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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/05/2025, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2143/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 21/02/2025 da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv.ti NADALIN LORIS e DEL BIANCO MARA avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 31/07/2010 in CODROIPO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di CODROIPO (UD) al numero 14, parte 1, volume unico, anno 2010;
- dato atto che dall'unione sono nati il figlio (il 06/05/2010) e la figlia (il Per_1 Per_2
15/04/2014), entrambi minori;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché agli interessi dei figli minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e Parte_1 [...]
il cui matrimonio è stato celebrato in data 31/07/2010, in CODROIPO (UD), Parte_2
con atto trascritto presso il comune di CODROIPO (UD) al n. 14, Parte 1, volume unico, anno 2010, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria dimora ove lo ritenga più opportuno;
2) dà atto che i coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo di qualsiasi documento idoneo all'espatrio sia per sé stessi che per i figli minorenni. Il sig. Parte_2
nel particolare, autorizza la sig.ra a compiere viaggi all'estero con i figli, inclusi Pt_1
quelli per le visite ai familiari di costei che risiedono all'estero ed in Africa, paese di nascita della suddetta.
3) Dispone che la casa coniugale, costituita dall'unità immobiliare, dalle sue pertinenze e parti accessorie, sita in Codroipo (UD) Via Marcotti n. 3, di proprietà della madre della sig.ra e già concessa a costei in comodato d'uso, rimanga assegnata alla Pt_1
suddetta, per ivi continuare a vivere unitamente ai figli, avendo il sig. già Parte_2
provveduto al suo rilascio. A tal proposito, dà atto che il sig. si impegna ad Parte_2
effettuare il cambio di residenza e a prelevare tutti i propri beni ed effetti personali dalla casa familiare, entro e non oltre il 30 maggio 2025 convenendo che decorsa tale data, in assenza di prelievo da parte del suddetto, la sig.ra potrà decidere liberamente Pt_1
se trattenere o smaltire detti beni.
4) Dispone che i figli minori ed rimangano affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna ovvero presso la casa familiare sopra citata.
5) Dà atto che i genitori, autorizzati all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, provvederanno di comune
2 accordo sulla salute, sull'educazione, sullo stile di vita e sull'istruzione dei figli, attuando congiuntamente ogni decisione nel preminente interesse degli stessi, dandosi tempestiva e reciproca informazione dei fatti più rilevanti relativi alla salute e all'educazione dei minori. I genitori si impegnano a determinare di comune accordo le linee guida dell'educazione di ed tenendo conto delle loro capacità, delle loro Per_1 Per_2
inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e desideri, collaborando per garantire ai minori di fruire nel modo migliore possibile dell'apporto di entrambi i genitori. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese dal genitore presso cui i figli si troveranno al momento in cui la decisione deve essere intrapresa. Entrambi i genitori prestano il loro consenso acché i minori abbiano a ricorrere ad un supporto psicologico presso un professionista a tal fine abilitato.
6) In ragione dei rispettivi impegni di lavoro e delle specifiche esigenze dei minori, dispone che i tempi di permanenza degli stessi con il padre durante la settimana vengano concordati di volta in volta, con obbligo del sig. ad occuparsi del trasporto ed Parte_2
accompagnamento dei figli alle attività scolastiche od extrascolastiche;
dispone che nei fine settimana ed avranno a stare presso l'abitazione di ciascun genitore Per_1 Per_2
in via alternata, nel particolare il padre terrà con sé i figli dal venerdì pomeriggio, ovvero in caso di improrogabili impegni di lavoro del suddetto dal sabato mattina, al termine degli impegni scolastici e/o extrascolastici dei predetti minori sino alla domenica sera con accompagnamento presso l'abitazione materna a cura del sig. entro le ore Parte_2
19.00, durante il periodo scolastico ed entro le ore 21.00 nel periodo extrascolastico, un tanto fatti salvi eventuali diversi accordi tra le parti.
7) Dispone che il calendario di cui sopra abbia ad essere rispettato anche nel periodo estivo, fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori e ferma la possibilità per ciascuno di trascorrere anche 15 giorni consecutivi con i minori in periodi da concordarsi. Dispone che le vacanze natalizie e pasquali siano divise a metà tra ciascun genitore, con alternanza di anno in anno delle singole giornate della Vigilia di Natale, Natale e Santo Stefano, di
San Silvestro e Capodanno, di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi alla luce dei desideri dei figli e delle esigenze dei genitori.
8) Dispone che il sig. provveda alla corresponsione in favore della sig.ra Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento di ed di un assegno Pt_1 Per_1 Per_2
mensile pari al 40% della retribuzione percepita, attualmente detto assegno contabilizzato
3 in forza della modalità di cui sopra è pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun figlio e, quindi, ad euro 500,00 (cinquecento/00) complessivi da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata, annualmente, in base agli indici ISTAT rilevati dalla C.C.I.A.A. di Udine. Dà atto che il sig. si Parte_2
impegna e si obbliga, altresì, ad esibire alla signora periodicamente con cadenza Pt_1
trimestrale i redditi percepiti, affinché l'importo dell'assegno di mantenimento possa essere adeguato sulla scorta del 40% del quantum percepito. Prende atto che le parti convengo che l'assegno di contributo al mantenimento per i figli non potrà mai essere inferiore ad euro 250,00 mensili per ciascun figlio e ciò a prescindere dal reddito del sig.
Parte_2
9) Le spese straordinarie necessarie per i minori, individuate secondo i criteri e le modalità stabilite dall'osservatorio nazionale del diritto di famiglia, allegato al ricorso, nelle quali dovranno ricomprendersi anche gli esborsi connessi alla mensa scolastica dei minori ed al cambio stagionale del vestiario, sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno con obbligo a provvedere, previa esibizione dei pezze giustificative, al versamento della quota parte dovuta in favore del genitore che le ha anticipate per l'intero entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate pezze giustificative.
10) Dà atto che le parti convengono che le detrazioni fiscali inerenti le spese sostenute per i minori abbiano ad essere suddivise pro quota tra gli stessi al 50% e che la sig.ra Pt_1 abbia a percepire in via unica ed esclusiva l'assegno unico universale per i minori.
11) Dà atto che i coniugi dichiarano di nulla avere a pretendere l'un l'altro a titolo di mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti per avere ciascuno una propria attività lavorativa dalla quale trarre sostentamento.
12) Dà atto che il sig. si impegna, del pari a provvedere al pagamento dei premi Parte_2 assicurativi afferenti le polizze stipulate nell'interesse dei figli.
13) Dà atto che , considerato che il sig. non ha disponibilità di spazi per accudire Parte_2
il cane di sua proprietà, la sig.ra provvederà alla custodia del suddetto animale, Pt_1
obbligandosi – di converso – il sig. a versare in favore di costei la somma di Parte_2
euro 100,00 (cento/00) al mese a titolo di contributo nel mantenimento ordinario - fatte salve eventuali maggiorazioni laddove il costo del cibo avesse a subire aumenti - nonché
a sostenere tutte le incombenze, oneri, costi ed esborsi nessun escluso connessi alle
4 eventuali cure veterinarie ordinarie e straordinarie cui l'animale in parola dovesse necessitare così come ad accompagnare lo stesso personalmente ad ogni visita e controllo.
14) Dà atto che le parti, con il rispetto delle condizioni indicate nel ricorso, dichiarano di aver regolato ogni rapporto economico e quindi di non aver null'altro a pretendere vicendevolmente per qualsiasi titolo e ragione.
15) Nulla sulle spese. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CODROIPO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 14, parte 1, volume unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2010.
Udine, li 15/05/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Elisabetta Sartor dott.ssa Annamaria Antonini
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