche' ricognizione e aggiornamento delle attivita' di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 .
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera f), e' acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . In mancanza dell'intesa nel termine di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che e' trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non e' stata raggiunta.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al presente articolo sono riuniti in un testo unico, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
Note all' art. 20:
- Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante: «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell' articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 25 novembre 2016.
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti all' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si vedano le note all'articolo 16.
- Per i riferimenti all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si vedano le note all'articolo 9.
a) riordino e razionalizzazione delle disposizioni in materia di assetto organizzativo e governance interna delle universita', fatte salve le materie regolate dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria;
b) riordino e razionalizzazione delle procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le procedure di abilitazione scientifica nazionale e di valutazione dei prodotti della ricerca, nonche' di mobilita' all'interno del sistema nazionale della ricerca;
c) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di promozione dell'internazionalizzazione del corpo docente e degli studenti e in favore della attrattivita' del sistema universitario italiano, con particolare attenzione alle procedure di chiamata diretta dall'estero di studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario;
d) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di stato giuridico ed economico del personale universitario, con particolare riferimento all'individuazione degli obblighi didattici e di ricerca, nonche' alle condizioni e alle modalita' di svolgimento di attivita' esterne all'istituzione di appartenenza, fatto salvo il rispetto degli obblighi istituzionali;
e) riordino delle disposizioni relative all'individuazione dei principi generali a tutela dell'autonomia didattica degli atenei, anche al fine di promuovere l'interdisciplinarita' dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi;
f) riordino e razionalizzazione degli strumenti a sostegno del diritto allo studio universitario, delle borse di studio e delle soluzioni di alloggio in favore degli studenti, con particolare riferimento a coloro che scelgono di intraprendere gli studi universitari in un comune diverso da quello di residenza;
g) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, con particolare riferimento agli assetti istituzionali, amministrativi e contabili, agli ordinamenti didattici, allo stato giuridico ed economico del personale, all'attivita' di ricerca, alla programmazione e valutazione della ricerca, della produzione artistica e scientifica e della didattica, alla qualificazione e al reclutamento del personale docente e non docente, nonche' ai sistemi informativi, valorizzando l'autonomia delle istituzioni;
h) riordino e razionalizzazione della normativa in materia di enti pubblici di ricerca, con particolare riferimento allo stato giuridico ed economico del personale, all'attivita' di ricerca, alla programmazione e valutazione della stessa e alla qualificazione e al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e della ricerca, nonche' ricognizione e aggiornamento delle attivita' di vigilanza e di coordinamento strategico delle politiche della ricerca dei Ministeri vigilanti con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 .
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.
Sugli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, lettera f), e' acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 . In mancanza dell'intesa nel termine di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione, che e' trasmessa alle Camere, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non e' stata raggiunta.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, il Governo puo' adottare, con la procedura indicata al comma 2, uno o piu' decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
4. Con un unico regolamento emanato ai sensi dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono adottate le disposizioni di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Con regolamento adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , i regolamenti ministeriali e interministeriali relativi alle materie disciplinate dai decreti legislativi di cui al presente articolo sono riuniti in un testo unico, adeguandoli, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.
Note all' art. 20:
- Il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante: «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell' articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124 » e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 25 novembre 2016.
- Per i riferimenti all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si vedano le note all'articolo 1.
- Per i riferimenti all' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , si vedano le note all'articolo 16.
- Per i riferimenti all' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , si vedano le note all'articolo 9.